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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/09/2025, n. 5225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5225 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati: dott. Sofia Rotunno Presidente dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 1645 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente tra
nato a [...] il [...], residente in [...], al civico Parte_1
9 di via Roccaporena (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
VA CUTONILLI ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in via Fulcieri Paulucci de' Calboli 60 in Roma;
appellante e
nata a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
96 (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Fiorella D'Arpino, C.F._2 elettivamente domiciliata nel suo studio di via Imera, 16, Roma;
appellata con la partecipazione del Procuratore Generale.
OGGETTO: appello avverso la sentenza nr 3184/24 emessa il 20.2.24 dal Tribunale di
Roma a definizione del procedimento di divorzio nr 31321/21.
Conclusioni
: 1) Voglia Codesta Corte, in riforma parziale della impugnata Parte_1 sentenza N. 3184/24 del Tribunale di Roma, I^ sez. civ., riconoscere a CP_1
1 un assegno divorzile mensile di euro 1500, avente decorrenza dalla data di CP_1 passaggio in giudicato della sentenza parziale con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la suddetta e lo scrivente Parte_1
o, in subordine, alla riduzione dell'assegno mensile divorzile quantificato
[...] dal giudice di prime cure che si riterrà dovuta all'esito del presente grado di giudizio.
2) Con refusione delle spese legali, limitatamente al presente grado di appello.
Lo CI : si chiede il rigetto dell'appello proposto previa conferma di quanto CP_1 stabilito dal Tribunale in I° grado in merito alla quantificazione dell'assegno divorzile dovuto dal ricorrente alla resistente, fermo restando le altre statuizioni previste per il mantenimento dei figli VA e con vittoria di spese ed onorari del giudizio. Per_1
* * *
Con ricorso depositato in data 3.7.20 , premesso che in data 21.9.94 Parte_1 aveva contratto matrimonio concordatario con;
che dall'unione Controparte_1 erano nati i figli (n. il 18.8.97), VA (n. l' 11.10.2000), maggiorenni ma Per_2 ancora non autonomi, e (n. il 13.1.2003); che in data 17.11.11 il Tribunale di Per_1
Roma aveva omologato la loro separazione, le cui condizioni (poi modificate ex art.710 c.p.c.) prevedevano l'assegnazione alla moglie della casa coniugale di via
Arrivabene in Roma, un contributo annuale di mantenimento in favore della moglie di euro 54.000,00 e per i tre figli di complessivi euro 42.000,00 annui, condizioni poi modificate con revoca dell'assegnazione della casa coniugale, lasciata dalla moglie con la prole e dalla stessa locata a terzi a sua insaputa, e del contributo per il figlio
, trasferitosi presso il padre;
che dalla comparizione delle parti dinnanzi al Per_2
Presidente in sede separativa non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento del vincolo con previsione di contributo di mantenimento per i due figli conviventi con la madre di euro 18.000,00 annui ciascuno e per la moglie di euro 18.000,00 annui a titolo di assegno divorzile, oltre spese mediche, fermo l'affidamento condiviso della figlia minore ed il suo mantenimento diretto del figlio . Per_2
Si costituiva la resistente che non si opponeva alla domanda di scioglimento del vincolo, richiedendo il riconoscimento di assegno divorzile nella misura di euro
4.500,00 mensili o nella diversa di giustizia e di euro 3.000,00 mensili per il mantenimento dei figli con lei conviventi.
2 All'udienza presidenziale il Presidente, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, confermava i provvedimenti separativi.
Con sentenza parziale del 20.5.21 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Successivamente, ammesse ed espletate le prove orali, con la sentenza del 20.2.2024, il Tribunale, dato atto che la contesa residuava solo in ordine alla quantificazione dell'assegno divorzile comunque riconosciuto dal ricorrente in favore della moglie, così definiva il giudizio:
«Pone a carico di per il mantenimento dei figli e VA Parte_1 Per_1
l'importo annuale di euro 18.000,00 annui in mensilità di pari importo, da versarsi, per la prima, al domicilio materno e per il secondo con le modalità concordate dalle parti all'esito del ricorso ex art. 4, l.d., svolto dal padre, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e all'integralità delle spese straordinarie disciplinate secondo il vigente protocollo del Tribunale di Roma;
pone a carico di pone a carico di , a titolo di assegno divorzile, la Parte_1 somma mensile di euro 3700,00, con decorrenza dalla data del passaggio in giudicato della sentenza parziale sullo status, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, da versarsi al domicilio di entro il giorno 5 di ogni mese;
Controparte_1
compensa le spese di lite».
Avverso la sentenza ha proposto appello lo lamentando che: non era stata Pt_1 acquisita l'ultima dichiarazione dei redditi 2023 della controparte;
il tribunale aveva riscontrato le documentate incongruenze tra il reddito lavorativo dichiarato dalla
[...]
(euro 500 mensili) e le entrate tracciate nei suoi movimenti bancari;
costei CP_1 aveva omesso di depositare i movimenti del conto corrente a lei intestato presso l'istituto Intesa Sanpaolo;
dalla lettura della loro numerazione progressiva era emerso che la stessa aveva emesso fatture in numero ben superiore a quello dichiarato (79 invece di 42); pertanto, l'affermato squilibrio reddituale fra essi ex coniugi non era stato effettivamente riscontrato in termini oggettivi;
la controparte aveva sempre lavorato fino alla fase finale del giudizio di separazione (dicembre 2019) quando aveva deciso unilateralmente di smettere di farlo nonostante l'età dei figli non le imponesse di impegnarsi in maniera assorbente al loro accudimento;
durante tutto il ménage,
d'altro canto, il nucleo si era avvalso dell'aiuto di una colf;
le testimonianze acquisite, una delle quali dal fratello della convenuta, non erano certo sufficienti a dimostrare che la avesse rinunciato a prospettive di carriera per gli impegni domestici, CP_1
3 detti testi essendosi limitati a riferire quanto appreso dalla stessa parte oppure avendo riferito circostanze del tutto generiche.
Pertanto, egli concludeva nei termini sopra trascritti.
Costituitasi in giudizio, la voi invocava il rigetto integrale dell'appello CP_1 replicando che: le scelte concordate da essi ex coniugi avevano comportato una mancata e proficua sua realizzazione professionale, avendo ella rinunciato ad incarichi che l'avrebbero portata fuori Roma (doc. suo fascicolo di I grado dal n. 5 al n. 10); nonostante ciò, ella aveva investito le sue entrate, di gran lunga inferiori a quelle dell'ex marito, nella formazione del patrimonio familiare;
l'attuale residenza familiare dove ella viveva con i figli e VA (quest'ultimo da circa un anno aveva Per_1 terminato la sua esperienza lavorativa e formativa in Svezia ed era tornato a vivere con lei) era stata acquistata, come documentato nel giudizio di prime cure, da lei, impegnata a versare una rata di € 2.423,00 mensili per il pagamento del relativo mutuo;
lo pur guadagnando molto, aveva deciso solo di acquistare a suo tempo, Pt_1 spronato da lei, l'ex casa familiare di via Arrivabene, oggi in procinto di essere venduta, e di dedicare le notevoli somme guadagnate ad investimenti personali;
la richiesta di divorzio era stata notificata il 20.10.2020, successivamente alla sua decisione di sospendere l'attività lavorativa di agente immobiliare ormai in crisi da qualche anno;
nel 2004, in seguito alla nascita della terza figlia , aveva deciso Per_1 con il marito di lasciare l'occupazione in Alitalia per occuparsi dei tre bambini approfittando anche di uno scivolo offerto dalla società ai propri dipendenti;
in quel periodo ella aveva avuto anche gravi problemi di salute che le avevano impedito di lavorare fino al 2008 (doc. 15) di recente ella aveva ritenuto opportuno accedere alla richiesta dell'ex marito di porre in vendita dell'ex casa familiare di via Arrivabene, rinunziando alla sua assegnazione, e di provvedere all'acquisto di una nuova casa familiare dove oggi viveva con i due figli contraendo un mutuo per un esborso mensile di 2.423, rinunciando all'assegnazione; ciò aveva comportato un grande vantaggio economico per il resistente, ella dovendo pagare il mutuo sia per il suo nuovo alloggio in Roma sia per la casa di cui il figlio VA era intestatario sita in Porto Ercole;
aveva già chiarito (memoria di replica pag. 5) che la con cui Controparte_2 ella intratteneva un rapporto di collaborazione, era titolare di numerosi conti correnti quanti erano i fondi che gestiva e che, per tale motivo, i bonifici riportavano nelle causali indicazioni diverse;
non esisteva, fino alla fine del 2023, alcun obbligo che
4 imponeva di dovere iniziare a gennaio con una nuova numerazione e, pertanto, le fatture da ella emesse dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 riportavano una numerazione progressiva;
avendo, inoltre, ella optato per il regime forfettario – semplificato che prevede la non applicazione dell'IVA e della ritenuta d'acconto, i Cont bonifici effettuati dalla società erano da ritenersi al lordo di imposte, contributi e spese vive (quali ad esempio le trasferte); soltanto dal gennaio 2024 esisteva l'obbligo anche per coloro che avevano scelto il regime forfettario di fatturazione elettronica con progressiva numerazione;
solo oggi poteva depositare la dichiarazione dei redditi
2023; allegava documentazione a riprova del fatto che il conto Banca Intesa n.
1000/14694 era stato chiuso il 18.11.2021 e i movimenti effettuati su questo conto erano relativi ad operazioni di dismissione titoli, prelevamenti e giroconti tutti per l'appunto finalizzati alla cessazione di detto rapporto;
ingiustamente il ricorrente aveva inteso, a seguito della sentenza, ridurre l'importo dell'assegno corrispostole per compensare il maggiore versatole a titolo di assegno di mantenimento, pur dopo la sentenza sullo status e, pur dopo il rientro dalla Svezia del figlio VA, stava continuando a versare direttamente nelle mani di quest'ultimo l'assegno dovutole per il suo mantenimento.
In replica, lo aggiungeva che, dalla vendita dell'immobile sito in Vigna Clara Pt_1
(via Arrivabene) in loro comproprietà, effettuata a febbraio 2025, la convenuta aveva ricavato l'ingente somma di euro 400.000,oo, seppur in parte decurtata per saldare debiti nei confronti di esso ricorrente;
che sul c.c. della risultavano ripetuti CP_1 accrediti di migliaia di euro provenienti dal c.c. del padre (CREDEM 3 dicembre 2023, euro 3.000; CREDEM 16 aprile 2024, euro 5.000; BCC 22 dicembre 2023 euro 5.000;
BCC 24 gennaio 2024 euro 1.000; BCC 8 marzo 2024 euro 800; BCC 9 luglio 2024 euro 5.000); che a ciò si aggiungevano altre somme come quella di euro 2.500 acquisita sul conto CREDEM il 24 settembre 2024 da tale e imputata ad uno dei vari Persona_3 immobili di cui la era proprietaria, quello in Ficulle, che la stessa dichiarava CP_1 improduttivo di reddito;
che egli non aveva operato alcuna indebita compensazione sui versamenti mensilmente effettuati;
che egli aveva sopportato in proprio i costi di manutenzione e di mutuo sulla casa di via Arrivabene.
La Procura generale Si asteneva dall'esprimere il proprio parere in mancanza di interessi relativi a soggetti minorenni.
5 La Presidente della Sezione, in applicazione della previsione di cui all'art 127 ter c.p.c., disponeva la sostituzione della trattazione orale dell'udienza del giorno
11.9.2025 con il deposito di ulteriori note cui autorizzava le rispettive difese, sulle quali il Collegio ha poi deciso nella camera di consiglio.
* * *
L'appello non merita accoglimento.
Il ricorrente critica il quantum e non l'an del diritto della ex moglie a ricevere da lui l'assegno divorzile.
Tuttavia, il contestato importante squilibrio fra le rispettive condizioni economiche risulta indiscutibile.
Il sig. avvocato e docente universitario, dichiara di percepire circa 68.000,oo Pt_1 euro netti al mese.
La sig.ra , dal mese di gennaio 2022, svolge l'attività di procuratrice in CP_1 collaborazione con la società , con contratto a tempo determinato Controparte_4 rinnovabile annualmente, dichiarando un reddito mensile, al netto delle imposte e dei contributi, di 500/600 euro. Ella ha integrato la produzione contabile bancaria ed ha fornito spiegazione, a termini di legge, della progressività della numerazione delle fatture da ella emesse, in passato, senza interruzione alla scadenza dell'anno solare.
Costituisce, poi, dato oggettivo il fatto che ella debba versare mensilmente l'importo di euro 2.423,oo per far fronte alla rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa ove si è trasferita a vivere con i figli (usufruttuaria al 90% la figlia ), una volta Per_1 rilasciato d'intesa con il marito l'appartamento in comproprietà già costituente la casa familiare, e l'ulteriore di euro 882,oo per il mutuo relativo all'altro piccolo alloggio in
Porto Ercole, casa di vacanza per il nucleo, il cui usufrutto risulta intestato al figlio
VA.
Sicché tali oneri, assunti anche nell'interesse dei figli, corrispondono nel loro complesso pressoché all'intero importo dell'assegno divorzile riconosciutole.
A parte ogni considerazione in merito al fatto che, del tutto ragionevolmente, la coppia aveva condiviso la dedizione totale della resistente alle esigenze di accudimento della prole per cui, alla nascita della terzogenita, ella aveva lasciato il suo lavoro in Alitalia,
6 di fatto sacrificando sue ulteriori possibilità di impiego lavorativo e di incrementare l'anzianità contributiva, pur se si volesse ipotizzare che ella ricavi dal suo attuale lavoro importi superiori al dichiarato, certo rimarrebbe comunque enorme il divario da quello dell'ex marito.
Per tali ragioni, dunque, l'appello è rigettato e il ricorrente dovrà per legge rimborsare le spese di lite alla resistente per come si liquidano in dispositivo nel rispetto del d.m.
n. 55/14, aggiornato dal d.m. n. 147/22, stimatosi il valore della controversia ai sensi dell'art 13 co. 1° c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza nr 3184/24 Parte_1 emessa il 20.2.24 dal Tribunale di Roma a definizione del procedimento di divorzio nr 31321/21;
- lo condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida in euro Controparte_1
6.300,oo per compensi professionali, oltre r.f. al 15%, Iva e Cna come per legge;
- dichiara la ricorrenza degli estremi di legge per applicare all'appellante la sanzione di cui all'art 13 co. 1° quater del d.P.R. n. 115/02.
Roma, così deciso il 17.9.2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Gabriele Sordi Sofia Rotunno
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