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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/10/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
N. 24/2020 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
Dott. TA ON - Presidente
Dott. ssa Federica Rende - Consigliera
Dott. Alessandro LI - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero in epigrafe, vertente
TRA con sede legale in Polistena, alla Via Santa Parte_1
Marina n. 136, P.I. in persona del legale rappresentante P.IVA_1 Parte_1
, nato a [...] il [...], c.f. rappresentata e difesa
[...] C.F._1 dall'avv. Eugenio Vagni, c.f.: , fax 0966.931841, pec C.F._2
presso il cui studio, in Polistena, alla Via Santa Marina 111, è Email_1 elettivamente domiciliata.
Appellante
CONTRO on sede legale in Ivrea (TO), alla via Jervis n. 13, c.f. e Controparte_1 iscrizione al Registro Imprese di Torino al n. , P.I. , in persona P.IVA_2 P.IVA_3 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro
Boso Caretta, c.f.: , pec C.F._3
, e AN Manfrida, c.f.: Email_2
; pec ed elettivamente C.F._4 Email_3 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Cinquefrondi (RC), via Australia, n. 18.
Appellato E CONTRO con sede in Cannizzaro (CT) via Rimini n. 22, P.I. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore. P.IVA_4
Appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione civile, n. 546/2019, pubblicata il 05/06/2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società Parte_1 nelle persone degli amministratori giudiziari, Dr. Ing. CP_3 CP_4
Dr. conveniva davanti al Tribunale di Palmi la società
[...] Controparte_5 [...]
e la L'attrice esponeva di avere, in data 1.7.2011, Controparte_2 Controparte_6 stipulato un contratto con la , in virtù del quale quest'ultima, in qualità di CP_2
“master dealer” della società aveva autorizzato la a promuovere e CP_1 Parte_1 vendere al pubblico, per conto delle , prodotti e servizi della società CP_2
. Parte attrice rappresentava che, dal mese di gennaio 2012, le Controparte_6 erano state revocate le credenziali di accesso al portale necessarie per operare, CP_1
e che tale provvedimento, disposto da era stato motivato da presunte CP_1 irregolarità nella vendita di SIM all'estero. L'attrice chiedeva quindi di accertare e dichiarare l'inadempimento da parte di agli obblighi contrattuali tra le CP_2 parti, nonché la responsabilità extracontrattuale della società Controparte_6 con condanna delle convenute, in solido tra loro, a compiere tutte le attività necessarie per dare piena esecuzione al contratto, inclusa l'assegnazione del certificato, delle password e delle credenziali per l'accesso al portale Domandava altresì la CP_1 condanna delle convenute, in solido, al pagamento di € 66.761,20 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e di € 18.207,60 a titolo di risarcimento danni da perdita della clientela. L'attrice richiedeva, altresì, il risarcimento del danno all'immagine subito a causa dei fatti illeciti perpetrati in suo danno da entrambe le convenute, da liquidarsi con ricorso all'equità nei limiti di €175.031,20, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge.
La si costituiva in resistenza esponendo di aver stipulato, in Controparte_7 data 20 novembre 2006, un contratto di distribuzione commerciale con la CP_2 pag. 2/12 CP_
aggiornato nel marzo 2012, in forza del quale quest'ultima aveva assunto il ruolo di
Master Dealer, con il compito di selezionare, istituire e gestire una rete locale di punti vendita (detti Point) di prodotti e servizi nel rispetto delle istruzioni impartite CP_1 dalla stessa e in conformità alla normativa vigente. Sosteneva quindi di essere rimasta estranea all'accordo tra le società e e di aver sospeso Parte_1 CP_2
l'abilitazione al Point una volta accertato che le SIM, oggetto di commercializzazione irregolare all'estero, risultavano attivate dal point , affiliato alla rete di Parte_1 [...]
. Escludeva, pertanto, ogni propria responsabilità, contestando le pretese attoree CP_2
e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Anche la si costituiva in giudizio, confermando di operare in Controparte_2 veste di “Master Dealer” di con il compito di sviluppare una rete di territoriale CP_1 di vendita mediante i c.d. “point”. Contestava la qualificazione del rapporto con la come somministrazione, sostenendo trattarsi, invece, di rapporto di Parte_1 compravendita di beni e servizi non avente carattere periodico o di durata e non essendovi tra le parti alcun obbligo di preavviso di recesso. Eccepiva, infine, che tra le parti non era mai intercorso un vero e proprio contratto, di cui eccepiva altresì il difetto di prova scritta. Sottolineava, ad ogni modo, l'impossibilità di proseguire il rapporto con la
, non avendo alcuna discrezionalità al riguardo, rimanendo ogni Parte_1 determinazione nella esclusiva disponibilità di Contestava altresì la propria CP_1 legittimazione passiva e le domande risarcitorie avverse e i relativi criteri di calcolo adottati privi di oggettività, concludendo per il rigetto della domanda perché infondata tanto in fatto quanto in diritto, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Veniva espletata l'attività istruttoria, con ammissione della prova per testi richiesta dall'attrice e rigetto di quella richiesta dalla convenuta ammessa solo a CP_1 provare il contrario.
Con la sentenza oggetto di gravame, il Tribunale di Palmi, Sezione civile, in composizione monocratica rigettava le domande proposte dalla Parte_1
condannandola al pagamento delle spese di lite nei confronti della
[...] Controparte_2
e della ( , in favore di ciascuna parte
[...] Controparte_6 Controparte_1 processuale, nella misura complessiva di euro 3.627,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello, contestando il rigetto Parte_1 domande formulate in primo grado e deducendo a sostegno i motivi che saranno di pag. 3/12 seguito esaminati, chiedendo altresì la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e, in via istruttoria, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. del contratto agli amministratori giudiziari della società in carica al tempo della sua stipula (in quanto nominati con ordinanza del 7.3.2011) rappresentando che lo stesso non era stato prodotto in giudizio dagli amministratori giudiziari, i quali avevano intentato la causa e che, comunque, quand'anche il nuovo difensore lo avesse ricevuto, non avrebbe comunque potuto produrlo nel giudizio di primo grado per effetto delle preclusioni maturate ex art. 183 c.p.c.
L'appellata si è costituita in appello eccependone, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità e, in via principale, contestandone la fondatezza e chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. Ha chiesto il rigetto dell'istanza di sospensiva e, in via istruttoria, si è opposta all'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata da parte avversaria, rilevando che l'odierno appellante avrebbe dovuto richiedere l'esibizione dell'ipotetico contratto, al più tardi, durante il giudizio di primo grado, nel momento in cui ricevette la documentazione relativa al giudizio RG 1411/2013 (ossia il 10 giugno
2014; v. p. 4 dell'appello). In via subordinata, hae insistito nelle proprie richieste istruttorie rigettate in primo grado.
L'appellata regolarmente citata in appello non si è costituita e, Controparte_2 pertanto, è stata dichiarata contumace, con ordinanza depositata il 3.6.2020.
Col medesimo provvedimento la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ritenendo non sussistenti i presupposti previsti dall'art. 283 c.p.c.; ha altresì escluso la ricorrenza dei presupposti per dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. ed ha rigettato la richiesta istruttoria dell'appellante osservando che, laddove vi fosse stata un'impossibilità, nel rispetto delle preclusioni processuali del primo grado, di produrre un determinato documento, la parte interessata, cessata tale impossibilità, avrebbe dovuto chiedere la rimessione in termini, e che il mancato assolvimento di tale onere non può essere eluso attraverso il ricorso all'art. 210 c.p.c.
Svolta la trattazione e precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE pag. 4/12 I. Sulla richiesta d parte appellante di ordinare l'esibizione del contratto. Prima di entrare nel merito della vicenda, giova ribadire l'ordinanza con la quale è stata rigettata la richiesta dell'appellante di ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione del contratto menzionato in atti, stipulato tra la e la . Sul punto, è appena il Parte_1 CP_2 caso di rammentare che l'art. 345, comma 3, c.p.c. preclude la produzione di nuovi documenti in appello, salvo che la parte provi di non averli potuti produrre in primo grado per causa non imputabile. Inoltre, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non può essere utilizzato per superare preclusioni processuali o supplire all'inerzia probatoria
(Cass. n. 15661/2019; Cass. n. 28287/2018). Nel caso di specie, ha CP_2 espressamente negato l'esistenza di un contratto scritto, sicché difetta il presupposto stesso dell'ordine di esibizione. Nel caso di specie, l'appellante sostiene di non aver mai avuto la disponibilità materiale del contratto (asseritamente sottoscritto dagli amministratori giudiziari durante il sequestro penale dell'azienda). Tuttavia, merita di essere sottolineato che, dal momento della restituzione dell'azienda alla proposizione dell'appello sono decorsi anni, durante i quali l'odierno appellate avrebbe ben potuto recuperare il documento o quantomeno attivarsi concretamente a tal fine. L'inerzia nel reperire il contratto costituisce causa imputabile alla parte. Si ribadisce, pertanto, il rigetto dell'istanza istruttoria in esame.
§
II. Col primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per non aver ritenuto sussistente tra la e la un rapporto Parte_1 Controparte_2 contrattuale, contrariamente a quanto emergerebbe dal disciplinare per il trattamento dei dati sensibili dei clienti che lo daterebbe al 1/07/11, prevedendo all'art. 9 il CP_1 risarcimento del danno nel caso in cui il Master Dealer avesse esercitato il diritto di risolvere il contratto. In particolare, ha insistito sulla qualificazione dell'accordo come contratto di somministrazione, argomentando sulla libertà di forma che lo caratterizza e sulla possibilità di desumerne l'esistenza per facta concludentia, riportando la giurisprudenza sul punto ed evidenziando che non aveva contestato la Controparte_2 produzione delle fatture e dei documenti accompagnatori alla merce settimanalmente venduta alla Parte_1
L'appellata ha sostenuto la correttezza della sentenza di primo grado CP_1 evidenziando che i generici richiami a un presunto contratto concluso tra le società
[...]
e non valgono a fornire prova della natura del presunto contratto, CP_2 Parte_1 pag. 5/12 delle obbligazioni assunte e delle modalità attraverso cui le parti hanno disciplinato il diritto di recesso.
Il motivo di appello non è fondato e deve essere respinto.
Le doglianze dell'appellante non valgono a scalfire l'iter argomentativo della sentenza di primo grado. Il giudice di prime cure ha difatti correttamente osservato che lo schema delineato dall'art. 1218 c.c. impone a parte attrice l'onere processuale di allegare e provare l'esistenza di una fonte di tipo negoziale e/o legale in ragione del quale poter pretendere la realizzazione della prestazione che assume essere rimasta inadempiuta, aggiungendo che tale obbligo non è stato assolto dalla parte, le cui allegazioni non consentono di ricostruire e qualificare il rapporto intercorso tra le parti e il suo contenuto
“fatto questo indispensabile per inquadrare il rapporto nella somministrazione di consumo, come sostiene l'attore, oppure nella mera vendita di beni e servizi” (pag. 9 sentenza appellata).
In virtù del principio del favor creditoris che informa la disciplina della responsabilità contrattuale, l'onere probatorio è modellato in modo tale che al creditore sia richiesto soltanto di dimostrare l'esistenza del titolo contrattuale su cui si fonda la propria pretesa, nonché il danno derivante dall'inadempimento della controparte che deve essere solo allegato. Solo una volta accertata l'esistenza del vincolo negoziale e le obbligazioni che ne derivano, spetta al debitore dimostrare che l'inadempimento è dipeso da una causa a lui non imputabile, in applicazione del criterio generale posto dall'art. 1218 c.c.
L'omessa produzione del contratto stipulato dalle parti non solo preclude l'individuazione della disciplina normativa applicabile sulla base della qualificazione del rapporto contrattuale prescelto dalle parti, nel caso in esame controverso, ma impedisce altresì di verificare in che modo le stesse abbiano concretamente regolamentato le pattuizioni negoziali assunte e, in particolare, l'esercizio del diritto di recesso. L'unico accordo prodotto dall'attrice è il modulo relativo agli adempimenti prescritti dal D. Lgs. sulla privacy, relativo al trattamento dei dati personali (di cui all'allegato 4 di parte attrice); in esso si fa riferimento ad un accordo stipulato tra la società Controparte_2
e la in data 1.7.2011, ma dal citato disciplinare sulla Parte_1 privacy non è possibile ricavare ulteriori dati o informazioni utili ai fini della ricostruzione del rapporto negoziale. A tal fine è, invece, imprescindibile la produzione del contratto stesso, quale fonte primaria dell'obbligazione, funzionale a confermare l'esistenza del vincolo giuridico tra le parti, a individuare le prestazioni reciprocamente pag. 6/12 assunte, a chiarirne la natura giuridica ai fini del corretto inquadramento della fattispecie e a determinarne la durata.
Orbene, nel caso di specie, la società ha espressamente escluso CP_2
l'esistenza di un contratto formalmente sottoscritto, affermando, nella comparsa di risposta -pag.
7- che “E' pur vero che la scrittura in commento rinvia ad un ulteriore accordo che avrebbe dovuto essere sottoscritto fra le parti, ma è altresì vero che nel caso di specie, il rapporto negoziale fra la convenuta e l'attrice non è mai stato traslato in un alcuna convenzione scritta”, mentre l'appellante ammette, -pag. 15 atto di appello- che: “l'odierna appellante è stata impossibilitata a produrre il contratto di cui sopra nel primo grado di giudizio. Detto contratto non è stato prodotto da chi (l'amministrazione giudiziaria) ha iniziato l'azione in primo grado e quando è venuto in Parte_1 possesso della documentazione del proc. 1411/13 RG (priva di detto contratto) dall'Avv.
Denisi, il legale nominato dai dottori , e ”. CP_3 CP_5 CP_4
Ciò detto non può che rilevarsi il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante su parte attrice e odierna appellante, la quale non ha fornito la prova della sottoscrizione del contratto invocato, ammettendo, peraltro, di non averne mai avuto neppure la disponibilità materiale, trattandosi di un atto sottoscritto da altri soggetti terzi.
Peraltro, alla luce di tale ultima circostanza, è legittimo dubitare anche delle stesse prospettazioni in merito alla qualificazione del contratto sostenute da parte appellante, la quale le ha, evidentemente, formulate senza disporre del contratto di cui si discute.
§
Col secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza per aver ritenuto che spettasse alla provare la regolarità delle vendite delle schede sim, anziché a Parte_1 dimostrare le presunte irregolarità. Ha altresì criticato la sentenza di primo CP_1 grado per aver rilevato l'assenza di prova del danno quale conseguenza immediata e diretta della condotta di e sostenuto che, diversamente da quanto opinata dalla CP_1 sentenza appellata, tale danno si configuri in re ipsa. Ha quindi sostenuto di aver correttamente quantificato il danno patrimoniale, stimato in € 66.761,20, mediante il ricorso ad elementi oggettivi e parametri presuntivi, in ragione dell'entità del giro d'affari in piena attività (media mensile di fatturato dal 2008 al 2011, equivalente a € 3.034,60) e la diminuzione delle entrate a seguito del distacco delle credenziali d'accesso per il periodo di 22 mesi.
pag. 7/12 L'appellata ha controdedotto che la domanda di risarcimento danni è stata CP_1 formulata da «a titolo di responsabilità aquiliana» (appello, pag. 8), e che Parte_1
l'appellante non ha assolto l'onere di dimostrare l'illiceità del comportamento di limitandosi soltanto a negare di aver attivato schede sim in modo irregolare. CP_1
La stessa ha poi ribadito di non aver avuto alcun rapporto contrattuale con la CP_1
e di avere, invece, legittimamente esercitato una facoltà prevista dal proprio Parte_1 accordo contrattuale col “Master EA , negando altresì la sussistenza CP_2 qualsiasi onere di preavviso. Ha poi sostenuto la motivazione della sentenza appellata circa la mancata prova del presunto danno patrimoniale.
Il motivo di appello è infondato e deve essere respinto.
La sentenza di primo grado ha correttamente rilevato che si era limitata ad CP_1 esercitare una legittima facoltà prevista nella convenzione stipulata con Controparte_2
al cui punto 6.17 si era stabilito che: “ si riserva di revocare, in
[...] CP_1 qualunque momento, specificando i motivi, l'approvazione di uno o più nominativi inseriti nella lista dei Point del Master Dealer. In tali casi il Master Dealer dovrà provvedere alla chiusura del Point entro il termine massimo di 3 giorni o entro un diverso termine che potrà essere concordato tra le parti” e ha fatto applicazione dei principi giuridici vigenti, richiamando quello secondo cui: “L'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie in esame incombe, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., sul creditore che assume di aver subìto un fatto illecito produttivo di un danno di cui deve pure provare esistenza ed entità” (pag. 10 sentenza di primo grado).
L'appellante, in qualità di attore in primo grado, aveva specificato di essere venuto a conoscenza, mediante la raccomandata inviatale da , che la sospensione CP_2 immediata del servizio era stata disposta da a seguito di controlli che avevano CP_1 rilevato anomalie nelle attivazioni di schede sim sul territorio estero, in assenza di specifica autorizzazione e in violazione delle condizioni tariffarie applicate dalla medesima nei mercati di destinazione;
nella stessa si precisava pure che le CP_1 attività autorizzate da erano circoscritte al solo territorio nazionale e che la CP_1 richiesta di disattivazione era motivata dall'esigenza di evitare ripercussioni negative sul rapporto contrattuale in essere con il gestore telefonico.
Le argomentazioni contenute nell'atto di appello sono assolutamente inidonee a scalfire la decisione impugnata. La , infatti, nel giudizio di primo grado si è limitata a Parte_1 negare di aver tenuto il comportamento irregolare addebitatole, senza tuttavia fornire pag. 8/12 alcun elemento a riscontro della correttezza del proprio operato. E' appena il caso di rammentare che l'azione nei confronti di ha natura extracontrattuale ex art. CP_1
2043 c.c., essendo pacifico che tra e non sussisteva alcun rapporto Parte_1 CP_1 contrattuale diretto. In tema di responsabilità aquiliana, l'onere della prova di tutti gli elementi costitutivi (fatto illecito, danno, nesso causale, elemento soggettivo) grava integralmente sull'attore (Cass. n. 21619/2007; Cass. n. 2527/2018).
Dagli atti si evince che ha esercitato una facoltà contrattuale espressamente CP_1 prevista dall'art.
6.17 del contratto di “Master EA con richiedendo la CP_2 sospensione dell'abilitazione del point a seguito di irregolarità rilevate (vendita Parte_1 all'estero di SIM, con indicazione del seriale n. 8939107000242008954). Orbene,
l'esercizio di una facoltà contrattuale pattuita non integra di per sé fatto illecito, salvo che si dimostri l'abuso del diritto o la violazione di doveri di correttezza. Incombeva su dimostrare l'inesistenza delle irregolarità o la pretestuosità della richiesta di Parte_1
provando di averla commercializzata in conformità alle condizioni stabilite dal CP_1 gestore telefonico. Per contro, , pur rivestendo la posizione di parte attrice, si è Parte_1 limitata a una contestazione generica dei motivi addotti da per la cessazione del CP_1 rapporto. Pertanto, in mancanza di prova dell'illiceità della condotta di la CP_1 domanda attorea risulta infondata.
È poi opportuno sottolineare come la semplice contestazione della sussistenza di un fatto illecito non sia, di per sé, sufficiente a soddisfare l'onere probatorio gravante sull'attore, né a legittimare una richiesta risarcitoria come si dirà in seguito. Al contrario, nel campo della responsabilità extracontrattuale, spetta interamente all'attore dimostrare, con chiarezza e rigore, sia l'esistenza del fatto che del danno — tanto nell'an che nel quantum— sia il nesso causale che lo lega alla condotta illecita, nonché l'elemento soggettivo.
Secondo quanto affermato dalla Cassazione, sez. VI, con la sentenza n. 2527/2018, resa in materia di assicurazione: <l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova pag. 9/12 può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cass. 14/07/2000,
9385, Cass. 11/01/2007, n. 384; Cass.13/06/2013, n. 14854) >>.
La pur riferendosi a “talune” SIM riconducibili alla , messe in CP_1 Parte_1 vendita su un sito web tedesco, ha poi circoscritto la vendita scorretta, nella memoria ex art. 183 comma 6, II termine -pag. 3-, indicando la sola SIM identificata con il seriale n.
8939107000242008954; l'attrice in primo grado avrebbe ben potuto dimostrare il contrario, provando di non aver mai avuto in possesso la SIM con il seriale indicato oppure documentando la sua regolare vendita a un cliente diverso, tramite ricevuta o fattura. Ciò avrebbe costituito un elemento indiziario utile anche rispetto alle altre SIM non meglio identificate da dimostrando che la richiesta di sospensione del CP_1 servizio era stata illegittimamente avanzata da quest'ultima, procedendo poi a dimostrare anche gli ulteriori elementi previsti ex art. 2043 c.c. quali l'esistenza di un nesso di causalità tra il fatto dannoso (la richiesta di sospensione) e il danno ingiusto che assume aver subito a causa di tale richiesta (danno conseguenza) nonché la ricorrenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa della Non avendo assolto CP_1
l'onere probatorio in punto di fatto risultano superflue le ulteriori censure, alla sentenza di primo grado, denunciate nel secondo motivo, aventi ad oggetto la quantificazione del danno.
§
Al punto 3) dell'atto di appello, la , ha formulato censure relative alla prova del Parte_1 danno patrimoniale, da perdita di clientela e all'immagine, le quali risultano chiaramente assorbite dal rigetto dei precedenti motivi di appello. Tali doglianze, peraltro, risulterebbero comunque infondate, ove si consideri che le prove offerte appaiono insufficienti a dimostrare i danni asseritamente subiti da parte attrice e odierna appellante.
In particolare, con riferimento al danno patrimoniale, le fatture di acquisto non dimostrano il margine di guadagno effettivo (differenza ricavi-costi); avuto riguardo alla perdita di clientela, la testimonianza del è generica;
non è dimostrato il nesso Pt_2 causale esclusivo con l'interruzione del rapporto, essendo rivenditore Parte_1 multimarca di plurimi prodotti e non solo di schede sim;
non è provato che si Parte_1 sia attivata per mitigare il danno (art. 1227 c.c.); in relazione al danno all'immagine: non costituisce danno in re ipsa, ma danno-conseguenza che richiede allegazione e prova specifica (Cass. n. 19551/2023). Con riferimento al rimedio in forma specifica pag. 10/12 (reintegrazione dell'accesso al portale sollecitato al punto 4) dell'atto di CP_1 appello, la mancata prova delle specifiche condizioni contrattuali ne escluderebbe in radice la praticabilità.
§
Con un ultimo motivo, al punto 5), dell'atto di appello, la ha chiesto la Parte_1 modifica della regolamentazione delle spese in conseguenza dell'auspicata riforma della sentenza di primo grado e, in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto dell'impugnazione la compensazione delle spese del giudizio, attese le vicende processuali. Contrariamente a quanto auspicato dall'appellante, l'integrale rigetto dell'appello ne comporta la condanna alle ulteriori spese del presente grado, né si apprezzano ragioni per derogare al principio di soccombenza. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico dell'appellante Parte_1
Alla liquidazione si procede ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della causa dichiarato e compreso nello scaglione da €
52.001 a € 260.000, facendo riferimento alla misura minima prevista dai relativi parametri, in considerazione del modesto grado di complessità della causa e del correlato grado di impegno richiesto, come segue: fase di studio della controversia, valore minimo:
€ 1.489,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 956,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00; fase decisionale, valore minimo: €
2.552,00; compenso tabellare (valori minimi) € 7.160,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge, con condanna di parte appellante in favore dell'appellata Controparte_1
Nulla sulle spese verso appellata contumace vittoriosa. Controparte_2
L'integrale rigetto dell'appello impone di dare atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q.M.
la Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
pag. 11/12 - condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1 dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate Controparte_1 in complessivi € 7.160,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge.
- Nulla sulle spese in favore di Controparte_2
Attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.10.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Alessandro LI TA ON
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
N. 24/2020 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
Dott. TA ON - Presidente
Dott. ssa Federica Rende - Consigliera
Dott. Alessandro LI - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero in epigrafe, vertente
TRA con sede legale in Polistena, alla Via Santa Parte_1
Marina n. 136, P.I. in persona del legale rappresentante P.IVA_1 Parte_1
, nato a [...] il [...], c.f. rappresentata e difesa
[...] C.F._1 dall'avv. Eugenio Vagni, c.f.: , fax 0966.931841, pec C.F._2
presso il cui studio, in Polistena, alla Via Santa Marina 111, è Email_1 elettivamente domiciliata.
Appellante
CONTRO on sede legale in Ivrea (TO), alla via Jervis n. 13, c.f. e Controparte_1 iscrizione al Registro Imprese di Torino al n. , P.I. , in persona P.IVA_2 P.IVA_3 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro
Boso Caretta, c.f.: , pec C.F._3
, e AN Manfrida, c.f.: Email_2
; pec ed elettivamente C.F._4 Email_3 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Cinquefrondi (RC), via Australia, n. 18.
Appellato E CONTRO con sede in Cannizzaro (CT) via Rimini n. 22, P.I. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore. P.IVA_4
Appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione civile, n. 546/2019, pubblicata il 05/06/2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società Parte_1 nelle persone degli amministratori giudiziari, Dr. Ing. CP_3 CP_4
Dr. conveniva davanti al Tribunale di Palmi la società
[...] Controparte_5 [...]
e la L'attrice esponeva di avere, in data 1.7.2011, Controparte_2 Controparte_6 stipulato un contratto con la , in virtù del quale quest'ultima, in qualità di CP_2
“master dealer” della società aveva autorizzato la a promuovere e CP_1 Parte_1 vendere al pubblico, per conto delle , prodotti e servizi della società CP_2
. Parte attrice rappresentava che, dal mese di gennaio 2012, le Controparte_6 erano state revocate le credenziali di accesso al portale necessarie per operare, CP_1
e che tale provvedimento, disposto da era stato motivato da presunte CP_1 irregolarità nella vendita di SIM all'estero. L'attrice chiedeva quindi di accertare e dichiarare l'inadempimento da parte di agli obblighi contrattuali tra le CP_2 parti, nonché la responsabilità extracontrattuale della società Controparte_6 con condanna delle convenute, in solido tra loro, a compiere tutte le attività necessarie per dare piena esecuzione al contratto, inclusa l'assegnazione del certificato, delle password e delle credenziali per l'accesso al portale Domandava altresì la CP_1 condanna delle convenute, in solido, al pagamento di € 66.761,20 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e di € 18.207,60 a titolo di risarcimento danni da perdita della clientela. L'attrice richiedeva, altresì, il risarcimento del danno all'immagine subito a causa dei fatti illeciti perpetrati in suo danno da entrambe le convenute, da liquidarsi con ricorso all'equità nei limiti di €175.031,20, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge.
La si costituiva in resistenza esponendo di aver stipulato, in Controparte_7 data 20 novembre 2006, un contratto di distribuzione commerciale con la CP_2 pag. 2/12 CP_
aggiornato nel marzo 2012, in forza del quale quest'ultima aveva assunto il ruolo di
Master Dealer, con il compito di selezionare, istituire e gestire una rete locale di punti vendita (detti Point) di prodotti e servizi nel rispetto delle istruzioni impartite CP_1 dalla stessa e in conformità alla normativa vigente. Sosteneva quindi di essere rimasta estranea all'accordo tra le società e e di aver sospeso Parte_1 CP_2
l'abilitazione al Point una volta accertato che le SIM, oggetto di commercializzazione irregolare all'estero, risultavano attivate dal point , affiliato alla rete di Parte_1 [...]
. Escludeva, pertanto, ogni propria responsabilità, contestando le pretese attoree CP_2
e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Anche la si costituiva in giudizio, confermando di operare in Controparte_2 veste di “Master Dealer” di con il compito di sviluppare una rete di territoriale CP_1 di vendita mediante i c.d. “point”. Contestava la qualificazione del rapporto con la come somministrazione, sostenendo trattarsi, invece, di rapporto di Parte_1 compravendita di beni e servizi non avente carattere periodico o di durata e non essendovi tra le parti alcun obbligo di preavviso di recesso. Eccepiva, infine, che tra le parti non era mai intercorso un vero e proprio contratto, di cui eccepiva altresì il difetto di prova scritta. Sottolineava, ad ogni modo, l'impossibilità di proseguire il rapporto con la
, non avendo alcuna discrezionalità al riguardo, rimanendo ogni Parte_1 determinazione nella esclusiva disponibilità di Contestava altresì la propria CP_1 legittimazione passiva e le domande risarcitorie avverse e i relativi criteri di calcolo adottati privi di oggettività, concludendo per il rigetto della domanda perché infondata tanto in fatto quanto in diritto, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Veniva espletata l'attività istruttoria, con ammissione della prova per testi richiesta dall'attrice e rigetto di quella richiesta dalla convenuta ammessa solo a CP_1 provare il contrario.
Con la sentenza oggetto di gravame, il Tribunale di Palmi, Sezione civile, in composizione monocratica rigettava le domande proposte dalla Parte_1
condannandola al pagamento delle spese di lite nei confronti della
[...] Controparte_2
e della ( , in favore di ciascuna parte
[...] Controparte_6 Controparte_1 processuale, nella misura complessiva di euro 3.627,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello, contestando il rigetto Parte_1 domande formulate in primo grado e deducendo a sostegno i motivi che saranno di pag. 3/12 seguito esaminati, chiedendo altresì la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e, in via istruttoria, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. del contratto agli amministratori giudiziari della società in carica al tempo della sua stipula (in quanto nominati con ordinanza del 7.3.2011) rappresentando che lo stesso non era stato prodotto in giudizio dagli amministratori giudiziari, i quali avevano intentato la causa e che, comunque, quand'anche il nuovo difensore lo avesse ricevuto, non avrebbe comunque potuto produrlo nel giudizio di primo grado per effetto delle preclusioni maturate ex art. 183 c.p.c.
L'appellata si è costituita in appello eccependone, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità e, in via principale, contestandone la fondatezza e chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. Ha chiesto il rigetto dell'istanza di sospensiva e, in via istruttoria, si è opposta all'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata da parte avversaria, rilevando che l'odierno appellante avrebbe dovuto richiedere l'esibizione dell'ipotetico contratto, al più tardi, durante il giudizio di primo grado, nel momento in cui ricevette la documentazione relativa al giudizio RG 1411/2013 (ossia il 10 giugno
2014; v. p. 4 dell'appello). In via subordinata, hae insistito nelle proprie richieste istruttorie rigettate in primo grado.
L'appellata regolarmente citata in appello non si è costituita e, Controparte_2 pertanto, è stata dichiarata contumace, con ordinanza depositata il 3.6.2020.
Col medesimo provvedimento la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ritenendo non sussistenti i presupposti previsti dall'art. 283 c.p.c.; ha altresì escluso la ricorrenza dei presupposti per dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. ed ha rigettato la richiesta istruttoria dell'appellante osservando che, laddove vi fosse stata un'impossibilità, nel rispetto delle preclusioni processuali del primo grado, di produrre un determinato documento, la parte interessata, cessata tale impossibilità, avrebbe dovuto chiedere la rimessione in termini, e che il mancato assolvimento di tale onere non può essere eluso attraverso il ricorso all'art. 210 c.p.c.
Svolta la trattazione e precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE pag. 4/12 I. Sulla richiesta d parte appellante di ordinare l'esibizione del contratto. Prima di entrare nel merito della vicenda, giova ribadire l'ordinanza con la quale è stata rigettata la richiesta dell'appellante di ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione del contratto menzionato in atti, stipulato tra la e la . Sul punto, è appena il Parte_1 CP_2 caso di rammentare che l'art. 345, comma 3, c.p.c. preclude la produzione di nuovi documenti in appello, salvo che la parte provi di non averli potuti produrre in primo grado per causa non imputabile. Inoltre, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non può essere utilizzato per superare preclusioni processuali o supplire all'inerzia probatoria
(Cass. n. 15661/2019; Cass. n. 28287/2018). Nel caso di specie, ha CP_2 espressamente negato l'esistenza di un contratto scritto, sicché difetta il presupposto stesso dell'ordine di esibizione. Nel caso di specie, l'appellante sostiene di non aver mai avuto la disponibilità materiale del contratto (asseritamente sottoscritto dagli amministratori giudiziari durante il sequestro penale dell'azienda). Tuttavia, merita di essere sottolineato che, dal momento della restituzione dell'azienda alla proposizione dell'appello sono decorsi anni, durante i quali l'odierno appellate avrebbe ben potuto recuperare il documento o quantomeno attivarsi concretamente a tal fine. L'inerzia nel reperire il contratto costituisce causa imputabile alla parte. Si ribadisce, pertanto, il rigetto dell'istanza istruttoria in esame.
§
II. Col primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per non aver ritenuto sussistente tra la e la un rapporto Parte_1 Controparte_2 contrattuale, contrariamente a quanto emergerebbe dal disciplinare per il trattamento dei dati sensibili dei clienti che lo daterebbe al 1/07/11, prevedendo all'art. 9 il CP_1 risarcimento del danno nel caso in cui il Master Dealer avesse esercitato il diritto di risolvere il contratto. In particolare, ha insistito sulla qualificazione dell'accordo come contratto di somministrazione, argomentando sulla libertà di forma che lo caratterizza e sulla possibilità di desumerne l'esistenza per facta concludentia, riportando la giurisprudenza sul punto ed evidenziando che non aveva contestato la Controparte_2 produzione delle fatture e dei documenti accompagnatori alla merce settimanalmente venduta alla Parte_1
L'appellata ha sostenuto la correttezza della sentenza di primo grado CP_1 evidenziando che i generici richiami a un presunto contratto concluso tra le società
[...]
e non valgono a fornire prova della natura del presunto contratto, CP_2 Parte_1 pag. 5/12 delle obbligazioni assunte e delle modalità attraverso cui le parti hanno disciplinato il diritto di recesso.
Il motivo di appello non è fondato e deve essere respinto.
Le doglianze dell'appellante non valgono a scalfire l'iter argomentativo della sentenza di primo grado. Il giudice di prime cure ha difatti correttamente osservato che lo schema delineato dall'art. 1218 c.c. impone a parte attrice l'onere processuale di allegare e provare l'esistenza di una fonte di tipo negoziale e/o legale in ragione del quale poter pretendere la realizzazione della prestazione che assume essere rimasta inadempiuta, aggiungendo che tale obbligo non è stato assolto dalla parte, le cui allegazioni non consentono di ricostruire e qualificare il rapporto intercorso tra le parti e il suo contenuto
“fatto questo indispensabile per inquadrare il rapporto nella somministrazione di consumo, come sostiene l'attore, oppure nella mera vendita di beni e servizi” (pag. 9 sentenza appellata).
In virtù del principio del favor creditoris che informa la disciplina della responsabilità contrattuale, l'onere probatorio è modellato in modo tale che al creditore sia richiesto soltanto di dimostrare l'esistenza del titolo contrattuale su cui si fonda la propria pretesa, nonché il danno derivante dall'inadempimento della controparte che deve essere solo allegato. Solo una volta accertata l'esistenza del vincolo negoziale e le obbligazioni che ne derivano, spetta al debitore dimostrare che l'inadempimento è dipeso da una causa a lui non imputabile, in applicazione del criterio generale posto dall'art. 1218 c.c.
L'omessa produzione del contratto stipulato dalle parti non solo preclude l'individuazione della disciplina normativa applicabile sulla base della qualificazione del rapporto contrattuale prescelto dalle parti, nel caso in esame controverso, ma impedisce altresì di verificare in che modo le stesse abbiano concretamente regolamentato le pattuizioni negoziali assunte e, in particolare, l'esercizio del diritto di recesso. L'unico accordo prodotto dall'attrice è il modulo relativo agli adempimenti prescritti dal D. Lgs. sulla privacy, relativo al trattamento dei dati personali (di cui all'allegato 4 di parte attrice); in esso si fa riferimento ad un accordo stipulato tra la società Controparte_2
e la in data 1.7.2011, ma dal citato disciplinare sulla Parte_1 privacy non è possibile ricavare ulteriori dati o informazioni utili ai fini della ricostruzione del rapporto negoziale. A tal fine è, invece, imprescindibile la produzione del contratto stesso, quale fonte primaria dell'obbligazione, funzionale a confermare l'esistenza del vincolo giuridico tra le parti, a individuare le prestazioni reciprocamente pag. 6/12 assunte, a chiarirne la natura giuridica ai fini del corretto inquadramento della fattispecie e a determinarne la durata.
Orbene, nel caso di specie, la società ha espressamente escluso CP_2
l'esistenza di un contratto formalmente sottoscritto, affermando, nella comparsa di risposta -pag.
7- che “E' pur vero che la scrittura in commento rinvia ad un ulteriore accordo che avrebbe dovuto essere sottoscritto fra le parti, ma è altresì vero che nel caso di specie, il rapporto negoziale fra la convenuta e l'attrice non è mai stato traslato in un alcuna convenzione scritta”, mentre l'appellante ammette, -pag. 15 atto di appello- che: “l'odierna appellante è stata impossibilitata a produrre il contratto di cui sopra nel primo grado di giudizio. Detto contratto non è stato prodotto da chi (l'amministrazione giudiziaria) ha iniziato l'azione in primo grado e quando è venuto in Parte_1 possesso della documentazione del proc. 1411/13 RG (priva di detto contratto) dall'Avv.
Denisi, il legale nominato dai dottori , e ”. CP_3 CP_5 CP_4
Ciò detto non può che rilevarsi il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante su parte attrice e odierna appellante, la quale non ha fornito la prova della sottoscrizione del contratto invocato, ammettendo, peraltro, di non averne mai avuto neppure la disponibilità materiale, trattandosi di un atto sottoscritto da altri soggetti terzi.
Peraltro, alla luce di tale ultima circostanza, è legittimo dubitare anche delle stesse prospettazioni in merito alla qualificazione del contratto sostenute da parte appellante, la quale le ha, evidentemente, formulate senza disporre del contratto di cui si discute.
§
Col secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza per aver ritenuto che spettasse alla provare la regolarità delle vendite delle schede sim, anziché a Parte_1 dimostrare le presunte irregolarità. Ha altresì criticato la sentenza di primo CP_1 grado per aver rilevato l'assenza di prova del danno quale conseguenza immediata e diretta della condotta di e sostenuto che, diversamente da quanto opinata dalla CP_1 sentenza appellata, tale danno si configuri in re ipsa. Ha quindi sostenuto di aver correttamente quantificato il danno patrimoniale, stimato in € 66.761,20, mediante il ricorso ad elementi oggettivi e parametri presuntivi, in ragione dell'entità del giro d'affari in piena attività (media mensile di fatturato dal 2008 al 2011, equivalente a € 3.034,60) e la diminuzione delle entrate a seguito del distacco delle credenziali d'accesso per il periodo di 22 mesi.
pag. 7/12 L'appellata ha controdedotto che la domanda di risarcimento danni è stata CP_1 formulata da «a titolo di responsabilità aquiliana» (appello, pag. 8), e che Parte_1
l'appellante non ha assolto l'onere di dimostrare l'illiceità del comportamento di limitandosi soltanto a negare di aver attivato schede sim in modo irregolare. CP_1
La stessa ha poi ribadito di non aver avuto alcun rapporto contrattuale con la CP_1
e di avere, invece, legittimamente esercitato una facoltà prevista dal proprio Parte_1 accordo contrattuale col “Master EA , negando altresì la sussistenza CP_2 qualsiasi onere di preavviso. Ha poi sostenuto la motivazione della sentenza appellata circa la mancata prova del presunto danno patrimoniale.
Il motivo di appello è infondato e deve essere respinto.
La sentenza di primo grado ha correttamente rilevato che si era limitata ad CP_1 esercitare una legittima facoltà prevista nella convenzione stipulata con Controparte_2
al cui punto 6.17 si era stabilito che: “ si riserva di revocare, in
[...] CP_1 qualunque momento, specificando i motivi, l'approvazione di uno o più nominativi inseriti nella lista dei Point del Master Dealer. In tali casi il Master Dealer dovrà provvedere alla chiusura del Point entro il termine massimo di 3 giorni o entro un diverso termine che potrà essere concordato tra le parti” e ha fatto applicazione dei principi giuridici vigenti, richiamando quello secondo cui: “L'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie in esame incombe, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., sul creditore che assume di aver subìto un fatto illecito produttivo di un danno di cui deve pure provare esistenza ed entità” (pag. 10 sentenza di primo grado).
L'appellante, in qualità di attore in primo grado, aveva specificato di essere venuto a conoscenza, mediante la raccomandata inviatale da , che la sospensione CP_2 immediata del servizio era stata disposta da a seguito di controlli che avevano CP_1 rilevato anomalie nelle attivazioni di schede sim sul territorio estero, in assenza di specifica autorizzazione e in violazione delle condizioni tariffarie applicate dalla medesima nei mercati di destinazione;
nella stessa si precisava pure che le CP_1 attività autorizzate da erano circoscritte al solo territorio nazionale e che la CP_1 richiesta di disattivazione era motivata dall'esigenza di evitare ripercussioni negative sul rapporto contrattuale in essere con il gestore telefonico.
Le argomentazioni contenute nell'atto di appello sono assolutamente inidonee a scalfire la decisione impugnata. La , infatti, nel giudizio di primo grado si è limitata a Parte_1 negare di aver tenuto il comportamento irregolare addebitatole, senza tuttavia fornire pag. 8/12 alcun elemento a riscontro della correttezza del proprio operato. E' appena il caso di rammentare che l'azione nei confronti di ha natura extracontrattuale ex art. CP_1
2043 c.c., essendo pacifico che tra e non sussisteva alcun rapporto Parte_1 CP_1 contrattuale diretto. In tema di responsabilità aquiliana, l'onere della prova di tutti gli elementi costitutivi (fatto illecito, danno, nesso causale, elemento soggettivo) grava integralmente sull'attore (Cass. n. 21619/2007; Cass. n. 2527/2018).
Dagli atti si evince che ha esercitato una facoltà contrattuale espressamente CP_1 prevista dall'art.
6.17 del contratto di “Master EA con richiedendo la CP_2 sospensione dell'abilitazione del point a seguito di irregolarità rilevate (vendita Parte_1 all'estero di SIM, con indicazione del seriale n. 8939107000242008954). Orbene,
l'esercizio di una facoltà contrattuale pattuita non integra di per sé fatto illecito, salvo che si dimostri l'abuso del diritto o la violazione di doveri di correttezza. Incombeva su dimostrare l'inesistenza delle irregolarità o la pretestuosità della richiesta di Parte_1
provando di averla commercializzata in conformità alle condizioni stabilite dal CP_1 gestore telefonico. Per contro, , pur rivestendo la posizione di parte attrice, si è Parte_1 limitata a una contestazione generica dei motivi addotti da per la cessazione del CP_1 rapporto. Pertanto, in mancanza di prova dell'illiceità della condotta di la CP_1 domanda attorea risulta infondata.
È poi opportuno sottolineare come la semplice contestazione della sussistenza di un fatto illecito non sia, di per sé, sufficiente a soddisfare l'onere probatorio gravante sull'attore, né a legittimare una richiesta risarcitoria come si dirà in seguito. Al contrario, nel campo della responsabilità extracontrattuale, spetta interamente all'attore dimostrare, con chiarezza e rigore, sia l'esistenza del fatto che del danno — tanto nell'an che nel quantum— sia il nesso causale che lo lega alla condotta illecita, nonché l'elemento soggettivo.
Secondo quanto affermato dalla Cassazione, sez. VI, con la sentenza n. 2527/2018, resa in materia di assicurazione: <l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova pag. 9/12 può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cass. 14/07/2000,
9385, Cass. 11/01/2007, n. 384; Cass.13/06/2013, n. 14854) >>.
La pur riferendosi a “talune” SIM riconducibili alla , messe in CP_1 Parte_1 vendita su un sito web tedesco, ha poi circoscritto la vendita scorretta, nella memoria ex art. 183 comma 6, II termine -pag. 3-, indicando la sola SIM identificata con il seriale n.
8939107000242008954; l'attrice in primo grado avrebbe ben potuto dimostrare il contrario, provando di non aver mai avuto in possesso la SIM con il seriale indicato oppure documentando la sua regolare vendita a un cliente diverso, tramite ricevuta o fattura. Ciò avrebbe costituito un elemento indiziario utile anche rispetto alle altre SIM non meglio identificate da dimostrando che la richiesta di sospensione del CP_1 servizio era stata illegittimamente avanzata da quest'ultima, procedendo poi a dimostrare anche gli ulteriori elementi previsti ex art. 2043 c.c. quali l'esistenza di un nesso di causalità tra il fatto dannoso (la richiesta di sospensione) e il danno ingiusto che assume aver subito a causa di tale richiesta (danno conseguenza) nonché la ricorrenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa della Non avendo assolto CP_1
l'onere probatorio in punto di fatto risultano superflue le ulteriori censure, alla sentenza di primo grado, denunciate nel secondo motivo, aventi ad oggetto la quantificazione del danno.
§
Al punto 3) dell'atto di appello, la , ha formulato censure relative alla prova del Parte_1 danno patrimoniale, da perdita di clientela e all'immagine, le quali risultano chiaramente assorbite dal rigetto dei precedenti motivi di appello. Tali doglianze, peraltro, risulterebbero comunque infondate, ove si consideri che le prove offerte appaiono insufficienti a dimostrare i danni asseritamente subiti da parte attrice e odierna appellante.
In particolare, con riferimento al danno patrimoniale, le fatture di acquisto non dimostrano il margine di guadagno effettivo (differenza ricavi-costi); avuto riguardo alla perdita di clientela, la testimonianza del è generica;
non è dimostrato il nesso Pt_2 causale esclusivo con l'interruzione del rapporto, essendo rivenditore Parte_1 multimarca di plurimi prodotti e non solo di schede sim;
non è provato che si Parte_1 sia attivata per mitigare il danno (art. 1227 c.c.); in relazione al danno all'immagine: non costituisce danno in re ipsa, ma danno-conseguenza che richiede allegazione e prova specifica (Cass. n. 19551/2023). Con riferimento al rimedio in forma specifica pag. 10/12 (reintegrazione dell'accesso al portale sollecitato al punto 4) dell'atto di CP_1 appello, la mancata prova delle specifiche condizioni contrattuali ne escluderebbe in radice la praticabilità.
§
Con un ultimo motivo, al punto 5), dell'atto di appello, la ha chiesto la Parte_1 modifica della regolamentazione delle spese in conseguenza dell'auspicata riforma della sentenza di primo grado e, in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto dell'impugnazione la compensazione delle spese del giudizio, attese le vicende processuali. Contrariamente a quanto auspicato dall'appellante, l'integrale rigetto dell'appello ne comporta la condanna alle ulteriori spese del presente grado, né si apprezzano ragioni per derogare al principio di soccombenza. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico dell'appellante Parte_1
Alla liquidazione si procede ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della causa dichiarato e compreso nello scaglione da €
52.001 a € 260.000, facendo riferimento alla misura minima prevista dai relativi parametri, in considerazione del modesto grado di complessità della causa e del correlato grado di impegno richiesto, come segue: fase di studio della controversia, valore minimo:
€ 1.489,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 956,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00; fase decisionale, valore minimo: €
2.552,00; compenso tabellare (valori minimi) € 7.160,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge, con condanna di parte appellante in favore dell'appellata Controparte_1
Nulla sulle spese verso appellata contumace vittoriosa. Controparte_2
L'integrale rigetto dell'appello impone di dare atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q.M.
la Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
pag. 11/12 - condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1 dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate Controparte_1 in complessivi € 7.160,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge.
- Nulla sulle spese in favore di Controparte_2
Attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.10.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Alessandro LI TA ON
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