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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/10/2025, n. 3240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3240 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8801/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22 luglio 2025 da
1) Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...], in Alzaia Naviglio Pavese n. 52 e
2) Parte_2 nata a [...], il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...]
entrambi con gli Avv.ti Paola Zanoni e Viviana Alessandra Cugnasca presso le quali hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Milano (MI) in data 6 maggio 1971 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano, Atto n. 1598, Registro 3, Parte II, Serie A, Anno 1971) separati con Sentenza n. 7691/1989 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 25 settembre 1989, passata in giudicato con il seguente figlio:
pagina 1 di 4 nato il [...], cittadino italiano, maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente;
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22 luglio 2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano, in data 6 maggio 1971 tra e , trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Parte_1 Parte_2
Milano (Anno 1971, atto n. 1598, Registro 3, Parte II, Serie A), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza che sarà emessa e agli altri adempimenti di rito;
2) spese legali compensate.
Le parti hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473bis.12 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Rilevato che non vi sono ulteriori statuizioni
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Signori Parte_1
[nato a [...], il [...], codice fiscale ] e C.F._1 Parte_2
[nata a [...], il [...], codice fiscale ], C.F._2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Milano in data 6 maggio 1971 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano Atto n. 1598, Registro 3, Parte II, Serie A, Anno 1971).
2) Omologa le condizioni di divorzio e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Nulla sulle spese di procedura.
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 8.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
pagina 2 di 4 IL PM IL PG
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