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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/09/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2918/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2918 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione con ordinanza del 26 settembre 2025 avente ad oggetto divorzio congiunto e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Afragola alla via Rossini, Parte_1 C.F._1
34 presso lo studio dell'avv. Giuseppina Tignola che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Afragola alla Controparte_1 C.F._2 via Rossini, 34 presso lo studio dell'avv. Claudio Montariello che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 settembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
1 V.G. n. 2918/2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16 luglio 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Vico Equense in data
10-6-2006, dal quale sono nate tre figlie (nata ad [...] il [...]); (nata Per_1 Per_2 ad Acerra il 10-12-2008) e (nata ad [...] l'[...])- alle condizioni indicate in Per_3 ricorso.
All'udienza del 25 settembre 2025 i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità
“figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti ed il relatore con ordinanza del 26-9-2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord nel giudizio di separazione concluso con decreto di omologa del 29-6-2023 del
Tribunale di Napoli Nord;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate:
- Affidare le figlie minori in modo condiviso a entrambi i genitori;
- Regolare i tempi di frequentazione tra il sig. e le figlie , e Controparte_1 Per_3 Per_1
come a seguire: Il sig. terrà con sé le gemelle e due volte Per_2 Controparte_1 Per_1 Per_2
a settimana, il martedì e il giovedì compatibilmente con le attività delle stesse ed a settimane alterne avranno il diritto di pernottare con lo stesso dal sabato mattina e le riaccompagnerà la domenica alle ore 21.00.
- La madre terrà con sè tre volte a settimana ed a settimane alterne quattro volte dall'orario Per_3 di uscita della scuola fino all'inizio dell'orario delle lezioni di ballo (ore 18.30) al termine delle quali sarà il padre a riprenderla e tenerla con sé ed a settimane alterne trascorrerà il week-end con le figlie dalle ore 10:00 alle ore 21:00 dal sabato alla domenica con pernottamento;
-Tale diritto di visita calendarizzato subirà una variazione dell'orario per il genitore non collocatario in occasione della Festa del Papà, e della festa della mamma dell'onomastico e del compleanno, ad
2 V.G. n. 2918/2025
anni alterni i genitori trascorreranno con le minori il giorno compleanno e dell'onomastico dalle ore
17:00 alle ore 21:00;
-Le festività Natalizie e Pasquali le minori trascorreranno ad anni alterni il 24 e 25 dicembre e il 6 gennaio con la madre e il giorno 26 dicembre dalle ore 10:00 alle 21:00 presso il padre e il giorno
31 dicembre e il 1 gennaio con il pernottamento presso il padre, ad anni alterni trascorreranno la
Pasqua con un genitore e Lunedi in Albis con l'altro, alternativamente e resteranno presso la madre il giorno della festa mamma, il giorno del suo onomastico e del suo compleanno.
- Durante il periodo estivo entrambi i genitori avranno diritto di trascorrere quindici giorni consecutivi con le minori. Il periodo estivo verrà concordato entro il 30.06 di ogni anno. Durante i giorni in cui le figlie resteranno con la madre, per i quindici giorni di sua spettanza, il padre non eserciterà il proprio diritto di visita che riprenderà normalmente al termine di tali quindici giorni.
Tale diritto di visita in favore di nel periodo estivo sarà sospeso anche per la madre e Per_3 riprenderà normalmente al termine di tali quindici giorni di vacanze estive.
- I genitori sono tenuti a comunicare eventuali spostamenti delle minori solo in caso di pernottamento fuori la provincia di Napoli. I coniugi si sono autorizzati al rilascio o rinnovo del passaporto o dei documenti equipollenti. La casa familiare sita in Afragola alla via Guido D'Orso n. 6 sarà assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi e suppellettili. Parte_1
- Il sig. verserà a titolo di mantenimento per le due gemelle e la Controparte_1 Per_1 Per_2 somma di € 400,00 da versare entro il 30 di ogni mese all'altro genitore. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT con prima rivalutazione nel 2026 purché l'indice sia positivo;
- Il sig. verserà il 50% delle spese straordinarie così come regolamentate dal Protocollo del CP_1
Tribunale di Napoli Nord, quelle mediche non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse delle gemelle,
- il sig. rinuncia in favore della sig.ra il 50% unico per le due figlie in tal modo che CP_1 Pt_1 la sig.ra incasserà il 100% dell'assegno unico delle gemelle e . Mentre per la Pt_1 Per_1 Per_2 minore l'assegno unico sarà diviso al 50% tra i coniugi. Per_3
- La sig.ra contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie cosi come regolamentate Pt_1 dal Protocollo del Tribunale di Napoli Nord per la minore e vista l'affido paritetico di Per_3 quest'ultima entrambi i genitori provvederanno al mantenimento per i tempi di permanenza.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni indicate essendo conformi alla legge ed all'interesse delle minori, il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
3 V.G. n. 2918/2025
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in VICO EQUENSE il
10.6.2006 (atto n. 94, parte II, s. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2006) tra CP_1
(nato il [...] ad [...]) e (nata il [...] a [...]) alle
[...] Parte_1 condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VICO EQUENSE per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 26 settembre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2918 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione con ordinanza del 26 settembre 2025 avente ad oggetto divorzio congiunto e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Afragola alla via Rossini, Parte_1 C.F._1
34 presso lo studio dell'avv. Giuseppina Tignola che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Afragola alla Controparte_1 C.F._2 via Rossini, 34 presso lo studio dell'avv. Claudio Montariello che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 settembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
1 V.G. n. 2918/2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16 luglio 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Vico Equense in data
10-6-2006, dal quale sono nate tre figlie (nata ad [...] il [...]); (nata Per_1 Per_2 ad Acerra il 10-12-2008) e (nata ad [...] l'[...])- alle condizioni indicate in Per_3 ricorso.
All'udienza del 25 settembre 2025 i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità
“figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti ed il relatore con ordinanza del 26-9-2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord nel giudizio di separazione concluso con decreto di omologa del 29-6-2023 del
Tribunale di Napoli Nord;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate:
- Affidare le figlie minori in modo condiviso a entrambi i genitori;
- Regolare i tempi di frequentazione tra il sig. e le figlie , e Controparte_1 Per_3 Per_1
come a seguire: Il sig. terrà con sé le gemelle e due volte Per_2 Controparte_1 Per_1 Per_2
a settimana, il martedì e il giovedì compatibilmente con le attività delle stesse ed a settimane alterne avranno il diritto di pernottare con lo stesso dal sabato mattina e le riaccompagnerà la domenica alle ore 21.00.
- La madre terrà con sè tre volte a settimana ed a settimane alterne quattro volte dall'orario Per_3 di uscita della scuola fino all'inizio dell'orario delle lezioni di ballo (ore 18.30) al termine delle quali sarà il padre a riprenderla e tenerla con sé ed a settimane alterne trascorrerà il week-end con le figlie dalle ore 10:00 alle ore 21:00 dal sabato alla domenica con pernottamento;
-Tale diritto di visita calendarizzato subirà una variazione dell'orario per il genitore non collocatario in occasione della Festa del Papà, e della festa della mamma dell'onomastico e del compleanno, ad
2 V.G. n. 2918/2025
anni alterni i genitori trascorreranno con le minori il giorno compleanno e dell'onomastico dalle ore
17:00 alle ore 21:00;
-Le festività Natalizie e Pasquali le minori trascorreranno ad anni alterni il 24 e 25 dicembre e il 6 gennaio con la madre e il giorno 26 dicembre dalle ore 10:00 alle 21:00 presso il padre e il giorno
31 dicembre e il 1 gennaio con il pernottamento presso il padre, ad anni alterni trascorreranno la
Pasqua con un genitore e Lunedi in Albis con l'altro, alternativamente e resteranno presso la madre il giorno della festa mamma, il giorno del suo onomastico e del suo compleanno.
- Durante il periodo estivo entrambi i genitori avranno diritto di trascorrere quindici giorni consecutivi con le minori. Il periodo estivo verrà concordato entro il 30.06 di ogni anno. Durante i giorni in cui le figlie resteranno con la madre, per i quindici giorni di sua spettanza, il padre non eserciterà il proprio diritto di visita che riprenderà normalmente al termine di tali quindici giorni.
Tale diritto di visita in favore di nel periodo estivo sarà sospeso anche per la madre e Per_3 riprenderà normalmente al termine di tali quindici giorni di vacanze estive.
- I genitori sono tenuti a comunicare eventuali spostamenti delle minori solo in caso di pernottamento fuori la provincia di Napoli. I coniugi si sono autorizzati al rilascio o rinnovo del passaporto o dei documenti equipollenti. La casa familiare sita in Afragola alla via Guido D'Orso n. 6 sarà assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi e suppellettili. Parte_1
- Il sig. verserà a titolo di mantenimento per le due gemelle e la Controparte_1 Per_1 Per_2 somma di € 400,00 da versare entro il 30 di ogni mese all'altro genitore. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT con prima rivalutazione nel 2026 purché l'indice sia positivo;
- Il sig. verserà il 50% delle spese straordinarie così come regolamentate dal Protocollo del CP_1
Tribunale di Napoli Nord, quelle mediche non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse delle gemelle,
- il sig. rinuncia in favore della sig.ra il 50% unico per le due figlie in tal modo che CP_1 Pt_1 la sig.ra incasserà il 100% dell'assegno unico delle gemelle e . Mentre per la Pt_1 Per_1 Per_2 minore l'assegno unico sarà diviso al 50% tra i coniugi. Per_3
- La sig.ra contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie cosi come regolamentate Pt_1 dal Protocollo del Tribunale di Napoli Nord per la minore e vista l'affido paritetico di Per_3 quest'ultima entrambi i genitori provvederanno al mantenimento per i tempi di permanenza.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni indicate essendo conformi alla legge ed all'interesse delle minori, il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
3 V.G. n. 2918/2025
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in VICO EQUENSE il
10.6.2006 (atto n. 94, parte II, s. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2006) tra CP_1
(nato il [...] ad [...]) e (nata il [...] a [...]) alle
[...] Parte_1 condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VICO EQUENSE per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 26 settembre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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