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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/03/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott. Michela Palladino Giudice
Dott. Maria Iandiorio Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3475/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente
TRA
[nato a [...] il [...] e residente in [...]
Giovanni del Palco, 2 - C.F. ]; [nata a [...] C.F._1 Parte_2
(Na) il 04.02.1970 e residente in [...] - C.F.
]; [nata ad [...] il [...] e residente in [...] C.F._2 CP_1
(Av) alla Via San Giovanni del Palco, 2 - C.F. ]; C.F._3 Parte_3
[nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] - C.F.
]; [nata a [...] il [...] ed residente in C.F._4 Parte_4
Avellino alla Via Padre Alessandro Di Meo, 2 - C.F. ]; C.F._5 CP_2
[nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] -
[...] C.F. ]; [nata a [...] il [...] ed ivi C.F._6 Controparte_3
residente a[...] - C.F. ]; [nata a [...] C.F._7 Controparte_4
(Av) il 22.04.1969 e ivi residente a[...] - C.F. ]; C.F._8 CP_3
[nato ad [...] il [...] e residente in [...](Vc) alla Via Biandrà di Reaglie,
[...]
29 - C.F. , in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità C.F._9
genitoriale sulle minori [nata a [...] il [...] - C.F. Persona_1
ed [nata a [...] il [...] - C.F. C.F._10 Controparte_5
]; [nata ad [...] il [...] e residente in C.F._11 Parte_5
Roma alla Via Michele di Lando, 33 - C.F. ]; [nata C.F._12 Parte_6
ad Avellino il 01.03.1990 e residente in [...] - C.F.
]; [nato ad [...] il [...] e residente in C.F._13 Controparte_6
UR (Av) alla Via Vignali, 21 - C.F. ]; [nato ad C.F._14 Controparte_7
Avellino il 26.05.1984 - C.F. ; [nata ad [...] il C.F._15 Parte_7
06.01.1987 e residente in [...] - C.F. ; C.F._16
[nato ad [...] il [...] e residente in [...]
22 - C.F. ]; [nato a [...] il [...] e residente C.F._17 Controparte_8
a UR (Av) alla Via Vignali, 21 - C.F. ; [nato a [...] C.F._18 Parte_9
(Na) il 30.09.1997 e residente a [...] - C.F. ], C.F._19
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Antonio Iannaccone [nato ad [...] il
30.05.1979 - C.F. ], che li rappresenta e difende in virtù di procura C.F._20
rilasciata su foglio separato e da intendersi in calce al presente atto e che a sua volta ricorre
rappresentato da se medesimo
RICORRENTI
E [nato ad [...] il [...] e residente in [...]
Giovanni del Palco, 2 - C.F. C.F._21
INTERDICENDO
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Avellino
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 7.3.2025, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto.
Motivazione in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.12.2024, i ricorrenti hanno dichiarato che l'interdicendo è affetto da disturbo dello spettro autistico con grave instabilità psicomotoria, importante deficit attentivo,
importante agitazione psicomotoria comportamenti disimpulsivi con manifestazioni autoaggressive;
attenzione non adeguata al compito, stereotipie motorie, eloquio spontaneo non intellegibile;
per queste patologie è stato già riconosciuto dalla competente Commissione Medica dell'Inps di Avellino
“minore invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.18/80)” con indennità di accompagnamento [all.3] e “portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge 104/1992, non revisionabile” [all.4].
Egli versa in una condizione di abituale infermità di mente, di gravità tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi, non solo con riguardo agli affari di carattere patrimoniale, ma anche a tutti gli atti della vita quotidiana che attengono sia alla cura della persona, sia all'adempimento dei doveri familiari e sociali.
Per questo motivo - e per assicurargli una adeguata protezione, considerata l'inadeguatezza dell'amministrazione di sostegno - si chiede che si proceda alla dichiarazione di interdizione di e alla nomina di un tutore, specificando che la persona più adatta a svolgere CP_9
l'incarico, già in via provvisoria, sia la ricorrente , madre dell'interdicendo. Parte_2
All'udienza del 7.3.2024 è stato svolto l'esame dell'interdicendo, svolto dalla scrivente, che è venuto accompagnato dai genitori.
Ritenuta la superfluità della nomina di CTU, previa nomina del tutore provvisorio nella persona della madre, , acquisita documentazione sulle conclusioni rassegnate dai ricorrenti, la Parte_10
causa è stata riservata in decisione al Collegio senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
oggetto di espressa rinuncia.
***
La domanda d'interdizione va accolta.
Gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria hanno confermato il deficit psico-fisico da cui è affetto che presenta un grave disturbo dello spettro autistico che lo rende pressoché invalido CP_9
ad assolvere alle funzioni ordinarie.
Ed infatti, all'udienza del 7 Marzo 2025, la scrivente ha potuto constatare che parla CP_9
senza scandire bene le parole e risponde ripetendo su suggerimento dei genitori.
Per tutta la durata dell'esame, si è agitato per l'aula di udienza ballando e ascoltando musica ad alto volume.
Su domanda della scrivente su quanti anni avesse, ha risposto di averne quasi 30.
La scrivente ha concluso l'esame dando atto di non riuscire ad instaurare alcun canale comunicativo.
La madre ha, altresì, specificato che anche le sue funzioni fisiche sono molto limitate avendo bisogno di assistenza in tutto, anche per l'igiene quotidiana.
Ciò detto, ai fini della disamina della domanda di interdizione, è necessario coordinare la stessa con il diverso strumento dell'amministrazione di sostegno di recente introdotto con la l. 9 gennaio 2004,
n.
6. L'ordito normativo derivante dalla citata riforma è stato concepito in un'ottica meno custodialistica e maggiormente orientata al rispetto della dignità umana ed alla cura complessiva della persona e della sua personalità, e non già del solo suo patrimonio (Cass. 4 aprile 2006, n. 13584).
La finalità della legge, enunciata nella sacrale formula dell'art. 1 della stessa, è, infatti, quella di
“tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in
parte di autonomia, nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di
sostegno temporaneo o permanente”.
Il criterio discretivo che deve guidare il giudice nella scelta delle diverse forme di tutela della persona inferma di mente non è dunque quello quantitativo basato sul più o meno elevato grado di incapacità,
bensì quello funzionale inteso come ricerca del mezzo più adeguato al fine di preservare gli interessi e la dignità della persona umana.
Ed infatti occorre in proposito rilevare che, mentre l'interdizione priva totalmente il soggetto della capacità di agire, l'amministrazione di sostegno, dotata di maggiore flessibilità, e il cui contenuto più
o meno ampio è rimesso alla prescrizioni del giudice competente, riserva comunque detta capacità
all'interessato garantendogli una contrattualità minima, come chiaramente si evince dall'art. 409, co.
2, c.c. che attribuisce al beneficiario il potere di “compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze
della propria vita quotidiana”.
La Suprema Corte ha individuato i criteri ai quali attenersi per verificare la sussistenza nel caso concreto dei presupposti dell'interdizione, ovvero per stabilire se detto strumento, costituente nel sistema l'extrema ratio, sia il più idoneo ad assicurare la più adeguata protezione dell'interessato (art. 414 c.c.).
Ebbene, attesa la residualità del criterio quantitativo del grado di infermità, gli indici da utilizzare sono la conservazione di un minimo di capacità relazionale, nonché la complessità degli atti che, in considerazione dell'entità e della natura del patrimonio dell'interdicendo, debbano essere compiuti,
ove risultino condizioni giustificative di una speciale protezione (Cass. 22 aprile 2009, n. 9628). Ed infatti l'esistenza di rapporti attuali dell'interessato con l'esterno, da vagliare caso per caso, ovvero l'assunzione di comportamenti irrazionali o marcatamente oppositivi può creare le condizioni per vanificare gli scopi dell'amministrazione di sostegno, posto che la stessa non priva il beneficiario della capacità di agire e presuppone una costante condivisione delle scelte da parte di quest'ultimo e dell'amministratore.
Nel caso in esame, occorre evidenziare che l'esame personale ha evidenziato una situazione gravemente ed irreversibilmente alterata in cui è palese l'assoluta impossibilità di di CP_9
prendere qualsivoglia tipo di decisione in ordine a questioni di tipo economico, a qualsiasi livello,
così da rendere sostanzialmente impossibile una qualsivoglia interazione con riferimento a decisioni più o meno importanti.
La gestione del danaro di cui potrebbe essere titolare -sulla base di ulteriori esami che andrà CP_9
svolgere- e di qualsiasi altro aspetto della vita quotidiana, anche scarsamente significativo, rende assolutamente necessaria la mediazione continua, totale e persistente di una persona che si occupi di lui –da un punto di vista fisico e relazionale-, così da rendere opportuna la nomina di un tutore che lo assista ed interagisca per lui nel mondo giuridico.
In definitiva, per quanto sopra esposto, ritiene il Tribunale che la nomina di un tutore costituisca la misura più idonea ed appropriata a tutelare le esigenze, personali e patrimoniali di . CP_9
A tanto consegue l'accoglimento della domanda di interdizione.
La presente sentenza va, inoltre, trasmessa all'ufficiale di stato civile per i successivi adempimenti di cui all'art. 423 c.c.
Tenuto conto dell'esito dell'istruttoria e dell'effettiva rispondenza del procedimento incoato agli interessi dell'interdicendo, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili. Infine, in osservanza del disposto dell'art. 52 del d.lgs. 196/2003 (Codice della privacy) va prescritto, pur in assenza di specifica istanza di parte, che sia fatta a cura della cancelleria l'annotazione di cui al comma primo,
volta a precludere in caso di divulgazione della presente pronuncia l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in accoglimento della domanda proposta dai ricorrenti così provvede:
a) pronunzia l'interdizione di [nato ad [...] il [...] - C.F. CP_9
]; C.F._21
b) ordina annotarsi la presente sentenza a norma degli artt. 423 c.c. e 49 lett. e) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) e trasmettersi copia della stessa al Giudice Tutelare,
a cura della Cancelleria;
c) conferma la nomina del tutore provvisorio nella persona di [C.F. Parte_2
- nata a [...] il [...]]; C.F._2
d) dichiara non ripetibili le spese processuali.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 13.3.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Maria Iandiorio dott. Raffaele Califano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott. Michela Palladino Giudice
Dott. Maria Iandiorio Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3475/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente
TRA
[nato a [...] il [...] e residente in [...]
Giovanni del Palco, 2 - C.F. ]; [nata a [...] C.F._1 Parte_2
(Na) il 04.02.1970 e residente in [...] - C.F.
]; [nata ad [...] il [...] e residente in [...] C.F._2 CP_1
(Av) alla Via San Giovanni del Palco, 2 - C.F. ]; C.F._3 Parte_3
[nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] - C.F.
]; [nata a [...] il [...] ed residente in C.F._4 Parte_4
Avellino alla Via Padre Alessandro Di Meo, 2 - C.F. ]; C.F._5 CP_2
[nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] -
[...] C.F. ]; [nata a [...] il [...] ed ivi C.F._6 Controparte_3
residente a[...] - C.F. ]; [nata a [...] C.F._7 Controparte_4
(Av) il 22.04.1969 e ivi residente a[...] - C.F. ]; C.F._8 CP_3
[nato ad [...] il [...] e residente in [...](Vc) alla Via Biandrà di Reaglie,
[...]
29 - C.F. , in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità C.F._9
genitoriale sulle minori [nata a [...] il [...] - C.F. Persona_1
ed [nata a [...] il [...] - C.F. C.F._10 Controparte_5
]; [nata ad [...] il [...] e residente in C.F._11 Parte_5
Roma alla Via Michele di Lando, 33 - C.F. ]; [nata C.F._12 Parte_6
ad Avellino il 01.03.1990 e residente in [...] - C.F.
]; [nato ad [...] il [...] e residente in C.F._13 Controparte_6
UR (Av) alla Via Vignali, 21 - C.F. ]; [nato ad C.F._14 Controparte_7
Avellino il 26.05.1984 - C.F. ; [nata ad [...] il C.F._15 Parte_7
06.01.1987 e residente in [...] - C.F. ; C.F._16
[nato ad [...] il [...] e residente in [...]
22 - C.F. ]; [nato a [...] il [...] e residente C.F._17 Controparte_8
a UR (Av) alla Via Vignali, 21 - C.F. ; [nato a [...] C.F._18 Parte_9
(Na) il 30.09.1997 e residente a [...] - C.F. ], C.F._19
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Antonio Iannaccone [nato ad [...] il
30.05.1979 - C.F. ], che li rappresenta e difende in virtù di procura C.F._20
rilasciata su foglio separato e da intendersi in calce al presente atto e che a sua volta ricorre
rappresentato da se medesimo
RICORRENTI
E [nato ad [...] il [...] e residente in [...]
Giovanni del Palco, 2 - C.F. C.F._21
INTERDICENDO
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Avellino
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 7.3.2025, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto.
Motivazione in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.12.2024, i ricorrenti hanno dichiarato che l'interdicendo è affetto da disturbo dello spettro autistico con grave instabilità psicomotoria, importante deficit attentivo,
importante agitazione psicomotoria comportamenti disimpulsivi con manifestazioni autoaggressive;
attenzione non adeguata al compito, stereotipie motorie, eloquio spontaneo non intellegibile;
per queste patologie è stato già riconosciuto dalla competente Commissione Medica dell'Inps di Avellino
“minore invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.18/80)” con indennità di accompagnamento [all.3] e “portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge 104/1992, non revisionabile” [all.4].
Egli versa in una condizione di abituale infermità di mente, di gravità tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi, non solo con riguardo agli affari di carattere patrimoniale, ma anche a tutti gli atti della vita quotidiana che attengono sia alla cura della persona, sia all'adempimento dei doveri familiari e sociali.
Per questo motivo - e per assicurargli una adeguata protezione, considerata l'inadeguatezza dell'amministrazione di sostegno - si chiede che si proceda alla dichiarazione di interdizione di e alla nomina di un tutore, specificando che la persona più adatta a svolgere CP_9
l'incarico, già in via provvisoria, sia la ricorrente , madre dell'interdicendo. Parte_2
All'udienza del 7.3.2024 è stato svolto l'esame dell'interdicendo, svolto dalla scrivente, che è venuto accompagnato dai genitori.
Ritenuta la superfluità della nomina di CTU, previa nomina del tutore provvisorio nella persona della madre, , acquisita documentazione sulle conclusioni rassegnate dai ricorrenti, la Parte_10
causa è stata riservata in decisione al Collegio senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
oggetto di espressa rinuncia.
***
La domanda d'interdizione va accolta.
Gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria hanno confermato il deficit psico-fisico da cui è affetto che presenta un grave disturbo dello spettro autistico che lo rende pressoché invalido CP_9
ad assolvere alle funzioni ordinarie.
Ed infatti, all'udienza del 7 Marzo 2025, la scrivente ha potuto constatare che parla CP_9
senza scandire bene le parole e risponde ripetendo su suggerimento dei genitori.
Per tutta la durata dell'esame, si è agitato per l'aula di udienza ballando e ascoltando musica ad alto volume.
Su domanda della scrivente su quanti anni avesse, ha risposto di averne quasi 30.
La scrivente ha concluso l'esame dando atto di non riuscire ad instaurare alcun canale comunicativo.
La madre ha, altresì, specificato che anche le sue funzioni fisiche sono molto limitate avendo bisogno di assistenza in tutto, anche per l'igiene quotidiana.
Ciò detto, ai fini della disamina della domanda di interdizione, è necessario coordinare la stessa con il diverso strumento dell'amministrazione di sostegno di recente introdotto con la l. 9 gennaio 2004,
n.
6. L'ordito normativo derivante dalla citata riforma è stato concepito in un'ottica meno custodialistica e maggiormente orientata al rispetto della dignità umana ed alla cura complessiva della persona e della sua personalità, e non già del solo suo patrimonio (Cass. 4 aprile 2006, n. 13584).
La finalità della legge, enunciata nella sacrale formula dell'art. 1 della stessa, è, infatti, quella di
“tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in
parte di autonomia, nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di
sostegno temporaneo o permanente”.
Il criterio discretivo che deve guidare il giudice nella scelta delle diverse forme di tutela della persona inferma di mente non è dunque quello quantitativo basato sul più o meno elevato grado di incapacità,
bensì quello funzionale inteso come ricerca del mezzo più adeguato al fine di preservare gli interessi e la dignità della persona umana.
Ed infatti occorre in proposito rilevare che, mentre l'interdizione priva totalmente il soggetto della capacità di agire, l'amministrazione di sostegno, dotata di maggiore flessibilità, e il cui contenuto più
o meno ampio è rimesso alla prescrizioni del giudice competente, riserva comunque detta capacità
all'interessato garantendogli una contrattualità minima, come chiaramente si evince dall'art. 409, co.
2, c.c. che attribuisce al beneficiario il potere di “compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze
della propria vita quotidiana”.
La Suprema Corte ha individuato i criteri ai quali attenersi per verificare la sussistenza nel caso concreto dei presupposti dell'interdizione, ovvero per stabilire se detto strumento, costituente nel sistema l'extrema ratio, sia il più idoneo ad assicurare la più adeguata protezione dell'interessato (art. 414 c.c.).
Ebbene, attesa la residualità del criterio quantitativo del grado di infermità, gli indici da utilizzare sono la conservazione di un minimo di capacità relazionale, nonché la complessità degli atti che, in considerazione dell'entità e della natura del patrimonio dell'interdicendo, debbano essere compiuti,
ove risultino condizioni giustificative di una speciale protezione (Cass. 22 aprile 2009, n. 9628). Ed infatti l'esistenza di rapporti attuali dell'interessato con l'esterno, da vagliare caso per caso, ovvero l'assunzione di comportamenti irrazionali o marcatamente oppositivi può creare le condizioni per vanificare gli scopi dell'amministrazione di sostegno, posto che la stessa non priva il beneficiario della capacità di agire e presuppone una costante condivisione delle scelte da parte di quest'ultimo e dell'amministratore.
Nel caso in esame, occorre evidenziare che l'esame personale ha evidenziato una situazione gravemente ed irreversibilmente alterata in cui è palese l'assoluta impossibilità di di CP_9
prendere qualsivoglia tipo di decisione in ordine a questioni di tipo economico, a qualsiasi livello,
così da rendere sostanzialmente impossibile una qualsivoglia interazione con riferimento a decisioni più o meno importanti.
La gestione del danaro di cui potrebbe essere titolare -sulla base di ulteriori esami che andrà CP_9
svolgere- e di qualsiasi altro aspetto della vita quotidiana, anche scarsamente significativo, rende assolutamente necessaria la mediazione continua, totale e persistente di una persona che si occupi di lui –da un punto di vista fisico e relazionale-, così da rendere opportuna la nomina di un tutore che lo assista ed interagisca per lui nel mondo giuridico.
In definitiva, per quanto sopra esposto, ritiene il Tribunale che la nomina di un tutore costituisca la misura più idonea ed appropriata a tutelare le esigenze, personali e patrimoniali di . CP_9
A tanto consegue l'accoglimento della domanda di interdizione.
La presente sentenza va, inoltre, trasmessa all'ufficiale di stato civile per i successivi adempimenti di cui all'art. 423 c.c.
Tenuto conto dell'esito dell'istruttoria e dell'effettiva rispondenza del procedimento incoato agli interessi dell'interdicendo, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili. Infine, in osservanza del disposto dell'art. 52 del d.lgs. 196/2003 (Codice della privacy) va prescritto, pur in assenza di specifica istanza di parte, che sia fatta a cura della cancelleria l'annotazione di cui al comma primo,
volta a precludere in caso di divulgazione della presente pronuncia l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in accoglimento della domanda proposta dai ricorrenti così provvede:
a) pronunzia l'interdizione di [nato ad [...] il [...] - C.F. CP_9
]; C.F._21
b) ordina annotarsi la presente sentenza a norma degli artt. 423 c.c. e 49 lett. e) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) e trasmettersi copia della stessa al Giudice Tutelare,
a cura della Cancelleria;
c) conferma la nomina del tutore provvisorio nella persona di [C.F. Parte_2
- nata a [...] il [...]]; C.F._2
d) dichiara non ripetibili le spese processuali.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 13.3.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Maria Iandiorio dott. Raffaele Califano