CGT2
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 14/01/2026, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 163/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RD FRANCESCO, Presidente VENNERI ANNA RITA, Relatore CARRA ANTONIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1311/2022 depositato il 30/05/2022
proposto da
Ag.Entrate - Riscossione - Lecce
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
elettivamente domiciliato presso lE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 326/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 5 e pubblicata il 08/03/2022
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05980202000004661000 IRPEF-ALTRO 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05980202000004661000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0592016001136318000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920170020918614000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 326/05/2022 pronunciata il 19/07/2021 e depositata in Segreteria l'8/03/2022, la
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce - Sez. V - ha accolto il ricorso proposto dal Sig.
Resistente_1 avverso il preavviso di fermo amministrativo n.
05980202000004661000, notificato il 29/02/2020 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nonché avverso le presupposte cartelle di pagamento, contrassegnate dai seguenti numeri:
• n. 05920160011363180000 per IRPEF e altro 2012;
• n. 05920170020918614000 per IRPEF e altro 2014.
Il ricorrente in primo grado eccepiva:
1) l'omessa notifica delle prodromiche cartelle esattoriali;
2) la decadenza della notifica delle cartelle esattoriali e dei relativi ruoli in essa incorporati;
3) l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui alle cartelle e dei relativi ruoli, riguardando gli anni
2012 e 2014;
4) la nullità del preavviso di fermo per cointestazione del veicolo BMW. Tale circostanza veniva documentata con la produzione del certificato di proprietà dell'autovettura, del contratto di lavoro della signora Nominativo_1 (sorella del contribuente) che utilizzava il veicolo per recarsi al lavoro, nonché con lo stato di famiglia;
5) il difetto di motivazione, l'omessa allegazione degli atti presupposti, l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, del tasso applicato e decorrenza degli interessi, nonché dell'aggio applicato.
Concludeva pertanto per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese e compensi di lite.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, dal canto suo, nel costituirsi in giudizio:
- eccepiva, in via preliminare e assorbente, l'inammissibilità del ricorso introduttivo ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 3 e art. 21 del D.lgs. n 546/1992, atteso che l'atto impugnato era stato preceduto dalla regolare notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, come da copia dei referti di notifica delle stesse, nonché dalla notifica dell'avviso di intimazione n. 05920199010147752000 avvenuta a mezzo PEC in data 26/11/2019;
- si opponeva altresì all'eccepita decadenza dal diritto di credito, nonché alla prescrizione delle cartelle, allegando agli atti la ricevuta di consegna della PEC. Rammentava che le cartelle, per come innanzi indicate, erano state rispettivamente notificate in data 12/12/2016 e in data
31/05/2018, quindi entrambe entro il termine di decadenza;
- eccepiva inoltre l'inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione del principio del contraddittorio, stante la propria carenza di legittimazione passiva e, di conseguenza, chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Direzione
Provinciale di Lecce;
- contestava l'eccezione di controparte di nullità del preavviso di fermo amministrativo per mancata allegazione delle cartelle di pagamento;
- in relazione all'eccezione di parte privata avente ad oggetto la violazione del divieto di iscrizione del fermo amministrativo su bene strumentale, l'Ufficio la riteneva del tutto destituita di fondamento in quanto il contribuente non aveva documentato che il veicolo interessato rivestisse effettivamente tale funzione;
- si opponeva, infine, alla contestazione dell'aggio avanzata dal ricorrente. Concludeva, in via preliminare, per la dichiarazione del proprio difetto di legittimazione passiva, con conseguente estensione del contraddittorio agli Enti impositori e, nel merito, per il rigetto di ogni eccezione ex adverso formulata con vittoria di spese.
I primi giudici hanno riconosciuto come incontestata la circostanza - dimostrata dalla documentazione in atti - che il veicolo oggetto del fermo amministrativo era stato acquistato, dal contribuente, in comproprietà con la sorella. Di conseguenza hanno accolto il ricorso ritenendo fondata e assorbente, rispetto agli altri motivi di impugnazione, la contestazione relativa alla legittimità del provvedimento di fermo, in quanto applicato a mezzo cointestato a due soggetti di cui uno solo debitore delle imposte.
Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione per i seguenti motivi:
1. la sentenza va riformata perché riferita all'ipotesi di fermo, mentre nella specie trattavasi di preavviso di fermo amministrativo con conseguente difetto di interesse;
2. violazione ed erronea applicazione dell'art. 2097 c.c., dell'art. 100 c.p.c. e dell'81 c.p.c., atteso che titolare del diritto ad opporsi al preavviso era soltanto Nominativo_1;
3. difetto assoluto di motivazione in ordine all'accoglimento delle altre richieste avanzate con il ricorso. Rileva l'appellante che “La Commissione ha ritenuto di accogliere il motivo afferente la illegittimità del preavviso di fermo perché colpiva un'auto cointestata, ma nella parte dispositiva ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati.” e, a tal proposito, rammenta che gli atti impugnati erano sia il preavviso di fermo, che le cartelle di pagamento in esso presupposte. Conclude pertanto per la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite.
Il Sig. Resistente_1 non risulta costituito in questo grado di giudizio, ancorché allo stesso l'atto d'appello sia stato regolarmente notificato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione risulta fondato e va pertanto accolto come da dispositivo.
Il primo e secondo motivo d'appello possono essere trattati congiuntamente atteso che attengono, entrambi, alla impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo.
In linea generale non può dirsi inesistente l'interesse ad agire avverso un preavviso di fermo ancorché lo stesso non sia, di per sé, immediatamente produttivo di effetti limitativi nella sfera giuridica del destinatario (in tal senso Cass. Civ. SS.UU. 11/05/2009 n. 10672 nonché, conformi,
Cass. Civ. SS.UU 7/05/2010 n. 11087; Cass. Civ. SS.UU. 12/10/2011 n. 20931; Cass. Civ. Sez.
V 30/10/2018 n. 27601).
Sottolinea infatti la Suprema Corte che, a tal fine, a nulla rileva “... che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n. 448.”.
Non sembra inutile rammentare quindi che “il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile, ma, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti” (in tal senso Cass. Civ. Sez.
VI-III 30/09/2022 n. 28509 ed altre conformi).
Nel caso di specie il preavviso impugnato è stato regolarmente preceduto dalla corretta notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, come da copia dei referti di notifica delle stesse depositate dall'Agente della riscossione, nonché dalla notifica dell'avviso di intimazione n.
05920199010147752000 avvenuta a mezzo PEC in data 26/11/2019.
Nel caso oggetto dell'odierno contenzioso va da sé che la cointestataria del veicolo è ovviamente coinvolta, pur non essendo diretta responsabile del debito per cui il Concessionario per la riscossione ha agito. In tale situazione avrebbe dovuto legittimamente impugnare il preavviso di fermo al fine di ottenerne l'annullamento, dimostrando di non essere debitrice.
Anche il terzo motivo d'appello merita accoglimento, atteso che - come opportunamente sottolineato dall'Ufficio appellante - gli atti impugnati dal Sig. Resistente_1 erano sia il preavviso di fermo, che le cartelle esattoriali allo stesso sottese.
Per tutto quanto innanzi esposto l'appello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione merita accoglimento.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite liquidate in € 500,00. Lecce 12 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
NA RI EN SC NO
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RD FRANCESCO, Presidente VENNERI ANNA RITA, Relatore CARRA ANTONIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1311/2022 depositato il 30/05/2022
proposto da
Ag.Entrate - Riscossione - Lecce
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
elettivamente domiciliato presso lE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 326/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 5 e pubblicata il 08/03/2022
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05980202000004661000 IRPEF-ALTRO 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05980202000004661000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0592016001136318000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920170020918614000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 326/05/2022 pronunciata il 19/07/2021 e depositata in Segreteria l'8/03/2022, la
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce - Sez. V - ha accolto il ricorso proposto dal Sig.
Resistente_1 avverso il preavviso di fermo amministrativo n.
05980202000004661000, notificato il 29/02/2020 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nonché avverso le presupposte cartelle di pagamento, contrassegnate dai seguenti numeri:
• n. 05920160011363180000 per IRPEF e altro 2012;
• n. 05920170020918614000 per IRPEF e altro 2014.
Il ricorrente in primo grado eccepiva:
1) l'omessa notifica delle prodromiche cartelle esattoriali;
2) la decadenza della notifica delle cartelle esattoriali e dei relativi ruoli in essa incorporati;
3) l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui alle cartelle e dei relativi ruoli, riguardando gli anni
2012 e 2014;
4) la nullità del preavviso di fermo per cointestazione del veicolo BMW. Tale circostanza veniva documentata con la produzione del certificato di proprietà dell'autovettura, del contratto di lavoro della signora Nominativo_1 (sorella del contribuente) che utilizzava il veicolo per recarsi al lavoro, nonché con lo stato di famiglia;
5) il difetto di motivazione, l'omessa allegazione degli atti presupposti, l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, del tasso applicato e decorrenza degli interessi, nonché dell'aggio applicato.
Concludeva pertanto per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese e compensi di lite.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, dal canto suo, nel costituirsi in giudizio:
- eccepiva, in via preliminare e assorbente, l'inammissibilità del ricorso introduttivo ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 3 e art. 21 del D.lgs. n 546/1992, atteso che l'atto impugnato era stato preceduto dalla regolare notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, come da copia dei referti di notifica delle stesse, nonché dalla notifica dell'avviso di intimazione n. 05920199010147752000 avvenuta a mezzo PEC in data 26/11/2019;
- si opponeva altresì all'eccepita decadenza dal diritto di credito, nonché alla prescrizione delle cartelle, allegando agli atti la ricevuta di consegna della PEC. Rammentava che le cartelle, per come innanzi indicate, erano state rispettivamente notificate in data 12/12/2016 e in data
31/05/2018, quindi entrambe entro il termine di decadenza;
- eccepiva inoltre l'inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione del principio del contraddittorio, stante la propria carenza di legittimazione passiva e, di conseguenza, chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Direzione
Provinciale di Lecce;
- contestava l'eccezione di controparte di nullità del preavviso di fermo amministrativo per mancata allegazione delle cartelle di pagamento;
- in relazione all'eccezione di parte privata avente ad oggetto la violazione del divieto di iscrizione del fermo amministrativo su bene strumentale, l'Ufficio la riteneva del tutto destituita di fondamento in quanto il contribuente non aveva documentato che il veicolo interessato rivestisse effettivamente tale funzione;
- si opponeva, infine, alla contestazione dell'aggio avanzata dal ricorrente. Concludeva, in via preliminare, per la dichiarazione del proprio difetto di legittimazione passiva, con conseguente estensione del contraddittorio agli Enti impositori e, nel merito, per il rigetto di ogni eccezione ex adverso formulata con vittoria di spese.
I primi giudici hanno riconosciuto come incontestata la circostanza - dimostrata dalla documentazione in atti - che il veicolo oggetto del fermo amministrativo era stato acquistato, dal contribuente, in comproprietà con la sorella. Di conseguenza hanno accolto il ricorso ritenendo fondata e assorbente, rispetto agli altri motivi di impugnazione, la contestazione relativa alla legittimità del provvedimento di fermo, in quanto applicato a mezzo cointestato a due soggetti di cui uno solo debitore delle imposte.
Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione per i seguenti motivi:
1. la sentenza va riformata perché riferita all'ipotesi di fermo, mentre nella specie trattavasi di preavviso di fermo amministrativo con conseguente difetto di interesse;
2. violazione ed erronea applicazione dell'art. 2097 c.c., dell'art. 100 c.p.c. e dell'81 c.p.c., atteso che titolare del diritto ad opporsi al preavviso era soltanto Nominativo_1;
3. difetto assoluto di motivazione in ordine all'accoglimento delle altre richieste avanzate con il ricorso. Rileva l'appellante che “La Commissione ha ritenuto di accogliere il motivo afferente la illegittimità del preavviso di fermo perché colpiva un'auto cointestata, ma nella parte dispositiva ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati.” e, a tal proposito, rammenta che gli atti impugnati erano sia il preavviso di fermo, che le cartelle di pagamento in esso presupposte. Conclude pertanto per la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite.
Il Sig. Resistente_1 non risulta costituito in questo grado di giudizio, ancorché allo stesso l'atto d'appello sia stato regolarmente notificato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione risulta fondato e va pertanto accolto come da dispositivo.
Il primo e secondo motivo d'appello possono essere trattati congiuntamente atteso che attengono, entrambi, alla impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo.
In linea generale non può dirsi inesistente l'interesse ad agire avverso un preavviso di fermo ancorché lo stesso non sia, di per sé, immediatamente produttivo di effetti limitativi nella sfera giuridica del destinatario (in tal senso Cass. Civ. SS.UU. 11/05/2009 n. 10672 nonché, conformi,
Cass. Civ. SS.UU 7/05/2010 n. 11087; Cass. Civ. SS.UU. 12/10/2011 n. 20931; Cass. Civ. Sez.
V 30/10/2018 n. 27601).
Sottolinea infatti la Suprema Corte che, a tal fine, a nulla rileva “... che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n. 448.”.
Non sembra inutile rammentare quindi che “il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile, ma, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti” (in tal senso Cass. Civ. Sez.
VI-III 30/09/2022 n. 28509 ed altre conformi).
Nel caso di specie il preavviso impugnato è stato regolarmente preceduto dalla corretta notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, come da copia dei referti di notifica delle stesse depositate dall'Agente della riscossione, nonché dalla notifica dell'avviso di intimazione n.
05920199010147752000 avvenuta a mezzo PEC in data 26/11/2019.
Nel caso oggetto dell'odierno contenzioso va da sé che la cointestataria del veicolo è ovviamente coinvolta, pur non essendo diretta responsabile del debito per cui il Concessionario per la riscossione ha agito. In tale situazione avrebbe dovuto legittimamente impugnare il preavviso di fermo al fine di ottenerne l'annullamento, dimostrando di non essere debitrice.
Anche il terzo motivo d'appello merita accoglimento, atteso che - come opportunamente sottolineato dall'Ufficio appellante - gli atti impugnati dal Sig. Resistente_1 erano sia il preavviso di fermo, che le cartelle esattoriali allo stesso sottese.
Per tutto quanto innanzi esposto l'appello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione merita accoglimento.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite liquidate in € 500,00. Lecce 12 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
NA RI EN SC NO