Ordinanza collegiale 13 novembre 2025
Sentenza 17 gennaio 2026
Decreto collegiale 17 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 17/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00020/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00145/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 145 del 2025, proposto dal sig. Hasim Wahab, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Cancemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Gorizia, nelle persone - rispettivamente - del Ministro e del Questore in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede distrettuale, in Trieste, Piazza Dalmazia n.1, sono ex lege domiciliati;
per l'annullamento
- del silenzio serbato sulla richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata dalla ricorrente in data 17.04.2024;
per l’accertamento
- dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere in relazione all’istanza;
e per la condanna al risarcimento
del danno da ritardo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Gorizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il Presidente Carlo Modica de Mohac di Grisì e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso indicato in esame il ricorrente chiedeva che questo TAR dichiarasse la illegittimità del silenzio-rifiuto ( rectius : silenzio-inadempimento ) formatosi sulla sua richiesta volta ad ottenere il permesso di soggiorno.
Nel corso del giudizio l’Amministrazione rappresentava di aver adottato il provvedimento fin dal 2 febbraio 2025, m il ricorrente affermava di non aver avuto notizia di tale circostanza (in quanto l’Amministrazione non gliela aveva comunicata per tempo con adeguati mezzi) e di essersi pertanto trovato nella ritenuta necessità di agire in giudizio per la tutela del proprio interesse.
Chiarito che il provvedimento era stato emesso e che pertanto il ricorrente aveva ed ha conseguito il c.d. “bene della vita” al quale aspirava, con piena soddisfazione del suo interesse, è evidente che la materia del contendere è cessata; come del resto affermato da entrambe le parti contendenti.
Non resta al Collegio che dichiarare l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, il Collegio ritiene che vadano compensate in ragione del fatto che entrambe le parti hanno agito in buona fede (l’Amministrazione secondo una prassi consolidata; ed il ricorrente avendo ritenuto che il provvedimento non fosse stato adottato) e che la mancata informazione in ordine all’avvenuta emissione del provvedimento non appare attribuibile all’Amministrazione (o comunque esclusivamente ad Essa) a titolo di colpa.
2. In considerazione delle superiori osservazioni, va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione I^), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente, Estensore
Daniele Busico, Primo Referendario
Claudia Micelli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO