TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 23/10/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
RG n. 655/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel. dott.ssa Ilaria PEPE Giudice dott. Paolo LEPIDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 655/2025 V.G. promosso da:
(c.f. , nato in [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], e (c.f. ), Parte_2 C.F._2
nata ad [...] il [...], e ivi residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dalla (p.i. , per la Controparte_1 P.IVA_1
controversia dall'avvocato Gianni Paris in virtù di giusta procura in calce al ricorso congiunto ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, corrente in
NO (AQ) via San Francesco n. 260
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato il 29.08.2025 chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1 (così come integrate all'udienza del 22.10.2025)
“1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2) Il sig. abiterà in NO (AQ) via dei Ciclamini, n.
3. Parte_1
3) La sig.ra abiterà, in attesa di trovare nuova sistemazione, in altra casa in Parte_2 locazione presso l'abitazione in NO (AQ), via Salvatore Di Giacomo, 30;
4) il marito non corrisponderà alla moglie a titolo di mantenimento nulla, essendo entrambi autonomi svolgendo il Sig. lavori saltuari ed essendo disoccupata al momento e Parte_1 mantenuta dalla madre con cui convive la signora senza rendere entrambi dichiarazioni Pt_2 reddituali allo stato.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 29.08.2025 Parte_1
E hanno adito congiuntamente il Tribunale per ivi sentir
[...] Parte_2
dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio con rito civile in
NO (AQ) il 24.08.2019 trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune al n.42, parte I, anno 2019, alle condizioni di cui al libello introduttivo come sopra riportate.
Dalla loro unione non sono nati figli.
All'udienza del 22 ottobre 2025, dinanzi al Presidente dott. Sciarrillo, le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il PM ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, queste sono congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti e non sono contrarie a norme imperative, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
2 3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di NO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi E Parte_1 [...]
come sopra meglio generalizzati. Pt_2
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'assegno di mantenimento tra i coniugi:
“4) il marito non corrisponderà alla moglie a titolo di mantenimento nulla, essendo entrambi autonomi svolgendo il Sig. lavori saltuari ed essendo disoccupata al momento e Parte_1 mantenuta dalla madre con cui convive la signora senza rendere entrambi dichiarazioni Pt_2 reddituali allo stato.”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di NO (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto nell'anno 2019, numero 42, parte I.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Presidente rel. dott. Leopoldo Sciarrillo
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel. dott.ssa Ilaria PEPE Giudice dott. Paolo LEPIDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 655/2025 V.G. promosso da:
(c.f. , nato in [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], e (c.f. ), Parte_2 C.F._2
nata ad [...] il [...], e ivi residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dalla (p.i. , per la Controparte_1 P.IVA_1
controversia dall'avvocato Gianni Paris in virtù di giusta procura in calce al ricorso congiunto ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, corrente in
NO (AQ) via San Francesco n. 260
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato il 29.08.2025 chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1 (così come integrate all'udienza del 22.10.2025)
“1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2) Il sig. abiterà in NO (AQ) via dei Ciclamini, n.
3. Parte_1
3) La sig.ra abiterà, in attesa di trovare nuova sistemazione, in altra casa in Parte_2 locazione presso l'abitazione in NO (AQ), via Salvatore Di Giacomo, 30;
4) il marito non corrisponderà alla moglie a titolo di mantenimento nulla, essendo entrambi autonomi svolgendo il Sig. lavori saltuari ed essendo disoccupata al momento e Parte_1 mantenuta dalla madre con cui convive la signora senza rendere entrambi dichiarazioni Pt_2 reddituali allo stato.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 29.08.2025 Parte_1
E hanno adito congiuntamente il Tribunale per ivi sentir
[...] Parte_2
dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio con rito civile in
NO (AQ) il 24.08.2019 trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune al n.42, parte I, anno 2019, alle condizioni di cui al libello introduttivo come sopra riportate.
Dalla loro unione non sono nati figli.
All'udienza del 22 ottobre 2025, dinanzi al Presidente dott. Sciarrillo, le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il PM ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, queste sono congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti e non sono contrarie a norme imperative, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
2 3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di NO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi E Parte_1 [...]
come sopra meglio generalizzati. Pt_2
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'assegno di mantenimento tra i coniugi:
“4) il marito non corrisponderà alla moglie a titolo di mantenimento nulla, essendo entrambi autonomi svolgendo il Sig. lavori saltuari ed essendo disoccupata al momento e Parte_1 mantenuta dalla madre con cui convive la signora senza rendere entrambi dichiarazioni Pt_2 reddituali allo stato.”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di NO (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto nell'anno 2019, numero 42, parte I.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Presidente rel. dott. Leopoldo Sciarrillo
3