Art. 2.
La disciplina per l'attribuzione dei compensi per lavoro straordinario stabilita nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1 e' estesa, con i medesimi criteri e decorrenza fissati nel decreto stesso, al personale dirigente non docente delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria delle qualifiche indicate nell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 .
La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario in favore del personale di cui al precedente comma e' pari ad un centosettantacinquesimo della retribuzione iniziale lorda mensile per stipendio ed eventuale indennita' di funzione, con le maggiorazioni previste dall'articolo 8 del decreto di cui al precedente articolo 1 della presente legge.
La disciplina per l'attribuzione dei compensi per lavoro straordinario stabilita nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1 e' estesa, con i medesimi criteri e decorrenza fissati nel decreto stesso, al personale dirigente non docente delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria delle qualifiche indicate nell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 .
La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario in favore del personale di cui al precedente comma e' pari ad un centosettantacinquesimo della retribuzione iniziale lorda mensile per stipendio ed eventuale indennita' di funzione, con le maggiorazioni previste dall'articolo 8 del decreto di cui al precedente articolo 1 della presente legge.