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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/04/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. RG 6776/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott.ssa IVANA BONFIGLIO, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6776 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2018
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
presso e nello studio dell'Avv. Felice Martino che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Francesco Celona giusta procura alle liti in atti.
OPPONENTE/PARTE ATTRICE
E
AVV. C.F. Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa da sé e dall'avv. Daniela Cultrera, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti in atti.
OPPOSTA/PARTE CONVENUTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. Udienza: 13 dicembre 2024 sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note scritte.
Conclusioni dei procuratori delle parti: come da note scritte depositate in sede di precisazione delle conclusioni.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1760/2018 Parte_2
emesso dal Tribunale di Messina il 30.10.2018 con il quale le veniva ingiunto di pagare a favore dell'Avv. la somma di € 11.606,08, oltre Controparte_1
interessi e le spese della procedura, per il seguente motivo:
1)-ASSOLUTA NULLITA' DEL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO.
ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' DA PARTE DEL CURATORE DEL
FALLIMENTO CHE HA VISTO COINVOLTA LA SIG.RA
[...]
. CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI Parte_1 [...]
. Parte_1
Esponeva l'opponente che il decreto ingiuntivo è stato emesso su ricorso presentato dall'Avv. alla sig.ra , nella qualità di erede di Controparte_1 Parte_2
, per l'attività svolta dalla ricorrente di Amministratore di Sostegno del Persona_1
de cuius e successivamente per l'attività svolta come Curatore dell'Eredità Giacente del defunto , il quale aveva nominato la erede universale;
Persona_1 Pt_2
precisava, inoltre, di aver accettato l'eredità ma che, nelle more, interveniva ad accettare l'eredità, stante il fallimento della il curatore del Pt_2 [...]
Parte_3
Deduceva, pertanto, la nullità del decreto opposto per carenza di legittimazione passiva in quanto la qualità di erede sarebbe stata assunta dal curatore del Parte_3
nei cui confronti l'opposta avrebbe dovuto rivolgere la propria richiesta creditoria.
Chiedeva, dunque, in via preliminare l'autorizzazione alla chiamata in causa del curatore del Parte_3 Parte_3
nel merito, chiedeva che venisse dichiarata la propria carenza di
[...]
legittimazione passiva e per l'effetto, la nullità e inefficacia nei propri confronti del decreto opposto, con vittoria di spese e compensi del giudizio. Costituitasi in giudizio l'Avv. chiedeva che venisse dichiarato Controparte_1
che il decreto ingiuntivo è stato correttamente emesso nei confronti della sig.ra che, all'epoca dell'emissione, aveva accettato l'eredità e si era Parte_2
immessa nel possesso dei beni ereditari;
conseguenzialmente la conferma del decreto ingiuntivo opposto, in subordine, ma senza recedere dalla superiore istanza, la condanna dell'opponente al pagamento delle spese liquidate in decreto ingiuntivo e alle successive occorrente come per legge, con il rigetto della domanda di chiamata in causa e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio.
Rigettata la richiesta di chiamata in causa del terzo la causa, senza bisogno di istruttoria è stata trattenuta per la decisione previa concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
L'opposizione è fondata e dunque va accolta.
Premesso che l'opponente ha prodotto in corso di causa sentenza n. 1489/2023 del
Tribunale di Messina che ha annullato il testamento di e ha dichiarato Persona_1
aperta la successione legittima, al tempo dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto, invero, l'ingiunzione non poteva essere emessa nei confronti della Pt_2
essendo già intervenuta la dichiarazione di fallimento di quest'ultima.
Orbene, è noto che in tema di fallimento, le disposizioni che pongono limiti generali all'attività del fallito sono: l'art. 42 r.d. 16 marzo, n. 267 (l. fall.), il quale introduce la regola dello spossessamento dei beni del fallito, e l'art. 44 l. fall., che stabilisce il principio dell'inefficacia degli atti di disposizione posti in essere dal fallito.
L'art. 42 l. fall. prevede che la sentenza dichiarativa del fallimento priva, dalla sua data, il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni, esclusi quelli elencati nell'art. 46 l. fall..
Sul piano patrimoniale il fallimento produce un duplice effetto: privativo a carico del fallito, che perde la capacità di disporre del proprio patrimonio, ed attributivo in favore del curatore, al quale in forza dell'art. 31 l. fall. spetta l'amministrazione del patrimonio fallimentare. La perdita dell'amministrazione e della disponibilità dei beni del fallito implica, per quest'ultimo, la perdita della legittimazione a disporne, ma non anche la perdita della titolarità degli stessi.
Ebbene, per quanto concerne i beni che pervengono al fallito a titolo di successione universale l'art. 35 l. fall. attribuisce al curatore il potere di accettare le eredità devolute al fallito, previa autorizzazione del comitato dei creditori.
L'eredità accettata dopo la dichiarazione di fallimento costituisce un complesso di beni sopravvenuti ai sensi dell'art. 42 l. fall., i quali vengono acquisiti alla massa fallimentare "dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi”.
L'eredità devoluta al fallito è, pertanto, un bene sopravvenuto, che può essere acquisito alla massa fallimentare soltanto se preventivamente depurata dei debiti che ad esso afferiscono (debiti che vanno pagati per intero), in modo che i creditori concorsuali beneficino esclusivamente del residuo netto.
Ne consegue che i debiti ereditari non sono debiti concorsuali, nel senso che non devono essere ammessi al passivo e non concorrono alla ripartizione dell'attivo, risultante dalla liquidazione del patrimonio fallimentare.
Essi, invece, sono debiti della massa, i quali devono essere soddisfatti in prededuzione e per intero, in quanto la procedura, in base alla disposizione contenuta nell'art. 42, comma 2, I. fall., può appropriarsi soltanto dell'utile netto derivante dall'acquisto mortis causa.
Dunque, ai sensi dell'art.43 della L.F. il fallito perde la legittimazione processuale relativa a rapporti di diritto patrimoniale.
Pertanto, se è pur vero che l'accettazione dell'eredità è un diritto personale, tuttavia i beni ereditari entrano a far parte della massa fallimentare e dunque, è al curatore che viene attribuita l'amministrazione dei beni – e dunque, è a questi che va rivolta la richiesta di ingiunzione per crediti che concernono la suddetta eredità.
Per quanto sopra argomentato si deve ritenere che la richiesta di ingiunzione andava rivolta alla Curatela Fallimentare. Pertanto, il decreto ingiuntivo non poteva essere emesso e dunque, va annullato.
Per quanto riguarda le spese processuali, in considerazione del fatto che l'opposta ha sufficientemente dimostrato documentalmente che all'atto del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo non era a conoscenza della pendenza della procedura fallimentare della la quale, in data 9 ottobre 2017, ha accettato l'eredità (anche Pt_2
se invero nelle more, è intervenuta la Curatela ad accettare l'eredità), esse vanno compensate per metà; pertanto, l'opposta va condannata al residuo come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda sezione civile, in persona del Giudice Onorario di
Pace in funzione di Giudice monocratico, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 6776/2018 R.G., così provvede:
a) Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla il decreto ingiuntivo opposto stante la carenza di legittimazione passiva dell'opponente,
b) Compensa le spese processuali per metà e condanna l'opposta al 50% delle stesse che si liquidano in € 150,00 per spese e € 1.698,50 per compensi, nei valori medi, esclusa la fase istruttoria, oltre spese generali e accessori, come per legge.
Così deciso in Messina, lì 15 aprile 2025
Il Cancelliere
Il Giudice di Pace: Dott. IVANA BONFIGLIO