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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/06/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2043 del RGAC dell'anno 2023 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall' Avv. Sergio Campise (c.f.: Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale di quest'ultimo in C.F._2
Catanzaro, Via Alessandro Turco n. 71, giusta procura in atti – pec:
Email_1
parte attrice -
CONTRO
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Girifalco via Milano n.62 presso CP_1 C.F._3 lo studio dell'avv. Rocco Migliazza (C.F.: ), che lo rappresenta e difende giusta C.F._4 procura in atti – pec: Email_2
-parte convenuta -
Oggetto: cessazione materia del contendere.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Notaro ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere la restituzione Pt_1 dell'immobile di sua esclusiva proprietà sito in Vallefiorita alla Via Oberdan n 16, detenuto sine titulo da;
di condannare quest'ultimo al rilascio dell'immobile libero da persone e cose;
con CP_1 riserva di richiedere con separato ed autonomo giudizio la corresponsione della penale prevista nella dichiarazione sottoscritta in data 02/03/2022.
Si è costituito , che ha chiesto il rigetto della domanda ed, in via riconvenzionale, ha chiesto CP_1 di condannare l'attore a restituire € 19.620,79, o la somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, per la ristrutturazione e le migliorie apportate da all'immobile per cui è CP_1 causa per renderlo abitabile;
sempre in via riconvenzionale, ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità del contratto di locazione intercorso fra le parti per mancanza della forma scritta e della registrazione e, per l'effetto, condannare l'attore a restituire e rimborsare a tutte le somme CP_1 pagate come canoni di locazione da settembre 2013 a settembre 2019, maggiorati degli interessi di legge.
2. Dopo avere espletato l'interrogatorio delle parti, il procedimento ha registrato alcuni rinvii concessi per la pendenza di trattative di bonario componimento sino a giungere all'udienza del
20.06.2025, in cui le parti hanno dato atto dell'intervenuto accordo transattivo, peraltro, depositato in atti. Concordemente hanno chiesto, pertanto, una pronuncia di cessazione della materia del contendere con spese legali compensate tra le parti.
3. Alla luce di tali premesse, la vertenza può essere definita con una sentenza in rito così come richiesto dalla parte.
3.1 Come noto la cessazione della materia del contendere è un istituto giuridico – non regolamentato dal codice di procedura civile – di stretta elaborazione giurisprudenziale, che porta alla definizione del giudizio, anche se ontologicamente differente rispetto alla rinuncia agli atti o all'azione, nonostante le medesime conseguenze in ordine alla impossibilità nella prosecuzione del processo.
La stessa si fonda sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalle medesime parti per le più svariate ragioni.
Nel caso di specie l'intervenuta conciliazione ha sostanzialmente soddisfatto l'interesse perseguito nella presente causa, tanto che le stesse parti hanno chiesto la pronuncia di rito estintiva del procedimento.
4. Le spese di lite – come da richiesta - rimangono compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali, ai sensi dell'art. 92, comma
3, c.p.c.
Catanzaro, lì 20.06.2025
Il G.O.P.
dott. Vitullio Marzullo
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2043 del RGAC dell'anno 2023 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall' Avv. Sergio Campise (c.f.: Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale di quest'ultimo in C.F._2
Catanzaro, Via Alessandro Turco n. 71, giusta procura in atti – pec:
Email_1
parte attrice -
CONTRO
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Girifalco via Milano n.62 presso CP_1 C.F._3 lo studio dell'avv. Rocco Migliazza (C.F.: ), che lo rappresenta e difende giusta C.F._4 procura in atti – pec: Email_2
-parte convenuta -
Oggetto: cessazione materia del contendere.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Notaro ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere la restituzione Pt_1 dell'immobile di sua esclusiva proprietà sito in Vallefiorita alla Via Oberdan n 16, detenuto sine titulo da;
di condannare quest'ultimo al rilascio dell'immobile libero da persone e cose;
con CP_1 riserva di richiedere con separato ed autonomo giudizio la corresponsione della penale prevista nella dichiarazione sottoscritta in data 02/03/2022.
Si è costituito , che ha chiesto il rigetto della domanda ed, in via riconvenzionale, ha chiesto CP_1 di condannare l'attore a restituire € 19.620,79, o la somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, per la ristrutturazione e le migliorie apportate da all'immobile per cui è CP_1 causa per renderlo abitabile;
sempre in via riconvenzionale, ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità del contratto di locazione intercorso fra le parti per mancanza della forma scritta e della registrazione e, per l'effetto, condannare l'attore a restituire e rimborsare a tutte le somme CP_1 pagate come canoni di locazione da settembre 2013 a settembre 2019, maggiorati degli interessi di legge.
2. Dopo avere espletato l'interrogatorio delle parti, il procedimento ha registrato alcuni rinvii concessi per la pendenza di trattative di bonario componimento sino a giungere all'udienza del
20.06.2025, in cui le parti hanno dato atto dell'intervenuto accordo transattivo, peraltro, depositato in atti. Concordemente hanno chiesto, pertanto, una pronuncia di cessazione della materia del contendere con spese legali compensate tra le parti.
3. Alla luce di tali premesse, la vertenza può essere definita con una sentenza in rito così come richiesto dalla parte.
3.1 Come noto la cessazione della materia del contendere è un istituto giuridico – non regolamentato dal codice di procedura civile – di stretta elaborazione giurisprudenziale, che porta alla definizione del giudizio, anche se ontologicamente differente rispetto alla rinuncia agli atti o all'azione, nonostante le medesime conseguenze in ordine alla impossibilità nella prosecuzione del processo.
La stessa si fonda sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalle medesime parti per le più svariate ragioni.
Nel caso di specie l'intervenuta conciliazione ha sostanzialmente soddisfatto l'interesse perseguito nella presente causa, tanto che le stesse parti hanno chiesto la pronuncia di rito estintiva del procedimento.
4. Le spese di lite – come da richiesta - rimangono compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali, ai sensi dell'art. 92, comma
3, c.p.c.
Catanzaro, lì 20.06.2025
Il G.O.P.
dott. Vitullio Marzullo