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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/11/2025, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 12.09.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai NN. 593 e 613/2020 R.G., aventi ad oggetto “opposizione avverso iscrizione ipotecaria e sottesi atti della riscossione”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in c.da Anguilla Parte_1 n. 40, C.F. ; C.F._1
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_2 C.F. ; C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Curciullo del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTI contro:
(già , con Controparte_1 Controparte_2 sede in Roma via G. Grezer N. 14, C.F. in persona del procuratore speciale P.IVA_1 CP_3
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Alfano del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
[...]
(C.F. , in persona Parte_3 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano e dall'Avv. Antonella Testa, giusta procura in atti;
OPPOSTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.02.2020 hanno Parte_1 Parte_2 proposto opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 loro preannunciata dalla giusta comunicazione preventiva n. Controparte_2 29776202000000080 notificata il 20.01.2020, a garanzia del complessivo credito di € 720.923,86, portato da numerosi atti della riscossione incorporanti ruoli emessi dall' dal CP_4 CP_5
e dall' nei confronti di limitando la proposta
[...] CP_6 Parte_1 impugnazione ai ruoli per contributi IVS e accessori da quest'ultimo comunicati per complessivi € 493.000,00 e portati dalle nn. 42 cartelle e dai nn. 11 VA ivi meglio indicati. A sostegno dell'invocato annullamento dell'impugnata comunicazione preventiva gli opponenti ne hanno eccepito l'illegittimità per i seguenti motivi:
1- omessa notificazione delle cartelle e degli avvisi di pagamento presupposti;
2- conseguente estinzione dei vantati crediti per compiuto ininterrotto decorso del quinquennio prescrizionale di legge;
3) illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per inosservanza del termine dilatorio di giorni sessanta prescritto dall'art. 77 d.P.R. n. 602/1973; 4) omessa notificazione dell'iscrizione ipotecaria;
5) inosservanza del termine prescritto dall'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 per la notifica delle cartelle;
6) difetto di contraddittorio endoprocedimentale. Tanto premesso ed esposto, hanno quindi chiesto volersi “1) ritenere e dichiarare la nullità / illegittimità o, con qualsiasi motivazione, annullare l'iscrizione ipotecaria effettuata da in danno dei ricorrenti e Controparte_2 Parte_1 Parte_2
, meglio generalizzati in premessa;
2) ritenere e dichiarare l'illegittimità della
[...] comunicazione preventiva di ipoteca;
3) ritenere e dichiarare l'inesistenza del debito contributivo / previdenziale indicato nella cartelle richiamate nella opposta comunicazione preventiva di ipoteca, previo riconoscimento e dichiarazione della prescrizione di crediti di carattere contributivo / previdenziale indicati a fondamento della predetta comunicazione e/o alla mancata notificazione dei ruoli / cartelle esattoriali nel termine triennale previsto dalla legge, avuto riguardo alla competenza per materia del Tribunale - Giudice del Lavoro”. Costituitasi in lite, la - oggi Controparte_2 Controparte_1
(d'ora in avanti anche solo ) - ha preliminarmente eccepito il difetto di
[...] CP_7 giurisdizione dell'adito Tribunale quanto ai cautelati crediti sprovvisti di natura previdenziale, il difetto di contraddittorio per omessa evocazione in giudizio dell' e l'inammissibilità della CP_6 proposta opposizione per tardiva proposizione oltre il termine decadenziale di cui all'art 617, comma primo, c.p.c.; ne ha quindi invocato il rigetto nel merito, attesa la rituale notificazione delle giammai impugnate cartelle poste a fondamento della comunicazione opposta e la notificazione di successivi atti interruttivi dell'eccepita prescrizione. Integrato il contraddittorio nei confronti dell' si è quindi costituito in CP_8 Pt_3 giudizio per eccepire l'inammissibilità della proposta opposizione quanto alle doglianze afferenti all'attività di cartellazione e notificazione disimpegnate dell'agente della riscossione;
ha quindi invocato il rigetto della proposta opposizione, attesa l'irretrattabilità dei ruoli non tempestivamente impugnati nel termine di cui all'art. 24 D.Lvo n. 46/1999 e l'interruzione dell'eccepita prescrizione. Disposta la riunione del giudizio connesso iscritto al N. 613/2020 R.G. - promosso da con ricorso del 02.03.2020 avverso gli atti della riscossione sottesi alla Parte_1 già impugnata comunicazione preventiva di ipoteca per omessa o invalida notifica e conseguente prescrizione della pretesa;
omessa notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, comma secondo, d.P.R. n. 602/1973; difetto di motivazione in ordine alle applicate sanzioni civili e ai pretesi illegittimi interessi anatocistici;
non debenza dei pretesi aggi e spese di notifica;
decadenza ex art. 25 D.Lvo n. 46/1999 -, acquisita dai resistenti la documentazione sollecitata con ordinanza dell'01.04.2022 e ultimata la trattazione, le cause riunite vengono quindi oggi decise con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 12.09.2025.
***
Va intanto premesso che nessuna iscrizione ipotecaria in danno di Parte_2 risulta documentata in atti, gli opponenti non avendo versato in atti alcuna delle censurate comunicazioni allegate in ricorso e l'unica iscrizione ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 acquisita in giudizio, perché prodotta dall' , è la n. 239/2017 del 09.06.2017 eseguita in danno del solo CP_7 e a questi notificata il 30.06.2017; trattandosi di iscrizione Parte_1 pregiudizievole all'evidenza diversa, essendo antecedente di tre anni, da quella “preannunciata nella comunicazione del 15 gennaio 2020, notificata il 20 gennaio 2020” e oggetto dell'odierna opposizione, va ritenuta l'inammissibilità delle domande volte all'annullamento e/o alla cancellazione di iscrizione ipotecaria della quale non risultano documentati esecuzione ed estremi. Venendo allora alle censure mosse avverso le comunicazioni preventive notificate ad entrambi gli opponenti il 20.01.2020 (a uale debitore e a Parte_1 Parte_2 quale proprietaria degli ivi indicati immobili, oggetto di vittoriosa azione revocatoria esperita dall'esattore) e ai sottesi atti della riscossione, espressamente impugnati nel giudizio riunito iscritto al N. 613/2020 R.G., va rilevato che, come anticipato, l'iscrizione ipotecaria è stata preannunciata a cautela dell'ingente credito portato dagli ivi richiamati numerosissimi atti della riscossione, molti dei quali incorporanti ruoli emessi dall' e dal per crediti tributari estranei CP_4 Controparte_5 alla giurisdizione dell'adito G.L. Quanto agli atti della riscossione formati per il recupero di crediti previdenziali, premesso che, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria e del fermo di beni mobili registrati non può essere ricondotta nella categoria delle opposizioni ex art. 617 c.p.c., trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere l'ipoteca, sia nel caso in cui l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca sotto il profilo della regolarità formale dell'atto” (cfr. CASS. n. 6844/2024; CASS. n. 18041/2019), va intanto ritenuta la tempestività dell'opposizione, siccome introdotta entro il termine di giorni quaranta di cui all'art. 24, comma quinto, D.vo n. 46/1999 dalla notifica della comunicazione preventiva opposta, primo atto a mezzo del quale il ha affermato di avere appreso conoscenza della pretesa Parte_1 creditoria. Nel merito, va quindi rilevato che, nel mentre l' non ha documentato la notificazione di CP_7 alcun atto in epoca successiva al 2014 - dovendosi conseguentemente ritenere la prescrizione delle pretese contributive portate dalle cartelle poste a fondamento della comunicazione opposta, notificata il 20.01.2020, per ininterrotto decorso del quinquennio di cui all'art. 3, c.9, L. n. 335/1995 a far data dalla notifica delle cartelle -, l' ha documentato la notifica degli ivi richiamati CP_6 avvisi di addebito - ad eccezione dell'VA n. 59720130002308284/000 - e precisamente: l'VA n. 59720130001752312/000 a mani del ricorrente in data 13.1.2014; l'VA n. 59720140002652266/000 con PEC del 17.05.2016 all'indirizzo (di cui Email_1 anche alle successive notifiche a mezzo PEC), l'VA n. 59720140002689668/000 in data 08.07.2016 a mani del padre presso l'impresa agricola di c.da Anguilla in Vittoria (RG), l'VA n. 59720150001321642/000 con PEC del 07.12.2015, l'VA n. 59720150001588110/000 con PEC del 05.12.2015, l'VA n. 59720160001560084/000 con PEC del 25.10.2016, l'VA n. 59720160002212607/000 con PEC del 18.11.2016, l'VA n. 59720160002228775/000 con PEC 18.11.2016, l'VA n. 59720170001790648/000 in data 07.11.2019 a mani del padre presso l'impresa agricola di c.da Anguilla e l'VA n. 59720180002637840/000 con PEC del 25.12.2018. Di questi, soltanto l'VA n. 59720130001752312/000, notificato a mani del ricorrente il 13.1.2014, non è stato seguito da tempestiva notificazione di atto interruttivo del quinquennio prescrizionale nuovamente decorrente ex art. 2945, comma primo, c.c., l'impugnata comunicazione essendo stata notificata il 20.01.2020. Attesa la rituale notificazione degli anzidetti non impugnati VA (9 in tutto), deve quindi ritenersi l'inammissibilità delle doglianze afferenti al merito della pretesa creditoria (decadenza; difetto di motivazione e non debenza di sanzioni civili e altri accessori emergenti dagli estratti di ruolo scrutinati dall'opponente), che avrebbero potuto e dovuto essere dedotte in sede di tempestiva impugnazione degli avvisi;
non meritano per contro accoglimento le censure mosse avverso la comunicazione preventiva opposta, posto che l'omessa notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, comma secondo, d.P.R. n. 602/1973 non è causa di invalidità della medesima (cfr. CASS. n. 23875/2015; CASS. n. 9817/2024) e che l'aggio di cui all'art. 17 D.Lvo n. 112/1999 e succ. modifiche essendo dovuto, a titolo di remunerazione del servizio esattoriale, in misura percentuale degli importi iscritti a ruolo normativamente predeterminata, e non già in rapporto all'entità dell'attività svolta dall'esattore, unitamente agli importi - nel caso sub iudice assai modesti - delle spese sostenute per il recupero del credito. L'impugnata comunicazione preventiva va pertanto annullata limitatamente i crediti previdenziali portati dai ruoli incorporati nelle ivi richiamate cartelle di pagamento emesse dall'agente della riscossione e negli VA nn. 59720130002308284/000 e 59720130001752312/000. Attese l'infondatezza del ricorso introduttivo del giudizio iscritto al n. 593/2020 R.G. - nella parte in cui si invoca l'annullamento di imprecisata iscrizione ipotecaria -, la duplicazione delle doglianze svolte avverso la comunicazione preventiva e i sottesi ruoli esattoriali e la soccombenza reciproca, le spese di lite vanno opportunamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nelle cause riunite iscritte ai NN. 593 e 613/2020 R.G., in parziale accoglimento della proposta opposizione, ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
annulla, limitatamente ai sottesi ruoli debitori previdenziali, la comunicazione preventiva di ipoteca n. 29776202000000080 notificata agli opponenti e Parte_1 il 20.01.2020; Parte_2 dichiara non dovuti i crediti previdenziali portati dai ruoli incorporati nelle cartelle di pagamento emesse dall'agente della riscossione e posti a fondamento dell'impugnata comunicazione preventiva e i crediti previdenziali portati dai ruoli incorporati negli VA nn. 59720130002308284/000 e 59720130001752312/000; compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ragusa il 18 novembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 12.09.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai NN. 593 e 613/2020 R.G., aventi ad oggetto “opposizione avverso iscrizione ipotecaria e sottesi atti della riscossione”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in c.da Anguilla Parte_1 n. 40, C.F. ; C.F._1
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_2 C.F. ; C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Curciullo del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTI contro:
(già , con Controparte_1 Controparte_2 sede in Roma via G. Grezer N. 14, C.F. in persona del procuratore speciale P.IVA_1 CP_3
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Alfano del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
[...]
(C.F. , in persona Parte_3 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano e dall'Avv. Antonella Testa, giusta procura in atti;
OPPOSTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.02.2020 hanno Parte_1 Parte_2 proposto opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 loro preannunciata dalla giusta comunicazione preventiva n. Controparte_2 29776202000000080 notificata il 20.01.2020, a garanzia del complessivo credito di € 720.923,86, portato da numerosi atti della riscossione incorporanti ruoli emessi dall' dal CP_4 CP_5
e dall' nei confronti di limitando la proposta
[...] CP_6 Parte_1 impugnazione ai ruoli per contributi IVS e accessori da quest'ultimo comunicati per complessivi € 493.000,00 e portati dalle nn. 42 cartelle e dai nn. 11 VA ivi meglio indicati. A sostegno dell'invocato annullamento dell'impugnata comunicazione preventiva gli opponenti ne hanno eccepito l'illegittimità per i seguenti motivi:
1- omessa notificazione delle cartelle e degli avvisi di pagamento presupposti;
2- conseguente estinzione dei vantati crediti per compiuto ininterrotto decorso del quinquennio prescrizionale di legge;
3) illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per inosservanza del termine dilatorio di giorni sessanta prescritto dall'art. 77 d.P.R. n. 602/1973; 4) omessa notificazione dell'iscrizione ipotecaria;
5) inosservanza del termine prescritto dall'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 per la notifica delle cartelle;
6) difetto di contraddittorio endoprocedimentale. Tanto premesso ed esposto, hanno quindi chiesto volersi “1) ritenere e dichiarare la nullità / illegittimità o, con qualsiasi motivazione, annullare l'iscrizione ipotecaria effettuata da in danno dei ricorrenti e Controparte_2 Parte_1 Parte_2
, meglio generalizzati in premessa;
2) ritenere e dichiarare l'illegittimità della
[...] comunicazione preventiva di ipoteca;
3) ritenere e dichiarare l'inesistenza del debito contributivo / previdenziale indicato nella cartelle richiamate nella opposta comunicazione preventiva di ipoteca, previo riconoscimento e dichiarazione della prescrizione di crediti di carattere contributivo / previdenziale indicati a fondamento della predetta comunicazione e/o alla mancata notificazione dei ruoli / cartelle esattoriali nel termine triennale previsto dalla legge, avuto riguardo alla competenza per materia del Tribunale - Giudice del Lavoro”. Costituitasi in lite, la - oggi Controparte_2 Controparte_1
(d'ora in avanti anche solo ) - ha preliminarmente eccepito il difetto di
[...] CP_7 giurisdizione dell'adito Tribunale quanto ai cautelati crediti sprovvisti di natura previdenziale, il difetto di contraddittorio per omessa evocazione in giudizio dell' e l'inammissibilità della CP_6 proposta opposizione per tardiva proposizione oltre il termine decadenziale di cui all'art 617, comma primo, c.p.c.; ne ha quindi invocato il rigetto nel merito, attesa la rituale notificazione delle giammai impugnate cartelle poste a fondamento della comunicazione opposta e la notificazione di successivi atti interruttivi dell'eccepita prescrizione. Integrato il contraddittorio nei confronti dell' si è quindi costituito in CP_8 Pt_3 giudizio per eccepire l'inammissibilità della proposta opposizione quanto alle doglianze afferenti all'attività di cartellazione e notificazione disimpegnate dell'agente della riscossione;
ha quindi invocato il rigetto della proposta opposizione, attesa l'irretrattabilità dei ruoli non tempestivamente impugnati nel termine di cui all'art. 24 D.Lvo n. 46/1999 e l'interruzione dell'eccepita prescrizione. Disposta la riunione del giudizio connesso iscritto al N. 613/2020 R.G. - promosso da con ricorso del 02.03.2020 avverso gli atti della riscossione sottesi alla Parte_1 già impugnata comunicazione preventiva di ipoteca per omessa o invalida notifica e conseguente prescrizione della pretesa;
omessa notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, comma secondo, d.P.R. n. 602/1973; difetto di motivazione in ordine alle applicate sanzioni civili e ai pretesi illegittimi interessi anatocistici;
non debenza dei pretesi aggi e spese di notifica;
decadenza ex art. 25 D.Lvo n. 46/1999 -, acquisita dai resistenti la documentazione sollecitata con ordinanza dell'01.04.2022 e ultimata la trattazione, le cause riunite vengono quindi oggi decise con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 12.09.2025.
***
Va intanto premesso che nessuna iscrizione ipotecaria in danno di Parte_2 risulta documentata in atti, gli opponenti non avendo versato in atti alcuna delle censurate comunicazioni allegate in ricorso e l'unica iscrizione ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 acquisita in giudizio, perché prodotta dall' , è la n. 239/2017 del 09.06.2017 eseguita in danno del solo CP_7 e a questi notificata il 30.06.2017; trattandosi di iscrizione Parte_1 pregiudizievole all'evidenza diversa, essendo antecedente di tre anni, da quella “preannunciata nella comunicazione del 15 gennaio 2020, notificata il 20 gennaio 2020” e oggetto dell'odierna opposizione, va ritenuta l'inammissibilità delle domande volte all'annullamento e/o alla cancellazione di iscrizione ipotecaria della quale non risultano documentati esecuzione ed estremi. Venendo allora alle censure mosse avverso le comunicazioni preventive notificate ad entrambi gli opponenti il 20.01.2020 (a uale debitore e a Parte_1 Parte_2 quale proprietaria degli ivi indicati immobili, oggetto di vittoriosa azione revocatoria esperita dall'esattore) e ai sottesi atti della riscossione, espressamente impugnati nel giudizio riunito iscritto al N. 613/2020 R.G., va rilevato che, come anticipato, l'iscrizione ipotecaria è stata preannunciata a cautela dell'ingente credito portato dagli ivi richiamati numerosissimi atti della riscossione, molti dei quali incorporanti ruoli emessi dall' e dal per crediti tributari estranei CP_4 Controparte_5 alla giurisdizione dell'adito G.L. Quanto agli atti della riscossione formati per il recupero di crediti previdenziali, premesso che, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria e del fermo di beni mobili registrati non può essere ricondotta nella categoria delle opposizioni ex art. 617 c.p.c., trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere l'ipoteca, sia nel caso in cui l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca sotto il profilo della regolarità formale dell'atto” (cfr. CASS. n. 6844/2024; CASS. n. 18041/2019), va intanto ritenuta la tempestività dell'opposizione, siccome introdotta entro il termine di giorni quaranta di cui all'art. 24, comma quinto, D.vo n. 46/1999 dalla notifica della comunicazione preventiva opposta, primo atto a mezzo del quale il ha affermato di avere appreso conoscenza della pretesa Parte_1 creditoria. Nel merito, va quindi rilevato che, nel mentre l' non ha documentato la notificazione di CP_7 alcun atto in epoca successiva al 2014 - dovendosi conseguentemente ritenere la prescrizione delle pretese contributive portate dalle cartelle poste a fondamento della comunicazione opposta, notificata il 20.01.2020, per ininterrotto decorso del quinquennio di cui all'art. 3, c.9, L. n. 335/1995 a far data dalla notifica delle cartelle -, l' ha documentato la notifica degli ivi richiamati CP_6 avvisi di addebito - ad eccezione dell'VA n. 59720130002308284/000 - e precisamente: l'VA n. 59720130001752312/000 a mani del ricorrente in data 13.1.2014; l'VA n. 59720140002652266/000 con PEC del 17.05.2016 all'indirizzo (di cui Email_1 anche alle successive notifiche a mezzo PEC), l'VA n. 59720140002689668/000 in data 08.07.2016 a mani del padre presso l'impresa agricola di c.da Anguilla in Vittoria (RG), l'VA n. 59720150001321642/000 con PEC del 07.12.2015, l'VA n. 59720150001588110/000 con PEC del 05.12.2015, l'VA n. 59720160001560084/000 con PEC del 25.10.2016, l'VA n. 59720160002212607/000 con PEC del 18.11.2016, l'VA n. 59720160002228775/000 con PEC 18.11.2016, l'VA n. 59720170001790648/000 in data 07.11.2019 a mani del padre presso l'impresa agricola di c.da Anguilla e l'VA n. 59720180002637840/000 con PEC del 25.12.2018. Di questi, soltanto l'VA n. 59720130001752312/000, notificato a mani del ricorrente il 13.1.2014, non è stato seguito da tempestiva notificazione di atto interruttivo del quinquennio prescrizionale nuovamente decorrente ex art. 2945, comma primo, c.c., l'impugnata comunicazione essendo stata notificata il 20.01.2020. Attesa la rituale notificazione degli anzidetti non impugnati VA (9 in tutto), deve quindi ritenersi l'inammissibilità delle doglianze afferenti al merito della pretesa creditoria (decadenza; difetto di motivazione e non debenza di sanzioni civili e altri accessori emergenti dagli estratti di ruolo scrutinati dall'opponente), che avrebbero potuto e dovuto essere dedotte in sede di tempestiva impugnazione degli avvisi;
non meritano per contro accoglimento le censure mosse avverso la comunicazione preventiva opposta, posto che l'omessa notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, comma secondo, d.P.R. n. 602/1973 non è causa di invalidità della medesima (cfr. CASS. n. 23875/2015; CASS. n. 9817/2024) e che l'aggio di cui all'art. 17 D.Lvo n. 112/1999 e succ. modifiche essendo dovuto, a titolo di remunerazione del servizio esattoriale, in misura percentuale degli importi iscritti a ruolo normativamente predeterminata, e non già in rapporto all'entità dell'attività svolta dall'esattore, unitamente agli importi - nel caso sub iudice assai modesti - delle spese sostenute per il recupero del credito. L'impugnata comunicazione preventiva va pertanto annullata limitatamente i crediti previdenziali portati dai ruoli incorporati nelle ivi richiamate cartelle di pagamento emesse dall'agente della riscossione e negli VA nn. 59720130002308284/000 e 59720130001752312/000. Attese l'infondatezza del ricorso introduttivo del giudizio iscritto al n. 593/2020 R.G. - nella parte in cui si invoca l'annullamento di imprecisata iscrizione ipotecaria -, la duplicazione delle doglianze svolte avverso la comunicazione preventiva e i sottesi ruoli esattoriali e la soccombenza reciproca, le spese di lite vanno opportunamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nelle cause riunite iscritte ai NN. 593 e 613/2020 R.G., in parziale accoglimento della proposta opposizione, ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
annulla, limitatamente ai sottesi ruoli debitori previdenziali, la comunicazione preventiva di ipoteca n. 29776202000000080 notificata agli opponenti e Parte_1 il 20.01.2020; Parte_2 dichiara non dovuti i crediti previdenziali portati dai ruoli incorporati nelle cartelle di pagamento emesse dall'agente della riscossione e posti a fondamento dell'impugnata comunicazione preventiva e i crediti previdenziali portati dai ruoli incorporati negli VA nn. 59720130002308284/000 e 59720130001752312/000; compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ragusa il 18 novembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella