Art. 1.
E' concessa) all'Ente nazionale per la (distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) un contributo a carico dello Stato di lire 210 milioni.
E' concessa) all'Ente nazionale per la (distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) un contributo a carico dello Stato di lire 210 milioni.