Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 3148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3148 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 15771/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Presidente rel est Dott. Laura Maria Cosmai
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 30/04/2024 da
Parte 1 nata in [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]2 20142 MILANO IT con l'Avv. VERRILLI LIVIA
ATTORE nei confronti di ato in MAROCCO il 03/01/1974 CP 1
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]2 20142 MILANO IT
CONVENUTO CONTUMACE
'in persona del Sostituto - Procuratore Con comunicazione all' Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 27.5.2024
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio durata circa 14 anni, terminata nel maggio 23;
Con ricorso iscritto a ruolo in data 30/04/2024 Parte 1 ha chiesto a questo Tribunale di regolamentare l'esercizio delle responsabilità genitoriale e il diritto di visita del padre prevendendo altresì che il medesimo sia obbligato a corrispondere, a titolo di contributo per il mantenimento della minore, l'importo mensile di € 600,00 rivalutabile annualmente secondo indidi istat otre al 50% delle spese straordinarie alla medesima riferibili.
Parte convenuta, a cui il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza risultano ritualmente notificati,
non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace all'udienza del 1.4.2024
All'udienza ex art. 473 bis. 21 del 1.4.2025 c.p.c. nella quale è comparsa la sola attrice la stessa è
stata sentita con l'ausilio di un interprete e ha dichiarato: “Non ho notizie del mio compagno da circa
2 anni e mezzo. E' andato via casa circa 2 anni e mezzo fa, ma da 4 mesi vede nostra figlia. Faccio
presente che se ne è andato perché aveva altra donna che aveva 4 figli grandi (di 27 e 28 anni).
Siccome non ho rapporti con lui: ho dato a mia figlia il documento con cui si vedeva che oggi era fissata l'udienza. Lui ha detto alla bambina che dal giudice non sarebbe venuto, che non è interessato e di dire alla madre "di fare quello che vuole". Le insegnanti a scuola mi hanno chiamata perché
PE 1 piangeva perché le mancava il padre. Allora la scuola lo ha contattato. Faccio presente che quando ci sono i colloqui a scuola lui ci va. Adesso al vede circa 2 volte al mese. Chiama sul telefono di casa, risponde PE_1 e si mettono d'accordo sulle visite. PE_1 mi dice che vuole vedere il papà
e lui passa a prenderla. La viene verso le 13 e la riporta verso le 16. Mangiano insieme e volte gli compra dei vestiti. Io non ho con lui nessun contatto diretto. PE 1 è molto felice di vedere e stare con il padre: è innamorata di suo padre. La vede solo in pubblico: nei negozi o al ristorante. Il mio ex compagno aggiusta i frigoriferi (ad esempio a scuola). E' dipendente di una società: ha il furgone e gira per fare queste riparazioni. Lui: guadagna tanto: 5000,00 /4000,00 /3.000,00. ho dato all'avvocato l'indicazione di quanto prende al mese. Ho chiesto la cancellazione della residenza anche perché con i suoi redditi il modello ISEE cresceva e non avevo diritto a diversi servizi. Io
faccio le pulizie con un contratto a termine di 10 mesi. Faccio 4 ore al giorno. Al mese prendo uno stipendio variabile tra 700 e 1000 euro. Dipende dai lavori. Sono con loro da circa 2 anni. Vivo in una casa in affitto: il proprietario di casa è morto per covid. Quando il mio compagno è scappato,
non abbiamo più pagato. Adesso è venuto il figlio del proprietario che mi ha detto che me ne devo andare. Sono già venuto 2 volte per lo sfratto. Il contratto di locazione è intestato al mio ex. Io in
Italia ho la mia famiglia, mio fratello e mia madre. Ho anche una zia a Saronno. Prima mi dava 300
euro e adesso mi sta versando 500 euro facendomi un bonifico sulla carta. Solo una volta mi ha dato
600 euro."
Alla medesi ma udienza la difesa dell'attrice, che non ha articolato istanze istruttorie, discussa oralmente la causa ha chiesto la rimessione al Collegio per la decisione sulle conclusioni di cui al ricorso.
Il Giudice delegato, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei stante l'imminente decisione, ha rimesso la causa in decisione.
RITENUTO IN DIRITTO CHE
Con riferimento alla giurisdizione ed alla legge applicabile
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 1111/2019 art. 7 in quanto la figlia minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione
dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole Il Collegio ritiene che nella fattispecie, considerata la qualità della relazione tra i genitori della minore, risulti sostanzialmente inattuabile il regime dell'affidamento condiviso e che quindi debba essere sposto un affidamento esclusivo alla madre della minore che risulta essere la figura di riferimento della stessa occupandovisi in via prevalente di tutte le sue esigenze. Ed invero emerge dalla disamina degli atti e dalle dichiarazioni rese l'assenza di una costante relazione tra i genitori di
PE 1 il che impedisce di fatto una corretta condivisione della responsabilità genitoriale e l'assunzione, tempestiva, di decisioni condivise con potenziale pregiudizio per la minore soprattutto allorché si ponga la necessità di decisioni tempestive e urgenti. Ed invero come riferito dalla attrice nel corso dell'udienza il padre della minore è per molti aspetti assente dalla vita della figlia la circostanza che il medesimo sia sempre stato presente ai colloqui scolastici non costituisce indice sufficiente per ritenere che il medesimo sia idoneo ad esercitare in maniera condivisa la responsabilità genitoriale. La minore dovrà quindi essere affidata in via esclusiva alla madre. Nessun
dubbio, peraltro, che la minore debba rimanere collocata presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica,
Quanto al regime delle frequentazioni tra padre e figlia, il Collegio non può che prendere atto che
PE 1 vede regolarmente il papà, padre e figlia si sentono per telefono e si accordano per gli incontri.
PE 1 ha un ottimo rapporto con il padre di cui come dice la madre "è innamorata". In siffatto contesto ritiene il Collegio che le modalità di frequentazioni proposte dalla ricorrente e oggi di fatto attuate possano nella presente sede essere confermate essendovi la certezza che, in caso di manifestato desiderio di PE 1 di tempi di frequentazioni più ampi di quelli attuali, io suoi genitori saranno in grado di trovare adeguati accordi. Di conseguenza deve prevedersi che PE 1 posa vedere il padre,
salvo diversi e migliori accordi, quantomeno a fine settimana alternati il sabato o la domenica dalle ore 10 alle ore 18:00 prelevandola e riaccompagnandola presso l'abitazione materna
Sulla misura del contribuito per il mantenimento della minore Alla luce delle emergenze in atti ritiene il Collegio che, anche in ragione dei ridotti tempi di permeanza della minore con il padre, considerata la necessità di assicurare alla minore le esigenze primarie e fondamentali di vita e tenuto altresì conti della capacità reddituale di entrambe le parti e del consistente divario reddituale tra le stesse esitente, la richiesta dalle ricorrente di determinare in
€ 600,00 mensili l'assegno per il mantenimento di PE 1 possa trovare accoglimento. Risulta infatti che mentre la parte attrice ha un reddito variabile mensilmente tra i 700 ei 1000 euro svolgendo l'attività di colf con contratto a termine di 10 mesi (8 per 4 ore al giorno) il convenuto dispone di una posizione reddituale maggiormente solida con reddito mensile rilevante ( è stato depositato il versamento su banco posta per mensili di settembre 2023 per € 4.210,00 disposto dalla
Controparte_3 ).
L'assegno unico, peraltro, dovrà esse in via integrale riconosciuto in favore della ricorrente con la quale la minore vive.
Il convenuto sarà inoltre tenuto alla corresponsione, in favore della parte attrice, del 50% delle spese straordinarie come da linee guida del tribunale di Milano da ritenersi qui integralmente ritrascritte
Sulle spese di lite.
Atteso l'esito del giudizio, considerata la contumacia del convenuto e l'assenza di istruttoria, le spese processuali debbono essere dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
15771 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Pt 2 la minore PE 1 nata il [...] in [...] esclusiva alla madre.
2. Dispone che la minore sia collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
3. DISPONE che il padre potrà vedere tenere con sé la minore, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, quantomeno a fine settimana alternati il sabato o la domenica dalle ore 10 alle ore 18:00 prelevandola e riaccompagnandola presso l'abitazione materna
4. DISPONE che CP_1 corrisponda a Parte 1 a titolo di contributo
per il mantenimento dalle minore, in via anticipata ed entro il 5 di ogni, mese € 600,00 mensili importo rivalutabile annualmente secondo indici istat dall'aprile 2026 (base di calcolo aprile
2025) oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di Milano da intendersi qui ritrascritte.
5. DISPONE che l'assegno Unico sia corrisposto in via integrale ( 100%) alla madre con la quale la minore vive
6. DICHIARA irripetibili le spese processuali
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 9.4.2025
Il Presidente rel est
Dott. Laura Maria Cosmai