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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 01/04/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2106/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
SENTENZA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel. dott.ssa IA Tavella Giudice nel procedimento in epigrafe indicato, introdotto ai sensi dell'art 473bis.29 c.p.c.
(oggetto: modifica condizioni di divorzio), da (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliata in Fucecchio (FI), Via di C.F._1
Fucecchiello n. 46, presso lo studio dell'avv. LORENZO DELL'ANNO, che la rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- ricorrente nei confronti di (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Monfalcone (GO), Corso del Popolo n. 4, presso, presso lo studio dell'avv. ROBERTA BANDELLI, che lo rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- resistente
*****
Con ricorso depositato in data 14.7.2024 ai sensi dell'art. 473bis.29 c.p.c.,
[...] ha domandato al Tribunale di Pisa la modifica delle condizioni di Parte_1 divorzio stabilite nella sentenza del Tribunale di Gorizia n. 275/2016, domandando disporsi, in particolare, la corresponsione integrale in proprio favore dell'Assegno
Unico per il figlio minore (nato il [...]), deducendo, in sintesi, di averne Per_1 diritto in quanto genitore collocatario del minore in via largamente prevalente (anche a fronte del disinteresse del padre che, negli anni, avrebbe esercitato poche volte il diritto di visita, trascorrendo non più di qualche giornata insieme al bambino).
In data 1.8.2024 si è costituito il resistente, il quale ha contestato la ricostruzione dei fatti offerta dalla difesa avversaria deducendo di godere di un reddito da lavoro dipendente modesto, che oscilla tra i 1.200 e i 1.400 euro al mese, di avere ricevuto la notifica di una cartella di pagamento dell'importo di oltre 80.000 euro da parte di Agenzia delle Entrate e di non avere esercitato con regolarità il proprio diritto di visita solo a causa delle condizioni economiche e dell'impossibilità di far fronte ai costi degli
1 spostamenti dal RI EN IA (ove abita con la madre) in Toscana (dove il minore vive).
Entrambe le difese hanno depositato memorie.
Il procedimento è stato istruito per tabulas e con l'audizione del minore , Per_1 all'udienza del 12.12.2024.
Considerate le dichiarazioni del minore, il quale ha espresso il desiderio di trascorrere le vacanze natalizie e il giorno di Capodanno con il padre, per la prima volta, le parti si sono accordate per la migliore gestione di modalità e tempi della trasferta di a casa del padre e della nonna paterna. Per_1
Con successiva ordinanza del 21.1.2025, il tribunale ha formulato una proposta conciliativa avente ad oggetto la corresponsione dell'assegno unico e l'ampliamento del diritto di visita padre/figlio, al fine di esaudire il desiderio del minore il quale, in sede di audizione, ha raccontato con entusiasmo delle vacanze estive trascorse dal padre e ha aggiunto: “Sicuramente vorrei che ci fosse meno distanza rispetto a babbo e quindi la possibilità di incontrarlo più spesso”; la proposta è stata accetta, seppure con lievi modifiche concernenti i costi degli spostamenti, all'udienza di comparizione dinanzi al giudice rel. dott.ssa Alessandra Migliorino in data 12.2.2025.
*****
L'accordo intervenuto tra i genitori, sulla base della proposta conciliativa del Tribunale, appare nell'interesse del minore sia con riferimento all'effettivo diritto di visita padre/figlio sia con riferimento al diritto di di essere mantenuto da Per_1 entrambi i genitori in proporzione delle proprie sostanze.
In particolare, il diritto del minore a coltivare la propria relazione con il padre, pur essendo condizionato dalla oggettiva distanza tra la residenza dei due genitori, in regioni diverse, non può e non deve essere compresso per ragioni economiche ovvero per incapacità organizzativa delle parti.
Sul punto, si rammenta che in sede di audizione , che ha 12 anni, ha Per_1 raccontato con gioia dei momenti trascorsi con il padre, riconoscendo che quando sono insieme il genitore “fa di tutto” per renderlo felice, per poi manifestare il desiderio di vederlo più spesso, seppure consapevole che le visite si dovranno svolgere nei periodi di chiusura scolastica.
Per tali ragioni, le parti si sono accordate su un regime di visita padre/figlio “minimo”, suscettibile di ampliamento laddove il padre abbia maggiore disponibilità di tempo (l'attuale lavoro gli consente di godere di tre settimane di ferie all'anno, da inquadrarsi nel tempo compensativo che il figlio trascorrerà con il padre, con cui non vive una quotidianità né la routine settimanale in periodo scolastico).
Detto periodo prevede che il potrà vedere e tenere con sé due CP_1 Per_1 settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, e una terza settimana nel periodo primaverile o in altro periodo, che le parti avranno cura di concordare almeno 7 giorni prima, nel rispetto degli impegni scolastici di . Per_1
2 Resta fermo che il padre trascorrerà con il figlio almeno 7 giorni, nel periodo Per_1 di chiusura della scuola per le vacanze natalizie, da concordarsi con la madre del minore entro il 10 dicembre di ogni anno.
Il Tribunale reputa equo che, considerate le condizioni economiche delle parti, i costi dei viaggi abitazione del padre/abitazione di siano ripartiti a metà tra i Per_1 genitori per una volta all'anno, mentre in tutti gli altri casi sarà il padre a farsene carico;
sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori, nel superiore interesse di Per_1
L'assegno unico rimarrà suddiviso al 50% tra i genitori, i quali si sono dichiarati d'accordo.
Non sussistono invece le condizioni per una immediata presa in carico del minore da parte dell' (fermo restando che i genitori, ove il minore dovesse mostrare CP_2 indici di disagio, saranno liberi di farlo seguire da un professionista privato o pubblico individuato concordemente).
In assenza di una soccombenza in senso tecnico, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Gorizia, pubblicata il 28.6.2016 (RG n. 1381/2015), prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa e dispone in conformità, in particolare:
DISPONE che otrà vedere e tenere con sé almeno Controparte_1 Per_1 due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, e una terza settimana nel periodo primaverile o in altro periodo, che le parti avranno cura di concordare almeno
7 giorni prima, nel rispetto degli impegni scolastici di;
Per_1 il padre trascorrerà con il figlio almeno 7 giorni, nel periodo di chiusura della Per_1 scuola per le vacanze natalizie, da concordarsi con la madre del minore entro il 10 dicembre di ogni anno;
DISPONE che tale regime minimo del diritto di visita padre/figlio sarà suscettibile di ampliamento, nel rispetto dei desideri e degli impegni scolastici di;
Per_1
DISPONE che i costi dei viaggi abitazione del padre/abitazione di saranno Per_1 ripartiti a metà tra i genitori per una volta all'anno, mentre in tutti gli altri casi sarà il padre a farsene carico, salvi diversi accordi tra i genitori nel superiore interesse di;
Per_1
DISPONE che l'assegno unico sarà percepito da ciascuno dei genitori nella misura del
50% ciascuno;
DISPONE la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del Tribunale di Pisa del 31.3.2025
La Presidente
dott.ssa Santa Spina
3
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
SENTENZA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel. dott.ssa IA Tavella Giudice nel procedimento in epigrafe indicato, introdotto ai sensi dell'art 473bis.29 c.p.c.
(oggetto: modifica condizioni di divorzio), da (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliata in Fucecchio (FI), Via di C.F._1
Fucecchiello n. 46, presso lo studio dell'avv. LORENZO DELL'ANNO, che la rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- ricorrente nei confronti di (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Monfalcone (GO), Corso del Popolo n. 4, presso, presso lo studio dell'avv. ROBERTA BANDELLI, che lo rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- resistente
*****
Con ricorso depositato in data 14.7.2024 ai sensi dell'art. 473bis.29 c.p.c.,
[...] ha domandato al Tribunale di Pisa la modifica delle condizioni di Parte_1 divorzio stabilite nella sentenza del Tribunale di Gorizia n. 275/2016, domandando disporsi, in particolare, la corresponsione integrale in proprio favore dell'Assegno
Unico per il figlio minore (nato il [...]), deducendo, in sintesi, di averne Per_1 diritto in quanto genitore collocatario del minore in via largamente prevalente (anche a fronte del disinteresse del padre che, negli anni, avrebbe esercitato poche volte il diritto di visita, trascorrendo non più di qualche giornata insieme al bambino).
In data 1.8.2024 si è costituito il resistente, il quale ha contestato la ricostruzione dei fatti offerta dalla difesa avversaria deducendo di godere di un reddito da lavoro dipendente modesto, che oscilla tra i 1.200 e i 1.400 euro al mese, di avere ricevuto la notifica di una cartella di pagamento dell'importo di oltre 80.000 euro da parte di Agenzia delle Entrate e di non avere esercitato con regolarità il proprio diritto di visita solo a causa delle condizioni economiche e dell'impossibilità di far fronte ai costi degli
1 spostamenti dal RI EN IA (ove abita con la madre) in Toscana (dove il minore vive).
Entrambe le difese hanno depositato memorie.
Il procedimento è stato istruito per tabulas e con l'audizione del minore , Per_1 all'udienza del 12.12.2024.
Considerate le dichiarazioni del minore, il quale ha espresso il desiderio di trascorrere le vacanze natalizie e il giorno di Capodanno con il padre, per la prima volta, le parti si sono accordate per la migliore gestione di modalità e tempi della trasferta di a casa del padre e della nonna paterna. Per_1
Con successiva ordinanza del 21.1.2025, il tribunale ha formulato una proposta conciliativa avente ad oggetto la corresponsione dell'assegno unico e l'ampliamento del diritto di visita padre/figlio, al fine di esaudire il desiderio del minore il quale, in sede di audizione, ha raccontato con entusiasmo delle vacanze estive trascorse dal padre e ha aggiunto: “Sicuramente vorrei che ci fosse meno distanza rispetto a babbo e quindi la possibilità di incontrarlo più spesso”; la proposta è stata accetta, seppure con lievi modifiche concernenti i costi degli spostamenti, all'udienza di comparizione dinanzi al giudice rel. dott.ssa Alessandra Migliorino in data 12.2.2025.
*****
L'accordo intervenuto tra i genitori, sulla base della proposta conciliativa del Tribunale, appare nell'interesse del minore sia con riferimento all'effettivo diritto di visita padre/figlio sia con riferimento al diritto di di essere mantenuto da Per_1 entrambi i genitori in proporzione delle proprie sostanze.
In particolare, il diritto del minore a coltivare la propria relazione con il padre, pur essendo condizionato dalla oggettiva distanza tra la residenza dei due genitori, in regioni diverse, non può e non deve essere compresso per ragioni economiche ovvero per incapacità organizzativa delle parti.
Sul punto, si rammenta che in sede di audizione , che ha 12 anni, ha Per_1 raccontato con gioia dei momenti trascorsi con il padre, riconoscendo che quando sono insieme il genitore “fa di tutto” per renderlo felice, per poi manifestare il desiderio di vederlo più spesso, seppure consapevole che le visite si dovranno svolgere nei periodi di chiusura scolastica.
Per tali ragioni, le parti si sono accordate su un regime di visita padre/figlio “minimo”, suscettibile di ampliamento laddove il padre abbia maggiore disponibilità di tempo (l'attuale lavoro gli consente di godere di tre settimane di ferie all'anno, da inquadrarsi nel tempo compensativo che il figlio trascorrerà con il padre, con cui non vive una quotidianità né la routine settimanale in periodo scolastico).
Detto periodo prevede che il potrà vedere e tenere con sé due CP_1 Per_1 settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, e una terza settimana nel periodo primaverile o in altro periodo, che le parti avranno cura di concordare almeno 7 giorni prima, nel rispetto degli impegni scolastici di . Per_1
2 Resta fermo che il padre trascorrerà con il figlio almeno 7 giorni, nel periodo Per_1 di chiusura della scuola per le vacanze natalizie, da concordarsi con la madre del minore entro il 10 dicembre di ogni anno.
Il Tribunale reputa equo che, considerate le condizioni economiche delle parti, i costi dei viaggi abitazione del padre/abitazione di siano ripartiti a metà tra i Per_1 genitori per una volta all'anno, mentre in tutti gli altri casi sarà il padre a farsene carico;
sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori, nel superiore interesse di Per_1
L'assegno unico rimarrà suddiviso al 50% tra i genitori, i quali si sono dichiarati d'accordo.
Non sussistono invece le condizioni per una immediata presa in carico del minore da parte dell' (fermo restando che i genitori, ove il minore dovesse mostrare CP_2 indici di disagio, saranno liberi di farlo seguire da un professionista privato o pubblico individuato concordemente).
In assenza di una soccombenza in senso tecnico, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Gorizia, pubblicata il 28.6.2016 (RG n. 1381/2015), prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa e dispone in conformità, in particolare:
DISPONE che otrà vedere e tenere con sé almeno Controparte_1 Per_1 due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, e una terza settimana nel periodo primaverile o in altro periodo, che le parti avranno cura di concordare almeno
7 giorni prima, nel rispetto degli impegni scolastici di;
Per_1 il padre trascorrerà con il figlio almeno 7 giorni, nel periodo di chiusura della Per_1 scuola per le vacanze natalizie, da concordarsi con la madre del minore entro il 10 dicembre di ogni anno;
DISPONE che tale regime minimo del diritto di visita padre/figlio sarà suscettibile di ampliamento, nel rispetto dei desideri e degli impegni scolastici di;
Per_1
DISPONE che i costi dei viaggi abitazione del padre/abitazione di saranno Per_1 ripartiti a metà tra i genitori per una volta all'anno, mentre in tutti gli altri casi sarà il padre a farsene carico, salvi diversi accordi tra i genitori nel superiore interesse di;
Per_1
DISPONE che l'assegno unico sarà percepito da ciascuno dei genitori nella misura del
50% ciascuno;
DISPONE la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del Tribunale di Pisa del 31.3.2025
La Presidente
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