Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 19/06/2025, n. 1930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1930 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 01930/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00590/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 590 del 2025, proposto da
LU D’SO, autodifesa ex art. 22, comma 3, c.p.a., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mineo, non costituito in giudizio;
nei confronti
RI IL, non costituita in giudizio;
per l’esecuzione della sentenza del T.A.R. Sicilia, Catania, n. 2276/2024 in data 19 giugno 2024, come corretta con successiva ordinanza n. 3701/2024 in data 8 novembre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 la dott.ssa Cristina Consoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato al Comune di Mineo e alla controinteressata la ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza del T.A.R. Sicilia, Catania, n. 2276/2024 in data 19 giugno 2024, come corretta con successiva ordinanza n. 3701/2024 in data 8 novembre 2024.
Le parti intimate non si sono costituite in giudizio.
Con memoria in data 4 giugno 2025 la ricorrente ha rappresentato che, come comunicato dal Comune di Mineo con PEC del 28 maggio 2025, è intervenuta l’adozione della delibera del Consiglio Comunale di riconoscimento del debito fuori bilancio in relazione alle somme pretese in forza della sentenza da ottemperare, ed ha, conseguentemente, chiesto al Tribunale di dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione con compensazione delle spese di lite.
All’odierna camera di consiglio la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
Il Collegio non può che prendere atto dell’intervenuta carenza di interesse alla decisione, che comporta l’improcedibilità del ricorso.
Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto della particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa fra le parti le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Cristina Consoli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cristina Consoli | Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO