Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/02/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi- zione monocratica, nella persona del giudice Antonio Ruffi- no, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4904/2018, promossa da in persona del Rettore Parte_1
e legale rappresentante p.t., difeso dagli Avv.ti Giorgio
Pasqualetti e Alessandro Cocchi, domiciliati presso lo stu- dio dell'Avv. Silvio Germano, giusta procura in atti
-attrice- contro in persona del legale rappresentante p.t., _1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Pannarale e
RIno Zeni, domiciliatari, giusta procura in atti
-convenuta-
, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Controparte_2
Angelini, domiciliata presso lo studio dell'Avv. Orazio Mo- scatello, giusta procura in atti
-altra convenuta, attrice in riconvenzionale-
e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 rappresentati e difesi dall'Avv. Leonardo Filippucci, domi- ciliato presso lo studio dell'Avv. Alessandro Vernole, giu- sta procura in atti
Il Giudice 1
A. Ruffino
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessan- Parte_2 dra Perticarà, domiciliato presso lo studio dell'Avv. Ales- sandro Vernole, giusta procura in atti
Parte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., e
[...] [...]
entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Parte_4
Cinzia Cioverchia, domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Alessandro Vernole, giusta procura in atti e rappresentati e difesi Parte_5 Parte_6 dagli Avv.ti Giuseppe Bommarito e Stefania Maroni, domici- liati presso lo studio dell'Avv. Claudia Romanelli, giusta procura in atti
Parte_7 Parte_8 Parte_9
, rappresentati e difesi dall'Avv. Mi-
[...] Parte_10 chele Ponzelli, domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Alessandro Vernole, giusta procura in atti
, in proprio, domiciliata presso lo studio CP_6 Parte_11 dell'Avv. Alessandro Vernole, giusta procura in atti rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_12
Kendra Mengoni e SA TI RI, domiciliate presso lo studio dell'Avv. Alessandro Vernole, giusta procura in atti
-altri convenuti- nonché contro
CP_7 Controparte_8
, in proprio e in qualità di
[...] Controparte_9 erede di Persona_1 Pt_5 _10 [...]
, in _11 Parte_9 Controparte_12 qualità di eredi di Persona_2
convenuti, contumaci-
[...]
Il Giudice 2
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CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del
04/07/2024, che qui si intende richiamato.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rilevante ai fi- ni della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le po- sizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteti- camente riepilogarsi come segue.
I.1.- L' (d'ora in- Controparte_13 nanzi, anche semplicemente “ o “ ) ha adi- _13 _14 to questo Tribunale deducendo che, a seguito dell'esecuzione di lavori di “demolizione totale e rico- struzione” di un complesso immobiliare di sua proprietà, denominato ex Menichelli, e di “ristrutturazione” di altro immobile, sempre di sua proprietà e adiacente al primo, en- trambi ubicati nel centro storico di (il primo con Pt_1 ingresso in Via Armaroli e il secondo in via Pescheria
Vecchia), oggetto del contratto di appalto stipulato del
31/05/2002 con la impresa (a cui era suben- _15 trata la , i proprietari di taluni edifici _1 confinanti con l'area interessata dai lavori (ubicati lungo via Don Minzoni, ai civici 6, 8, 10, e via Pescheria Vec- chia n.6) segnalarono il verificarsi di danni alle loro unità immobiliare. Introdusse pertanto un procedimento per a.t.p. (R.G. 469/2009), al fine di far accertare “se le porzioni immobiliari facenti parte degli edifici di Via Pe- scheria Vecchia e Via Don Minzoni di proprietà dei resi- stenti, e le rispettive parti comuni, presentino danni ca-
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gionati dai lavori […], indicando analiticamente i danni riscontrati e le cause degli stessi e cioè se essi siano imputabili alla vetustà degli edifici dei resistenti ovvero ad errori di progettazione e/o di esecuzione e/o di dire- zione dei lavori […]”. Detto procedimento, nel quale non fu evocata l'Impresa appaltatrice, si concluse con la c.t.u. redatta dall'Ing. che accertò che il danno Persona_3 provocato alle proprietà limitrofe al cantiere, quantifica- to in €138.326,45, era stato prodotto dall'imperizia dell'impresa appaltatrice nell'esecuzione dei lavori. Rice- vuta la notifica di un decreto ingiuntivo ottenuto da alcu- ni dei proprietari danneggiati, essa erogò la somma di
€69.169,56, mentre la restante somma per i danni stimati dal Ctu (€75.000,00) non venne corrisposta in quanto non richiesta dagli interessati.
In ragione della clausola arbitrale prevista dal contratto di appalto, fu adito il Collegio arbitrale costituito pres- so la Camera arbitrale per i contratti pubblici dell'
[...]
( ), che con lodo del Controparte_16 _17
11/11/2016 riconobbe alla (all'esito delle _1 compensazioni tra le contrapposte pretese) il diritto al pagamento, da parte dell' committente, di una _13 somma pari a €182.594,72, oltre agli interessi.
Sulla base di tali premesse, l' al fine di otte- _13
nere una pronuncia sulle responsabilità e sui correlativi obblighi risarcitori per i danni arrecati ai proprietari degli edifici adiacenti al cantiere, ha dunque introdotto il presente giudizio, formulando le seguenti domande:
“1) accertare, ove sia ritenuto necessario mediante attiva- zione di
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consulenza tecnica di ufficio, la riconducibilità o meno delle lesioni lamentate dai convenuti proprietari degli im- mobili limitrofi al cantiere, aperto per la realizzazione del complesso ex Menichelli in , alle lavorazioni Pt_1 eseguite dalla impresa appaltatrice, oggi _1
2) qualora le lesioni agli immobili limitrofi al cantiere siano ricondotte causalmente alle attività di cantiere quantificare l'ammontare complessivo dei danni procurati, accertare la responsabilità esclusiva dell'impresa appalta- trice nella causazione delle stesse e conseguentemente, salva l'intervenuta eventuale prescrizione del diritto al risarcimento, condannare la _1
- a tenere indenne l' dagli obblighi Controparte_13 risarcitori accertati nei confronti dei proprietari degli immobili danneggiati;
- a tenere indenne l' dalle spese Controparte_13 eventualmente conseguenti al procedimento iscritto al R.G.
n. 1788/2017 del Tribunale civile di Macerata e relativo alla richiesta di rifusione delle spese legali e tecniche sostenute nel procedimento di accertamento tecnico preven- tivo da una parte dei proprietari degli immobili danneggia- ti;
- rifondere all' la somma di € Controparte_13
69.196,56 già erogata, nonché la somma di € 40.088,37 relativa alle spese sostenute in connessione al procedimento di accertamento tecnico preventivo instaurato presso il Tribunale civile di
Macerata;
3) ove sia accertata l'insussistenza di un collegamento causale tra attività di cantiere e lesioni agli immobili
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limitrofi, dichiarare l' libera da Controparte_13 qualsivoglia responsabilità nei confronti dei proprietari convenuti e condannare i signori Parte_7 [...]
, _18 Controparte_19
,
[...] Parte_8 Controparte_20
,
[...] Controparte_21 Parte_10 Controparte_3
, Controparte_4 Parte_2 Controparte_5 [...]
e alla restituzione in CP_22 Parte_12 favore dell' della somma, indebitamente erogata, _13 di €69.196,56”.
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite (atto di ci- tazione notificato in data 22/3/2018 e successivi).
I.2.- La convenuta si è costituita in _1 giudizio contestando ogni avversa deduzione e, in partico- lare, eccependo:
- in via preliminare, la prescrizione del credito dell'attrice per decorrenza del termine quinquennale di cui all'art.2947 c.c.;
- in via principale, l'inesistenza del credito vantato dall'attrice.
Ha concluso per il rigetto dell'avversa domanda, vinte le spese di lite (comparsa di risposta depositata il
20/9/2018).
I.3.- Dei convenuti proprietari degli immobili confi- nanti sono rimasti contumaci CP_7 [...]
Controparte_23 Controparte_9
e . CP_24
Sono altresì rimasti contumaci i successori mortis causa delle originarie convenute e Persona_1
(risultate decedute), ossia: Persona_2 Parte_13
, in proprio e in qualità di erede di
[...] Persona_1
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RI (notifica del 18/2/2019) nonché Parte_14
[...
, in qualità di Parte_9 Controparte_12 eredi di (notifica del 19/12/2019). Persona_2
I restanti convenuti si sono costituiti, assumendo le posizioni come di seguito descritte.
I.3.1.- contestato quanto ex adverso Controparte_2 dedotto e richiesto in citazione, ha richiamato l'esito dell'accertamento ex art. 696-bis c.p.c. (proc. n. 496/2009
R.G.) in ordine alle conseguenze dannose dei lavori esegui- ti dalla e ha formulato sia una domanda ri- _1 convenzionale sia nei confronti dell' Controparte_13
quale committente (ai sensi degli artt. 840
[...]
c.c., 2051 c.c. e 2043 c.c.), nonché domanda riconvenziona- le c.d. trasversale nei confronti della convenuta _1
, quale appaltatrice, chiedendo il risarcimento di
[...] tutti i danni subìti a carico di chi di ragione, così quan- tificati:
€19.350,00, oltre a iva come per legge, a titolo di costo per il ripristino, nonché €32.000,00 a titolo di mancato godimento, ovvero quelle diverse somme ritenute di giusti- zia, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre agli in- teressi, con vittoria deklle spese di lite (comparsa del
30/7/2018).
I.3.2.- I convenuti Controparte_3 25
, e e nonché la
[...] Controparte_5 Parte_2 [...]
e Controparte_26 hanno contestato la domanda attorea, de- Controparte_21 ducendone l'infondatezza e la temerarietà, anche con ri- guardo alla pretesa restitutoria dell'indebito oggettivo, avanzata in violazione del “ne bis in idem”, atteso che: 1) le risultanze peritali non erano mai state oggetto di con-
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testazione da parte dell'Ateneo; 2) il decreto ingiuntivo ottenuto dai proprietari degli immobili danneggiati non era mai stato opposto dall'attrice/ingiunta, con la conseguenza che esso deve ritenersi coperto da giudicato, senza alcuna possibilità di rimettere in discussione l'obbligazione ri- sarcitoria in questione.
Hanno pertanto concluso per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite (comparse di risposta del
14/9/2018 e del 17/9/2018).
I.3.3.- I convenuti e Parte_5 Parte_6 oltre a contestare l'avversa pretesa dal momento che la c.t.u. dell'ing. , non potendo essere opposta alla dit- Per_3 ta appaltatrice, non liberava in ogni caso l' _13 dalla propria responsabilità nei riguardi dei proprietari danneggiati), hanno evidenziato il carattere temerario del- la lite nei loro confronti, dal momento che, non avendo es- si ancora ottenuto alcun risarcimento, nulla avrebbero po- tuto essere chiamati a restituire (comparsa di risposta del
17/09/2018).
I.3.4.- I convenuti Parte_7 Parte_8
, e contestate
[...] Parte_9 Parte_10 tutte le avverse deduzioni, hanno eccepito preliminarmente:
1) la nullità della citazione per assoluta incertezza in ordine all'oggetto e/o alla causa petendi, ai sensi di cui all'art. 163, comma 3, nn. 3) e 4) c.p.c., non essendo chiaro se la domanda formulata nei confronti della _1
abbia carattere principale o subordinato rispetto a
[...] quella avanzata nei confronti degli altri convenuti;
2) il giudicato sulla pretesa restitutoria derivante dal decreto ingiuntivo non opposto. Nel merito, hanno richiamato gli
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esiti dell'ATP, dai quali si evince univocamente l'ascrivibilità dei danni accertati ai lavori commissionati dall'Università.
Hanno pertanto concluso per il rigetto della domanda avan- zata dall' nei loro confronti, vinte Controparte_13 le spese di lite (comparsa del 18/9/2018).
I.3.5.- I convenuti SA TI RI e CP_27
(comparsa del 22/1/2019) hanno dedotto che l'avversa
[...] domanda è infondata e temeraria, in quanto il CTU nominato nel corso dell'ATP già espletata “ha inequivocabilmente ri- tenuto che l' è comunque Controparte_13 responsabile, anche quale stazione appaltante, di tutte le lesioni ed i danneggiamenti causati a seguito della realiz- zazione degli interventi edili fatti eseguire”, eccependo, infine, quanto alla pretesa restitutoria, la violazione del principio del ne bis in idem.
Alla stregua di tali difese hanno concluso per il rigetto della domanda, infondata in fatto e in diritto, per la con- danna dell' al risarcimento del danno per lite _13 temeraria ex art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese di lite.
I.4.- A seguito di ricorso in corso di causa ex artt.
671 e 669-quater c.p.c., promosso dall' in data _13
3/08/2018, con è stato autorizzato il sequestro della somma di €178.414,82, dovuta dall' Parte_15 in virtù del lodo arbitrale del
[...] _1
11/11/2016 (ordinanza del 23/10/2018).
I.5.- La causa è stata istruita con produzioni docu- mentali (tra le quali la relazione dell'11/12/2010, a firma dell'Ing. nominato CTU nel procedimento per Persona_3
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ATP dinnanzi al Tribunale di Macerata) nonché con la c.t.u. dell'Ing. (relazione del 20/6/2023). Persona_4
I.6.- In data 2/07/2024 l'attrice ha depositato istan- za di rinuncia agli atti del giudizio ex art.306 c.p.c., allegando l'intervenuto accordo transattivo con alcuni dei contraddittori, e, nella specie, con la _1
Parte_7 Parte_8 Parte_9
,
[...] Controparte_21 Parte_10 Controparte_28
[...
, Controparte_4 Parte_2 Controparte_5
e la società Immobiliare Giada di VE VA & C.
s.a.s.
I.7.- In data 3/3/2024 i convenuti _1
Parte_7 Parte_8 Parte_9
,
[...] Parte_10 Controparte_21 [...]
Controparte_29 CP_3
, e
[...] Controparte_4 Controparte_5 Parte_2
hanno depositato dichiarazione di accettazione del-
[...] la rinuncia agli atti del giudizio, tutti chiedendo l'estinzione inter partes del giudizio, con l'integrale compensazione delle spese di lite.
I.8.- Con ordinanza pronunciata nell'udienza del
4/7/2024, stante l'intervenuta definizione transattiva del- la lite concordemente allegata dalle suddette parti, è sta- ta disposta la revoca della misura cautelare del sequestro di somme, resa in corso di giudizio;
quindi la causa è sta- ta riservata in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe, con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
I.9.- Con la comparsa conclusionale del 2/10/2024,
l' attrice ha dedotto che, con riguardo ai re- _13
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stanti proprietari convenuti ( società “Im- CP_7 mobiliare ND di OC ND & C. s.a.s.”, CP_30
,
[...] Controparte_9 Persona_1 Pt_6
,
[...] Parte_5 CP_24 Controparte_31
[...
, SA TI RI e “appare incon- Parte_12 trovertibile che il procedimento ha accertato e dichiarato la riconducibilità degli obblighi risarcitori discendenti dalle attività di cantiere nei limiti della quantificazio- ne operata dal CTU ing. a mezzo della rela- Persona_4 zione peritale”, chiedendo, di conseguenza, che “la sen- tenza definitiva del giudizio recepisca quanto sopra, con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti”.
I.10.- Con la comparsa conclusionale del 2/10/2024 la convenuta , attrice in riconvenzionale, ha dichiara- CP_30 to di essere rimasta estranea alla transazione e di non aver ricevuto alcunché a titolo di risarcimento del danno, né da parte dell' né dalla Ha per- _13 _1 tanto insistito nella propria domanda e nella condanna dell' al pagamento delle spese processuali. _13
I.11.- Con comparsa conclusionale del 2/10/2024 i convenuti e oltre ad insi- Parte_5 Parte_6 stere nel rigetto della domanda attorea e nella condanna dell' al pagamento delle spese di lite (con di- _13 strazione a favore dei Procuratori antistatari), hanno al- tresì insistito nella domanda di condanna dell'attrice per lite temeraria ex art. 96, co.3., c.p.c.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle par- ti devono succintamente esaminarsi secondo l'ordine logico- giuridico.
II.1.- Preliminarmente, è pacifico e documentato in
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causa che, all'esito dell'istruttoria tecnica, l'attrice ha parzialmente definito Controparte_13 la controversia in via stragiudiziale, notificando un atto di rinuncia, al quale, come rilevato al precedente par.
I.7, è seguita l'accettazione dei convenuti ivi nominati.
Ciò determina, a fronte delle rituali rinuncia e accetta- zione, l'estinzione del giudizio tra tali parti ex art. 306 c.p.c., potendo trovare applicazione l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “rispetto al processo cumu- lativo soggettivo, va distinto il caso in cui alla plura- lità di parti corrisponde una sostanziale pluralità di rapporti processuali da quello in cui a detta pluralità faccia riscontro l'unità inscindibile del rapporto proces- suale. Nel primo caso, può determinarsi l'estinzione par- ziale del processo che soltanto formalmente è unico, nel secondo, invece, il rapporto processuale, sostanzialmente unico, non è suscettibile di estinzione parziale. Tale ul- tima ipotesi ricorre quando si tratti di litisconsorzio necessario. Ove, invece, si tratti di cause scindibili, può aversi estinzione parziale del processo, limitatamente ad alcune cause, con conseguente proseguimento del giudi- zio in ordine alle altre” (Cass. n.2140/1966; nello stesso senso, Cass. n.1319/1966 e n.2260/1967).
II.2.- Tanto chiarito, alla luce dell'intervenuta estinzione parziale della causa tra alcune delle parti, è necessario delimitare l'oggetto del giudizio ai rapporti non coinvolti dalla rinuncia e, segnatamente, ai distinti rapporti tra l' attrice e i seguenti convenuti: _13
- , la quale, oltre a resistere alle avverse do- CP_30
mande, ha agito in riconvenzionale nei confronti sia
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dell' , sia, trasversalmente, nei confronti _13 della convenuta al fine di ottenere il _1 risarcimento dei danni all'immobile di sua proprietà
(sito in alla via Peschiera Vecchia n.6, di- Pt_1 stinto al catasto fabbricati al fg. 67, part. 225, subb. 3 e 4, confinante con il corpo di fabbrica di proprietà dell' causati dai lavori di demo- _13 lizione totale e ricostruzione immobile ex Menichelli
e ristrutturazione immobile via Pescheria Vecchia, og- getto del contratto di appalto pubblico stipulato in data 31/5/2002 tra l' Parte_16
[...
e l'impresa (a cui subentrò la conve- _15 nuta ); _1
- SA TI RI, Parte_5 Parte_6
costituitisi in giudizio, nonché i Parte_12 convenuti CP_7 Controparte_8
(in pro-
[...] Controparte_9 prio e in qualità di erede di , Persona_1 nonché CP_24 Parte_8 [...]
, (queste ultime in qua- CP_32 Controparte_12 lità di eredi di , rimasti contuma- Persona_2 ci.
II.2.1.- Procedendo nel suddetto ordine, va prelimi- narmente esaminata la pretesa risarcitoria formulata dalla convenuta . CP_30
Sul punto si rende necessario, prima di esaminare ogni al- tra questione di merito, operare la qualificazione dell'azione: come innanzi evidenziato, la ha lamen- CP_30 tato danni occorsi al proprio immobile (nella specie, un
“quadro fessurativo consistente”) asseritamente causati
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dall'esecuzione dei lavori appaltati all'impresa convenuta.
Data per acquisita la natura extracontrattuale dell'azione, va distintamente inquadrata la responsabilità dell' committente, che rientra nel perimetro ap- _13 plicativo dell'art.2051 c.c., e quella dell'appaltatrice
, sussumibile invece nel più generale paradig- _1 ma aquiliano dell'art.2043 c.c.
A norma dell'art.2051 c.c., “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, tra l'altro, che la “custodia” consiste, in generale, nell'avere un potere di fatto o giuridico sulla cosa effettivo e non occasionale, cui si correla il dovere di vigilanza e custo- dia della stessa: tale potere/dovere, nel caso dell'appalto di opere, viene bensì esercitato dal committente, anche se, evidentemente, in maniera non esclusiva.
Con particolare riguardo all'appalto pubblico, il committente è peraltro titolare di un più incisivo pote- re di controllo e ingerenza nell'esecuzione dei lavori ri- spetto ad un committente privato, proprio perché le opere sono destinate a soddisfare un interesse generale. Dunque il committente, e in particolar modo quello pubblico, anche durante lo svolgimento dell'appalto può sempre disporre della cosa, sia giuridicamente che materialmente, avendo il potere di impartire direttive all'appaltatore in merito al- le opere da eseguire e alle modificazioni da apportare: ne consegue che l'autonomia dell'appaltatore riguarda solo l'attività da porre in essere per dare esecuzione all'ap- palto, ma non la disponibilità e/o la custodia della cosa
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oggetto dei lavori.
La Suprema Corte è ferma nel ritenere che “nell'appalto
d'opere – siano esse pubbliche o private – il committente non può non conservare un rapporto con il bene sul quale (o nel quale) vengono eseguite le opere, poiché l'iniziativa consistente nel disporre l'esecuzione di talune opere sul proprio bene non rappresenta null'altro che l'esercizio di un potere giuridico o di fatto su di esso;
se, dunque, ri- spetto all'appaltatore, il titolare di tale potere è un committente, rispetto ai terzi è un custode: l'autonomia dell'appaltatore rimane un fatto di natura tecnica esclusi- vamente endocontrattuale” (cfr., tra le tante, Cass.
n.12909/2022).
L'unico limite per tale forma di responsabilità è rappre- sentato dal caso fortuito: la liberatoria consiste nella prova positiva di un evento che ha interrotto il rapporto causale tra la cosa e il danno.
In proposito, l'orientamento costante della giurisprudenza ha definito il caso fortuito come “ogni avvenimento, inevi- tabile dal custode, che abbia, da solo, determinato le con- dizioni dell'evento dannoso”; esso è fermo nel senso che tale requisito “non può essere applicato con una modalità peculiare e riduttiva, così da reintrodurre, per altra via, un'abusiva 'contrattualizzazione' della fattispecie: esso non può automaticamente coincidere con l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente, non potendosi sminuire il con- cetto di imprevedibilità/inevitabilità che costituisce la sostanza del caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c. co- me limite della responsabilità oggettiva ivi configurata,
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cosicché l'imprevedibilità/inevitabilità non dev'essere de- gradata a una vuota fictio, bensì afferire a una condotta dell'appaltatore non percepibile in toto dal committente che, adempiendo così rettamente al suo obbligo di custodia, abbia seguito l'esecuzione del contratto con un continuo e adeguato controllo, eventualmente tramite un esperto diret- tore dei lavori” (tra le più recenti, Cass. n.18518/2024,
e, nello stesso senso, n.4288/2024, n.16609/2021,
n.7553/2021, n. 23442/2018, n.11671/2018).
In conclusione, quanto alla ripartizione e al contenuto dell'onus probandi, va rammentato che, in ragione della natura oggettiva della responsabilità del custode: il sog- getto danneggiato ha l'onere di provare la derivazione del danno dalla cosa e la custodia che ne aveva il preteso re- sponsabile, non pure la propria assenza di colpa nel rela- zionarsi alla res; sul committente grava, invece, l'onere di dimostrare che l'attività dell'appaltatore integra un caso fortuito, per essere stata non prevedibile o evitabi- le.
Tanto chiarito in punto di qualificazione giuridica della domanda risarcitoria in esame promossa (in riconvenzionale) nei confronti dell' , deve ribadirsi che, per _13 quanto riguarda l'appaltatrice opera il pa- _1 radigma generale della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., ciò rendendo necessario verificare se il soggetto onerato, ovvero il danneggiato, abbia allegato e dimostrato gli elementi costitutivi dell'illecito (compor- tamento antigiuridico dell'impresa appaltatrice, esistenza del danno, nesso causale tra esso e la condotta colposa dell'appaltatore).
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Decisivi, ai fini del vaglio delle domande risarcitorie, sono le risultanze della relazione del C.t.u. Ing. Per_5
, il quale, anche sulla base degli esiti della c.t.u.
[...] resa dall'ing. in sede di istruttoria tecnica preven- Per_3 tiva (all.8 fasc. attrice), ha accertato, in risposta agli specifici quesiti del Giudice:
- “se e in quale misura dai lavori oggetto dell'appalto stipulato tra l'attrice e la convenuta sia- _1 no verosimilmente derivati, a causa di errata esecu- zione, difformità o vizi imputabili all'Impresa appal- tatrice, i danni lamentati dai terzi danneggiati, con- venuti in giudizio, agli immobili di loro proprietà”;
- in caso di positivo riscontro del nesso causale,
l'ammontare dei danni imputabili ai lavori suddetti, patiti da ciascuna proprietà interessata.
Per quanto attiene alla proprietà della convenuta CP_30 il C.t.u. ha formulato i seguenti rilievi (pagg. 56-66 dell'elaborato):
- l'edificio condominiale di Via Pescheria Vecchia n.6, costituito da tre livelli fuori terra oltre al piano terra, è situato in adiacenza all'edificio universita- rio oggetto di ristrutturazione al civ.8 della medesi- ma via, denominato, in sede d'intervento progettuale, come “Corpo B”;
- è proprietaria dell'unità immobiliare CP_30
ubicata al secondo piano del ridetto edificio condomi- niale;
- all'esito dell'accertamento eseguito sul detto immobi- le in sede di ATP si evidenziava che solo una parte del quadro fessurativo riscontrato era riconducibile
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ai lavori di ristrutturazione effettuati dall'Università nell'edificio adiacente (in particola- re: “… il quadro fessurativo rilevato sul muro di con- fine tra le part. 225 e 222, dal piano terra al terzo livello … mentre le fessurazioni presenti su altre membrature murarie […] sono imputabili a fattori estranei ai lavori, quali scosse sismiche e/o vetustà dell'edificio”);
- il CTU dell'A.t.p. rilevava inoltre che il quadro fes- surativo era concentrato prevalentemente sul muro di confine con l'immobile dell' e che, per i _13 ripristini, risultavano necessari unicamente interven- ti localizzati (“il quadro fessurativo rilevato non risulta di particolare gravità e non è tale da segna- lare dissesti che compromettano la stabilità comples- siva dell'edificio. Trattasi piuttosto di lesioni con- centrate prevalentemente sul muro di confine tra le proprietà private e l'edificio di proprietà dell'
[...]
dove sono stati effettuati i lavori di ripri- CP_33 stino e riadattamento. Pertanto si è dell'avviso che tale situazione richieda, a tutti e quattro i livelli di cui si compone lo stabile, opere di ripristino lo- calizzate che possono essere individuate in interventi
a cuci e scuci sulle murature lesionate e conseguenti riprese di intonaci e tinteggiatura;
laddove viceversa la spicconatura di intonaci indicherà lesioni solo su- perficiali, l'opera di ripristino sarà limitata a sem- plici riprese di intonaci e conseguente tinteggiatura.
Saranno inoltre da ripristinare le condizioni di nor- male abitabilità del bagno dell'alloggio di proprietà
Il Giudice 18
A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
Battilà, adiacente al suddetto muro di confine, dove dovrà, essere sostituito il rivestimento in piastrel- le”);
- il successivo aggravamento dello stato fessurativo è attribuibile ai lavori effettuati nell'adiacente immo- bile universitario;
- nel computo metrico estimativo delle occorrenti opere di ripristino, come da allegato “O” dell'ATP, gli im- porti contabilizzati relativi ai ripristini dell'unità immobiliare ammontano a € 7.750,53 + Iva e CP_30
c.p.
Il C.t.u. ha pertanto concluso che “le lesioni riscontrate sulla muratura dell'unità immobiliare posta a con- CP_30 fine con l'immobile dell'Università sono causalmente ricon- ducibili ai lavori oggetto del giudizio;
esse, inoltre, ri- sultano coerenti con i quadri fessurativi riscontrabili comparativamente sullo stesso paramento murario nelle unità immobiliari poste al piano inferiore ed al piano superio- re”.
Non vi è dubbio, alla luce delle complessive risultanze di causa, che i validi, puntuali e ben argomentati rilievi del
Consulente d'ufficio, coerenti anche con i rilievi tecnici dell'ATP, debbano essere recepiti dal Giudicante, che non ravvisa nelle ulteriori risultanze di causa ragionevole mo- tivo alcuno per discostarsene;
sicché deve ritenersi accla- rata, nei summenzionati limiti, la sussistenza dei danni dedotti in riconvenzionale dalla CP_30
II.2.2.- Ciò chiarito circa l'evento dannoso denuncia- to e la relativa riconducibilità causale all'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa appaltatrice _1
Il Giudice 19
A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
l'ulteriore profilo controverso riguarda l'individuazione del soggetto passivo dell'obbligazione risarcitoria.
A tal riguardo, richiamando le coordinate generali delinea- te al precedente par. II.2.1., deve brevemente soggiungersi che:
- l' è responsabile ai sensi di cui _13
all'art.2051 c.c., in quanto, provata la derivazione del danno dalla cosa e il potere di custodia in capo ad essa committente, quest'ultima non ha fornito la necessaria prova liberatoria dell'eventuale caso for- tuito, non peritandosi di addurre e, tanto meno, di dimostrare alcun fatto dotato dei caratteri dell'imprevedibilità/inevitabilità, idoneo a porsi in rapporto di autonoma incidenza causale rispetto all'evento dannoso;
- l'appaltatrice d'altro canto, è respon- _1
sabile ai sensi di cui all'art. 2043 c.c., dovendo ri- tenersi allegati e comprovati dal soggetto onerato (la parte danneggiata) gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano (comportamento antigiuridico dell'impresa appaltatrice, verificazione di un danno, nesso causale tra quest'ultimo e la condotta colposa dell'appaltatore), che trovano tutti riscontro nelle richiamate risultanze della C.t.u.
In conclusione, provato l'an debeatur in capo sia alla com- mittente, sia all'appaltatrice, la responsabilità dei di- versi soggetti obbligati deve ricostruirsi in termini di solidarietà, ai sensi dell'art. 2055 c.c, in forza del qua- le “se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno”.
Il Giudice 20
A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
II.2.3.- In ordine al quantum del risarcimento, la ha chiesto, anche in forza di una c.t.p.: CP_30
€19.350,00 (oltre a iva), a titolo di danno emergente, sub specie di costi di ripristino;
€32.000,00, a titolo di man- cato godimento dell'unità immobiliare di proprietà.
Quanto alla prima posta di danno, deve ancora una vol- ta farsi riferimento alle risultanze della Ctu, dalla quale si è rilevato che, in merito alle lesioni indicate dal CTP della : CP_30
- alcuni pregiudizi sono stati contestati solo successi- vamente all'espletamento dell'ATP, nell'ambito della quale, invece, non erano stati segnalati dalla parte interessata, nonostante l'indagine fosse stata condot- ta proprio al fine di accertare tutti i vizi prodotti dai lavori oggetto di causa sugli immobili adiacenti;
- non è giustificato il preteso rifacimento integrale del bagno (inclusi i relativi impianti: idrico, elet- trico e gas), dal momento che in corrispondenza di ta- le ambiente la CTU dell'Ing. (A.t.p.) aveva ri- Per_3 scontrato e documentato esclusivamente un danneggia- mento del rivestimento, prevedendone la relativa so- stituzione;
in altre parole, tali danni ulteriori non risultino comprovati, né sussistono elementi che ne indichino la riconducibilità ai lavori per cui è cau- sa;
- l'intervento di “apposizione di catene in ferro” viene previsto in assenza di uno studio strutturale che di- mostri l'instaurarsi di alcun cinematismo rispetto al- la situazione anteriore ai lavori di causa;
inoltre, ancora una volta, non si riscontra nella relazione di
Il Giudice 21
A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
ATP alcun riferimento agli asseriti danneggiamenti del balcone;
- la quantificazione dei lavori risalente alla consulen- za di ATP è coerente con la tipologia dei danni ri- scontrati, prevedendo in particolare “l'operazione di sarcitura di una delle lesioni, la demolizione e rico- struzione di intonaco (per una estensione di 37,2 mq), la demolizione e ricostruzione dei rivestimenti di ba- gno e cucina (per una estensione di 26,68 mq), la si- gillatura di lesioni (…di larghezza fino a cm 5…per una lunghezza di 10.8 m), la tinteggiatura di tutte le superfici, con condivisibili criteri di omogenizzazio- ne (per una estensione di 188 mq), oltre ad oneri del- la sicurezza e spese tecniche”;
- i danni alla proprietà ascrivibili ai lavori CP_30
de quibus si sostanziano dunque nei costi dei ripri- stini, all'epoca correttamente commisurati in
€7.750,53 (oltre a Iva e c.p.).
Quanto, invece, all'altra posta di danno per il manca- to utilizzo e godimento dell'appartamento, che la convenuta ha basato sul valore locatizio del bene (in parti- CP_30 colare deducendo che “sia lei che il marito dimoravano in quell'appartamento di durante tutta la settimana, Pt_1 visto che la stessa insegnava in una scuola sita in un Co- mune dell'entroterra macerate ed il marito ugualmente lavo- ra a e quindi avevano la possibilità di non ritor- Pt_1 nare tutti i giorni a Sant'Elpidio a Mare” e che “prima dell'evento, oltre a goderne lei e la sua famiglia, durante il periodo dei corsi universitari, l'appartamento veniva concesso in locazione agli studenti universitari”), la do-
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A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
manda non può accogliersi in ragione dell'assenza di qua- lunque supporto probatorio.
Deve infatti rammentarsi che, perché un pregiudizio possa essere risarcito, è necessaria la sussistenza del nesso di causalità giuridica, previsto dall'art. 1223 c.c. (applica- bile anche in caso di responsabilità extracontrattuale), tra l'inadempimento ovvero la condotta illecita ed il danno conseguenza (v., ex multis, Cass. n. 24632/2015): sicché i danni risarcibili sono quelli che ne costituiscono la con- seguenza immediata e diretta.
Nel caso di specie, richiamando ancora una volta le risul- tanze dell'indagine peritale, il Ctu ha rilevato bensì la presenza di un peggioramento del quadro fessurativo preesi- stente, ma nell'ambito di un'unità immobiliare caratteriz- zata da vetustà nonché interessata da pregressi eventi ri- levanti quali “scosse sismiche” (pag. 59 della relazione): sicché non v'è prova che il dedotto “mancato godimento” dell'immobile costituisca conseguenza immediata e diretta del fatto dannoso imputabile all'Università e alla _1
[...]
In definitiva, non emergono né dall'indagine tecnica né dalla documentazione prodotta dall'attrice in riconven- zionale, elementi che consentano di corroborare la pretesa risarcitoria per “mancato godimento” dell'immobile in og- getto.
In conclusione, condividendosi le valutazioni del
C.t.u., dev'essere quantificato in €7.750,53 (+Iva e c.p.) il risarcimento spettante alla per il costo delle CP_30 opere necessarie ad eliminare i danni direttamente riferi- bili ai lavori eseguiti dall'appaltatrice, somma al cui pa-
Il Giudice 23
A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
gamento devono essere condannate, in solido, l' e _13 la _1
In accoglimento, poi, della specifica domanda accesso- ria della , considerato che si tratta di obbligazio- CP_30 ne risarcitoria da fatto illecito, costituente tipi- co debito di valore, la somma liquidata deve essere aumen- tata della rivalutazione monetaria a decorrere dal tempo della quantificazione, vale a dire dalla stima in proposito fatta in sede di a.t.p., e dunque dal deposito della rela- tiva relazione (3/3/2011) e fino al momento della decisione
(così, tra le altre, Cass. n. 24301/2006), difettando ele- menti adeguati per pervenire alla liquidazione in valori monetari attuali, alternativa alla rivalutazione.
II.3.- Quanto al rapporto tra l'attrice e i restanti convenuti, come elencati al precedente par. II.2, per chia- rezza espositiva vanno separatamente esaminate le rispetti- ve posizioni.
II.3.1.- In ordine alla posizione di Parte_6
e , convenuti dall'Università Parte_5 CP_24 nella veste di proprietari dell'unità immobiliare ad uso commerciale sita in , al civ.6 di via Don Minzoni, Pt_1
va brevemente chiarito, in premessa, che non può essere ac- colta la prospettazione fatta in comparsa di risposta in ordine all'asserita, ma non provata cessione a CP_34
della quota indivisa di proprietà dell'immobile del
[...] fratello rimasto contumace nel presente CP_24 giudizio;
di talché ogni statuizione della presente senten- za basata sulla proprietà del bene deve intendersi riferita a ciascuno dei tre convenuti originari, in difetto della dimostrazione dell'eccezione sollevata da due di essi circa
Il Giudice 24
A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
la sopravvenuta, diversa distribuzione delle quote di pro- prietà del bene.
Sempre in via preliminare, va sgombrato il campo dall'eccezione di difetto di legittimazione proposta da e con la collegata richie- Parte_6 Parte_5 sta di “estromissione dal giudizio”, in ragione del fatto che nulla poteva essere loro richiesto in restituzione dall' attrice, siccome nulla essi avevano ricevu- _13 to.
Sul punto va evidenziato che, sebbene nell'atto introdutti- vo l' abbia effettivamente avanzato, per il caso _13 in cui sia giudizialmente accertata “l'insussistenza di un collegamento causale tra le opere eseguite dalla _1
e le lesioni agli immobili limitrofi”, una pretesa
[...] restitutoria per le somme “indebitamente erogate” nei con- fronti di alcuni terzi proprietari di immobili danneggiati, detta pretesa non ha coinvolto i fratelli che, di- Pt_5 fatti, non solo non avevano azionato in monitorio alcuna richiesta di risarcimento in base agli esiti dell'espletata a.t.p., ma hanno pure espressamente dichiarato di voler far valere le proprie ragioni in separato giudizio. Sennon- ché, contrariamente a quanto sostenuto dai tale Pt_5 dato non fa venir meno la loro titolarità passiva, in quan- to, a prescindere dalla pretesa restitutoria (insussistente nei loro confronti), il giudizio è stato avviato dall' al fine di accertare la riconducibilità o _13 meno delle lesioni lamentate dai convenuti proprietari de- gli immobili limitrofi al cantiere (tra i quali, i Pt_5 alle lavorazioni eseguite dalla impresa appaltatrice, oggi e, di conseguenza, quantificare l'ammontare _1
Il Giudice 25
A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
complessivo dei danni procurati.
Da quanto detto deriva che i seppur non destinata- Pt_5 ri di alcuna richiesta restitutoria, non sono estranei alla domanda di accertamento incardinata dall' _13
Resta infine da chiarire in via preliminare che, come cor- rettamente rilevato dall'attrice nella memoria di replica del 22/10/2024, a seguito dell'A.t.p. l'Università mantene- va l'interesse a che fosse accertata in un giudizio di me- rito, quanto meno, la titolarità dell'obbligazione risarci- toria per i danni causati dai lavori eseguiti dall'appaltatrice _1
Ciò premesso, con specifico riguardo all'immobile di pro- prietà dei fratelli , il c.t.u. ha così concluso: Pt_5
1)“i danni presenti nella u.i. descritti in sede Pt_5 dell'esperita ATP, sono riconducibili alle medesime cause innanzi individuate con riferimento tanto ai pregiudizi strutturali, quanto ai danni alla rete fognante degli immo- bili di via Don Minzoni 1 (oltre ai danni accessori, rico- nosciuti a titolo di indennizzo, per il perimento degli al- beri da frutto e per la presenza di tiranti); pertanto essi non sono ascrivibili a responsabilità dell'appaltatrice bensì risultano imputabili alla S.A.”; 2) “l'appaltatrice non avrebbe mai potuto, di sua iniziativa, variare il pro- getto strutturale della paratia nonché le previsioni con- trattuali, modificando la lunghezza dei pali da porre in opera, sia perché non possiede, o comunque non le sono ri- chieste, le occorrenti competenze tecniche specialistiche, 1 “lo scrivente ritiene che dette problematiche strutturali non siano ascrivibili all'appaltatrice bensì risultano imputabili agli organi della stazione appaltante e/o a soggetti dalla stessa inca- ricati, che hanno avuto, a vario titolo, un ruolo nella fase progettuale e realizzativa dell'opera” (pag.75 c.t.u.)
Il Giudice 26
A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
sia perché ciò avrebbe comportato una violazione della nor- mativa di settore”2; 3) “in base ai soli elementi a dispo- sizione dello scrivente CTU ed alla documentazione riversa- ta in atti nel presente giudizio, risulta condivisibile la quantificazione dei danni operata dal precedente CTU in se- de di ATP secondo un “Quadro economico” che prevedeva un importo omnicomprensivo pari a € 59.300,02” (cfr. pagg. 67-
83 e 92-93).
Le risultanze della c.t.u., che il Giudicante, ancora una volta, ritiene di condividere, consentono dunque di esclu- dere la responsabilità, anche solidale, dell'Impresa appal- tatrice, dovendosi viceversa configurare la responsabilità esclusiva dell' per i danni patiti dalla proprie- _13 tà dei fratelli , sotto il profilo della sussistenza Pt_5 sia del pregiudizio, sia del nesso eziologico.
II.3.2.- Resta da esaminare la posizione dei convenuti
SA TI RI, Parte_12 CP_7 [...]
Controparte_35
(in proprio e in qualità di erede di Controparte_9 [...]
, Persona_6 Parte_8 Parte_9
, (in qualità di eredi di
[...] Controparte_12 [...]
, tutti proprietari di unità immobiliari con Persona_7 accesso da Via Don Minzoni n. 8-10, ad eccezione di
[...]
, che riveste la qualità di usufruttuario Parte_12 dell'unità immobiliare di proprietà di SA TI RI.
Relativamente ai suddetti convenuti, assumono rilievo i se- guenti fatti, documentalmente provati e incontestati: 2 Cfr. art. 161 del Regolamento (d.P.R. 207/2010). Variazioni ed addizioni al progetto approva- to: “nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del codice”
Il Giudice 27
A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
- in sede di Atp il Ctu aveva individuato i danni cagio- nati agli immobili di via Don Minzoni, ascrivibili ai lavori commissionati dall' oltre ai danni _13 alle parti comuni dell'edificio condominiale ed a quelli specifici relativi all'impianto fognario e ave- va redatto un computo metrico estimativo dei lavori di rispristino agli immobili ai civv.8-10, con un “Quadro economico” che contemplava un importo omnicomprensivo pari a €62.928,68;
- per ottenere il pagamento di quanto riconosciuto dall'accertamento tecnico preventivo, i proprietari degli immobili danneggiati avevano agito in via moni- toria, ottenendo d.i. per il pagamento di complessivi
€63.145,09 (cfr. doc. n. 9 fasc. attrice);
- il decreto ingiuntivo non è stato opposto dall' , che ha erogato la somma di €69.156,56 _13
(doc. n.10 fasc. attrice) in favore dei creditori in- giungenti, verso i quali nel presente giudizio la stessa ha formulato una domanda restituto- _13 ria, subordinandola all'accertamento della insussi- stenza di nesso causale tra i danni e l'esecuzione dei lavori appaltati.
Come fondatamente eccepito dai convenuti e e CP_6 Pt_12 suffragato da giurisprudenza consolidata (ex multis, Cass.
n. 8937/2024), il decreto ingiuntivo non opposto ha acqui- sito efficacia di giudicato tra le parti non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, con la conseguenza che, essendo- si formato un giudicato esterno, la domanda formulata nei confronti dei suddetti convenuti (di accertamento, in via
Il Giudice 28
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principale, e di restituzione, in via subordinata) integra violazione del principio del ne bis in idem e, pertanto, deve essere rigettata.
II.4.- In ordine, infine, alla richiesta di risarci- mento del danno da lite temeraria, avanzata dai convenuti
SA TI RI, e Parte_12 Parte_6
deve rilevarsi che né la posizione origi- Parte_5 naria, né il comportamento processuale assunto dall'Università attrice eccedono i limiti della legittima prospettazione difensiva;
sicché difetta, quanto meno, la prova dell'elemento soggettivo (ossia della mala fede o della colpa grave sottesa all'azione giurisdizionale), in- dispensabile ai fini del riconoscimento della relativa re- sponsabilità (Cass. n. 24645/2007).
III.- Quanto alle spese processuali, deve procedersi ad una separata regolamentazione tra l'attrice-rinunciante e i convenuti-accettanti, nonché tra la stessa attrice e i restanti convenuti, non coinvolti dalla rinuncia.
III.1.- Per quanto attiene ai rapporti tra l' e convenuti-accettanti, le spese Parte_17 devono integralmente compensarsi, come richiesto espressa- mente dalle parti interessate, alla luce dell'intervenuto accordo transattivo.
III.2.- Nulla deve invece disporsi quanto alla rego- lamentazione delle spese tra l'attrice e i convenuti contu- maci CP_7 Controparte_8
in proprio e in qualità
[...] Controparte_9 di erede di Persona_1 CP_24 [...]
e Controparte_36 Parte_9 CP_37
[...
, in qualità di eredi di Persona_2
Il Giudice 29
A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
III.3.- Per quanto attiene al rapporto tra l' , la e la convenuta _13 _1 CP_30
l'accoglimento di parte delle pretese risarcitorie cumula- tivamente avanzate da quest'ultima in riconvenzionale inte- gra soccombenza reciproca parziale e giustifica la compen- sazione per 1/4 delle spese processuali, che per la restan- te parte seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' e della , parti prevalentemen- _13 _1 te soccombenti, in solido.
Alla liquidazione dei compensi deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (tab. A allega- ta), la cui disciplina transitoria (art.6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professiona- li esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
(nella specie avvenuta il 23/10/2022).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto della prossimità del valore accertato al limite inferiore dello scaglione di riferimento e della natura della causa, nonché della difficoltà delle questioni trattate: Scaglione: da € 5.200,01 a € 26.000,00
Parte_18
[...]
919,00 -20% 735,20
[...]
Introduttiva 777,00 -20% 621,60
Istruttoria 1.680,00 -20% 1.344,00
Decisoria 1.701,00 -20% 1.360,80
TOTALE 4.061,60
3/4 3.046,20
III.4.- In ordine al rapporto tra l' e i _13 convenuti e il rigetto Parte_6 Parte_5 dell'eccezione preliminare di questi ultimi giustifica la
Il Giudice 30
A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
compensazione per 1/4 delle spese di lite, che per la re- stante parte seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' soccombente. _13
Alla liquidazione dei compensi deve provvedersi sempre se- condo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147.
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto della prossimità del valore al limite inferiore e della na- tura della causa, nonché della difficoltà delle questioni trattate: Scaglione: da € 52.000,01 a € 260.000,00
Parte_19
Studio 2.552,00 -20% 2.041,60
Introduttiva 1.628,00 -20% 1.302,40
Istruttoria 5.670,00 -20% 4.536,00
Decisoria 4.253,00 -20% 3.402,40
TOTALE 11.282,40 con aumento 10% ex art. 4, co. 2, t.p. 12.410,64
3/4 9.307,98
III.5.- Per quanto attiene, infine, al rapporto tra l' e i convenuti SA TI RI e _13 [...]
le spese vanno poste a carico della prima, uni- Parte_12 ca soccombente.
Alla liquidazione dei compensi deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147.
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto della prossimità del valore al limite inferiore e della na- tura della causa, nonché della difficoltà delle questioni trattate:
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A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
Scaglione: da € 52.000,01 a € 260.000,00
FASI VALORE MEDIO RIDUZIONE Parte_19
Studio 2.552,00 -20% 2.041,60
Introduttiva 1.628,00 -20% 1.302,40
Istruttoria 5.670,00 -20% 4.536,00
Decisoria 4.253,00 -20% 3.402,40
TOTALE 11.282,40 con aumento 10% ex art. 4, co. 2, t.p. 12.410,64
III.6.- In ragione dell'esito complessivo della lite, gli oneri della c.t.u. devono porsi definitivamente a cari- co dell'Università e della in solido. _1
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi- zione monocratica, definitivamente pronunciando sulla do- manda proposta, con atto di citazione notificato il
22/3/2018, dalla nei Parte_1 confronti di e altri, ogni contraria istanza _1 disattesa, così provvede:
a) DICHIARA l'estinzione del giudizio, per rituale ri- nuncia e accettazione, tra l' Parte_1
e i convenuti
[...] _1 Parte_7
,
[...] Parte_8 Parte_9
Controparte_21 Parte_10 Controparte_3
Controparte_4 Parte_2 CP_38
e
[...] Controparte_39
;
[...]
b) in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda riconvenzionale, CONDANNA l' Parte_1
e la in solido, al pagamento,
[...] _1 in favore di della somma complessiva Controparte_2 di €7.750,53, oltre a iva, interessi legali e rivalu- tazione monetaria secondo gli indici Istat dal
Il Giudice 32
A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
3/3/2011 al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno;
c) DICHIARA la responsabilità esclusiva dell'
[...]
per i danni patiti dai conve- Parte_1 nuti e Parte_6 Parte_5 CP_24 quali proprietari dell'unità immobiliare ad uso com- merciale sita in , al civ.6 di via Don Minzoni Pt_1 in conseguenza dei lavori svolti in esecuzione del contratto di appalto stipulato il 31/05/2002;
d) RIGETTA la domanda dell'attrice Parte_20
nei confronti dei convenuti SA TI
[...]
RI, Parte_12 CP_7 [...]
Controparte_8 CP_9
(in proprio e in qualità di erede di
[...] [...]
, Persona_8 Parte_8 Parte_9
, (in qualità di eredi di
[...] Controparte_12 [...]
); _18
e) COMPENSA integralmente le spese processuali tra l' attrice e i convenuti _13 _1
Parte_7 Parte_8 [...]
CP_32 Controparte_21 Parte_10 [...]
CP_40 Controparte_4 Parte_2
e della Controparte_5 [...]
Controparte_39
f) CONDANNA l' e la Controparte_13 [...]
in solido, al pagamento, in favore della CP_41 convenuta dei 3/4 delle spese pro- Controparte_2 cessuali, parte che liquida in complessivi €3.454,95, di cui €408,75 a titolo di esborsi ed €3.046,20 a ti- tolo di compensi difensivi, oltre a rimborso forf.
Il Giudice 33
A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
spese generali (15% compensi), Iva e Cpa come per leg- ge;
COMPENSA per il restante quarto;
g) CONDANNA l' al paga- Controparte_13
mento, in favore dei convenuti e Parte_6 [...]
dei 3/4 delle spese processuali, parte che CP_42 liquida, quanto ai compensi difensivi, in €9.307,98, oltre a rimborso forf. spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dei Procuratori antistatari, Avv.ti Giuseppe Bommarito e Stefania Ma- roni;
COMPENSA per il restante quarto;
h) CONDANNA l' al paga- Controparte_13
mento, in favore dei convenuti SA TI RI e delle spese processuali, che liqui- Parte_12 da, quanto ai compensi difensivi, in €12.410,64, oltre a rimborso forf. spese generali, Iva e Cpa come per legge;
i) PONE le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con decreto in data 30/11-1/12/2023, defini- tivamente a carico dell' Controparte_43
e della in pari misura, condan-
[...] _1 nando queste ultime, in solido tra loro, a rifondere le restanti parti convenute di quanto da esse even- tualmente anticipato a tale titolo.
Bari, 17/02/2025
Il Giudice - Antonio Ruffino
Il Giudice 34
A. Ruffino