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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 24/06/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Bergamo, dott.ssa Laura Giraldi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6805/23 R.G. promossa da
(C.F. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa per procura alle liti in atti dall'avv. Flaminio Maffettini, presso il cui studio in Bergamo via Garibaldi 9/C ha eletto domicilio,
- attrice - contro
(C.F. con sede legale in Mogliano Veneto Controparte_1 P.IVA_1
(TV), già in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa per procura alle liti in atti dall'avv. Carlo Cioppa di Milano
- convenuta –
contro
(C.F. ), di Mozzo, via Della Mola n.5, CP_3 C.F._2
- convenuto contumace -
OGGETTO: risarcimento danni per lesioni personali
CONCLUSIONI
Per l'attrice: come da atto depositato in data 23/12/2024.
Per la convenuta: come da atto depositato in data 10/01/2025.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1 Con atto di citazione notificato in data 7/11/2023 la sig.ra evocava in Parte_1
giudizio avanti l'intestato Tribunale il sig. proprietario del motociclo CP_3
Kymco Agility 125, targato DN54746, e quale compagnia Controparte_2
assicuratrice del mezzo, al fine di veder accertata la responsabilità del conducente dello stesso sig. nella causazione del sinistro in cui ella era stata investita e sentir CP_4
condannare i convenuti, in via solidale tra loro, al risarcimento di tutti i danni, quantificati in euro 88.751,93, o in subordine in euro 71.001,54 in caso di attribuzione all'attrice di una quota di responsabilità del 20%.
L'attrice deduceva che l'investimento era avvenuto intorno alle ore 19 mentre ella era intenta ad attraversare la carreggiata stradale di via Trento nel Comune di Curno all'altezza del civico 28 e che, a causa dell'impatto, aveva riportato importanti lesioni. Deduceva altresì di aver promosso invano il procedimento di negoziazione assistita.
Si costituiva in giudizio già Controparte_1 Controparte_2
contestando la fondatezza della domanda attorea nell'an come nel quantum rilevando anche la ricorrenza del fatto colposo della danneggiata. Chiedeva quindi il rigetto di tutte le domande attoree e, in ogni caso, l'accertamento di una corresponsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro con conseguente riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c..
Non si costituiva invece in giudizio il convenuto che veniva perciò CP_3
dichiarato contumace.
La causa veniva istruita mediante CTU medico legale e prova testimoniale e giungeva così in decisione sulle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 281 quinquies 1° comma c.p.c. depositate dalle parti nel termine del 26/05/2025.
La domanda dell'attrice è fondata e deve essere accolta.
L'istruttoria esperita ha consentito di acclarare la dinamica del sinistro come di seguito.
2 Il giorno 27 ottobre 2021 verso le ore 19 il motociclo condotto da stava CP_4
percorrendo via Trento nel Comune di Curno quando, all'altezza del civico n.28, investiva l'attrice che si trovava sulla carreggiata intenta al relativo attraversamento, Parte_1
proveniente dal marciapiede posto alla sinistra del senso di marcia del motociclo.
L'attraversamento da parte dell'attrice stava avvenendo a circa 49 metri dalla posizione delle strisce pedonali presenti sulla via, posta in area abitata;
la zona era illuminata con un lampione, posto sulla destra della corsia di marcia percorsa dal motociclo, che, deve ritenersi, illuminasse in modo sufficiente l'area in cui il sinistro si verificava. Ciò sia in relazione a quanto indicato espressamente nella relazione di incidente stradale
('illuminazione: sufficiente'), sia in relazione alle caratteristiche del lampione di altezza superiore ai due metri come rappresentato nelle fotografie in atti.
La donna era vestita di scuro e avanzava a passo lento o comunque normale.
In merito a questo ultimo aspetto, il teste ell'immediatezza del sinistro ha riferito Tes_1
agli agenti verbalizzanti che 'il passo era lento'; in udienza, il teste, dopo aver riferito che la donna aveva attraversato 'velocemente', ha precisato: 'non ricordo più esattamente la velocità di attraversamento della ragazza'.
Deve ritenersi, dunque, maggiormente attendibile quanto dallo stesso dichiarato nell'immediatezza dei fatti.
La moto stava procedendo dopo aver sorpassato altri veicoli che avanzavano nel medesimo senso di marcia;
l'urto avveniva all'interno della corsia percorsa dal motociclo, ma allorché questo 'era in fase di sorpasso' (teste . Tes_2
Nello schizzo redatto in udienza dal teste la posizione della caduta della donna, Tes_2
allorché investita, è stata indicata a cavallo della mezzeria, mentre nello schizzo degli agenti verbalizzanti risulta che la stessa è stata rinvenuta a terra con il capo nel centro della corsia
3 di senso opposto a quello di marcia del motociclo. Il mezzo è poi scivolato sull'asfalto perdendo liquidi per circa 5 metri sempre all'interno della corsia percorsa.
In entrambi i casi il punto caduta della donna manifesta che l'urto è avvenuto certamente all'interno della corsia percorsa dal motociclo.
E' noto che in caso di investimento di un pedone, in forza del disposto di cui all'art.2054
c.c., sussiste una presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, il quale, per superare tale presunzione, deve provare di aver fatto il possibile per evitare il danno, anche allegando l'imprudenza del pedone, ma solo se questi si presenti come condizione imprevedibile.
La violazione, dunque, da parte del pedone delle regole del codice della strada non è di per sé sufficiente a vincere la presunzione di colpa di cui al citato art.2054 c.c. ma ciò non esime dalla necessità, comunque, di accertare l'imprudenza e la pericolosità della condotta del pedone ai fini della verifica di un eventuale concorso di colpa dello stesso rilevante ai fini di cui all'art.1227 c.c.(Cass. 2433/24, 2241/19, 24472/14).
In base, dunque, ai predetti principi deve riconoscersi un concorso di colpa dell'attrice nella misura del 20%.
Ed infatti deve essere certamente affermata la responsabilità ex art.2054 c.c. del conducente del veicolo in quanto il motociclo ha investito la donna allorché questa aveva già attraversato integralmente la corsia di marcia opposta e si trovava in area comunque sufficientemente illuminata;
la dunque, con la dovuta attenzione poteva essere Pt_1
avvistata tempestivamente. Il motociclo, inoltre, procedeva evidentemente a velocità non particolarmente moderata in relazione allo stato dei luoghi atteso, da un lato, l'avvenuto sorpasso di altri veicoli e, dall'altro, che l'area abitata imponeva una particolare attenzione nel transito.
4 Non può escludersi tuttavia un concorso modesto nella causazione del danno da parte della quantificato in misura pari al 20% (come suggerito dalla stessa attrice) , Pt_1
attesa la condotta imprudente tenuta dalla stessa la quale ha intrapreso l'attraversamento pedonale in ora serale, in condizioni di visibilità più limitate del solito (essendo appunto maggiormente buio), non avvalendosi dell'attraversamento pedonale esistente a circa 50 metri di distanza e, in aggiunta, allorché indossava vestiti di colore scuro avvistabili in minor misura da lontano.
Quanto alla liquidazione del danno subito di carattere non patrimoniale, si osserva che il nominato c.t.u. dott. ha accertato che dal sinistro l'attrice ha riportato esiti traumatici, Per_1
consistenti in un trauma cranio-facciale con ampia ferita lacero-contusa fronto-glabellare, rottura degli elementi dentari 11 e 21, sottoposti successivamente a riparazione ed infine frattura pluriframmentaria delle ossa nasali, che ha richiesto specifico ricovero presso la Chirurgia Maxillo-
facciale dell'Ospedale di Bergamo per il trattamento chirurgico di riduzione. Inoltre l'evento ha determinato conseguenze fratturative a carico di entrambe le ossa della gamba destra (tibia e perone).
Allo stato attuale, in particolare alla luce dell'esame clinico 'il quadro nosografico risulta stabilizzato, con postumi permanenti rappresentati da una algodisfunzionalità dell'arto inferiore destro, in particolare al carico prolungato, con ancora significativa ipotonotrofia quadricipitale e surale;
altresì persistono esiti cicatriziali, quelli al volto di principale impatto valutativo, oltre che postumi della frattura delle ossa nasali, benché senza conseguenze funzionali respiratorie.'
Il nominato c.t.u. ha dunque stimato le conseguenze di danno in termini di inabilità temporanea come di seguito:
- inabilità temporanea assoluta (100%): dieci giorni
- inabilità temporanea parziale al 75%: sessanta giorni
- inabilità temporanea parziale al 50%: sessanta giorni
5 - inabilità temporanea parziale al 25%: sessanta giorni
Il danno biologico permanente è stato invece stimato nella misura del 13% (tredici per cento).
Il c.t.u. ha peraltro specificato che gli esiti traumatici sugli elementi dentari 11 e 21 sono da ritenersi completamente emendati attraverso gli interventi correttivi approntati. La posta risarcitoria per essi è quindi rappresentata esclusivamente dalle spese sostenute per eseguirli.
I predetti accertamenti, in quanto adeguatamente motivati sulla base delle cognizioni tecniche specialiste del c.t.u. non specificatamente contestate con motivazioni supportate, devono essere pienamente condivisi anche dal Tribunale.
Pertanto, poiché trattasi di sinistro verificatosi prima dell'entrata in vigore del d.p.r.12/2025, non può trovare applicazione la tabella ivi indicata ( ex art.5 d.p.r. citato).
Ne consegue che, quanto al danno per invalidità permanente occorre riferirsi alle tabelle in uso presso questo Tribunale , corrispondenti a quelle in uso presso il Tribunale di
Milano che esplicitano un criterio equitativo uniforme (Cass.17018/2018), per la liquidazione del danno biologico inerenti il valore attribuito a ciascuna percentuale di invalidità accertata, tenuto conto dell'età (29 anni), delle condizioni familiari, personali e sociali dell'attrice, dei postumi invalidanti l'integrità psicofisica e dell'incidenza anche sulle relazioni interpersonali presenti e future del danneggiato, così dovendosi ricomprendere anche la componente di sofferenza soggettiva certamente riconoscibile alla luce dei patimenti e dell'ansia derivanti dalle plurime lesioni subite e dalle circostanze nelle quali queste si sono verificate.
Ne consegue che ad oggi il danno può essere liquidato come segue:
13% danno biologico permanente: euro 42.863
i.t.t. 100% x 10 gg.: euro 1.150 (euro 115 al g.)
6 itt. 75% x 60gg: euro 5.175 (euro 86,25 al g.) itt 50% x 60 gg.: euro 3.450 (euro 57,5 al g.) itt 25% x 60 gg: euro 1.725 (euro 28,75 al g.)
Non si ritiene invece di riconoscere una specifica personalizzazione del danno relativamente all'assunta limitazione derivata all'attrice nello svolgimento delle attività ludiche indicate (corsa in montagna..), laddove la stessa ancora svolge attività di trekking, arrampicata sportiva e sci (teste . Tes_3
Infatti, secondo l'arresto della Suprema Corte (Cass.28988/2019) 'la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari'. Nella specie, tuttavia, le conseguenze dannose da ritenersi non normali ed indefettibili secondo
l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non sono state neppure allegate dall'attore essendo quelle evidenziate in atti, al contrario, del tutto ricorrenti per il tipo di lesioni subite.
Deve invece rilevarsi che il nominato c.t.u. ha indicato che i postumi permanenti
(soprattutto quelli a carico dell'arto inferiore destro), pur non risultando di impedimento alla mansione specifica nell'attività di cantiere (l'attrice svolge attività di ingegnere edile), concretizzano il verificarsi di una maggiore fatica e difficoltà nello svolgimento di talune competenze ad essa connesse, determinando per esempio il ricorso a più frequenti pause compensatorie con riposo ( c.d. cenestesi lavorativa).
Tale valutazione comporta la possibilità per questo giudice di dar luogo ad un appesantimento del valore monetario del punto utilizzato come criterio equitativo di liquidazione del danno in via di personalizzazione (Cass.16628/23).
7 Gli importi come sopra liquidati possono dunque essere maggiorati per ciascuna voce in misura pari al 20%.
Il complessivo danno non patrimoniale subito dall'attrice può dunque liquidarsi in euro
65.236.
Quanto al danno di carattere patrimoniale, il nominato c.t.u. ha indicato spese mediche in stretta connessione al sinistro per un importo pari a 2.624,76.
Si reputa equo riconoscere un valore di euro 300 complessivo per gli indumenti ed accessori rappresentati nelle fotografie allegate in atti e rimasti danneggiati nel sinistro.
Non vi è prova invece di alcun ulteriore danno patrimoniale subito dall'attrice in particolare riferito alla perdita di guadagno.
Ed infatti non è prodotto l'assunto accordo di collaborazione professionale asseritamente intercorso con in merito alla corresponsione di importi mensili Controparte_5
maggiori di quelli effettivamente percepiti e documentati in atti.
Le prove orali dedotte in atti non vertevano, peraltro, su tale aspetto, da provarsi specificatamente.
Pertanto, il danno complessivamente quantificato ad oggi è pari ad euro 68.160,76.
In considerazione dell'accertato concorso di colpa nella misura del 20%, i convenuti in solido sono tenuti a risarcire all'attrice la minor somma di euro 54.529 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
In considerazione della soccombenza, le spese processuali liquidate in euro 14.103 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, oltre euro 803 per esborsi, devono essere rifuse dai convenuti in solido all'attrice.
I convenuti devono altresì sostenere le spese di c.t.u. già liquidate in euro 740 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
8 definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accertata la concorrente responsabilità dell'attrice nella misura del 20% nella causazione del sinistro in oggetto, condanna i convenuti in solido a risarcire all'attrice il danno liquidato in euro 54.529 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
2) condanna i convenuti in solido a rifondere all'attrice le spese processuali liquidate in euro
14.103 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge ed euro 803 per esborsi;
3) condanna i convenuti a pagare le spese di c.t.u. già liquidate in euro 740 oltre accessori di legge.
Così deciso in Bergamo, il 24.6.2025.
Il Giudice
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