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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/04/2025, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunziato all'esito del deposito di note in sostituzione d'udienza del 03.04.2025 ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 9310/2024 R.G. avente ad oggetto: ratei
TRA
, nata il [...] in [...], rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
Mario Ariello, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Cristina Di
Caprio, elettivamente domiciliato in Napoli, come in atti resistente
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.07.2024 la ricorrente in epigrafe ha dedotto quanto segue:
- di essere stata riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa nella misura del 100% con verbale della commissione medica del 17.01.2023 CP_1
con decorrenza dalla domanda amministrativa del 13.12.2022;
- di aver inviato in data 13.04.2023 per il tramite di Patronato Intermediario il modello AP/70 e la documentazione finalizzata all'erogazione della prestazione riconosciuta;
- di aver dato seguito in data 19.06.2023 all'integrazione documentale richiesta dall'ente con richiesta del 25.05.2023;
1 - di aver inoltrato ulteriore richiesta di riscontro all'ente in data 14.07.2023;
- di aver ricevuto in data 09.08.2023 comunicazione di reiezione della domanda di pensione di inabilità civile del 18.07.2023 e protocollo
.5199.23/07/2023.0077829 del 23.07.2023 per mancata integrazione della CP_1 documentazione ai fini dell'erogazione della prestazione, in particolare per omessa allegazione della richiesta sentenza definitiva di separazione legale tra i coniugi;
- di aver presentato in data 17.10.2023 ricorso al MI CI , CP_1 rigettato dall'ente in data 19.12.2023;
- di possedere tutti i requisiti per il godimento della prestazione richiesta nonché quelli per la maggiorazione della pensione agli invalidi totali ex decreto-legge n.
104 del 2020.
Tanto premesso, ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento al pagamento dei ratei della pensione d'inabilità ex art. 12 L. n. 118/1971 con decorrenza dal mese di dicembre
2022 nonché della maggiorazione sociale, oltre interessi maturati, il tutto con vittoria di spese di lite con attribuzione.
L' si è costituito in giudizio, eccependo la mancata erogazione della prestazione CP_1
per non aver mai ricevuto la sentenza di separazione definitiva tra coniugi necessaria ai fini della liquidazione della pensione di inabilità civile, chiedendo per tale ragione il rigetto del ricorso.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 03.04.2025 ex art. 127 ter c.p.c. il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è parzialmente fondata e merita, pertanto, accoglimento nei limiti delle ragioni di seguito esposte.
Risulta documentato il riconoscimento in capo alla ricorrente del diritto alla pensione di inabilità civile con decorrenza dal 13.12.2022 stante l'allegazione al ricorso del verbale della commissione medica del 17.01.2023. CP_1
Parte ricorrente ha inoltre dato prova dell'avvenuta notifica della documentazione necessaria ai fini dell'erogazione della prestazione oggetto di causa, come risulta dall'attestato di trasmissione del 13.04.2023.
Inoltre, la permanenza del requisito sanitario non è in alcun modo contestata dall' . CP_1
Né emergono dagli atti elementi che possano far ipotizzare un miglioramento delle condizioni cliniche o atti amministrativi di revisione.
2 Non risulta contestata, inoltre, la sussistenza del requisito reddituale, il quale fa riferimento, nelle ipotesi di prestazioni di invalidità civile, al solo reddito personale del beneficiario (cfr. altresì, certificazione Ader in atti).
La domanda avente a oggetto la pensione di inabilità va, pertanto, accolta.
Quanto alla domanda circa il riconoscimento della maggiorazione sociale giova in via preliminare procedere all'inquadramento normativo della fattispecie.
La maggiorazione sociale rappresenta un trattamento integrativo della prestazione assistenziale o previdenziale già in godimento previsto dalla legge in favore dei soggetti che possiedono i requisiti anagrafici e reddituali, personali e familiari, previsti dall'art. 1,
L. 544/1988.
Tale ultima norma dispone che “[…] ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, della gestione speciale per il lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, per gli artigiani, per il coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensioni nella misura di lire 50.000 mensili, per tredici mensilità, a condizione che: a) non posseggano redditi propri per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale;
b) non posseggano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale
e dell'ammontare annuo della pensione sociale. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legelmente ed effettivamente separato. […]
3. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la maggiorazione sociale è corrisposta in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.
4. Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero agli assegni familiari. […] 10. La maggiorazione sociale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile. […]”.
3 Tale maggiorazione, inoltre, può essere incrementata fino al c.d. milione in base all'art. 38
l. 448/2001 ed all'art. 39 co. 4 l. 289/2002.
Nello specifico, l'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), rubricato “Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati” prevede: “
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore
a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui: a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;
b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. 2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all' ai sensi dell'articolo 10 della CP_1
legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.
3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.
4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. 5.
L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni: a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, nè redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002,
4 il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente […]” .
Secondo le disposizioni in esame, il legislatore prevede un incremento del trattamento previdenziale od assistenziale in godimento fino al raggiungimento dell'importo mensile stabilito, per 13 mensilità e comunque in misura non superiore alla differenza mensile fra tale somma e l'importo del trattamento minimo, ovvero della pensione sociale, ovvero dell'assegno sociale.
Si tratta, quindi, di una misura a sostegno di particolari categorie di soggetti che presentino i requisiti anagrafici e reddituali previsti dalle norme summenzionate.
Quanto al requisito anagrafico, deve darsi atto dell'intervento della Corte Costituzionale, la quale ha statuito che “È costituzionalmente illegittimo, nei sensi e nel termine di cui in motivazione, l'art. 38, comma 4, l. 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che i benefici incrementativi di cui al comma
1 sono concessi «ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni» anziché «ai soggetti di età superiore a diciotto anni». Il censurato requisito anagrafico di sessanta anni per la concessione dell'incremento agli invalidi civili totali è effettivamente irragionevole, in quanto il soggetto totalmente invalido di età inferiore si trova in una situazione di inabilità lavorativa che non è certo meritevole di minor tutela rispetto a quella in cui si troverebbe al compimento del sessantesimo anno di età. Considerato poi che l'assegno riconosciuto agli inabili, ex art. 12 l. 30 marzo 1971, n. 118, è largamente insufficiente a garantire loro
i mezzi necessari per vivere, l'avere (la norma censurata) escluso i titolari di tale inadeguato assegno, in età compresa dai diciotto ai cinquantanove anni, dalla platea dei soggetti beneficiari del cosiddetto “incremento al milione” innesca un ulteriore profilo di contrasto — in particolare del suo comma 4 — con gli artt. 3 e 38, comma 1, Cost. La maggior spesa a carico dello Stato, che la presente pronuncia comporta, non si risolve in violazione dell'art. 81 Cost., poiché, nella specie, vengono in gioco diritti incomprimibili della persona. Ciò comporta che il legislatore deve provvedere tempestivamente alla copertura degli oneri derivanti dalla pronuncia, nel rispetto del vincolo costituzionale dell'equilibrio di bilancio in senso dinamico, e nella prospettiva, appunto, del
“contemperamento dei valori costituzionali” la Corte ritiene, in questo caso, di graduare gli effetti temporali del decisum, facendoli decorrere (solo) dal giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale (sentt. nn. 213 del 2008, 264 del
5 2012, 250, 266 del 2013, 40 del 2014, 10 del 2015, 10, 275 del 2016, 71, 74, 222 del 2018,
6, 40, 246 del 2019, 62 del 2020)” (Corte Costituzionale n. 152 del 20.07.2020).
In ragione dell'intervento del Giudice delle Leggi, l'art. 15 del D.L. n. 104 del 2020 (conv. con modificazioni dalla L. n. 126 del 2020) ha disposto al comma 1 che “Con effetto dal 20 luglio 2020 all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole «di eta' pari o superiore a sessanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «di eta' superiore a diciotto anni»”.
Per quanto riguarda il requisito reddituale, il legislatore ha previsto il possesso di una determina soglia reddituale per i redditi posseduti dal beneficiario, introducendo, in caso di matrimonio, una soglia reddituale aggiuntiva che tiene conto del cumulo dei redditi di entrambi i coniugi.
Va sottolineato, infine, che tale norma - seppure con formula da un punto di vista sintattico poco felice - individua quale requisito necessario per la concessione dell'incremento in parola all'invalido civile totale la titolarità di pensione, e cioè della pensione propria dell'inabile al 100%, ai sensi della L. 118/71 ovvero della 222/84.
Del resto, in assenza della titolarità prestazione cui l'incremento possa essere applicato,
l'interesse ad agire non sarebbe riscontrabile.
Tanto premesso in linea generale, occorre stabilire se il riconoscimento della suindicata prestazione assistenziale debba avvenire automaticamente da parte dell' , nel CP_1
momento in cui vengono a integrarsi in capo all'avente diritto i requisiti di tipo anagrafico e reddituale previsti ex lege, oppure se sia invece sempre necessaria la presentazione di apposita domanda amministrativa dalla quale far decorrere il riconoscimento del diritto.
Ebbene, l'art. 38 della legge n. 448/2001, sopra riportato, che costituisce il fondamento normativo della maggiorazione sociale delle prestazioni previdenziali (comma 1) e di quelle assistenziali (comma 4), non detta una specifica disciplina delle concrete modalità di riconoscimento della maggiorazione, né prevede che la decorrenza del beneficio sia ancorata alla presentazione di una domanda.
Tuttavia, pur nel silenzio della norma, trattandosi di una previsione in grado di elevare l'importo della prestazione già in godimento ad un valore economico, deve ritenersi che, come tutti i trattamenti previdenziali ed assistenziali, la domanda amministrativa sia sempre necessaria.
Del resto, per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche di cui alla legge n. 544/1988, richiamate dal comma 1 dell'art. 38 legge n. 448/2001, è espressamente prevista la
6 necessità di presentazione di apposita domanda amministrativa dell'assicurato con conseguente decorrenza del beneficio dal primo giorno del mese successivo alla stessa (art. 1, comma 10, sopra riportato).
Il successivo comma 4 dell'art. 38 L. n. 448/2001 ha, poi, esteso anche alle prestazioni assistenziali il beneficio della maggiorazione già previsto al comma 1 con riferimento ai trattamenti pensionistici.
Un'interpretazione sistematica delle disposizioni richiamate consente di pervenire alla conclusione che anche per le prestazioni assistenziali è necessaria la previa presentazione della domanda amministrativa.
Tale soluzione ermeneutica è coerente con la considerazione secondo cui la concessione della maggiorazione in questione è subordinata, sia per le prestazioni previdenziali sia per quelle assistenziali, al possesso di certe condizioni reddituali puntualmente descritte al comma 5 dell'art. 38 della legge 448/2001, il quale non solo prevede espressamente, a seconda dello stato civile (libero o coniugato) dell'assicurato, il mancato superamento di determinate e differenti soglie reddituali, ma soprattutto determina anche un meccanismo di parametrazione della stessa maggiorazione in base all'importo del reddito risultante.
Pertanto, seppure il citato art. 38 della legge n. 448/2001 nulla espressamente stabilisca sul punto con riguardo alle prestazioni assistenziali, l'incremento (o maggiorazione) previsto non può che essere concesso, per la prima volta, a domanda dell'interessato.
In tal senso, si è espressa anche la Suprema Corte di Cassazione con riguardo alla maggiorazione dell'assegno sociale, rilevando che: “le prescritte condizioni reddituali fissate per il diritto alla maggiorazione portano già ad escludere la natura accessoria ed automatica della maggiorazione e, dunque, della maturazione del diritto alla maggiorazione al solo maturare del requisito anagrafico, al pari della prestazione assistenziale sostitutiva alla quale accede, a prescindere dalla domanda dell'assistito; 15. neanche si rinvengono fonti normative che possano fondare l'affermata automaticità della maggiorazione giacché la necessità della domanda amministrativa risulta ribadita dalla L.
29 dicembre 1988, n. 544, art. 1, fin dall'incipit dell'articolo: "Con effetto dal 1 luglio
1988, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori...è corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensione nella misura di Lire 50.000 mensili, per tredici mensilità, a condizione che..." ed è riaffermata nel comma 6: "La domanda per ottenere la maggiorazione sociale, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonché da
7 una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, è presentata alla sede dell' territorialmente competente"; 16. CP_1
chiude, inoltre, il richiamato compendio normativo, la prescrizione, enunciata nel comma
10, della "decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda", con l'espressa qualificazione del credito in esame come non cedibile, né sequestrabile, né pignorabile;
17. si tratta, del resto, di disposizioni normative in continuità con la già prescritta decorrenza, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, enunciata nella L. n. 140 del 1985, art. 1, in riferimento alla maggiorazione sociale dei trattamenti minimi, sostituita dalle richiamate disposizioni della L. n. 544 del 1988, art. 1 e non soggette a loro volta a modifiche, per la parte che qui rileva, nei numerosi interventi legislativi successivi finalizzati all'ampliamento degli aventi diritto alle maggiorazioni sociali;
18. in definitiva, la maggiorazione dell'assegno sociale non opera automaticamente al compimento dei requisisti anagrafici, essendo necessario che l'interessato presenti domanda per la maggiorazione che avrà effetto soltanto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda medesima, come reso palese dalla chiara lettura del dettato normativo” (Cassazione Civile, sez. lavoro, n. 9561 del 2021).
Dalle supposte considerazioni svolte dalla giurisprudenza appena richiamata si ricava il principio generale secondo cui in caso di concessione di benefici (previdenziali o assistenziali) legati al possesso di determinati requisiti reddituali (come la maggiorazione in questione) l'erogazione del medesimo è condizionata alla presentazione di una domanda amministrativa.
La decorrenza del beneficio oggetto di causa coincide quindi con il momento della presentazione della domanda amministrativa da parte del pensionato.
Nel caso di specie, del resto, parte ricorrente non allega, prima ancora che provare, di aver presentato domanda amministrativa volta al riconoscimento del diritto alla maggiorazione sociale, chiedendone a ben vedere la liquidazione in via automatica e accessoria rispetto alla pensione di inabilità civile.
Per tali ragioni il ricorso deve essere parzialmente accolto con condanna dell'ente al pagamento della pensione di inabilità civile ex art. 12, L. 118/71, a decorrere dal
01.01.2023 (primo giorno del mese successivo a quello di proposizione della domanda amministrativa), oltre interessi legali stante il divieto di cumulo con la rivalutazione in base all'articolo 16 L.412/91.
8 Le spese di lite sono compensate per la metà stante l'accoglimento parziale della domanda con condanna dell'ente al pagamento della restante metà liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento in CP_1
favore della ricorrente dei ratei della pensione di inabilità civile ex art. 12 L. 118/71 a decorrere dal 01.01.2023, oltre interessi come per legge;
b) Rigetta nel resto;
c) Compensa per la metà le spese di lite e per l'effetto condanna l' al pagamento CP_1
in favore di parte ricorrente della restante metà che si liquida in € Parte_1
932, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi,
Aversa, 04.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosa Pacelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunziato all'esito del deposito di note in sostituzione d'udienza del 03.04.2025 ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 9310/2024 R.G. avente ad oggetto: ratei
TRA
, nata il [...] in [...], rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
Mario Ariello, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Cristina Di
Caprio, elettivamente domiciliato in Napoli, come in atti resistente
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.07.2024 la ricorrente in epigrafe ha dedotto quanto segue:
- di essere stata riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa nella misura del 100% con verbale della commissione medica del 17.01.2023 CP_1
con decorrenza dalla domanda amministrativa del 13.12.2022;
- di aver inviato in data 13.04.2023 per il tramite di Patronato Intermediario il modello AP/70 e la documentazione finalizzata all'erogazione della prestazione riconosciuta;
- di aver dato seguito in data 19.06.2023 all'integrazione documentale richiesta dall'ente con richiesta del 25.05.2023;
1 - di aver inoltrato ulteriore richiesta di riscontro all'ente in data 14.07.2023;
- di aver ricevuto in data 09.08.2023 comunicazione di reiezione della domanda di pensione di inabilità civile del 18.07.2023 e protocollo
.5199.23/07/2023.0077829 del 23.07.2023 per mancata integrazione della CP_1 documentazione ai fini dell'erogazione della prestazione, in particolare per omessa allegazione della richiesta sentenza definitiva di separazione legale tra i coniugi;
- di aver presentato in data 17.10.2023 ricorso al MI CI , CP_1 rigettato dall'ente in data 19.12.2023;
- di possedere tutti i requisiti per il godimento della prestazione richiesta nonché quelli per la maggiorazione della pensione agli invalidi totali ex decreto-legge n.
104 del 2020.
Tanto premesso, ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento al pagamento dei ratei della pensione d'inabilità ex art. 12 L. n. 118/1971 con decorrenza dal mese di dicembre
2022 nonché della maggiorazione sociale, oltre interessi maturati, il tutto con vittoria di spese di lite con attribuzione.
L' si è costituito in giudizio, eccependo la mancata erogazione della prestazione CP_1
per non aver mai ricevuto la sentenza di separazione definitiva tra coniugi necessaria ai fini della liquidazione della pensione di inabilità civile, chiedendo per tale ragione il rigetto del ricorso.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 03.04.2025 ex art. 127 ter c.p.c. il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è parzialmente fondata e merita, pertanto, accoglimento nei limiti delle ragioni di seguito esposte.
Risulta documentato il riconoscimento in capo alla ricorrente del diritto alla pensione di inabilità civile con decorrenza dal 13.12.2022 stante l'allegazione al ricorso del verbale della commissione medica del 17.01.2023. CP_1
Parte ricorrente ha inoltre dato prova dell'avvenuta notifica della documentazione necessaria ai fini dell'erogazione della prestazione oggetto di causa, come risulta dall'attestato di trasmissione del 13.04.2023.
Inoltre, la permanenza del requisito sanitario non è in alcun modo contestata dall' . CP_1
Né emergono dagli atti elementi che possano far ipotizzare un miglioramento delle condizioni cliniche o atti amministrativi di revisione.
2 Non risulta contestata, inoltre, la sussistenza del requisito reddituale, il quale fa riferimento, nelle ipotesi di prestazioni di invalidità civile, al solo reddito personale del beneficiario (cfr. altresì, certificazione Ader in atti).
La domanda avente a oggetto la pensione di inabilità va, pertanto, accolta.
Quanto alla domanda circa il riconoscimento della maggiorazione sociale giova in via preliminare procedere all'inquadramento normativo della fattispecie.
La maggiorazione sociale rappresenta un trattamento integrativo della prestazione assistenziale o previdenziale già in godimento previsto dalla legge in favore dei soggetti che possiedono i requisiti anagrafici e reddituali, personali e familiari, previsti dall'art. 1,
L. 544/1988.
Tale ultima norma dispone che “[…] ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, della gestione speciale per il lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, per gli artigiani, per il coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensioni nella misura di lire 50.000 mensili, per tredici mensilità, a condizione che: a) non posseggano redditi propri per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale;
b) non posseggano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale
e dell'ammontare annuo della pensione sociale. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legelmente ed effettivamente separato. […]
3. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la maggiorazione sociale è corrisposta in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.
4. Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero agli assegni familiari. […] 10. La maggiorazione sociale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile. […]”.
3 Tale maggiorazione, inoltre, può essere incrementata fino al c.d. milione in base all'art. 38
l. 448/2001 ed all'art. 39 co. 4 l. 289/2002.
Nello specifico, l'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), rubricato “Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati” prevede: “
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore
a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui: a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;
b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. 2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all' ai sensi dell'articolo 10 della CP_1
legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.
3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.
4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. 5.
L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni: a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, nè redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002,
4 il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente […]” .
Secondo le disposizioni in esame, il legislatore prevede un incremento del trattamento previdenziale od assistenziale in godimento fino al raggiungimento dell'importo mensile stabilito, per 13 mensilità e comunque in misura non superiore alla differenza mensile fra tale somma e l'importo del trattamento minimo, ovvero della pensione sociale, ovvero dell'assegno sociale.
Si tratta, quindi, di una misura a sostegno di particolari categorie di soggetti che presentino i requisiti anagrafici e reddituali previsti dalle norme summenzionate.
Quanto al requisito anagrafico, deve darsi atto dell'intervento della Corte Costituzionale, la quale ha statuito che “È costituzionalmente illegittimo, nei sensi e nel termine di cui in motivazione, l'art. 38, comma 4, l. 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che i benefici incrementativi di cui al comma
1 sono concessi «ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni» anziché «ai soggetti di età superiore a diciotto anni». Il censurato requisito anagrafico di sessanta anni per la concessione dell'incremento agli invalidi civili totali è effettivamente irragionevole, in quanto il soggetto totalmente invalido di età inferiore si trova in una situazione di inabilità lavorativa che non è certo meritevole di minor tutela rispetto a quella in cui si troverebbe al compimento del sessantesimo anno di età. Considerato poi che l'assegno riconosciuto agli inabili, ex art. 12 l. 30 marzo 1971, n. 118, è largamente insufficiente a garantire loro
i mezzi necessari per vivere, l'avere (la norma censurata) escluso i titolari di tale inadeguato assegno, in età compresa dai diciotto ai cinquantanove anni, dalla platea dei soggetti beneficiari del cosiddetto “incremento al milione” innesca un ulteriore profilo di contrasto — in particolare del suo comma 4 — con gli artt. 3 e 38, comma 1, Cost. La maggior spesa a carico dello Stato, che la presente pronuncia comporta, non si risolve in violazione dell'art. 81 Cost., poiché, nella specie, vengono in gioco diritti incomprimibili della persona. Ciò comporta che il legislatore deve provvedere tempestivamente alla copertura degli oneri derivanti dalla pronuncia, nel rispetto del vincolo costituzionale dell'equilibrio di bilancio in senso dinamico, e nella prospettiva, appunto, del
“contemperamento dei valori costituzionali” la Corte ritiene, in questo caso, di graduare gli effetti temporali del decisum, facendoli decorrere (solo) dal giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale (sentt. nn. 213 del 2008, 264 del
5 2012, 250, 266 del 2013, 40 del 2014, 10 del 2015, 10, 275 del 2016, 71, 74, 222 del 2018,
6, 40, 246 del 2019, 62 del 2020)” (Corte Costituzionale n. 152 del 20.07.2020).
In ragione dell'intervento del Giudice delle Leggi, l'art. 15 del D.L. n. 104 del 2020 (conv. con modificazioni dalla L. n. 126 del 2020) ha disposto al comma 1 che “Con effetto dal 20 luglio 2020 all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole «di eta' pari o superiore a sessanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «di eta' superiore a diciotto anni»”.
Per quanto riguarda il requisito reddituale, il legislatore ha previsto il possesso di una determina soglia reddituale per i redditi posseduti dal beneficiario, introducendo, in caso di matrimonio, una soglia reddituale aggiuntiva che tiene conto del cumulo dei redditi di entrambi i coniugi.
Va sottolineato, infine, che tale norma - seppure con formula da un punto di vista sintattico poco felice - individua quale requisito necessario per la concessione dell'incremento in parola all'invalido civile totale la titolarità di pensione, e cioè della pensione propria dell'inabile al 100%, ai sensi della L. 118/71 ovvero della 222/84.
Del resto, in assenza della titolarità prestazione cui l'incremento possa essere applicato,
l'interesse ad agire non sarebbe riscontrabile.
Tanto premesso in linea generale, occorre stabilire se il riconoscimento della suindicata prestazione assistenziale debba avvenire automaticamente da parte dell' , nel CP_1
momento in cui vengono a integrarsi in capo all'avente diritto i requisiti di tipo anagrafico e reddituale previsti ex lege, oppure se sia invece sempre necessaria la presentazione di apposita domanda amministrativa dalla quale far decorrere il riconoscimento del diritto.
Ebbene, l'art. 38 della legge n. 448/2001, sopra riportato, che costituisce il fondamento normativo della maggiorazione sociale delle prestazioni previdenziali (comma 1) e di quelle assistenziali (comma 4), non detta una specifica disciplina delle concrete modalità di riconoscimento della maggiorazione, né prevede che la decorrenza del beneficio sia ancorata alla presentazione di una domanda.
Tuttavia, pur nel silenzio della norma, trattandosi di una previsione in grado di elevare l'importo della prestazione già in godimento ad un valore economico, deve ritenersi che, come tutti i trattamenti previdenziali ed assistenziali, la domanda amministrativa sia sempre necessaria.
Del resto, per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche di cui alla legge n. 544/1988, richiamate dal comma 1 dell'art. 38 legge n. 448/2001, è espressamente prevista la
6 necessità di presentazione di apposita domanda amministrativa dell'assicurato con conseguente decorrenza del beneficio dal primo giorno del mese successivo alla stessa (art. 1, comma 10, sopra riportato).
Il successivo comma 4 dell'art. 38 L. n. 448/2001 ha, poi, esteso anche alle prestazioni assistenziali il beneficio della maggiorazione già previsto al comma 1 con riferimento ai trattamenti pensionistici.
Un'interpretazione sistematica delle disposizioni richiamate consente di pervenire alla conclusione che anche per le prestazioni assistenziali è necessaria la previa presentazione della domanda amministrativa.
Tale soluzione ermeneutica è coerente con la considerazione secondo cui la concessione della maggiorazione in questione è subordinata, sia per le prestazioni previdenziali sia per quelle assistenziali, al possesso di certe condizioni reddituali puntualmente descritte al comma 5 dell'art. 38 della legge 448/2001, il quale non solo prevede espressamente, a seconda dello stato civile (libero o coniugato) dell'assicurato, il mancato superamento di determinate e differenti soglie reddituali, ma soprattutto determina anche un meccanismo di parametrazione della stessa maggiorazione in base all'importo del reddito risultante.
Pertanto, seppure il citato art. 38 della legge n. 448/2001 nulla espressamente stabilisca sul punto con riguardo alle prestazioni assistenziali, l'incremento (o maggiorazione) previsto non può che essere concesso, per la prima volta, a domanda dell'interessato.
In tal senso, si è espressa anche la Suprema Corte di Cassazione con riguardo alla maggiorazione dell'assegno sociale, rilevando che: “le prescritte condizioni reddituali fissate per il diritto alla maggiorazione portano già ad escludere la natura accessoria ed automatica della maggiorazione e, dunque, della maturazione del diritto alla maggiorazione al solo maturare del requisito anagrafico, al pari della prestazione assistenziale sostitutiva alla quale accede, a prescindere dalla domanda dell'assistito; 15. neanche si rinvengono fonti normative che possano fondare l'affermata automaticità della maggiorazione giacché la necessità della domanda amministrativa risulta ribadita dalla L.
29 dicembre 1988, n. 544, art. 1, fin dall'incipit dell'articolo: "Con effetto dal 1 luglio
1988, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori...è corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensione nella misura di Lire 50.000 mensili, per tredici mensilità, a condizione che..." ed è riaffermata nel comma 6: "La domanda per ottenere la maggiorazione sociale, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonché da
7 una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, è presentata alla sede dell' territorialmente competente"; 16. CP_1
chiude, inoltre, il richiamato compendio normativo, la prescrizione, enunciata nel comma
10, della "decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda", con l'espressa qualificazione del credito in esame come non cedibile, né sequestrabile, né pignorabile;
17. si tratta, del resto, di disposizioni normative in continuità con la già prescritta decorrenza, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, enunciata nella L. n. 140 del 1985, art. 1, in riferimento alla maggiorazione sociale dei trattamenti minimi, sostituita dalle richiamate disposizioni della L. n. 544 del 1988, art. 1 e non soggette a loro volta a modifiche, per la parte che qui rileva, nei numerosi interventi legislativi successivi finalizzati all'ampliamento degli aventi diritto alle maggiorazioni sociali;
18. in definitiva, la maggiorazione dell'assegno sociale non opera automaticamente al compimento dei requisisti anagrafici, essendo necessario che l'interessato presenti domanda per la maggiorazione che avrà effetto soltanto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda medesima, come reso palese dalla chiara lettura del dettato normativo” (Cassazione Civile, sez. lavoro, n. 9561 del 2021).
Dalle supposte considerazioni svolte dalla giurisprudenza appena richiamata si ricava il principio generale secondo cui in caso di concessione di benefici (previdenziali o assistenziali) legati al possesso di determinati requisiti reddituali (come la maggiorazione in questione) l'erogazione del medesimo è condizionata alla presentazione di una domanda amministrativa.
La decorrenza del beneficio oggetto di causa coincide quindi con il momento della presentazione della domanda amministrativa da parte del pensionato.
Nel caso di specie, del resto, parte ricorrente non allega, prima ancora che provare, di aver presentato domanda amministrativa volta al riconoscimento del diritto alla maggiorazione sociale, chiedendone a ben vedere la liquidazione in via automatica e accessoria rispetto alla pensione di inabilità civile.
Per tali ragioni il ricorso deve essere parzialmente accolto con condanna dell'ente al pagamento della pensione di inabilità civile ex art. 12, L. 118/71, a decorrere dal
01.01.2023 (primo giorno del mese successivo a quello di proposizione della domanda amministrativa), oltre interessi legali stante il divieto di cumulo con la rivalutazione in base all'articolo 16 L.412/91.
8 Le spese di lite sono compensate per la metà stante l'accoglimento parziale della domanda con condanna dell'ente al pagamento della restante metà liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento in CP_1
favore della ricorrente dei ratei della pensione di inabilità civile ex art. 12 L. 118/71 a decorrere dal 01.01.2023, oltre interessi come per legge;
b) Rigetta nel resto;
c) Compensa per la metà le spese di lite e per l'effetto condanna l' al pagamento CP_1
in favore di parte ricorrente della restante metà che si liquida in € Parte_1
932, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi,
Aversa, 04.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosa Pacelli
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