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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/09/2025, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 36/2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente TRA
, C.F. parte nata a [...] Parte_1 C.F._1 CALABRO (CS) in data 27/04/1959, rappresentata e difesa dall'avv. DE SIMONE FRANCESCA, giusta procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E
, C.F. , parte nata a [...] Controparte_1 C.F._2 CALABRO (CS) in data 14/08/1954
- RESISTENTE contumace - NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE– RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti Con ricorso depositato in Cancelleria in data 10.1.2025 Parte_1 ha convenuto in giudizio allegando: Controparte_1
- Di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente in Corigliano Rossano in data 27/06/1981, registrato presso gli uffici dello stato civile del predetto Comune nell'anno 1981, Ufficio 2, volume1-n.14, parte 2 serie A;
- Che dalla loro unione sono nate in data 15.4.1982 e Persona_1 Per_2
in data 18.12.1992;
[...]
- Che in data 11.1.24 il Tribunale di Castrovillari pronunciava sentenza di separazione giudiziale;
- che dalla predetta data i coniugi hanno continuato a vivere separatamente, senza ripresa, neppure temporanea, della convivenza;
- che è manifesta l'impossibilità di ricostruire una comunione spirituale e materiale della coppia;
- che attualmente sia la ricorrente che la prole sono autosufficienti economicamente;
- che è trascorso il termine di legge per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale: Parte_1 a. La dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
b. Il tutto con vittoria di spese e compensi per il giudizio. Non si è costituita parte resistente Pag. 2 di 3
All'udienza del 10.7.2025, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione stante la mancata costituzione del resistente, la parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa. La causa è stata rimessa in decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Non sono pervenute conclusioni difformi del P.M..
2. Declaratoria di contumacia di parte resistente Va dichiarata la contumacia di , parte che nonostante la Controparte_1 regolare notifica nei suoi confronti dell'atto introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione non si è costituita.
3. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di separazione di questo Tribunale del 12.1.2024, passata in giudicato il 13.7.2024 (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. In assenza di altre domande nulla va disposto.
4. Il regime delle spese Considerato l'interesse anche di parte resistente contumace alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mancando qualsiasi opposizione da parte di questa, non profilandosi sul piano dei concreti interessi una soccombenza, si ritiene equo compensare le spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1 B. DICHIARA la CESSAZIONE degli EFFETTI CIVILI del celebrato in CP_3
Corigliano Rossano in data 27/06/1981 TRA e Parte_1 [...]
, come sopra generalizzati (atto n.° 14, parte II, serie A, reg atti Controparte_1 matrimonio anno 1981); C. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396; D. COMPENSA le spese di lite;
Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 11.9.2025 Il giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli Il Presidente dott. Beatrice Magaro' Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 36/2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente TRA
, C.F. parte nata a [...] Parte_1 C.F._1 CALABRO (CS) in data 27/04/1959, rappresentata e difesa dall'avv. DE SIMONE FRANCESCA, giusta procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E
, C.F. , parte nata a [...] Controparte_1 C.F._2 CALABRO (CS) in data 14/08/1954
- RESISTENTE contumace - NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE– RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti Con ricorso depositato in Cancelleria in data 10.1.2025 Parte_1 ha convenuto in giudizio allegando: Controparte_1
- Di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente in Corigliano Rossano in data 27/06/1981, registrato presso gli uffici dello stato civile del predetto Comune nell'anno 1981, Ufficio 2, volume1-n.14, parte 2 serie A;
- Che dalla loro unione sono nate in data 15.4.1982 e Persona_1 Per_2
in data 18.12.1992;
[...]
- Che in data 11.1.24 il Tribunale di Castrovillari pronunciava sentenza di separazione giudiziale;
- che dalla predetta data i coniugi hanno continuato a vivere separatamente, senza ripresa, neppure temporanea, della convivenza;
- che è manifesta l'impossibilità di ricostruire una comunione spirituale e materiale della coppia;
- che attualmente sia la ricorrente che la prole sono autosufficienti economicamente;
- che è trascorso il termine di legge per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale: Parte_1 a. La dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
b. Il tutto con vittoria di spese e compensi per il giudizio. Non si è costituita parte resistente Pag. 2 di 3
All'udienza del 10.7.2025, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione stante la mancata costituzione del resistente, la parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa. La causa è stata rimessa in decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Non sono pervenute conclusioni difformi del P.M..
2. Declaratoria di contumacia di parte resistente Va dichiarata la contumacia di , parte che nonostante la Controparte_1 regolare notifica nei suoi confronti dell'atto introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione non si è costituita.
3. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di separazione di questo Tribunale del 12.1.2024, passata in giudicato il 13.7.2024 (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. In assenza di altre domande nulla va disposto.
4. Il regime delle spese Considerato l'interesse anche di parte resistente contumace alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mancando qualsiasi opposizione da parte di questa, non profilandosi sul piano dei concreti interessi una soccombenza, si ritiene equo compensare le spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1 B. DICHIARA la CESSAZIONE degli EFFETTI CIVILI del celebrato in CP_3
Corigliano Rossano in data 27/06/1981 TRA e Parte_1 [...]
, come sopra generalizzati (atto n.° 14, parte II, serie A, reg atti Controparte_1 matrimonio anno 1981); C. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396; D. COMPENSA le spese di lite;
Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 11.9.2025 Il giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli Il Presidente dott. Beatrice Magaro' Pag. 3 di 3