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Ordinanza 28 marzo 2025
Ordinanza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Contenzioso – TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Sergio Cassano Presidente
dott. Luca Sforza Giudice
dott.ssa Lidia del Monaco Giudice rel./est.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.3.2025 nell'ambito del procedimento per reclamo iscritto al n. 13335/2024 RG avente ad oggetto “reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.”
pendente tra
., con il patrocinio dell'avv. Vito Antonio Alfarano;
Parte_1
reclamante
Contro
, con il patrocinio dell'avv. Barbara Gargano Controparte_1
reclamata
ha emesso la seguente
ORDINANZA
con ricorso depositato il 17.12.2024 - assegnataria, a seguito di subentro e voltura Parte_1 del contratto di locazione C.U. 175211, dell'immobile sito in Conversano Controparte_1
(BA) alla via Tre Pergole, civico 22, Pal. 7 int. 25, giusta Determina n. 1078/2015 - ha proposto reclamo avverso l'ordinanza n.5906/2024 del 3.12.2024 di rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. avanzato ante causam dalla odierna reclamante al fine dell'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “Voler immediatamente porre in esecuzione tutte le opere necessarie ed improcrastinabili ovvero tutti gli opportuni ed incisivi interventi di manutenzione straordinaria atti
a rimuovere, in via definitiva, dall'immobile oggetto di assegnazione - sito in Conversano (BA) alla
Via Tre Pergole, civico 22, Pal. 7 int. 25 - le anomalie, le carenze strutturali e le conseguenti
Pagina 1 situazioni di criticità evidenziate in premessa e cristallizzate nella perizia tecnica a firma del perito di parte ovvero a Voler provvedere all'eliminazione delle barriere architettoniche innanzi richiamate, adeguando l'unità immobiliare in parola alle mutate esigenze di salute dell'assegnataria trasferire la signora in altro immobile Pt_1 Parte_1 CP_1
idoneo alle condizioni di salute della conduttrice medesima per l'intera durata dei
[...] lavori di manutenzione straordinaria sull'immobile de quo, sino al completamento. Pagare spese e competenze del presente procedimento da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
La vicenda in esame trae origine dalla istanza avanzata dalla - invalida, con Pt_1
riconoscimento dei benefici di cui alla L. 104/92, in ragione della indubbia ridotta capacità motoria
– di eliminazione delle barriere architettoniche esistenti nell'immobile assegnato [“l'accesso all'appartamento tramite rampa di scale non dotata di montascale;
b) assenza di spazi minimi di utilizzo del locale doccia e wc e presenza di 2 gradini (rispettivamente di 25 e 10 cm) da superare per utilizzare doccia e wc;
c) larghezza porte di accesso al locale bagno e wc inadeguate se si utilizza carrozzina e/o deambulatore;
d) posizione irraggiungibile (troppo alti) degli infissi del locale doccia e wc”].
La odierna reclamante ha allegato che le richieste di intervento rivolte alla restavano prive di CP_1
riscontro; rappresentando la ricorrenza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni previamente riportate.
L' costituitasi con memoria depositata il 07.11.2023, ha preliminarmente eccepito CP_1
l'inammissibilità della domanda cautelare per difetto di residualità; nel merito, ha contestato la sussistenza del periculum in mora [“La controparte assume a fondamento delle proprie richieste alcune circostanze collocate in dietro nel tempo ovvero risalenti al 2020 (invalidità) e nel 2021
(certificato attestante la difficoltà di deambulazione); ma è evidente che tali elementi non possono certamente ritenersi idonei a giustificare un ricorso ex art.700 c.p.c. in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso tra gli eventi prospettati come dannosi e la proposizione della domanda cautelare, notificata in data 16.10.2023 (…) né vi è prova di una mutata e sopravvenuta circostanza che possa aver aggravato una situazione a giustificazione dell'urgenza vantata”] e riferito di essere stata edotta della situazione soltanto nel mese di luglio dell'anno 2023 [“per poi vedersi notificare un procedimento d'urgenza a distanza di tre mesi”]. La resistente, nel corso della prima fase procedimentale, ha dedotto la irrealizzabilità degli interventi richiesti dalla ricorrente stanti le conclusioni a cui perveniva il proprio tecnico di parte [“è fortemente sconsigliabile attuare la demolizione dei tramezzi divisori interni, considerato che nel tempo hanno contribuito alla portanza del fabbricato stesso e che pertanto, l'eventuale rimozione delle tramezzature divisorie
Pagina 2 potrebbe compromettere le strutture portanti e comportare lesioni a solai e murature, stessa considerazione va fatta nel caso di allargamento delle murature per l'adeguamento delle porte interne, motivi prettamente tecnici per i quali l'alloggio non risulta “adattabile”] rendendosi disponibile a mettere a disposizione dell' un distinto alloggio più confacente alle necessità Pt_1 di quest'ultima; ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite.
Espletata consulenza tecnica di Ufficio - che ha concluso per la realizzabilità degli interventi ravvisando la necessità solo di taluni tra quelli indicati dalla allora ricorrente ed individuandone di ulteriori non oggetto della originaria istanza cautelare - ed acquisita la documentazione in atti la domanda è stata rigettata stante la omessa indicazione delle conclusioni del giudizio di merito;
sono stati, altresì, ritenuti non ricorrenti i presupposti a fondamento dell'azione cautelare.
Avverso il provvedimento la ha proposto reclamo deducendo, in ordine alla assenza di Pt_1 strumentalità “è sufficiente, nella prospettiva del conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156, commi 2 e 3 c.p.c.) che dal ricorso sia possibile desumere con sufficiente precisione il tenore della domanda di merito a cui la tutela cautelare invocata risulta preordinata. Tale conclusione tiene conto delle peculiarità della fattispecie in esame in cui vi è totale coincidenza fra il tenore della richiesta cautelare e il contenuto della pronuncia di merito futura (condanna alla rimozione delle barriere architettoniche) che è lecito evincere dall'intero ricorso, letto secondo buona fede e ragionevolezza (…) Appare, infatti, evidente come la ricorrente miri ad ottenere ora, urgentemente ed in sede cautelare, quella stessa pronuncia che potrebbe richiedere poi in sede di ordinaria cognizione”.
In relazione alla ricorrenza del fumus boni iuris parte reclamante ha prodotto la “carta dei servizi” contenente la previsione, a carico dell'Arca, di procedere alla eliminazione delle barriere architettoniche;
in merito al periculum in mora ha precisato che questo sarebbe da considerarsi “in re ipsa” avendo, il diritto fatto valere, contenuto non patrimoniale con perdurante “insoddisfazione per tutto il tempo necessario all'emanazione di una sentenza! Nel caso della ove è Pt_1
manifesto come ad essere minacciato da grave, imminente ed irreparabile pregiudizio sia il diritto della medesima alla salute o ancora il diritto a vedere garantite esigenze abitative decorose e dignitose, la tutela atipica d'urgenza si impone”. La reclamante ha, dunque, domandato la revoca della ordinanza con conseguente accoglimento delle conclusioni avanzate nel corso della prima fase cautelare.
Con memoria depositata il 5.2.2025 si è costituita in giudizio la che, ritenuta Controparte_1
la correttezza del provvedimento gravato, ha rappresentato come lo stesso CTU nominato nel corso della prima fase procedimentale avesse ritenuto realizzabili i lavori, pur rimarcandone la complessità e la gravosità “anche da un punto di vista tecnico/economico. Gli interventi indicati dal
Pagina 3 CTU richiedono l'utilizzo di materiali dal costo esoso (fibra di carbonio/trave in acciaio sulle tramezzature perimetrali), oltre al costo per l'affidamento ad uno specialista strutturista per il calcolo statico delle strutture portanti, a cui lo stesso CTU rinvia, non avendone evidentemente competenze” al fine di ovviare alle problematiche strutturali già evidenziate dal consulente tecnico di parte. Parte reclamata ha ribadito l'assenza del periculum in mora [“la controparte assume a fondamento delle proprie richieste alcune circostanze collocate indietro nel tempo ovvero risalenti al 2020 (invalidità) e nel 2021 (certificato attestante la difficoltà di deambulazione); ma è evidente che tali elementi non possono certamente ritenersi idonei a giustificare un ricorso ex art.700 c.p.c. in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso tra gli eventi prospettati come dannosi e la proposizione della domanda cautelare, notificata in data 16.10.2023”] ed insistito per il rigetto del reclamo con refusione delle spese di lite.
All'esito della udienza collegiale celebrata il 26.3.2025 la causa, di natura documentale, è stata riservata per la decisione.
Il reclamo non è meritevole di accoglimento.
L'ordinanza reclamata ha ravvisato la inammissibilità della domanda sulla scorta della seguente motivazione “sussiste, invece, l'inammissibilità del ricorso sotto altro aspetto ossia quello relativo all'omessa indicazione delle conclusioni del giudizio di merito”.
E' principio consolidato quello per cui la mancata indicazione, nel ricorso cautelare, delle conclusioni di merito comporti l'inammissibilità dello stesso sempre che, dal tenore dell'atto, non sia possibile dedurre chiaramente il contenuto del futuro giudizio di merito. A sostegno di tale ricostruzione militano le seguenti ragioni: solo l'indicazione del contenuto del giudizio di merito consente di accertare il carattere strumentale, rispetto al diritto cautelando, della misura richiesta;
l'enunciazione degli elementi costitutivi dell'instauranda azione di merito è necessaria per verificare la competenza del giudice adito in sede cautelare;
detta indicazione serve per valutare se il provvedimento cautelare richiesto sia effettivamente anticipatorio;
è necessaria, altresì, per tutelare il destinatario passivo del provvedimento cautelare anticipatorio, il quale deve poter essere in grado di intraprendere il giudizio di merito attraverso il mero richiamo al provvedimento ed al ricorso cautelare chiedendo il rigetto della domanda di controparte, già virtualmente formulata nello stesso ricorso.
Nel caso in esame la ricorrente ha completamente eluso di indicare quali saranno le domande su cui verterà il successivo giudizio di merito così non consentendo al giudicante di vagliare il nesso di strumentalità tra i due giudizi e di verificare, come imposto dalla legge, il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile nelle more.
Pagina 4 Richiamata la motivazione a supporto della determinazione assunta all'esito della prima fase cautelare, è doveroso, in questa sede, evidenziare che la non ha indicato neanche in fase di Pt_1 reclamo quale sarebbe stato il giudizio di merito eventualmente conseguente all'azione esperita.
Nel ricorso introduttivo della prima fase non vi è alcun cenno al riguardo, né ricorrono elementi tali da consentire di ravvisare, in via interpretativa, il carattere strumentale del rimedio azionato.
In sede di reclamo la istante si è limitata a far ricorso al criterio teleologico rappresentando la totale coincidenza fra il tenore della richiesta cautelare e il contenuto della futura pronuncia di merito:
“condanna alla rimozione delle barriere architettoniche”.
Orbene, nel procedimento cautelare proposto ante causam, il ricorso deve contenere la precisa indicazione del provvedimento cautelare richiesto nonché della causa petendi e del petitum del giudizio di merito, cui è prodromica l'azione cautelare, e ciò per consentire alla controparte di poter rassegnare difese in merito alla cautela invocata e al giudice di compiere un adeguato accertamento sulla propria competenza a provvedere e sulla strumentalità della misura rispetto al diritto oggetto di giudizio.
In linea di principio, la tutela d'urgenza prevista dagli artt. 700 e ss. c.p.c., in misura ancor più intensa rispetto agli altri procedimenti cautelari, si caratterizza per la sua strumentalità (ancorché attenuata): essa è, cioè, preordinata alla emanazione di un provvedimento definitivo del quale, in via preventiva, tende ad assicurare l'efficacia (ossia la fruttuosità pratica). In particolare, il rimedio d'urgenza ex art. 700 c.p.c. è “strumentale” alla tutela del diritto sostanziale azionato nel giudizio ordinario, consentendo alla parte di ottenere dal giudice, preventivamente, provvedimenti capaci di assicurare l'efficacia della decisione di merito, risultato che potrebbe essere compromesso nel tempo necessario ad ottenere la tutela giurisdizionale.
Senonché, quantunque la fase di merito si atteggi, alla luce della riforma del 2005, come meramente eventuale in relazione al provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., tuttavia ciò non fa venire meno quella che in giurisprudenza è stata condivisibilmente definita la “strumentalità funzionale o di scopo”, che è propria di qualunque provvedimento cautelare, che sia conservativo ovvero anticipatorio con il logico corollario secondo il quale: “seppur con una portata attenuata rispetto a quanto previsto dalla disciplina previgente, la strumentalità e la provvisorietà rimangono elementi tipizzanti i provvedimenti d'urgenza e, insieme alle altre caratteristiche della residualità ed atipicità ed ai requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, contribuiscono a delineare i profili di ammissibilità e di contenuto nonché l'ambito di applicazione dei provvedimenti in questione” (cfr. ord. Trib. Campobasso ord. 20 gennaio 2021).
Pagina 5 La tutela di cui all'art. 700 c.p.c. consiste, cioè, nell'emissione di un provvedimento funzionale alla realizzazione degli “effetti” della pronuncia di merito, sicché la concessione della cautela va valutata nell'ottica della sua accessorietà rispetto al merito e della finalità di garantire la conservazione dell'utilità pratica che la decisione definitiva attribuirà alla parte, previo riconoscimento dei relativi diritti.
Ne consegue l'ulteriore precisazione che la futura decisione sul merito costituisce, altresì, il limite per il contenuto del provvedimento d'urgenza sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, non potendo esso attribuire alle parti beni che le stesse non potrebbero conseguire per effetto della sentenza ( cfr. Trib. Milano ord. 06.20.2021; Trib. Roma, ord. 27/01/2017)
In altri termini, la novella legislativa del 2005, introducendo sostanzialmente il distinguo tra misure cautelari conservative e misure cautelari anticipatorie, non ha fatto venir meno una caratteristica che
è immanente in qualsiasi provvedimento cautelare, e cioè la “strumentalità funzionale”, ma ha semplicemente attenuato la “strumentalità strutturale” dei provvedimenti ex art. 700 c.p.c., rispetto ai quali, dunque, la futura fase di merito non è (più) necessaria, ma solo eventuale, senza che da ciò consegua, tuttavia, l'elisione, per la parte che invoca la tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c., dell'onere di indicare specificamente l'azione di merito (eventuale), cui il ricorso è (funzionalmente) strumentale.
La persistenza della strumentalità è conseguenza dell'ultrattività dei provvedimenti anticipatori, che, pur se destinati a rimanere efficaci se il giudizio di merito non viene iniziato (o se successivamente al suo inizio si estingue), permangono ad essere provvisori;
resta, di fatto, inalterato il rapporto, di carattere funzionale, tra procedimento cautelare e procedimento di merito.
La strumentalità e la provvisorietà rimangono, dunque, elementi tipizzanti i provvedimenti d'urgenza e - unitamente ai caratteri di residualità, atipicità ed ai noti requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora - delimitano i profili di ammissibilità della cautela richiesta, non costituendo meri formalismi della domanda cautelare.
Nel caso in esame, preme ribadirlo, alcun cenno viene fatto al giudizio di merito.
La si è limitata a dedurre: “vi è totale coincidenza fra il tenore della richiesta cautelare e il Pt_1 contenuto della pronuncia di merito futura”; detta precisazione è inidonea, per le ragioni previamente esplicitate, a far emergere l'ammissibilità dell'azione cautelare che risulta, di fatto, articolata in assenza di riferimenti al giudizio di merito, con quanto ne consegue in ordine alla carenza di elementi utili alla verifica della strumentalità e della provvisorietà del provvedimento richiesto.
Pagina 6 Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza in applicazione dei valori minimi di cui al DM
n. 55/14 e ss.mm.ii. ( tab n. 10, finca n. 3 – cfr. conclusioni di cui a pag. 9 delle note tecniche della
CTU)
Si dà atto della ricorrenza a carico di per il pagamento un ulteriore importo a titolo Parte_1
di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
P.Q.M.
visto l'art. 669 terdecies c.p.c.:
- rigetta il reclamo;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 CP_1
che liquida in euro 1.751,50 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle
[...]
spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta come per legge;
- dà atto della ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 13 co. 1 quater del DPR 115/2002 per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della Sezione III civile il 28.3.2025
Il Giudice rel Il Presidente dott.ssa Lidia del Monaco dott. Sergio Cassano
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