Articolo 1 della Legge 8 gennaio 1952, n. 13
Articolo 2
Versione
12 febbraio 1952
Art. 1.
E' concessa) all'Ente nazionale per la (distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) un contributo a carico dello Stato di lire 210 milioni.
Entrata in vigore il 12 febbraio 1952