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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/12/2024, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 11387/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11387/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Chieri (TO), Piazza Mosso n. 6, presso lo studio dell'avv.
BLANCO ALESSIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CHIERI il Parte_1 Parte_2
16/06/2018.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CHIERI (atto n. 20 parte I serie del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 22/01/2013. Per_1
Con ricorso depositato il 07/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
1) La casa coniugale sita in Chieri (TO), Piazza Gallina n. 9, attualmente è di proprietà della NO
al 99% e all'1% del Signor Parte_1 Parte_2
2) La NO si impegna a cedere la sua quota pari al 99% al Signor per l'importo Parte_1 Pt_2 complessivo di Euro 150.000,00.
3) Il signor corrisponderà l'importo di euro 150.000,00 alla NO , prima della Pt_2 Parte_1 cessione onerosa della quota, con le seguenti modalità.
- Euro 5.000,00 già corrisposti con assegno bancario n. 0295093741-07;
- Euro 30.000,00 entro il 31.05.2024;
- Euro 115.000,00 entro il 30.10.2024.
4) Le parti stabiliscono che la predetta cessione dovrà avvenire entro e non oltre la data del 31.12.2024, attraverso atto di cessione rogato dal professionista che sarà corrisposto sia dal Signor che dalla Pt_2
NO . Parte_1
5) I coniugi, nel predetto atto notarile, richiederanno tutte le agevolazioni fiscali che competono (totale esenzione da ogni tassa, tributo ed imposta ai sensi dell'art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74 e della Circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - in data 16 marzo 2000 n. 49/E ). Il trasferimento immobiliare è indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
DISPONE che:
6) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente mentre le decisioni pagina 2 di 4 di maggior interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, verranno assunte di comune accordo dai genitori;
7) Il padre potrà vedere e tenere con sé : Per_1
- durante lo svolgimento del turno di lavoro pomeridiano, il Signor porterà a scuola tutte Pt_2 Per_1 le mattine;
- quando il papà osserverà il turno del mattino, prenderà tre pomeriggi a settimana senza il Per_1 pernottamento;
- week- end alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina quando il papà farà il mattino e dal sabato mattina al lunedì mattina quando il papà osserverà il turno pomeridiano.
§ due settimane preferibilmente consecutive durante le vacanze estive, nel mese di Giugno, Luglio o
Agosto in periodo da concordarsi entro il 30 Aprile di ogni anno (in difetto di accordo il minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari);
§ le vacanze natalizie, compatibilmente con il calendario scolastico, verranno trascorse con le seguenti modalità: ad anni alterni il giorno del 24 dicembre ed il giorno del 25 dicembre. I genitori avranno cura di alternare di anno in anno i giorni dal 26 al 31 dicembre e dal 01 al 6 gennaio;
§ le vacanze pasquali nonché tutte le altre festività e/o ponti in cui il figlio sarà libero dai suoi Per_1 impegni scolastici e dallo sport, verranno trascorse con entrambi i genitori, nella misura del 50%. I genitori avranno cura di alternare, di anno in anno, Pasqua e Pasquetta;
7)Il signor verserà a titolo di mantenimento del figlio l'importo di euro 200,00 mensili Pt_2 Per_1 entro il giorno 05 di ogni mese. Tale importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
8) Il padre corrisponderà altresì il 50% delle spese scolastiche ed extrascolastiche, sportive e delle spese mediche non coperte dal SSN, tutte le spese straordinarie previamente concordate, salvo non siano necessitate e in ogni caso documentate.
9) I genitori concordano che i capi di abbigliamento, quali giacconi e calzature, saranno suddivisi al 50%.
10) Entrambi i genitori decidono di suddividere, nella misura del 50%, le seguenti spese che, per loro non sono da considerarsi soggette a preventivo accordo, quali, a mero titolo esemplificativo, : le tasse ed assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche, i libri di testo e materiale di corredo scolastico anche nel caso di scuola privata, gite scolastiche con e senza pernottamento, corsi di lingue ed eventuali soggiorni all'estero, cellulare e ricarica, estate ragazzi, campi estivi, abbonamento trasporto pubblico, un corso per attività extra – scolastica all'anno ed i relativi accessori, pre- scuola e dopo scuola se necessitate dal genitore collocatario, aiuto compiti, le uscite relative al fine settimana, tutte le spese mediche connotate dal carattere della necessità e dell'urgenza, quelle per i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche, compreso lo psicoterapeuta ed anche spese dentali, l'uso di eventuali lenti, i tickets sanitari e le spese farmaceutiche.
DÀ ATTO che:
I genitori decidono di dividere al 50%, previo accordo tra le parti eventuali spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione e spese per la patente.
DISPONE che:
11)Per tutte le altre spese i genitori faranno riferimento al Protocollo del Tribunale di Torino.
pagina 3 di 4 DÀ ATTO che:
12) Gli eventuali rimborsi in favore del genitore che ha anticipato la spesa dovranno essere effettuati all'altro, entro il giorno 10 del mese successivo dalla richiesta, corredata dai documenti giustificativi.
13) Nel caso in cui le spese anticipate dovessero superare l'importo di euro 100,00, saranno rimborsate immediatamente al genitore che ha effettuato l'esborso.
14)L'assegno unico o qualsivoglia forma di sostentamento rivolta al figlio minore sarà percepito dalla NO . Parte_1
15) Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a chiedere o a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relative a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
16) I genitori prestano il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto, anche per i documenti relativi all'espatrio del figlio minore.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/12/2024
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11387/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Chieri (TO), Piazza Mosso n. 6, presso lo studio dell'avv.
BLANCO ALESSIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CHIERI il Parte_1 Parte_2
16/06/2018.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CHIERI (atto n. 20 parte I serie del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 22/01/2013. Per_1
Con ricorso depositato il 07/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
1) La casa coniugale sita in Chieri (TO), Piazza Gallina n. 9, attualmente è di proprietà della NO
al 99% e all'1% del Signor Parte_1 Parte_2
2) La NO si impegna a cedere la sua quota pari al 99% al Signor per l'importo Parte_1 Pt_2 complessivo di Euro 150.000,00.
3) Il signor corrisponderà l'importo di euro 150.000,00 alla NO , prima della Pt_2 Parte_1 cessione onerosa della quota, con le seguenti modalità.
- Euro 5.000,00 già corrisposti con assegno bancario n. 0295093741-07;
- Euro 30.000,00 entro il 31.05.2024;
- Euro 115.000,00 entro il 30.10.2024.
4) Le parti stabiliscono che la predetta cessione dovrà avvenire entro e non oltre la data del 31.12.2024, attraverso atto di cessione rogato dal professionista che sarà corrisposto sia dal Signor che dalla Pt_2
NO . Parte_1
5) I coniugi, nel predetto atto notarile, richiederanno tutte le agevolazioni fiscali che competono (totale esenzione da ogni tassa, tributo ed imposta ai sensi dell'art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74 e della Circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - in data 16 marzo 2000 n. 49/E ). Il trasferimento immobiliare è indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
DISPONE che:
6) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente mentre le decisioni pagina 2 di 4 di maggior interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, verranno assunte di comune accordo dai genitori;
7) Il padre potrà vedere e tenere con sé : Per_1
- durante lo svolgimento del turno di lavoro pomeridiano, il Signor porterà a scuola tutte Pt_2 Per_1 le mattine;
- quando il papà osserverà il turno del mattino, prenderà tre pomeriggi a settimana senza il Per_1 pernottamento;
- week- end alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina quando il papà farà il mattino e dal sabato mattina al lunedì mattina quando il papà osserverà il turno pomeridiano.
§ due settimane preferibilmente consecutive durante le vacanze estive, nel mese di Giugno, Luglio o
Agosto in periodo da concordarsi entro il 30 Aprile di ogni anno (in difetto di accordo il minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari);
§ le vacanze natalizie, compatibilmente con il calendario scolastico, verranno trascorse con le seguenti modalità: ad anni alterni il giorno del 24 dicembre ed il giorno del 25 dicembre. I genitori avranno cura di alternare di anno in anno i giorni dal 26 al 31 dicembre e dal 01 al 6 gennaio;
§ le vacanze pasquali nonché tutte le altre festività e/o ponti in cui il figlio sarà libero dai suoi Per_1 impegni scolastici e dallo sport, verranno trascorse con entrambi i genitori, nella misura del 50%. I genitori avranno cura di alternare, di anno in anno, Pasqua e Pasquetta;
7)Il signor verserà a titolo di mantenimento del figlio l'importo di euro 200,00 mensili Pt_2 Per_1 entro il giorno 05 di ogni mese. Tale importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
8) Il padre corrisponderà altresì il 50% delle spese scolastiche ed extrascolastiche, sportive e delle spese mediche non coperte dal SSN, tutte le spese straordinarie previamente concordate, salvo non siano necessitate e in ogni caso documentate.
9) I genitori concordano che i capi di abbigliamento, quali giacconi e calzature, saranno suddivisi al 50%.
10) Entrambi i genitori decidono di suddividere, nella misura del 50%, le seguenti spese che, per loro non sono da considerarsi soggette a preventivo accordo, quali, a mero titolo esemplificativo, : le tasse ed assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche, i libri di testo e materiale di corredo scolastico anche nel caso di scuola privata, gite scolastiche con e senza pernottamento, corsi di lingue ed eventuali soggiorni all'estero, cellulare e ricarica, estate ragazzi, campi estivi, abbonamento trasporto pubblico, un corso per attività extra – scolastica all'anno ed i relativi accessori, pre- scuola e dopo scuola se necessitate dal genitore collocatario, aiuto compiti, le uscite relative al fine settimana, tutte le spese mediche connotate dal carattere della necessità e dell'urgenza, quelle per i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche, compreso lo psicoterapeuta ed anche spese dentali, l'uso di eventuali lenti, i tickets sanitari e le spese farmaceutiche.
DÀ ATTO che:
I genitori decidono di dividere al 50%, previo accordo tra le parti eventuali spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione e spese per la patente.
DISPONE che:
11)Per tutte le altre spese i genitori faranno riferimento al Protocollo del Tribunale di Torino.
pagina 3 di 4 DÀ ATTO che:
12) Gli eventuali rimborsi in favore del genitore che ha anticipato la spesa dovranno essere effettuati all'altro, entro il giorno 10 del mese successivo dalla richiesta, corredata dai documenti giustificativi.
13) Nel caso in cui le spese anticipate dovessero superare l'importo di euro 100,00, saranno rimborsate immediatamente al genitore che ha effettuato l'esborso.
14)L'assegno unico o qualsivoglia forma di sostentamento rivolta al figlio minore sarà percepito dalla NO . Parte_1
15) Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a chiedere o a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relative a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
16) I genitori prestano il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto, anche per i documenti relativi all'espatrio del figlio minore.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/12/2024
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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