Ordinanza collegiale 15 luglio 2023
Sentenza 8 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 08/11/2023, n. 2581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2581 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/11/2023
N. 02581/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01671/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1671 del 2021, proposto da
Aldi S.r.l. e Aldi Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Ezechieli e Roberta Patrizia Giannotte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castellanza, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) dell''autorizzazione all’installazione di insegne di esercizio n. 24 dell''11 giugno 2021, comunicata ad ALDI S.r.l. con PEC in pari data, limitatamente alle parti in cui:
- “non autorizza n. 1 totem luminoso bifacciale, dim. mt. 7.50 x 2.35; n. 1 cornice freestanding dim. mt. 2.00 x 3.00;
- “revoca l''autorizzazione n. AIP 94/2018 del 30/08/2018”;
2) del Regolamento Comunale per la Pubblicità sulle Strade approvato con delibera di Consiglio comunale n. 38 del 15 maggio 2001 e successivamente modificato, da ultimo con delibera di Consiglio comunale n. 60 del 28 novembre 2008, limitatamente alle parti in cui:
- non prevede, diversamente dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (d.P.R. n. 495/1992), una distinzione tra “insegne di esercizio”, “cartelli”, “altri mezzi pubblicitari” e strutture di sostegno e, conseguentemente, non prevede che i limiti dimensionali indicati all''articolo 7 si applichino distintamente alle “insegne di esercizio”, ai “cartelli” e agli “altri mezzi pubblicitari”, senza riguardare i relativi sostegni;
- non prevede all''articolo 6, per le zone interne al centro abitato, deroghe puntuali per gli impianti già autorizzati che non costituiscono pericolo per la circolazione stradale;
di ogni altro atto inerente, conseguente o comunque connesso, anche se non conosciuto, con riserva di ulteriore impugnazione;
nonché per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi derivanti dal provvedimento impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Aldi s.r.l. e la Aldi Immobiliare s.r.l. - società facenti parte di un medesimo gruppo che opera nel settore della grande distribuzione di prodotti alimentari e non alimentari - hanno domandato l’annullamento del provvedimento del Comune di Castellanza n. 24 dell’11 giugno 2021 nelle parti in cui ha negato loro il rinnovo dell’autorizzazione di un totem luminoso bifacciale e di una cornice freestanding e ha revocato l’autorizzazione n. AIP 94/2018 del 30/08/2018 con queste le motivazioni:
- l’impianto pubblicitario totem, di metri 2,35 x 7,50 (tot. mq 17,625), non è autorizzabile poiché posizionato in prossimità di un’area di intersezione, ad una distanza di metri 10,80 dalla stessa (intersezione tra via Sempione e via Don Minzoni) e ad una distanza di metri 4,72 dalla carreggiata di via Sempione, anziché 10 metri dalla carreggiata, come previsto per impianti pubblicitari di dimensioni superiori agli 8 mq: non è, pertanto, conforme a quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per la Pubblicità sulle strade;
- la c.d. “cornice freestanding”, di metri 2.00 x 3.00 collocata a lato dell’ingresso al parcheggio lungo via Sempione, non è autorizzabile in quanto posizionata in corrispondenza di segnali stradali di prescrizione e ad una distanza di metri 3,00 da altro impianto pubblicitario (AIP 99/09) attualmente autorizzato fino al 13/10/21: non è, pertanto, conforme a quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per la Pubblicità sulle strade.
2. Le ricorrenti hanno altresì gravato il regolamento comunale per la pubblicità sulle strade approvato con delibera di Consiglio comunale n. 38 del 15 maggio 2001 e successivamente modificato con delibera di Consiglio comunale n. 60 del 28 novembre 2008, nelle parti in cui: diversamente dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada (d.P.R. n. 495/1992), non prevede una distinzione tra “insegne di esercizio”, “cartelli”, “altri mezzi pubblicitari” e strutture di sostegno e, conseguentemente, non prevede che i limiti dimensionali indicati all’articolo 7 si applichino distintamente alle “insegne di esercizio”, ai “cartelli” e agli “altri mezzi pubblicitari”, senza riguardare i relativi sostegni; non prevede all’articolo 6, per le zone interne al centro abitato, deroghe puntuali per gli impianti già autorizzati che non costituiscono pericolo per la circolazione stradale.
3. Queste le censure dedotte:
a) sul diniego di rinnovo dell’autorizzazione del totem e della cornice freestanding:
I. violazione degli articoli 2, 7, 20, 21-quinquies e 21-nonies della l. 7 agosto 1990, n. 241 - violazione dell’articolo 5 del regolamento comunale per la pubblicità sulle strade - violazione dei principi generali in materia di silenzio-assenso ed in materia di procedimenti di secondo grado - eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti;
II. violazione dell’articolo 3 della l. n. 241/1990 - violazione dell’articolo 23, comma 6, del d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 258 - violazione dell’articolo 3 del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 - eccesso di potere per violazione dei principi del legittimo affidamento - eccesso di potere per difetto di motivazione;
III. violazione e falsa applicazione dell’articolo 2 e 7 del regolamento comunale per la pubblicità sulle strade - violazione e falsa applicazione dell’articolo 47 del regolamento di esecuzione del codice della strada - eccesso di potere per travisamento dei fatti;
b) sulla revoca dell’autorizzazione n. 94/2018:
IV. violazione dell’articolo 21-quinquies della l. 7 agosto 1990, n. 241 - violazione dell’articolo 7 della l. 7 agosto 1990, n. 241;
c) sul regolamento comunale per la pubblicità sulle strade:
V. violazione e falsa applicazione degli articoli 47 e 49 del regolamento di esecuzione del codice della strada - violazione del principio del clare loqui - violazione del principio del legittimo affidamento - violazione dei principi in materia di imparzialità e parità di trattamento.
4. Le ricorrenti hanno, inoltre, domandato, il risarcimento dei danni subiti.
5. Con memoria depositata in data 8.6.2023 le ricorrenti hanno rinunciato alla domanda risarcitoria, riservandosi di esperirla in via autonoma ai sensi dell’articolo 30 cod.proc.amm.
6. Il Comune di Castellanza, pur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
7. Con ordinanza n. 1821/2023 il Tribunale ha ritenuto necessario, ai fini del decidere, acquisire agli atti del giudizio una documentata relazione, chiedendo al Comune di Castellanza di ricostruire i fatti di causa e di prendere posizione sulle censure dedotte – soprattutto sul secondo motivo, con cui viene contestata l’assenza di elementi di novità rispetto al rilascio dell’autorizzazione n. 94/2018, sul terzo motivo, relativo al calcolo della superficie degli impianti pubblicitari e sul quarto motivo - e altresì su quanto affermato dalle ricorrenti con la memoria depositata in giudizio in data 8.6.2023 in merito alla richiesta di pagamento del Canone Unico Patrimoniale per i mezzi pubblicitari.
8. Il Comune di Castellanza non ha ottemperato alla richiesta istruttoria.
9. All’udienza del 25 ottobre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
10. Il ricorso è fondato.
11. Sono in particolare fondate le censure con cui viene dedotto il vizio di difetto di motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui revoca l’autorizzazione n. 94/2018, rilasciata il 30.8.2008.
L’atto non indica, invero, quali siano le ragioni che hanno indotto l’amministrazione a mutare le proprie valutazioni rispetto a quelle effettuate in sede di rilascio dell’autorizzazione n. 94/2018 - la quale, sulla base di quanto affermato dalla ricorrente e non contestato dall’amministrazione, ricomprendeva sia il totem che la cornice per i quali è stata negata l’autorizzazione - e ad esercitare il potere di autotutela: sono state dunque palesemente violate le previsioni dettate agli artt. 21 quinquies e 21 nonies, l. n. 241/1990.
12. Il provvedimento non è, inoltre, supportato da motivazione nella parte in cui afferma la non conformità del totem con le previsioni dettate dal regolamento comunale per la pubblicità sulle strade: l’amministrazione non ha, invero, chiarito nel provvedimento – e neppure in corso di giudizio, come richiesto dal Tribunale con ordinanza istruttoria n. 1821/2023 – il criterio utilizzato per il calcolo della superficie degli impianti.
13. Il provvedimento, infine, non è stato preceduto da una comunicazione di avvio del procedimento, in violazione dell’art. 7, l. n. 241/1990, adempimento necessario a fronte di un atto di esercizio del potere di autotutela.
14. Per le ragioni esposte, la domanda di annullamento è fondata e deve essere, pertanto, accolta. Va quindi disposto l’annullamento del provvedimento n. 24 dell’11 giugno 2021 nelle parti in cui ha negato il rinnovo dell’autorizzazione di un totem luminoso bifacciale e di una cornice freestanding e ha revocato l’autorizzazione n. AIP 94/2018 del 30/08/2018.
15. Le ulteriori censure dedotte possono essere assorbite.
16. Va dato atto della rinuncia alla domanda risarcitoria.
17. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
accoglie la domanda di annullamento e per l’effetto annulla il provvedimento n. 24 dell’11 giugno 2021 nelle parti in cui ha negato il rinnovo dell’autorizzazione di un totem luminoso bifacciale e di una cornice freestanding e ha revocato l’autorizzazione n. AIP 94/2018 del 30/08/2018;
dà atto della rinuncia alla domanda risarcitoria.
Condanna il Comune di Castellanza al pagamento delle spese di giudizio, a favore della ricorrente, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Cattaneo | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO