Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 26/03/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 334 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 26/03/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. RUCCIONE FRANCESCO il quale ha insistito in ricorso depositando a confutazione dell'eccezione preliminare dell ed al fine quindi di dimostrare la CP_1 sussistenza di un interesse concreto ed attuale all'azione, alcune ricevuto di pagamento di prestazioni sanitarie;
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. il quale ha insistito in CP_2 memoria di costituzione e dedotto “Dichiarare il ricorso inammissibile ove non sia stato documentato l'interesse attuale e concreto all'accertamento - Rigettare la richiesta di rinnovo della CTU, per carenza di specificità dei motivi di critica alla perizia della precedente fase ATP,e per l'effetto dichiarare il ricorso inammissibile - In subordine all'esito della CTU escludere i requisiti sanitari per i benefici richiesti, e per l'effetto rigettare il ricorso”
Visti gli atti del fascicolo, ritenuta la controversia di natura documentale decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 334 /2025 R.G.L. oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria vertente tra
, nata a [...] il [...] CF , in giudizio con Parte_1 C.F._1
l'avv. RUCCIONE FRANCESCO giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
CF , rappresentato e difeso dall'avv. , giusta Controparte_3 P.IVA_1 CP_2
procura in atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha inteso contestare le conclusioni del Consulente tecnico d'ufficio nominato nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo esperito ai sensi dell'art. 445 bis cpc (iscritto al n. 1538/2024 RG di questo Tribunale) il quale l'aveva riconosciuta invalida civile nella misura del 39% così negando la sussistenza dei requisiti medico legali per la concessione dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.
Ritenendo che detto ausiliare avesse errato nella complessiva valutazione della incidenza delle accertate patologie sulla capacità lavorativa di essa parte ed omesso di accertare la pur documentata ipoacusia bilaterale grave, ha chiesto all'intestata di accertare e dichiarare la CP_4 sussistenza dei presupposti per la concessione della chiesta esenzione mediante rinnovazione della
CTU.
Costituitosi in giudizio l' ha eccepito la “mancanza di specificità dei motivi di CP_1
contestazione” ed ha chiesto “dichiarare il ricorso inammissibile ove non sia stato documentato l'interesse attuale e concreto all'accertamento -Rigettare la richiesta di rinnovo della CTU, per carenza di specificità dei motivi di critica alla perizia della precedente fase ATP, e per l'effetto dichiarare il ricorso inammissibile - In subordine all'esito della CTU escludere i requisiti sanitari per i benefici richiesti, e per l'effetto rigettare il ricorso;
- con vittoria di spese di lite, anche ex art. 96 comma 1 c.p.c. – 152 disp.att c.p.c.; - in ulteriore subordine ove il requisito venga riconosciuto ma con decorrenza successiva alla domanda, compensare le spese di lite per soccombenza reciproca-parziale”.
Il Tribunale ritiene di poter definire il giudizio allo stato degli atti, senza che sia necessario disporre nuova consulenza.
Dispone l'art. 445 bis c.p.c. che: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre rilevare che il meccanismo previsto dal legislatore, articolato in due fasi consequenziali nell'intento di deflazionare l'enorme contenzioso previdenziale ed assistenziale che grava sui Tribunali, è diretto ad accertare prioritariamente la sussistenza del requisito sanitario attraverso un giudizio medico-legale preventivo, soggetto (in caso di assenso delle parti) ad omologazione, ovvero, in caso di dissenso, a successivo esame nel giudizio di merito.
La necessità di proporre specifiche contestazioni nella fase di merito è correlata alla possibilità di esprimere l'iniziale dissenso alle conclusioni formulate dal C.T.U. nella fase di A.T.P. senza formulare alcuna particolare motivazione;
una specifica motivazione diviene, invece, necessaria a pena di inammissibilità nel successivo giudizio, correlato al primo e strutturato come una vera e propria contestazione dell'operato del C.T.U.
Così configurato il giudizio di merito, successivo alla mancata omologazione dell'A.T.P., appare evidente (in analogia con quanto previsto dalla legge nel giudizio di appello) che la specificità dei motivi serva innanzitutto ad individuare le statuizioni impugnate (tantum devolutum quantum appellatum) e debba, pertanto, essere correlata alla esposizione, pur sommaria ma chiara, delle censure mosse alle argomentazioni e conclusioni della perizia medico- legale.
La necessità di una specifica censura all'operato del C.T.U. ad opera della parte non soddisfatta dal giudizio espresso, implica che, in mancanza di specifiche doglianze fatte dalle parti e sempreché il giudice non si discosti dalla stessa C.T.U., il mero richiamo alle argomentazioni svolte dal C.T.U. esaurisce l'obbligo di motivazione del decreto di omologazione in fase di A.T.P.
Nella presente fattispecie parte ricorrente non ha contestato la diagnosi formulata dal CTU, bensì si è limitato ad eccepire che l'ausiliare del giudice “non ha valutato e prestato attenzione a tutta la documentazione sanitaria allegata in atti ed in particolare alla consulenza tecnica di parte del Dott. del 28/12/2023” nonché il certificato ASP del 22.12.2023 dal quale Persona_1
risulterebbe la ipoacusia bilaterale grave non considerata dal CTU.
Ebbene tali assunti non appaiono condivisibili.
Il nominato consulente nella relazione redatta ha espressamente dato atto di aver visionato ed esaminato tutta la documentazione sanitaria in atti, q quindi anche la relazione di parte depositata dalla ricorrente alle cui conclusioni, comunque, l'ausiliare del giudice non può ritenersi vincolato
Con riferimento poi alla ipoacusia si rileva che il CTU ha dato atto dell'esistenza di patologie afferenti l'apparato uditivo evidenziando in sede di esame obiettivo che la ricorrente “percepisce la voce di conversazione” e dando atto che “per le malattie che colpiscono l'organo dell'udito la valutazione riferita alla capacità uditiva quale risulta dall'applicazione di protesi acustiche, qualora applicabili” mentre di contro, non si rinviene in atti il certificato medico richiamato dalla ricorrente atteso che il certificato ASP del 22.12.2023 riporta come diagnosi “Asma bronchiale allergica” senza alcun riferimento alla riferita ipoacusia.
Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili in considerazione della dichiarazione resa dalla parte ricorrente ai sensi dell'art 152 disp att cpc
PQM
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa
- rigetta il ricorso;
- dichiara non ripetibili le spese del giudizio;
Così deciso in Marsala nell'udienza del 26 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo