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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 05/12/2024, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1586/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile
Il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa n. 1586/2024 r.g. tra le parti:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Parte_1 C.F._1
Tesi, elettivamente domiciliato in Prato (PO), via Valentini n. 8/A presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
e c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Controparte_1 C.F._2
Paoli, elettivamente domiciliata in Sesto Fiorentino (FI), via dei Colatori n. 10 presso lo studio del difensore;
CONVENUTA con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
FATTO E DIRITTO
Pag. 1 di 3 Con ricorso depositato il 31/07/2024, ha chiesto che sia dichiarata la separazione Parte_1
personale dalla moglie sposata a Prato il 9/08/1964 con matrimonio celebrato Controparte_1
con rito concordatario, e che gli sia riconosciuto il diritto di mantenere la propria residenza presso la casa coniugale posta in Prato, via Aldo Petri n. 22, riconoscendo che i coniugi sono economicamente indipendenti.
Si è costituita in giudizio associandosi alla domanda di separazione, ma Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dal ricorrente e l'accertamento dell'esistenza di un accordo tra i coniugi circa l'esclusivo godimento degli immobili in comproprietà, in base al quale il marito avrebbe usufruito dell'immobile sito in via Pandolfino n.
55 a Massa e la moglie dell'immobile in via Aldo Petri n. 22 a Prato.
All'udienza di comparizione delle parti queste ultime hanno chiesto concordemente la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status e un rinvio dell'udienza per tentare una composizione bonaria della controversia.
***
La domanda congiunta di separazione personale dei coniugi è fondata e può essere accolta: dal tenore degli atti introduttivi e dalle dichiarazioni rese dalle parti, emerge l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., peraltro pacificamente cessata dal 19/04/2024, quando il ricorrente, dopo le dimissioni dall'Ospedale di Prato e l'uscita dalla RSA
Villa Niccolini, si è trasferito dalla figlia . Per_1
Essendovi contrasto sull'assegnazione della casa coniugale e avendo le parti chiesto concordemente la fissazione di una nuova udienza per tentare la conciliazione, la separazione dev'essere pronunciata con sentenza non definitiva, rimettendo gli atti al giudice delegato come da separata ordinanza.
La decisione sulle spese processuali va rimessa alla pronuncia di sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione tra i coniugi e uniti da matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario celebrato a Prato il 9/08/1964, con atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune dell'anno 1964, al n. 462 della parte II serie A;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Prato di procedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
3) provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
Pag. 2 di 3 4) spese processuali al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 5/12/2024 su relazione della dott. Giulia Simoni.
Il Giudice rel. ed estensore Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile
Il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa n. 1586/2024 r.g. tra le parti:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Parte_1 C.F._1
Tesi, elettivamente domiciliato in Prato (PO), via Valentini n. 8/A presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
e c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Controparte_1 C.F._2
Paoli, elettivamente domiciliata in Sesto Fiorentino (FI), via dei Colatori n. 10 presso lo studio del difensore;
CONVENUTA con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
FATTO E DIRITTO
Pag. 1 di 3 Con ricorso depositato il 31/07/2024, ha chiesto che sia dichiarata la separazione Parte_1
personale dalla moglie sposata a Prato il 9/08/1964 con matrimonio celebrato Controparte_1
con rito concordatario, e che gli sia riconosciuto il diritto di mantenere la propria residenza presso la casa coniugale posta in Prato, via Aldo Petri n. 22, riconoscendo che i coniugi sono economicamente indipendenti.
Si è costituita in giudizio associandosi alla domanda di separazione, ma Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dal ricorrente e l'accertamento dell'esistenza di un accordo tra i coniugi circa l'esclusivo godimento degli immobili in comproprietà, in base al quale il marito avrebbe usufruito dell'immobile sito in via Pandolfino n.
55 a Massa e la moglie dell'immobile in via Aldo Petri n. 22 a Prato.
All'udienza di comparizione delle parti queste ultime hanno chiesto concordemente la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status e un rinvio dell'udienza per tentare una composizione bonaria della controversia.
***
La domanda congiunta di separazione personale dei coniugi è fondata e può essere accolta: dal tenore degli atti introduttivi e dalle dichiarazioni rese dalle parti, emerge l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., peraltro pacificamente cessata dal 19/04/2024, quando il ricorrente, dopo le dimissioni dall'Ospedale di Prato e l'uscita dalla RSA
Villa Niccolini, si è trasferito dalla figlia . Per_1
Essendovi contrasto sull'assegnazione della casa coniugale e avendo le parti chiesto concordemente la fissazione di una nuova udienza per tentare la conciliazione, la separazione dev'essere pronunciata con sentenza non definitiva, rimettendo gli atti al giudice delegato come da separata ordinanza.
La decisione sulle spese processuali va rimessa alla pronuncia di sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione tra i coniugi e uniti da matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario celebrato a Prato il 9/08/1964, con atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune dell'anno 1964, al n. 462 della parte II serie A;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Prato di procedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
3) provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
Pag. 2 di 3 4) spese processuali al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 5/12/2024 su relazione della dott. Giulia Simoni.
Il Giudice rel. ed estensore Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni
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