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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 31/01/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1749 /2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA rappresentato e difeso dall' avv. to ROSATI Parte_1
MICHELE come da mandato in atti
Ricorrente
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. to DELI MARIA LAURA giusta procura in atti
Resistente
Nonché
in persona del legale rapp. te pt rapp. to e difeso dall'avv. to SERRELLI CP_2
SUSANNA giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.03.2024 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione all'esecuzione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.10076202400001140000 - Fascicolo n. 2024/11080, datata 01 marzo 2024 nella parte relativa all'avviso di addebito n. 40020150005096380000, notificato il 06/11/2015. Eccepiva la prescrizione del credito risultando l'ultimo atto interruttivo della prescrizione la notifica dell'avviso di addebito suddetto. Pertanto, adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per vedere: “dichiarare estinto per prescrizione il credito portato nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria contrassegnata con l'identificativo
“Documento n.10076202400001140000 - Fascicolo n. 2024/11080”, datata 01 marzo 2024 ed afferente all'Avviso di addebito 40020150005096380000; condannare le parti resistenti, per come legalmente rapp.te, alla rifusione delle spese di giudizio unitamente alla corresponsione delle spettanze professionali di riferimento, oltre 15% T.P.F., I.V.A. e C.N.A. come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipante”.
Si costituiva l eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva e CP_3
chiedendo comunque il rigetto della domanda stante due atti interruttivi della prescrizione, con vittoria delle spese processuali. CP_ Si costituiva l chiedendo parimenti il rigetto della domanda con vittoria delle spese processuali.
Il giudice, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 31.01.2025, decideva la causa come da sentenza.
L'opposizione va disattesa per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che la Suprema Corte ha affermato che l'impugnazione del preavviso di fermo (principio applicabile anche al preavviso di ipoteca), sia se volta a contestare il diritto di procedere l'iscrizione, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, è un'azione di accertamento negativo cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non soggetta al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c. (cfr Cass.
SS.UU.10261/2018, Cass. 7756/2020).
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che "Il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86, D.P.R. n. 602 del 1973 che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile dinanzi al giudice tributario in quanto atto funzionale, in una prospettiva di tutela del diritto di difesa del contribuente e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, a portare a conoscenza del medesimo contribuente, destinatario del provvedimento di fermo, una determinata pretesa tributaria rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c. l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositivo" Cass.
Sez. SS.UU., 07/05/2010, n. 11087).
Tale atto contiene, oltre all'invito al pagamento da effettuarsi entro trenta giorni dalla notifica, la comunicazione ultima che, decorso inutilmente il termine per pagare, si provvederà alla iscrizione del fermo presso il Pubblico Registro Automobilistico senza ulteriore comunicazione.
Identica finalità è sottesa al preavviso di iscrizione ipotecaria, che contiene l'invito rivolto dall'Amministrazione al contribuente di versare quanto dovuto, specificandosi che in mancanza di pagamento, entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione, si procederà ad iscrivere ipoteca.
Ciò premesso, come evidenziato nella parte narrativa della decisione, l'opponente ha eccepito esclusivamente la prescrizione del credito riportato nell'avviso di addebito sull'assunto che l'ultimo atto interruttivo della prescrizione fosse proprio la notifica di detto avviso avvenuta il 6.11.2015.
Ed in relazione a tale vizio, l' non ha legittimazione passiva. CP_3
Contr Quando all'eccepito difetto di legittimazione passiva dell' si precisa quanto segue.
Si richiama sul punto la più recente pronuncia di Cass. SS. UU. n. 7514 del 10.03.2022, la quale nell'affermare che l'unico legittimato passivo a resistere in relazione all'azione di opposizione all'esecuzione a seguito di notifica di intimazione di pagamento al fine di far valere in giudizio l'intervenuta prescrizione dei contributi portati dal titolo, è proprio CP_2
l'ente impositore stesso, in quanto dedurre l'esistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa creditoria equivale a discutere nel merito la pretesa stessa ed unico contraddittore
è l'ente titolare del diritto, agendo quale mero soggetto destinatario del Controparte_1
pagamento, ha chiarito che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, tanto che la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale, lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determinerebbe il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo: '(...) ne discende che le soluzioni sulla legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione, adottate dalla giurisprudenza tributaria, (...), risultano non applicabili alle fattispecie in esame. Deve ritersi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo'.
Si legge nella sentenza che “con specifico riguardo al processo di opposizione all'iscrizione a ruolo di crediti previdenziali, l'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 - emanato, come l'art. 39 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 112, in attuazione della legge delega
28 settembre 1998 n. 337 - disponeva, nel testo originario, che «contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario». L'art. 4, comma 2 - quater del d.l. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con legge n. 265 del 22 novembre 2002, ha modificato il testo dell'art. 24 comma 5, prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore" ed espungendo, quindi, l'obbligo di notifica al concessionario. Nel testo oggi vigente, e vigente ratione temporis, l'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 dispone, dunque, che nel giudizio contro l'iscrizione a ruolo la legittimazione spetta all'ente impositore. Poiché la disposizione del comma 5 dell'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 non è stata modificata nella parte concernente la legittimazione dell'ente impositore, anche quando il legislatore ha deciso di mettervi mano espungendo l'obbligo di notifica del ricorso al concessionario, si deve escludere che questa disposizione sia stata implicitamente superata dall'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112, emanato successivamente all'art. 24 citato. Ne consegue che, limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione l'art. 39 d.lgs. 13 aprile
1999 n. 112 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria.
Ricostruita nei termini che precedono la disciplina peculiare della riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali e delle implicazioni applicative, ne discende che le soluzioni sulla legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione, adottate dalla giurisprudenza tributaria, o quelle sulla legittimazione necessariamente congiunta, fatta propria dal giudice dell'opposizione ad ordinanza- ingiunzione derivata da illecito amministrativo, risultano non applicabili alle fattispecie in esame”.
Pertanto, la Suprema Corte ha ritenuto per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore.
Nel sistema di disciplina della riscossione dei contributi previdenziali a mezzo ruolo esattoriale, l'art. 24, su richiamato prevede l'onere della parte di notificare il ricorso (in opposizione) al solo ente impositore, una legittimazione del concessionario residuando solo in caso di opposizione agli atti esecutivi.
Ne consegue, quanto ai soggetti nei cui confronti si chiede l'intervento del giudice, che nel caso in cui, in sostanza, con un unico atto si introducono - come nella fattispecie che ci occupa - due diverse azioni, quella relativa al merito andrà notificata all'ente creditore (art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999) e quella relativa alla regolarità formale della cartella al concessionario della riscossione, che è il soggetto cui è affidato l'esercizio dell'azione esecutiva (art. 10 d.P.R. n. 602 del 1973). Stando così le cose, è evidente che non si realizza alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario tra ente creditore e concessionario per la riscossione: la presenza di entrambi è mera conseguenza della duplicità di azioni (cfr in tal senso Cass. Sez. L - , Sentenza n. 16425 del 19/06/2019).
E' indubbio che la parte che introduce il giudizio, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Pertanto, nella fattispecie che ci occupa in cui, come visto, parte attrice eccepisce la prescrizione della pretesa creditoria, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' . Controparte_5
Nei confronti dell' il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito illustrate. CP_2
A ben vedere, come visto, l'opponente sostiene che l'ultimo atto interruttivo della prescrizione sia la notifica dell'avviso di addebito in esame perfezionatasi il 6.11.2015.
Pertanto, non è in contestazione la detta notifica.
Ne consegue che la mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale (tal è l'avviso di addebito) e lo rende autonoma fonte dell'obbligazione in esso cristallizzata (così come avviene per le sentenze e per i titoli giudiziali coperti da giudicato), precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacchè ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo di per sé autonoma e nuova fonte di obbligazione).
Con orientamento ormai costante la Suprema Corte, infatti, afferma che una volta decorso il termine indicato dall'art. 24, comma 5 d.lgs. 46/1999, il credito dell'Istituto previdenziale diventa incontrovertibile, cioè non più contestabile da parte del creditore che perde la possibilità di far valere sia i vizi formali, che il merito della pretesa (cfr. Cass. 7959/2011;
Cass. 18145/2012), salva la possibilità di far valere fatti estintivi, modificativi successivi alla notifica del titolo.
Pertanto, la parte ricorrente non può più contestare la fondatezza della pretesa creditoria, potendo il giudice vagliare solo la prescrizione successiva alla notifica del richiamato avviso di addebito.
La Suprema Corte a Sezioni Unite, risolvendo di recente un contrasto giurisprudenziale, ha sancito che “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24 comma 5 del dlgs 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della cd conversione del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10 , della legge 335/1995) in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 ccc. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquisire efficacia di giudicato. Lo stesso CP_ vale per l'avviso di addebito dell' che ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto”. “ Tale principio si applica con riguardo a tutti gli atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, Province, Comuni e degli altri enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie o amministrative” (Cass.
SS.UU. 23397/2016).
Il giudicante ritiene di non discostarsi da tale recente pronuncia. A ben vedere, divenuta intangibile la pretesa contributiva per la richiamata mancata opposizione dell' avviso di addebito (notificato per stessa ammissione attorea il 6.11.2015)
–quale atto presupposto della comunicazione preventiva di ipoteca impugnata - la prescrizione quinquennale , al momento della notifica di quest'ultima avvenuta il 6.03.2024 non era maturata, anche non tenendo conto della sospensione della prescrizione del periodo Covid, stante la regolare notifica avvenuta via pec di due atti interruttivi della prescrizione, ossia l'intimazione di pagamento n. 10020199010211012000 in data
28.09.2019 ed il preavviso di ipoteca n. 10076202000000027000 notificato via pec il
12.02.2020. Ed in relazione a siffatte notifiche alcuna censura è stata sollevata alla prima udienza utile.
Solo per completezza motivazionale, rileva evidenziare che nel caso della posta elettronica certificata la prova della notificazione (pur se non sino a querela di falso ma sino a prova contraria, come affermato dalla recente sentenza n. 15035 del 21 luglio 2016 della prima sezione civile della Corte di Cassazione) è assolta dai due messaggi elettronici previsti dall'art. 6 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 (regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3) che così recita nei primi sei commi che qui rilevano:
“1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.
2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.
3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.
4. La ricevuta di avvenuta consegna può contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
5. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.
6. La ricevuta di avvenuta consegna è emessa esclusivamente a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17”.
La Suprema Corte ha chiarito che 'la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario' (cfr Cass. civ. 15035/16; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26705 del 21/10/2019).
Ed invero, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza dell'atto, analoga a quella prevista, per le dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335, pertanto, il destinatario, ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico (cfr. Sez. 3 - , Sentenza n. 25819 del 31/10/2017; Cass. 4624/2020; Cass. n.
15001 del 28/05/2021). L'operatività dei principi già operanti in tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali, determina che gravava sul destinatario della notifica la prova della difformità fra il contenuto dei messaggi pec in esame e gli atti interruttivi sopra richiamati (ex plurimis, v. Cass. 20 ottobre 2002, n. 18141).
Nella situazione in esame, l' ha depositato i file concernenti l'accettazione della pec e CP_3
la sua consegna al destinatario, rilasciati dal suo gestore di posta elettronica certificata e dal gestore utilizzato dal destinatario. Questi danno certezza circa il documento oggetto della notifica, ossia l'intimazione di pagamento n. 10020199010211012000 ed il preavviso di ipoteca n. 10076202000000027000 allegati al messaggio all'interno della “busta” telematica, visualizzabile come file in formato PDF.
La notifica è avvenuta presso l'indirizzo pec dell'opponente corrispondente a quello presso cui è stata notificato l'opposto preavviso di ipoteca.
La Suprema Corte ha ribadito che la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, salva la prova contraria di cui è onerata la parte che sollevi la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato, deduzione e prova non fornite.
Dunque, alla luce dei principi sopra richiamati, la prova della consegna della PEC all'indirizzo PEC del ricorrente, risultante dalle ricevute di accettazione e consegna prodotte, fa presumere la conoscenza dell'atto che l' ha allegato alle PEC da parte del CP_3
ricorrente, il quale, ove avesse voluto dedurre che la PEC non conteneva alcun atto o un atto diverso da quello indicato, avrebbe dovuto fornirne la prova, evenienza questa non verificatasi nella specie in cui non vi è alcuna specifica contestazione, né- come detto - sono stati dedotti errori di sistema o altri elementi atti a confutare le ricevute di avvenuta consegna.
Ebbene nel caso di specie, pacifica la consegna della busta, la parte ricorrente nemmeno deduce la mancata conoscenza degli atti notificati, non avendo, come detto, avanzato alcun concreto dubbio in relazione alla integrità o eventuale modificazione del file allegato al messaggio trasmesso per posta elettronica certificata.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va disatteso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ; Controparte_1
2. rigetta il ricorso nei confronti dell' ; CP_2
3. condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 341,00 oltre 15% rimborso spese forfettarie nei confronti di ciascuna parte convenuta
Salerno, 31.01.2025
Il Giudice dott.ssa Caterina Petrosino