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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/09/2025, n. 6248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6248 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza dell'11/09/2025, lette le note scritte ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 18845/2024 R.G. promossa da: rapp.to e difeso dall'Avv. PIROZZI Parte_1
VALERIA come da procura in atti
RICORRENTE
contro
: rapp.to e difeso dall'Avv. LIZZI MARIA SOFIA CP_1 come da procura in atti
RESISTENTE OGGETTO: Assegno - pensione
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 03/09/2024 il ricorrente in epigrafe esponeva di non essere titolare di alcun reddito personale, separato dalla moglie, alla quale era stato concesso il diritto di abitazione nella casa coniugale, sita in Napoli alla Salita Pontecorvo n. 54 di esclusiva proprietà del ricorrente, oltre ad un assegno di mantenimento in favore della stessa pari ad euro 300 mensili. Aggiungeva poi che tale immobile, già gravato dal diritto di abitazione in favore della moglie, in data 20.12.2022 veniva alienato al figlio SI , che di fatto si faceva carico del CP_2 pagamento del mutuo, essendo il padre impossibilitato a provvedervi perché privo di fonti di sostentamento;
successivamente, in data 30.06.2023, il figlio del ricorrente sig. donava al padre il diritto di CP_3 Pt_1 abitazione nell'appartamento sito in Napoli al Vico S. Geronimo dei Ciechi n.
9. In data 12.01.2024 l'istante presentava domanda per il conseguimento dell'assegno sociale, rigettata con nota del 18.01.2024 perché “…IL RICHIEDENTE, NELL'ANNO 2023, HA ALIENATO IL DIRITTO DI USO E ABITAZIONE SU UN IMMOBILE ED, INOLTRE, HA ALIENATO IL DIRITTO DI PIENA PROPRIETA' SU UN IMMOBILE DI NON MODICO VALORE. PERTANTO, NON RISULTA SUSSISTENTE LO STATO DI BISOGNO...”; che, in data 21.03.2024, inoltrava ricorso amministrativo senza alcun esito. Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) NEL MERITO: Accertare e dichiarare il diritto soggettivo del ricorrente alla prestazione di assegno sociale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre accessori, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
2) Per l'effetto condannare l' in persona del suo legale rapp.te CP_1
p.t. al pagamento a favore del ricorrente dei ratei arretrati di prestazione di assegno sociale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre accessori, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
3) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Si costituiva tempestivamente l' , il quale evidenziava CP_1
l'insussistenza dello stato di bisogno, avendo il ricorrente alienato il diritto di uso e abitazione su un immobile ed il diritto di piena proprietà su un immobile di non modico valore (€102.307,00). Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso. Quindi, all'udienza odierna, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa. La domanda è fondata. Preliminarmente, deve affrontarsi la questione relativa all'inquadramento giuridico della fattispecie oggetto di controversia. L'assegno sociale, istituito dall'art. 3, comma 6, della L. n. 335/1995, costituisce una prestazione di natura assistenziale, destinata a garantire un reddito minimo ai cittadini che si trovino in condizioni economiche disagiate e abbiano raggiunto una determinata età anagrafica. La disposizione normativa citata (art. 3, comma 6, L. n. 335/1995) stabilisce che: “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato 'assegno sociale'. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare.”. Il comma 7 dell'art. 3 dispone inoltre che: “Per 4 quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.”. L'art. 26 della L. 30/04/1969 n. 153 prevede che: “Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L.
1.320.000 annue è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di lire 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed è frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale. [...] Non hanno diritto alla pensione sociale: 1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri [...]”. Attualmente, per effetto delle successive modifiche normative, i requisiti previsti per il conseguimento dell'assegno sociale sono: 67 anni di età (dal 1° gennaio 2019); stato di bisogno economico;
cittadinanza italiana o situazioni equiparate;
residenza effettiva in Italia. La controversia verte sull'accertamento dello stato di bisogno economico quale requisito fondamentale per l'accesso alla prestazione. In particolare, l ha negato CP_1 il diritto all'assegno sociale, rilevando che il ricorrente
“aveva alienato il diritto di uso e abitazione su un immobile ed il diritto di piena proprieta' su un immobile di non modico valore (€102.307,00)”, circostanza che, secondo l' , dimostrerebbe l'assenza di uno stato di CP_4 bisogno effettivo e la volontà di creare artificiosamente le condizioni reddituali per accedere alla prestazione assistenziale, richiamando genericamente l'art. 437 c.c. che disciplina la condizione di bisogno. Su questo punto la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “in tema di assegno sociale, l'art. 3 L. n. 335 del 1995
– secondo cui il trattamento erogato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente è oggetto di conguaglio sulla base degli importi effettivamente ricevuti
– assegna rilievo non alla mera titolarità dei redditi ma alla loro effettiva percezione. Ne consegue che il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se CP_2 CP_1 5 effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l'interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all'assegno sociale” (Cass. civ., sez. lav., 18 marzo 2010, n. 6570). Tale principio è stato ulteriormente rafforzato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 14513/2020, secondo cui
“il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della L. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno”. I principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'ipotesi della mancata richiesta di mantenimento da parte del coniuge separato (Cass. n. 6570/2010 e Cass. n. 23305/2022) Cass. Sez.
6-L, n. 14513 del2020) possono trovare applicazione anche per le ipotesi in cui il diniego del beneficio si fonda sulla astratta possibilità di conseguire un reddito che il richiedente la prestazione non ha azionato o, addirittura, sulla volontaria privazione di quel bene che avrebbe potuto essere fonte di reddito. Invero, se ai fini di legge non è sufficiente la mera titolarità di un reddito senza la sua concreta percezione, nulla autorizza ad introdurre nell'ordinamento l'ulteriore requisito (rilevante in generale, a livello dell'astratta disciplina legale, quale condicio iuris) dell'obbligo del richiedente l'assegno sociale di non aver donato beni immobili, con effetti inderogabilmente ablativi del diritto all'assegno sociale, in caso di sua inottemperanza, pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge. L'Ente Previdenziale non può, arbitrariamente e senza alcuna norma che a ciò lo autorizzi, valutare quali dati contabili (nel caso di specie, la dismissione del patrimonio immobiliare) neghino il presupposto assistenziale, potendo solo applicare pedissequamente il dettato normativo ossia accertare i redditi del solo richiedente o al massimo cumularli con quelli del coniuge. Inoltre, non può ritenersi che lo stato di bisogno in cui versa parte attrice sia stato artificiosamente creato. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non basta la semplice volontarietà della creazione dello stato di bisogno per parlare di frode (n. 24954 del 2021) in quanto ai fini della sussistenza di un comportamento fraudolento non è sufficiente che qualcuno si sia “impoverito” volontariamente ma è necessario dimostrare un intento specifico di ingannare il sistema assistenziale (n. 23193 del 2024). La donazione di immobili non può automaticamente essere considerata come comportamento preclusivo del diritto all'assegno sociale, anche se questi immobili avrebbero potuto generare reddito, in quanto non è rilevante che lo stato di bisogno sia stato creato volontariamente attraverso l'alienazione del patrimonio immobiliare, rilevando lo stato di bisogno nella sua mera oggettività (Cass. n. 7235 del 13/03/2023). Una siffatta scelta può dipendere da tante ragioni legittime e non necessariamente da un intento fraudolento quando fondate su effettive esigenze di sistemazione patrimoniale familiare (Cass. n. 7235/2023) per cui non si può presumere l'intento fraudolento solo perché il donante si trova poi in stato di bisogno e richiede l'assegno sociale. L'alienazione di immobili può assumere rilevanza solo se si inserisce in un più ampio quadro probatorio che dimostri l'intento fraudolento per cui è necessario distinguere tra una alienazione finalizzata a creare artificiosamente lo stato di bisogno per ottenere l'assegno sociale ed una alienazione determinata da altre legittime motivazioni personali o familiari (Cass. n. 22833 del 14/08/2024). Per valutare la natura fraudolenta o meno dell'alienazione deve verificarsi la tempistica dell'alienazione rispetto alla richiesta di assegno sociale, le modalità dell'alienazione (vendita a prezzo di mercato, donazione, etc.) i rapporti con l'acquirente/donatario e l'eventuale mantenimento della disponibilità di fatto dell'immobile, la destinazione del ricavato in caso di vendita solo quando questi elementi, valutati nel loro complesso, rivelano un intento specificamente fraudolento, l'alienazione può portare al diniego dell'assegno sociale (Cass. n. 23193 del 27/08/2024). Nel caso di specie, gli elementi emersi dall'istruttoria non sembrerebbero delineare, sulla base di tali criteri, una fattispecie di comportamento fraudolento. Va rilevato che, sebbene l'Ente sostenga che lo stato di indigenza sia stato procurato del tutto volontariamente ponendosi il ricorrente, sempre volontariamente, in uno stato di bisogno precostituito, non fornisce elementi probatori specifici che consentano di ritenere che nel caso di specie vi sia stata una simulazione fraudolenta dello stato di bisogno, limitandosi a rilevare l'alienazione di beni immobili nell'anno 2022. Nel caso in esame, è pacifico che il ricorrente al momento della presentazione della domanda non disponesse di alcun reddito personale, essendo donatario della casa sita in Napoli al Vico S. Geronimo dei Ciechi n.9. È altresì incontestato che in data 20.12.2022 (quindi oltre un anno prima della presentazione della domanda di assegno sociale) il ricorrente abbia effettuato l'alienazione immobiliare a favore del figlio, per un valore complessivo di € 102.370,00. Tuttavia, non vi sono elementi per ritenere che tale alienazione sia stata effettuata al solo scopo di creare artificiosamente lo stato di bisogno necessario per accedere alla prestazione assistenziale. Dalla documentazione in atti risulta che il ricavato della vendita è stata versato interamente in data antecedente alla stipula dell'atto di alienazione e destinato interamente al pagamento delle rate di mutuo. Va poi aggiunto come il solo possesso del ricavato della vendita di un immobile non comporta in sé possesso di reddito - ma solo di patrimonio - non generando esso afflusso periodico di beni a favore del soggetto possessore. Tanto che il legislatore tributario, ai fini dell'imposizione, deve di necessità prescindere dalla relativa percezione. Dunque, sarebbe stato onere dell' provare che le CP_1 descritte vendite abbiano generato reddito a beneficio del ricorrente - posto che questa non è, come visto, una conseguenza automatica. Una simile prova avrebbe potuto essere fornita anche facendo ricorso alla situazione, classificata nel novero dei "redditi diversi", ora descritta ad esempio dall'art 81, lett. b), TUIR. – ed in precedenza prevista dall'art. 76 DPR. n° 597/1973 - relativa alle "plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquistati per successione o donazione ...". Tale prova non è stata fornita e, pertanto, non può farsi discendere dalla mera vendita alcuna conclusione in termini di effettivo possesso di reddito. Conseguentemente, la domanda va accolta a far data dalla domanda amministrativa del 12.01.2024, con condanna dell' alla corresponsione in favore del ricorrente dei CP_1 relativi ratei nella misura di legge, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede: A) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' alla CP_1 corresponsione, in favore del ricorrente, dei ratei di assegno sociale dalla domanda amministrativa del 12.01.2024 oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo;
B) condanna l' al pagamento delle spese di lite che CP_1 liquida in € 2.500,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con attribuzione. C) Si comunichi Così deciso in data 11/09/2025. il Giudice Dott. Manuela Montuori
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza dell'11/09/2025, lette le note scritte ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 18845/2024 R.G. promossa da: rapp.to e difeso dall'Avv. PIROZZI Parte_1
VALERIA come da procura in atti
RICORRENTE
contro
: rapp.to e difeso dall'Avv. LIZZI MARIA SOFIA CP_1 come da procura in atti
RESISTENTE OGGETTO: Assegno - pensione
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 03/09/2024 il ricorrente in epigrafe esponeva di non essere titolare di alcun reddito personale, separato dalla moglie, alla quale era stato concesso il diritto di abitazione nella casa coniugale, sita in Napoli alla Salita Pontecorvo n. 54 di esclusiva proprietà del ricorrente, oltre ad un assegno di mantenimento in favore della stessa pari ad euro 300 mensili. Aggiungeva poi che tale immobile, già gravato dal diritto di abitazione in favore della moglie, in data 20.12.2022 veniva alienato al figlio SI , che di fatto si faceva carico del CP_2 pagamento del mutuo, essendo il padre impossibilitato a provvedervi perché privo di fonti di sostentamento;
successivamente, in data 30.06.2023, il figlio del ricorrente sig. donava al padre il diritto di CP_3 Pt_1 abitazione nell'appartamento sito in Napoli al Vico S. Geronimo dei Ciechi n.
9. In data 12.01.2024 l'istante presentava domanda per il conseguimento dell'assegno sociale, rigettata con nota del 18.01.2024 perché “…IL RICHIEDENTE, NELL'ANNO 2023, HA ALIENATO IL DIRITTO DI USO E ABITAZIONE SU UN IMMOBILE ED, INOLTRE, HA ALIENATO IL DIRITTO DI PIENA PROPRIETA' SU UN IMMOBILE DI NON MODICO VALORE. PERTANTO, NON RISULTA SUSSISTENTE LO STATO DI BISOGNO...”; che, in data 21.03.2024, inoltrava ricorso amministrativo senza alcun esito. Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) NEL MERITO: Accertare e dichiarare il diritto soggettivo del ricorrente alla prestazione di assegno sociale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre accessori, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
2) Per l'effetto condannare l' in persona del suo legale rapp.te CP_1
p.t. al pagamento a favore del ricorrente dei ratei arretrati di prestazione di assegno sociale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre accessori, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
3) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Si costituiva tempestivamente l' , il quale evidenziava CP_1
l'insussistenza dello stato di bisogno, avendo il ricorrente alienato il diritto di uso e abitazione su un immobile ed il diritto di piena proprietà su un immobile di non modico valore (€102.307,00). Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso. Quindi, all'udienza odierna, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa. La domanda è fondata. Preliminarmente, deve affrontarsi la questione relativa all'inquadramento giuridico della fattispecie oggetto di controversia. L'assegno sociale, istituito dall'art. 3, comma 6, della L. n. 335/1995, costituisce una prestazione di natura assistenziale, destinata a garantire un reddito minimo ai cittadini che si trovino in condizioni economiche disagiate e abbiano raggiunto una determinata età anagrafica. La disposizione normativa citata (art. 3, comma 6, L. n. 335/1995) stabilisce che: “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato 'assegno sociale'. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare.”. Il comma 7 dell'art. 3 dispone inoltre che: “Per 4 quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.”. L'art. 26 della L. 30/04/1969 n. 153 prevede che: “Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L.
1.320.000 annue è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di lire 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed è frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale. [...] Non hanno diritto alla pensione sociale: 1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri [...]”. Attualmente, per effetto delle successive modifiche normative, i requisiti previsti per il conseguimento dell'assegno sociale sono: 67 anni di età (dal 1° gennaio 2019); stato di bisogno economico;
cittadinanza italiana o situazioni equiparate;
residenza effettiva in Italia. La controversia verte sull'accertamento dello stato di bisogno economico quale requisito fondamentale per l'accesso alla prestazione. In particolare, l ha negato CP_1 il diritto all'assegno sociale, rilevando che il ricorrente
“aveva alienato il diritto di uso e abitazione su un immobile ed il diritto di piena proprieta' su un immobile di non modico valore (€102.307,00)”, circostanza che, secondo l' , dimostrerebbe l'assenza di uno stato di CP_4 bisogno effettivo e la volontà di creare artificiosamente le condizioni reddituali per accedere alla prestazione assistenziale, richiamando genericamente l'art. 437 c.c. che disciplina la condizione di bisogno. Su questo punto la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “in tema di assegno sociale, l'art. 3 L. n. 335 del 1995
– secondo cui il trattamento erogato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente è oggetto di conguaglio sulla base degli importi effettivamente ricevuti
– assegna rilievo non alla mera titolarità dei redditi ma alla loro effettiva percezione. Ne consegue che il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se CP_2 CP_1 5 effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l'interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all'assegno sociale” (Cass. civ., sez. lav., 18 marzo 2010, n. 6570). Tale principio è stato ulteriormente rafforzato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 14513/2020, secondo cui
“il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della L. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno”. I principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'ipotesi della mancata richiesta di mantenimento da parte del coniuge separato (Cass. n. 6570/2010 e Cass. n. 23305/2022) Cass. Sez.
6-L, n. 14513 del2020) possono trovare applicazione anche per le ipotesi in cui il diniego del beneficio si fonda sulla astratta possibilità di conseguire un reddito che il richiedente la prestazione non ha azionato o, addirittura, sulla volontaria privazione di quel bene che avrebbe potuto essere fonte di reddito. Invero, se ai fini di legge non è sufficiente la mera titolarità di un reddito senza la sua concreta percezione, nulla autorizza ad introdurre nell'ordinamento l'ulteriore requisito (rilevante in generale, a livello dell'astratta disciplina legale, quale condicio iuris) dell'obbligo del richiedente l'assegno sociale di non aver donato beni immobili, con effetti inderogabilmente ablativi del diritto all'assegno sociale, in caso di sua inottemperanza, pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge. L'Ente Previdenziale non può, arbitrariamente e senza alcuna norma che a ciò lo autorizzi, valutare quali dati contabili (nel caso di specie, la dismissione del patrimonio immobiliare) neghino il presupposto assistenziale, potendo solo applicare pedissequamente il dettato normativo ossia accertare i redditi del solo richiedente o al massimo cumularli con quelli del coniuge. Inoltre, non può ritenersi che lo stato di bisogno in cui versa parte attrice sia stato artificiosamente creato. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non basta la semplice volontarietà della creazione dello stato di bisogno per parlare di frode (n. 24954 del 2021) in quanto ai fini della sussistenza di un comportamento fraudolento non è sufficiente che qualcuno si sia “impoverito” volontariamente ma è necessario dimostrare un intento specifico di ingannare il sistema assistenziale (n. 23193 del 2024). La donazione di immobili non può automaticamente essere considerata come comportamento preclusivo del diritto all'assegno sociale, anche se questi immobili avrebbero potuto generare reddito, in quanto non è rilevante che lo stato di bisogno sia stato creato volontariamente attraverso l'alienazione del patrimonio immobiliare, rilevando lo stato di bisogno nella sua mera oggettività (Cass. n. 7235 del 13/03/2023). Una siffatta scelta può dipendere da tante ragioni legittime e non necessariamente da un intento fraudolento quando fondate su effettive esigenze di sistemazione patrimoniale familiare (Cass. n. 7235/2023) per cui non si può presumere l'intento fraudolento solo perché il donante si trova poi in stato di bisogno e richiede l'assegno sociale. L'alienazione di immobili può assumere rilevanza solo se si inserisce in un più ampio quadro probatorio che dimostri l'intento fraudolento per cui è necessario distinguere tra una alienazione finalizzata a creare artificiosamente lo stato di bisogno per ottenere l'assegno sociale ed una alienazione determinata da altre legittime motivazioni personali o familiari (Cass. n. 22833 del 14/08/2024). Per valutare la natura fraudolenta o meno dell'alienazione deve verificarsi la tempistica dell'alienazione rispetto alla richiesta di assegno sociale, le modalità dell'alienazione (vendita a prezzo di mercato, donazione, etc.) i rapporti con l'acquirente/donatario e l'eventuale mantenimento della disponibilità di fatto dell'immobile, la destinazione del ricavato in caso di vendita solo quando questi elementi, valutati nel loro complesso, rivelano un intento specificamente fraudolento, l'alienazione può portare al diniego dell'assegno sociale (Cass. n. 23193 del 27/08/2024). Nel caso di specie, gli elementi emersi dall'istruttoria non sembrerebbero delineare, sulla base di tali criteri, una fattispecie di comportamento fraudolento. Va rilevato che, sebbene l'Ente sostenga che lo stato di indigenza sia stato procurato del tutto volontariamente ponendosi il ricorrente, sempre volontariamente, in uno stato di bisogno precostituito, non fornisce elementi probatori specifici che consentano di ritenere che nel caso di specie vi sia stata una simulazione fraudolenta dello stato di bisogno, limitandosi a rilevare l'alienazione di beni immobili nell'anno 2022. Nel caso in esame, è pacifico che il ricorrente al momento della presentazione della domanda non disponesse di alcun reddito personale, essendo donatario della casa sita in Napoli al Vico S. Geronimo dei Ciechi n.9. È altresì incontestato che in data 20.12.2022 (quindi oltre un anno prima della presentazione della domanda di assegno sociale) il ricorrente abbia effettuato l'alienazione immobiliare a favore del figlio, per un valore complessivo di € 102.370,00. Tuttavia, non vi sono elementi per ritenere che tale alienazione sia stata effettuata al solo scopo di creare artificiosamente lo stato di bisogno necessario per accedere alla prestazione assistenziale. Dalla documentazione in atti risulta che il ricavato della vendita è stata versato interamente in data antecedente alla stipula dell'atto di alienazione e destinato interamente al pagamento delle rate di mutuo. Va poi aggiunto come il solo possesso del ricavato della vendita di un immobile non comporta in sé possesso di reddito - ma solo di patrimonio - non generando esso afflusso periodico di beni a favore del soggetto possessore. Tanto che il legislatore tributario, ai fini dell'imposizione, deve di necessità prescindere dalla relativa percezione. Dunque, sarebbe stato onere dell' provare che le CP_1 descritte vendite abbiano generato reddito a beneficio del ricorrente - posto che questa non è, come visto, una conseguenza automatica. Una simile prova avrebbe potuto essere fornita anche facendo ricorso alla situazione, classificata nel novero dei "redditi diversi", ora descritta ad esempio dall'art 81, lett. b), TUIR. – ed in precedenza prevista dall'art. 76 DPR. n° 597/1973 - relativa alle "plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquistati per successione o donazione ...". Tale prova non è stata fornita e, pertanto, non può farsi discendere dalla mera vendita alcuna conclusione in termini di effettivo possesso di reddito. Conseguentemente, la domanda va accolta a far data dalla domanda amministrativa del 12.01.2024, con condanna dell' alla corresponsione in favore del ricorrente dei CP_1 relativi ratei nella misura di legge, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede: A) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' alla CP_1 corresponsione, in favore del ricorrente, dei ratei di assegno sociale dalla domanda amministrativa del 12.01.2024 oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo;
B) condanna l' al pagamento delle spese di lite che CP_1 liquida in € 2.500,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con attribuzione. C) Si comunichi Così deciso in data 11/09/2025. il Giudice Dott. Manuela Montuori