Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/02/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all' udienza del 10 febbraio 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 2867/2023
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Carlo La Spina e dall'avv. Assunta Lombardo, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Maria Cammaroto
RESISTENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
CONTUMACE
OGGETTO: indennità di accompagnamento, esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario, art. 3, comma 3, l. 104/1992
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 26 maggio 2023, esponeva: Parte_1
- di avere presentato, in data 14 febbraio 2022, domanda per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e/o in subordine il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 100% anche ai fini dell'esenzione sanitaria per gli invalidi civili nonché per il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992;
- di essere stato sottoposto a visita medica collegiale dalla competente Commissione conclusasi con esito negativo;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso.
Contestava le conclusioni del ctu rilevando che il c.t.u. nominato in sede di atp aveva proceduto ad una sommaria valutazione delle patologie da cui era affetto.
Osservava, in particolare, che il ctu aveva formulato una errata valutazione della patologia osteo– articolare rilevando che la documentazione medica prodotta attestava la presenza di patologie per le quali andava attribuito il codice 7010 con una percentuale di invalidità almeno nella misura del
40%.
Affermava, inoltre, che le patologie osteo–articolari erano ulteriormente aggravate dalle presenza di una marcata neuropatia sensitivo-motoria di tipo misto agli arti inferiori, da un obesità (BMI=
32,40) e nonché da diabete mellito tipo 2 e che, pertanto, per tale quadro patologico era necessario attribuire per analogia il codice 7349 con una percentuale di invalidità nella misura almeno del
50%.
Rilevava che per quanto riguardava la patologia cardiaca il consulente aveva applicato correttamente il codice di riferimento 6441 (I classe NYHA) ma aveva errato nell'applicazione della percentuale di riferimento che doveva essere almeno del 30%.
Evidenziava, infine che il ctu non aveva adeguatamente considerato le patologie a carico dell'apparato psichico.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato il suo diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e/o in subordine il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 100% anche ai fini dell'esenzione sanitaria e nonché i benefici di cui all'art. 3 commi 1 e 3 della legge
104/92 e che, per l'effetto, l' venisse condannato alla liquidazione ed al pagamento CP_1 dell'indennità di accompagnamento e/o al riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del
100% richiesta anche ai fini dell'esenzione sanitaria dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con gli interessi legali calcolati dalle singole scadenze dei ratei fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore dei procuratori, antistatari.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per genericità. CP_1
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Veniva disposto il richiamo del ctu nominato nel procedimento per atp, tenuto conto della documentazione medica prodotta da parte ricorrente successiva all'espletamento dell'incarico.
4.- L'udienza del 10 febbraio 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa. 5.- Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' non costituita in giudizio CP_2
sebbene il ricorso sia stato regolarmente notificato.
6.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierno ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e/o in subordine il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del
100% anche ai fini dell'esenzione sanitaria nonché le condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l.
104/1992 (giudizio iscritto al RG n. 3723 /2022, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, riconosceva al ricorrente un grado di invalidità pari al 90% nonché le condizioni di cui all'art. 3, comma 1, l. 104/1992 e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e/o in subordine il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 100% anche ai fini dell'esenzione sanitaria nonché le condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, tenuto conto della documentazione prodotta da parte ricorrente successiva all'espletamento dell'incarico è stato disposto il richiamo del ctu che ha espletato l'incarico nel procedimento per atp.
Al riguardo, va rilevato che il ctu nominato nel procedimento per atp ha ritenuto che il ricorrente
è affetto da “disturbo depressivo maggiore, ricorrente, grave, diabete mellito tipo 2 in modesto compenso glicometabolico complicato da ipercolesterolemia, neuropatia diabetica, stenosi carotidee ed ipertensione arteriosa, artrosi polidistrettuale a moderata incidenza funzionale in soggetto obeso (BMI=32,40) con sindrome del tunnel carpale bilaterale avanzato Ipertensione arteriosa lieve moderata senza segni di danno d'organo in soggetto obeso e diabetico”.
Il ctu, dopo avere analizzato le patologie ed avere indicato i codici da applicare ha concluso riconoscendo il ricorrente “invalido con riduzione della capacità lavorativa nella misura percentuale del 90%” e ritenendo sussistenti le condizioni di cui all'art. 3, comma 1, l .104/1992 ed ha escluso la sussistenza delle condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento.
Il consulente, in seguito ai rilievi formulati da parte ricorrente già in sede di atp, ha ritenuto che
“1. relativamente alla patologia osteoarticolare, il ricorrente all'esame obiettivo presentava solo lieve limitazione dei movimenti di inclinazione laterale del capo, Laseguè positivo a 85° a destra
e a 90° a sinistra, modica degenerazione atrosica alle mani, con primo dito a scatto a sinistra e deficit della prensione, limitazione dei movimenti di flessione e rotazione del tronco, limitazione dell'accosciamento. Il codice 7010 non può essere applicato perché riferito ad una anchilosi, cioè una condizione di blocco delle articolazioni del tratto lombare del rachide, mentre nel caso in esame vi è solo una limitazione dei movimenti di flessione e rotazione del tronco;
non è possibile neppure applicare il cod. 7105 in quanto il ricorrente presenta un BMI inferiore a 35; pertanto, alla patologia osteoarticolare è attribuibile, applicando il criterio dell'analogia e con riferimento al cod. 7105 del sistema tabellare contenuto nel DM n. 43 del 05.02.1992, una misura percentuale pari al 30%. Relativamente alla sindrome del tunnel carpale, con segni deficit funzionale a sinistra
è applicabile il codice 7314 (1-11%) e non il codice 7349 riferito a tutt'altra patologia;
pertanto, nel caso in esame è possibile attribuire una misura percentuale non superiore al 10% e quindi non utilizzabile ai fini della valutazione generale del complesso invalidante in quanto minorazione non concorrente con altra minorazione compresa nelle fasce superiori.
2. Per quanto riguarda la patologia cardiovascolare, il ricorrente lamenta da anni un quadro ipertensivo in trattamento farmacologico che allo stato attuale non sembra aver determinato lesioni d'organo, pertanto, è stato applicato un valore minimo del codice 6441; oltretutto, il difensore di parte ricorrente non specifica quali siano condizioni cliniche e/o strumentali in relazione alle quali, sarebbe attribuibile la percentuale massima del cod. 6441. 3. Il disturbo depressivo maggiore può manifestarsi con diversi livelli di gravità. Alcune persone presentano sintomi depressivi di bassa intensità, legati ad alcuni momenti di vita, mentre altre si sentono così depresse da non riuscire a svolgere le normali attività quotidiane. Le forme gravi sono caratterizzate da un numero più elevato di sintomi, una maggiore intensità e durata nel tempo della sintomatologia e una maggiore compromissione delle attività quotidiane.
Considerato che
il ricorrente non presenta un elevato numero di sintoni ed una, peraltro riferita, modica compromissione delle attività quotidiane è stato attribuito correttamente una percentuale del 75%. …”.
Il ctu, richiamato nel presente giudizio, in seguito alla documentazione medica prodotta da parte ricorrente, ha affermato che “Le infermità riscontrate nel ricorrente sono costituite da patologie che interessano il sistema il sistema psichico, l'apparato endocrino-metabolico, l'apparato osteoarticolare, il sistema nervoso periferico e l'apparato cardiovascolare” e , dopo avere analizzato le singole patologie indicando i codici da applicare, ha ritenuto che “Per l'infermità posta in diagnosi è possibile attribuire al ricorrente una invalidità civile nella misura del 100% ..
Tuttavia, essendo il ricorrente persona ancora in grado di deambulare autonomamente, non appaiono evidenti segni di compromissione delle principali funzioni personali e della autonomia personale, e pertanto – a nostro avviso – lo stesso non necessita di accompagnamento. Le patologie di cui sopra ci consentono di poter affermare che il ricorrente si trova, complessivamente, in una condizione di disabilità, cioè di riduzione dell'autonomia personale a causa di infermità e/o menomazioni. Non vi è difficoltà alcuna a riconoscerne i benefici correlati all'art. 3, comma 1, della legge 104/92”. In ordine alla decorrenza dell'accertamento sanitario, il ctu ha rilevato che “tenuto conto che il complesso invalidante è in buona sostanza costituito da infermità già precedentemente rilevate e poste in diagnosi e in atto il quadro complessivo è espressione di un aggravamento della estrinsecazione delle stesse, è possibile dichiarare che i requisiti richiesti dalla legge necessari per riconoscere i benefici .. non erano già presenti al momento della visita da parte della Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidita
Civile del Centro Medico legale di e neppure al momento della visita medico legale CP_1 CP_2
del ricorso di I° grado, mentre alla luce della nuova documentazione prodotta, lo erano nell'ottobre 2023 e presumibilmente, considerando l'evoluzione clinica delle infermità poste in diagnosi e valutate nel loro complesso, erano presenti sicuramente anche 3 mesi prima di tale epoca. E' dunque possibile individuare come data di decorrenza il 1° Luglio 2023”.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
In ragione di tutto quanto sopra esposto, si dichiara che si trova nelle condizioni Parte_1 sanitarie utili all'esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario con decorrenza dall'1 luglio
2023, come previsto dal ctu.
7.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del riconoscimento delle condizioni sanitarie utili all'esenzione dal pagamento del ticket sanitario con decorrenza successiva al ricorso introduttivo del procedimento per atp, le spese del procedimento per atp e del presente giudizio vengono interamente compensate tra le parti;
le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' , legittimato passivo in via esclusiva (v. Cass. Civ., sez. CP_1
Lav., n. 31147/2022).
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili all'esenzione totale dal Parte_1
pagamento del ticket sanitario, con decorrenza dal luglio 2023;
b) compensa tra le parti le spese giudiziali del procedimento per atp e del presente procedimento;
c) pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell' ; CP_1
d) rigetta per il resto.
Messina, 11 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga