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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 11/12/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai Sigg.: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Elisa Di Giovanni Giudice dott.ssa Anna Smedile Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso ai sensi dell'art. 313 c.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 294/2025 Registro Generale degli
Affari di volontaria giurisdizione, promosso da
, nata a [...], il [...], e residente Parte_1 in Barcellona P.G., in via San Francesco di Paola n. 1/A, cod. fisc.
elettivamente domiciliata, in Barcellona P.G., in via C.F._1
Dante Alighieri n. 31, presso e nello Studio dell'avv. Marco Miraglia
E con l'intervento del Pubblico Ministero, nell'interesse di
, nato a [...] il [...], residente in CP_1
Barcellona Pozzo di Gotto, in Via San Francesco di Paola n. 1/A, c.f.:
, C.F._2 avente per oggetto: adozione di maggiorenne.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato l'11 marzo 2025 esponeva: Parte_1
-“l'istante intende adottare il sig. , nato a [...] il CP_1
07/05/1983, residente in [...]P.G., in Via San Francesco di Paola n.
1/A, cod. fisc. ; C.F._2
1 - che ha compiuto gli anni trentacinque e supera di oltre diciotto quelli dell'adottando;
- che il suo coniuge sig. , nato a [...] P.G., Parte_2
l'08/01/1945, ed ivi residente in [...], cod. fisc.
, padre dell'adottando, ha manifestato il proprio C.F._3 consenso all'adozione del figlio;
CP_1
- che la madre dell'adottando è morta giusto certificato di morte;
- che per tale adozione ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge e non osta alcun impedimento”.
Ciò premesso, chiedeva al Tribunale adito di voler Parte_1 fissare udienza ai sensi dell'art. 311 c.c. al fine di manifestare il proprio assenso all'adozione, nonché quello dell'adottando e il consenso del padre dell'adottando.
All'udienza del 26 settembre 2025 il Giudice delegato all'audizione raccoglieva, ai sensi dell'art. 311 c.c., il consenso dell'adottante e dell'adottando, nonché l'assenso del padre di quest'ultimo.
Prodotta la documentazione richiesta dal Giudice con decreto del 28 novembre 2025, all'udienza del 4 dicembre 2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte di parte ricorrente con cui si chiedeva l'adozione di , la causa veniva rimessa al Collegio CP_1 per la decisione.
Ritiene il Tribunale che la domanda di adozione debba essere accolta.
Alla luce della documentazione prodotta, sussistono, infatti, tutte le condizioni legittimanti sia riguardo all'adottante che riguardo all'adottando.
La ricorrente, come risulta dalla documentazione prodotta, ha superato l'età di trentacinque anni, mentre il divario di età tra adottante e adottando è superiore a diciotto anni. Inoltre, l'adottando non è figlio dell'adottante ed ha già compiuto i diciotto anni ed è celibe.
La ricorrente non ha figli, legittimi o naturali.
2 Inoltre, ai sensi dell'art. 297 c.c. per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e del coniuge (non separato) dell'adottante e dell'adottando.
Mentre quest'ultimo non è necessario in quanto l'adottando è celibe,
è stato acquisito l'assenso di , padre dell'adottando e, al Parte_2 contempo, coniuge dell'adottante, il quale ha aderito alla domanda spiegata dalla ricorrente;
mentre la madre biologica di è deceduta il CP_1
10.09.2022, come da certificato di morte rilasciato dal Comune di Sanluri in data 12.09.2022.
Ciò posto, le dichiarazioni rese hanno evidenziato un duraturo rapporto affettivo sin da quando l'adottando era in tenera età, alimentato anche dall'accudimento reciproco, circostanze queste che costituiscono un chiaro indice e riscontro della volontà della ricorrente e della completa corrispondenza degli intenti, inequivocabilmente confermati anche nel corso del presente giudizio, alla convenienza dell'adozione.
Dunque, l'istruttoria compiuta consente di affermare che l'adozione conviene all'adottando anche perché lo stesso potrà così beneficiare dei diritti successori, mentre non emerge in alcun modo che la ricorrente intenda utilizzare l'istituto dell'adozione in modo improprio, per conseguire finalità vietate dall'ordinamento o che l'ordinamento persegue con diversi istituiti.
Alla stregua delle superiori considerazioni va dichiarata l'adozione di , nato a [...] il [...], da parte di CP_1 Parte_1
, nata a [...] il [...].
[...]
Ai sensi dell'art. 299, ult. co., c.c. posto che l'adozione è compiuta dalla ricorrente coniugata con il padre dell'adottando, questi mantiene il cognome del padre.
Tenuto conto della natura della causa e delle questioni trattate, appare equo compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, visto l'art. 313 c.c., dichiara l'adozione di
[...]
, nato a [...] il [...], da parte di , CP_1 Parte_1 nata a [...] il [...]; manda alla Cancelleria di compiere la pubblicità prescritta dall'art. 314 c.c.; dispone la pubblicazione della presente sentenza per estratto a cura di parte ricorrente per una sola volta su un giornale a sua scelta;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di Consiglio del 5.12.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Anna Smedile dott. Antonino Orifici
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai Sigg.: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Elisa Di Giovanni Giudice dott.ssa Anna Smedile Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso ai sensi dell'art. 313 c.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 294/2025 Registro Generale degli
Affari di volontaria giurisdizione, promosso da
, nata a [...], il [...], e residente Parte_1 in Barcellona P.G., in via San Francesco di Paola n. 1/A, cod. fisc.
elettivamente domiciliata, in Barcellona P.G., in via C.F._1
Dante Alighieri n. 31, presso e nello Studio dell'avv. Marco Miraglia
E con l'intervento del Pubblico Ministero, nell'interesse di
, nato a [...] il [...], residente in CP_1
Barcellona Pozzo di Gotto, in Via San Francesco di Paola n. 1/A, c.f.:
, C.F._2 avente per oggetto: adozione di maggiorenne.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato l'11 marzo 2025 esponeva: Parte_1
-“l'istante intende adottare il sig. , nato a [...] il CP_1
07/05/1983, residente in [...]P.G., in Via San Francesco di Paola n.
1/A, cod. fisc. ; C.F._2
1 - che ha compiuto gli anni trentacinque e supera di oltre diciotto quelli dell'adottando;
- che il suo coniuge sig. , nato a [...] P.G., Parte_2
l'08/01/1945, ed ivi residente in [...], cod. fisc.
, padre dell'adottando, ha manifestato il proprio C.F._3 consenso all'adozione del figlio;
CP_1
- che la madre dell'adottando è morta giusto certificato di morte;
- che per tale adozione ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge e non osta alcun impedimento”.
Ciò premesso, chiedeva al Tribunale adito di voler Parte_1 fissare udienza ai sensi dell'art. 311 c.c. al fine di manifestare il proprio assenso all'adozione, nonché quello dell'adottando e il consenso del padre dell'adottando.
All'udienza del 26 settembre 2025 il Giudice delegato all'audizione raccoglieva, ai sensi dell'art. 311 c.c., il consenso dell'adottante e dell'adottando, nonché l'assenso del padre di quest'ultimo.
Prodotta la documentazione richiesta dal Giudice con decreto del 28 novembre 2025, all'udienza del 4 dicembre 2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte di parte ricorrente con cui si chiedeva l'adozione di , la causa veniva rimessa al Collegio CP_1 per la decisione.
Ritiene il Tribunale che la domanda di adozione debba essere accolta.
Alla luce della documentazione prodotta, sussistono, infatti, tutte le condizioni legittimanti sia riguardo all'adottante che riguardo all'adottando.
La ricorrente, come risulta dalla documentazione prodotta, ha superato l'età di trentacinque anni, mentre il divario di età tra adottante e adottando è superiore a diciotto anni. Inoltre, l'adottando non è figlio dell'adottante ed ha già compiuto i diciotto anni ed è celibe.
La ricorrente non ha figli, legittimi o naturali.
2 Inoltre, ai sensi dell'art. 297 c.c. per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e del coniuge (non separato) dell'adottante e dell'adottando.
Mentre quest'ultimo non è necessario in quanto l'adottando è celibe,
è stato acquisito l'assenso di , padre dell'adottando e, al Parte_2 contempo, coniuge dell'adottante, il quale ha aderito alla domanda spiegata dalla ricorrente;
mentre la madre biologica di è deceduta il CP_1
10.09.2022, come da certificato di morte rilasciato dal Comune di Sanluri in data 12.09.2022.
Ciò posto, le dichiarazioni rese hanno evidenziato un duraturo rapporto affettivo sin da quando l'adottando era in tenera età, alimentato anche dall'accudimento reciproco, circostanze queste che costituiscono un chiaro indice e riscontro della volontà della ricorrente e della completa corrispondenza degli intenti, inequivocabilmente confermati anche nel corso del presente giudizio, alla convenienza dell'adozione.
Dunque, l'istruttoria compiuta consente di affermare che l'adozione conviene all'adottando anche perché lo stesso potrà così beneficiare dei diritti successori, mentre non emerge in alcun modo che la ricorrente intenda utilizzare l'istituto dell'adozione in modo improprio, per conseguire finalità vietate dall'ordinamento o che l'ordinamento persegue con diversi istituiti.
Alla stregua delle superiori considerazioni va dichiarata l'adozione di , nato a [...] il [...], da parte di CP_1 Parte_1
, nata a [...] il [...].
[...]
Ai sensi dell'art. 299, ult. co., c.c. posto che l'adozione è compiuta dalla ricorrente coniugata con il padre dell'adottando, questi mantiene il cognome del padre.
Tenuto conto della natura della causa e delle questioni trattate, appare equo compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, visto l'art. 313 c.c., dichiara l'adozione di
[...]
, nato a [...] il [...], da parte di , CP_1 Parte_1 nata a [...] il [...]; manda alla Cancelleria di compiere la pubblicità prescritta dall'art. 314 c.c.; dispone la pubblicazione della presente sentenza per estratto a cura di parte ricorrente per una sola volta su un giornale a sua scelta;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di Consiglio del 5.12.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Anna Smedile dott. Antonino Orifici
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.
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