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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 28/03/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2124 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 12.03.2025, con termini ex art. 190 c.p.c. ridotti, e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.to e difeso, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'avv. RISI CARLO e dall'avv. MARTINI MARILENA e presso il loro studio elettivamente domiciliato, attore
CONTRO
, C.F.: , CP_1 CodiceFiscale_2
, C.F.: , CP_2 CodiceFiscale_3 convenute contumaci
OGGETTO: usucapione.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.03.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di usucapione promossa da parte attrice, al vaglio della documentazione acquisita e dell'attività istruttoria espletata, è fondata in fatto e in diritto ed è, pertanto, meritevole di essere accolta.
Ed invero, nel caso di specie, ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge per l'intervenuto acquisto di proprietà ad usucapionem dei beni immobili de quibus in favore di parte attrice, ovvero l'animus rem sibi habendi, inteso come l'esercizio del possesso - continuo, non interrotto e non viziato da violenza o clandestinità- dell'usucapiente con l'animo
1 che la cosa sia propria e il decorso del tempo di almeno anni venti.
In particolare, sia la produzione documentale, così come richiamata specificamente già nell'atto introduttivo del giudizio (cfr. doc. da n. 1 a n. 7, in particolare:il contratto di compravendita stipulato tra il sig. ed il sig. , della legna ricavata dal Parte_1 Parte_2 taglio degli alberi del bosco insistente sulle particelle per cui è causa;
l'inserimento dei terreni sul modello 730 ai fini del pagamento delle imposte;
le ricevute di pagamento del Consorzio di bonifica della Valle del Liri), sia i testimoni escussi -estranei e non parenti- all'udienza del 09.10.2024
e del 14.01.2025, hanno confermato pienamente e coerentemente i capitoli di prova e le circostanze di cui all'atto introduttivo del giudizio, ovvero che l'odierno attore ha, da oltre trent'anni – e prima di lui il padre - posseduto in modo esclusivo, uti dominus, e per l'intero
– quindi anche per la quota di 2/9 (rispettivamente 1/9 di ed 1/9 di CP_2 CP_1
i fondi per cui è causa (v. doc. del fascicolo di parte attice e verbale di udienza di
[...] escussione testi del 09.10.2024 e del 14.01.2025)
Anche la CTU espletata -cui si rinvia per l'eventuale integrazione extra-testuale, se necessaria (cfr. SS.UU. Cass. Civ., 2/7/2012, n. 11066; Tribunale di Cassino, sent. n. 73/2015 del
16.01.2015)- ha comprovato la rispondenza dei dati catastali ed ipocatastali e la insussistenza di motivi ostativi alla trascrivibilità della emananda sentenza.
Infine, ma non per importanza, anche il comportamento processuale delle parti convenute, rimaste contumaci e che non hanno reso l'interrogatorio formale loro deferito, rappresenta un ulteriore elemento indiziario, valutabile ex art. 115 c.p.c., convergente con il compendio probatorio acquisito agli atti di causa.
Sebbene, infatti, la mancata comparizione o risposta all'interrogatorio formale non comportano un'automatica fictio confessoria, tuttavia, se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova ex art. 115 e 116 c.p.c., può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio ex art. 232
c.p.c.).
In definitiva, è stata fornita piena prova della ricorrenza del godimento, da parte dell'attore utile all'usucapione in quanto esclusivo, manifesto ed Parte_1 oggettivamente contrastante ed incompatibile con il compossesso altrui, peraltro, mai rivendicato da almeno trent'anni a questa parte.
E' stato dimostrato, invero, che l'attore già dall'ottobre 1993 esercita il possesso non più uti condominus, bensì uti dominus, godendo dei fondi nella loro interezza (cioè anche per la quota dei 2/9 che nella titolarità delle convenute), provvedendo ad ogni onere manutentivo ordinario e straordinario, al pagamento di imposte e tributi, traendone i frutti e precludendo ad ogni altro comproprietario l'esercizio delle facoltà del proprietario, come del resto, inequivocabilmente comprovato anche dalla chiusura dell'accesso al fondo con catena e lucchetto che tutti i testi hanno riscontrato sui luoghi di causa.
Sul punto, è pacifico che “il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune” (v. Cass. Civ., sez. II, 07/10/2020,
2 n.21575; Cass. 23539/2011; id. 24781/2017; id. 10734/2018).
Quanto alle spese di giudizio, comprese quelle di CTU, già definite con separato provvedimento, posto che “la compensazione delle spese di lite non si può fondare su generici motivi di opportunità, in quanto l'articolo 92 consente la compensazione delle spese processuali se ricorrono «gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione»” (v. sentenza del 07/05/2013, n. 396/2013, Tribunale di Cassino) e, come tale, deve trovare riferimento in particolari e specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass. Civ.
26987/2011), va richiamato e integralmente confermato in questa sede l'orientamento del Tribunale di Cassino, perfettamente applicabile al caso di specie, nella parte in cui si ritiene
“opportuno disporre la compensazione per la natura della controversia, i rapporti di parentela acclarati, la necessità di non esasperare la situazione…, ecc.” (v. ordinanza del 14/12/2011, rep.
2098, Tribunale di Cassino), cui si aggiunge, da parte di questo decidente, per il caso che occupa, la mancata contestazione della domanda (Trib. di Cassino, sentenza 10 giugno 2014).
Tanto anche in forza della pronuncia del Giudice delle Leggi con sentenza n. 77 del 19.04.2018, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate nell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
+ 1, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
[...]
a) accoglie la domanda dell'attore e, per l'effetto,
b) accerta e dichiara che l'attore ha acquistato per intervenuta usucapione in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni, la proprietà per la quota di 2/9 -già nella titolarità per 1/9 di e per 1/9 di CP_2 CP_1 dei fondi censiti al N.C.T. Roccasecca così distinti:
[...]
-1) alla partita 8207 foglio 17 mappali 106 (di are 10,00), 132 ( di are 1,30),
133 ( di are 10,00), 153 ( di are 8,20), 154 ( di are 12,90), 155 ( di are 4,00),
156 ( di are 1,60), 157 ( di are 2,20), 164 ( di are 9,10), 165 ( di are 5,00), 166
(di ca 43), (RD L 33.630, RA L 19.424; valore lire 2.000.000) ;
-2) alla partita 8207 foglio 17 mappali 107 (di are 9,40), 265 (di are 16,50),
(RD L 18.130, RA L 9.650); valore lire 1.097.000;
-3) alla partita 8207 foglio 17 mappali 256 (di are 21,90), 270 (di are 24,60)
3 273 (di are 40,60) (RD L 74.035, RA L 52.260) valore lire 4.400.000;
c) ordina al competente Conservatore la trascrizione della sentenza nei Registri
Immobiliari, con esonero da responsabilità, da effettuarsi a cura di parte attrice;
d) compensa integralmente le spese del presente giudizio;
e) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, già liquidate come sa separato decreto.
Così deciso in Cassino il 28/03/2025
Il GIUDICE Vincenza Ovallesco
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2124 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 12.03.2025, con termini ex art. 190 c.p.c. ridotti, e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.to e difeso, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'avv. RISI CARLO e dall'avv. MARTINI MARILENA e presso il loro studio elettivamente domiciliato, attore
CONTRO
, C.F.: , CP_1 CodiceFiscale_2
, C.F.: , CP_2 CodiceFiscale_3 convenute contumaci
OGGETTO: usucapione.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.03.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di usucapione promossa da parte attrice, al vaglio della documentazione acquisita e dell'attività istruttoria espletata, è fondata in fatto e in diritto ed è, pertanto, meritevole di essere accolta.
Ed invero, nel caso di specie, ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge per l'intervenuto acquisto di proprietà ad usucapionem dei beni immobili de quibus in favore di parte attrice, ovvero l'animus rem sibi habendi, inteso come l'esercizio del possesso - continuo, non interrotto e non viziato da violenza o clandestinità- dell'usucapiente con l'animo
1 che la cosa sia propria e il decorso del tempo di almeno anni venti.
In particolare, sia la produzione documentale, così come richiamata specificamente già nell'atto introduttivo del giudizio (cfr. doc. da n. 1 a n. 7, in particolare:il contratto di compravendita stipulato tra il sig. ed il sig. , della legna ricavata dal Parte_1 Parte_2 taglio degli alberi del bosco insistente sulle particelle per cui è causa;
l'inserimento dei terreni sul modello 730 ai fini del pagamento delle imposte;
le ricevute di pagamento del Consorzio di bonifica della Valle del Liri), sia i testimoni escussi -estranei e non parenti- all'udienza del 09.10.2024
e del 14.01.2025, hanno confermato pienamente e coerentemente i capitoli di prova e le circostanze di cui all'atto introduttivo del giudizio, ovvero che l'odierno attore ha, da oltre trent'anni – e prima di lui il padre - posseduto in modo esclusivo, uti dominus, e per l'intero
– quindi anche per la quota di 2/9 (rispettivamente 1/9 di ed 1/9 di CP_2 CP_1
i fondi per cui è causa (v. doc. del fascicolo di parte attice e verbale di udienza di
[...] escussione testi del 09.10.2024 e del 14.01.2025)
Anche la CTU espletata -cui si rinvia per l'eventuale integrazione extra-testuale, se necessaria (cfr. SS.UU. Cass. Civ., 2/7/2012, n. 11066; Tribunale di Cassino, sent. n. 73/2015 del
16.01.2015)- ha comprovato la rispondenza dei dati catastali ed ipocatastali e la insussistenza di motivi ostativi alla trascrivibilità della emananda sentenza.
Infine, ma non per importanza, anche il comportamento processuale delle parti convenute, rimaste contumaci e che non hanno reso l'interrogatorio formale loro deferito, rappresenta un ulteriore elemento indiziario, valutabile ex art. 115 c.p.c., convergente con il compendio probatorio acquisito agli atti di causa.
Sebbene, infatti, la mancata comparizione o risposta all'interrogatorio formale non comportano un'automatica fictio confessoria, tuttavia, se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova ex art. 115 e 116 c.p.c., può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio ex art. 232
c.p.c.).
In definitiva, è stata fornita piena prova della ricorrenza del godimento, da parte dell'attore utile all'usucapione in quanto esclusivo, manifesto ed Parte_1 oggettivamente contrastante ed incompatibile con il compossesso altrui, peraltro, mai rivendicato da almeno trent'anni a questa parte.
E' stato dimostrato, invero, che l'attore già dall'ottobre 1993 esercita il possesso non più uti condominus, bensì uti dominus, godendo dei fondi nella loro interezza (cioè anche per la quota dei 2/9 che nella titolarità delle convenute), provvedendo ad ogni onere manutentivo ordinario e straordinario, al pagamento di imposte e tributi, traendone i frutti e precludendo ad ogni altro comproprietario l'esercizio delle facoltà del proprietario, come del resto, inequivocabilmente comprovato anche dalla chiusura dell'accesso al fondo con catena e lucchetto che tutti i testi hanno riscontrato sui luoghi di causa.
Sul punto, è pacifico che “il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune” (v. Cass. Civ., sez. II, 07/10/2020,
2 n.21575; Cass. 23539/2011; id. 24781/2017; id. 10734/2018).
Quanto alle spese di giudizio, comprese quelle di CTU, già definite con separato provvedimento, posto che “la compensazione delle spese di lite non si può fondare su generici motivi di opportunità, in quanto l'articolo 92 consente la compensazione delle spese processuali se ricorrono «gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione»” (v. sentenza del 07/05/2013, n. 396/2013, Tribunale di Cassino) e, come tale, deve trovare riferimento in particolari e specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass. Civ.
26987/2011), va richiamato e integralmente confermato in questa sede l'orientamento del Tribunale di Cassino, perfettamente applicabile al caso di specie, nella parte in cui si ritiene
“opportuno disporre la compensazione per la natura della controversia, i rapporti di parentela acclarati, la necessità di non esasperare la situazione…, ecc.” (v. ordinanza del 14/12/2011, rep.
2098, Tribunale di Cassino), cui si aggiunge, da parte di questo decidente, per il caso che occupa, la mancata contestazione della domanda (Trib. di Cassino, sentenza 10 giugno 2014).
Tanto anche in forza della pronuncia del Giudice delle Leggi con sentenza n. 77 del 19.04.2018, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate nell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
+ 1, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
[...]
a) accoglie la domanda dell'attore e, per l'effetto,
b) accerta e dichiara che l'attore ha acquistato per intervenuta usucapione in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni, la proprietà per la quota di 2/9 -già nella titolarità per 1/9 di e per 1/9 di CP_2 CP_1 dei fondi censiti al N.C.T. Roccasecca così distinti:
[...]
-1) alla partita 8207 foglio 17 mappali 106 (di are 10,00), 132 ( di are 1,30),
133 ( di are 10,00), 153 ( di are 8,20), 154 ( di are 12,90), 155 ( di are 4,00),
156 ( di are 1,60), 157 ( di are 2,20), 164 ( di are 9,10), 165 ( di are 5,00), 166
(di ca 43), (RD L 33.630, RA L 19.424; valore lire 2.000.000) ;
-2) alla partita 8207 foglio 17 mappali 107 (di are 9,40), 265 (di are 16,50),
(RD L 18.130, RA L 9.650); valore lire 1.097.000;
-3) alla partita 8207 foglio 17 mappali 256 (di are 21,90), 270 (di are 24,60)
3 273 (di are 40,60) (RD L 74.035, RA L 52.260) valore lire 4.400.000;
c) ordina al competente Conservatore la trascrizione della sentenza nei Registri
Immobiliari, con esonero da responsabilità, da effettuarsi a cura di parte attrice;
d) compensa integralmente le spese del presente giudizio;
e) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, già liquidate come sa separato decreto.
Così deciso in Cassino il 28/03/2025
Il GIUDICE Vincenza Ovallesco
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