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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 09/06/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
RG 940/2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Parte_1 C.F._1
Forte, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Galleria San
Babila n. 4/A;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Chiara Marras, CP P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
CONVENUTO
(C.F. ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2
difesa dall'Avv. Giovanni Ledda, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
Cagliari, Piazza Repubblica n. 10;
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 27 giugno 2022, ha convenuto in Parte_1
giudizio i soggetti riportati in epigrafe, proponendo opposizione all'intimazione di pagamento n. 102 2022 90019482 18/000, con cui l _3
ha richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 116.618,04.
[...]
2. Per quanto di interesse al presente giudizio, la ricorrente ha eccepito la mancata notifica degli otto avvisi di addebito indicati nella predetta intimazione di pagamento, nn. 40220180000962786000, 40220180001345912000, 40220180002925490000,
40220180003370981000, 40220190000477856000, 40220190001277858000,
40220190002273160000, 40220190002508488000, aventi un valore totale di € 20.465,68 per contributi e somme aggiuntive.
3. Parte ricorrente ha altresì contestato l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento, siccome promanava dall'indirizzo pec
t, non presente negli elenchi ufficiali. Email_1
4. Inoltre, la sig.ra ha lamentato l'illegittimità dell'intimazione di pagamento e Pt_1
degli avvisi di addebito per essere stata omessa la puntuale indicazione della base di calcolo degli interessi applicati.
5. Infine, la ricorrente ha dedotto la violazione da parte dell'agente dalla riscossione del disposto della legge n. 228/2012, avendo l'interessata trasmesso apposita istanza per la sospensione dell'attività di riscossione.
6. La ricorrente ha quindi chiesto l'accoglimento delle presenti conclusioni:
“
1. in via cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dei ruoli, delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito mai notificati stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere mai notificate e comunque prescritte e per la presenza dell'istanza di sospensione legale della riscossione ai sensi della legge 228/2012, l'esecutività dell'atto impugnato;
2. in via preliminare, nel merito: accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 102 2022 90019482 18/000 e l'illegittimità, la nullità, inesistenza e comunque la mancata notifica di tutti i seguenti titoli impugnati in premessa:
- n. 40220180000962786000, - n. 40220180001345912000,
- n. 40220180002925490000,
- n. 40220180003370981000,
- n. 40220190000477856000,
- n. 40220190001277858000,
- n. 40220190002273160000,
- n. 40220190002508488000, conseguentemente annullare il ruolo ed il debito sottostante;
2
3. accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica della notifica dell'intimazione di pagamento n. 102 2022 90019482 18/000;
4. accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 102 2022 90019482
18/000, per la mancanza del calcolo degli interessi;
5. in ogni caso, dichiarare vinte le spese del presente giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
7. Si sono ritualmente costituite in giudizio e CP _3
, eccependo quest'ultima il proprio difetto di legittimazione passiva con
[...]
riferimento alla notifica degli avvisi di addebito, e comunque l'infondatezza del ricorso, siccome i titoli sarebbero stati regolarmente notificati.
8. Mutata la persona del giudice e istruita la causa documentalmente, quest'ultima viene decisa all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
9. Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di nullità della costituzione in giudizio di
, per essersi parte convenuta difesa _3
ricorrendo ad avvocato del libero foro, come contestato dalla parte ricorrente.
10. La doglianza è infondata e va rigettata. Difatti, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l , impregiudicata la generale _3
facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla
Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma
4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.
3 11. È stato poi precisato dalle Sezioni Unite che quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l e CP_3
l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed CP_3
implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità (Cass. civ., n.
30008 del 2019).
12. Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla ricorrente.
13. Nel merito, il ricorso va integralmente respinto.
14. In ordine alla censura circa l'asserita invalidità della notifica di un atto trasmesso da un indirizzo non facente parte dei pubblici elenchi, si rileva che la Suprema Corte ha così affermato: “La sentenza impugnata si è conformata ai suddetti principi laddove ha ritenuto valida la notifica proveniente da un indirizzo PEC
( t) dal quale era chiaramente Email_2
evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri
( t), circostanza - questa della diversità degli Email_3
indirizzi PEC - peraltro neppure provata dalla parte contribuente. Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi
4 dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell , come presente nei pubblici registri CP_3
E ( ) ma da uno diverso Email_3
( t), relativamente al quale però è Email_2 evidente ictu oculi la provenienza dall ” (Cass. civ., n. 982 del _3
2023).
15. Principi che risultano poi ribaditi nella sentenza n. 18684 del 2023, nonché nella più recente sentenza n. 26682 del 2024, essendosi dunque affermato che in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione,
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia “ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.
16. Nel caso di specie risulta documentalmente che la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata effettuata dall'indirizzo pec t”; da parte ricorrente non è poi stata Email_1
posta in contestazione la riferibilità di tale indirizzo all _3
, di cui peraltro riporta chiaramente il dominio, né viene neanche dedotto
[...]
dalla stessa alcun ipotetico pregiudizio subito. Sicché non sussiste il vizio formale denunciato.
17. Per le medesime ragioni è infondata la doglianza con riferimento alla notifica degli avvisi di addebito, effettuata dall' dall'indirizzo “ t”, CP Email_5
all'indirizzo di posta elettronica certificata , la cui Email_6
riconducibilità alla persona della ricorrente non è mai stata posta in contestazione da quest'ultima (doc. 1 fasc. ); circostanza che peraltro emerge dal registro INI-Pec CP
(doc. 2 fasc. ). CP
18. L' , com'era suo onere, ha dato puntuale evidenza della notifica dei titoli esecutivi CP
impugnati nel presente giudizio, effettuata per il tramite della posta elettronica certificata, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta in atti e non disconosciuta dalla
5 ricorrente (doc. 1 fasc. ); a ciò consegue l'inammissibilità di tutte le censure CP
sollevate dalla sig.ra avverso gli avvisi di addebito, tanto quella della mancata Pt_1
notifica quanto quella della mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi, che avrebbero dovuto essere proposte entro il termine di venti giorni dalla notifica dei titoli, giusta il disposto dell'art. 617 c.p.c.
19. Né è meritevole di accoglimento la doglianza della mancata indicazione nell'intimazione di pagamento del criterio di calcolo degli interessi applicati. Sul punto si richiama il principio “secondo cui l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata. (Cass.
09/11/2018, n. 28698)” (Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 11843 del 2023), ciò risolvendo ogni diatriba circa la validità formale della stessa.
20. Si riporta altresì il rilevante passaggio motivazionale della ordinanza della Suprema Corte,
sez. 5, n. 21065 del 2022, secondo cui: “Dal contenuto di tale norma [art. 50 D.P.R. n.
602/1973] si evince chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione ,ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della I. 7 agosto 1990, n. 241,(norma applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi tra cui quelli tributari) in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Tale norma esclude che i soggetti interessati possano far valere vizi inerenti al contenuto di tali provvedimenti proprio perché non influenti sul diritto di difesa ed in genere inidonei ad incidere sulla causa del provvedimento (cfr. Cass. S.U. n. 14878 del
25/06/2009).
Una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, ed essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr. in tema di cartelle di pagamento Cass. n. 2373 del 31/01/2013 e Cass. n. 9778 del 18/04/2017), appare fuorviante parlare di mancanza
6 di motivazione. Il contenuto dell'atto era in grado di rendere edotto il contribuente delle ragioni della emissione dell'intimazione. La Ctr avrebbe dovuto considerare che per la validità della motivazione è sufficiente che il contribuente sia messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nell'an e nel quantum, cosa avvenuta con il riferimento alla cartella precedentemente notificata, ed esercitare il suo diritto di difesa contestando per esempio
l'avvenuta notifica dell'atto prodromico, o che tale atto era venuto meno vuoi per il pagamento o per prescrizione. Essendo il riferimento alla cartella già notificata specifico
e concreto, in grado di garantire la difesa del contribuente e la sua effettiva possibilità di contestazione, non si poteva assolutamente discutere sulla mancanza di motivazione dell'intimazione. Del resto in relazione ad un provvedimento vincolato nel suo contenuto da una norma o da provvedimento sovraordinato, quale l'intimazione di pagamento, all'Amministrazione non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto. Lo scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che per effetto della mancanza di pagamento della cartella già notificata, sarebbe iniziata l'esecuzione coattiva, assolvendo nel caso la funzione equivalente a quella del precetto sicché il suo contenuto, in relazione alle finalità sue proprie, può dirsi esaustivo ove non solo si dia atto del mancato pagamento del debito tributario ma anche contenga l'intimazione al contribuente di effettuare il versamento dovuto entro un termine ristretto, con
l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. Non vi è dubbio perciò che sia oggetto di erronea applicazione della disciplina qui descritta pretendere ulteriori contenuti, peraltro già noti al contribuente proprio in virtù della precedente cartella notificata. Pertanto conclusivamente va affermato, in conformità del costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (vedi cass sez. 5 n. 2227/2018) che l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagatv e precedentemente notificata, né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale già richiamato”.
21. Così, nel caso di specie l'intimazione di pagamento riporta puntualmente l'elenco degli avvisi di addebito, con la specifica indicazione degli importi dovuti a titolo di sorte capitale e interessi di mora, richiamandosi altresì nella nota n. 1 la previsione normativa relativa alla determinazione di questi ultimi.
7 22. È di conseguenza infondato il motivo di ricorso sollevato nell'atto introduttivo.
23. Si osserva infine che la procedura di sospensione introdotta dall'art. 1, commi 537-540, della l. n. 228 del 2012 rivendicata da parte ricorrente, secondo la Suprema Corte non può valere a rimettere in discussione crediti divenuti definitivi, per via giudiziale o per mancata opposizione, svolgendo motivi di censura che il contribuente avrebbe dovuto prospettare nelle sedi proprie del giudizio di accertamento negativo o delle opposizioni esecutive, trattandosi di procedura finalizzata, da un canto, a favorire l'adozione, da parte dell'ente creditore, di atti di sgravio totale o parziale in autotutela, al sopravvenire di fatti idonei ad incidere, totalmente o parzialmente, sulla misura del credito, evitando alle parti l'aggravio dell'introduzione di procedimenti giudiziari, e, dall'altro, a favorire l'adempimento spontaneo del credito una volta che l'ente creditore abbia rappresentato le ragioni per le quali ritiene non fondati i motivi avanzati dal debitore;
peraltro, la natura meramente confermativa dell'atto conclusivo di detta procedura ne rende inammissibile l'impugnazione, non trattandosi di atto incidente sull'esistenza di diritti soggettivi e ben potendo le ragioni oppositive alle ragioni di credito dell'ente previdenziale non accolte essere dal debitore palesate e fatte valere opponendosi successivamente all'esecuzione o agli atti esecutivi, coerentemente con quanto disposto dall'art. 24 Cost. (Cass. civ., Sez. lav., ordinanza n. 16249 del 08/06/2023).
24. Pertanto, l'istanza avanzata in tal senso da parte della sig.ra non era comunque Pt_1
idonea a rimettere in discussione il credito portato negli avvisi di addebito, oramai definitivamente cristallizzato a seguito della mancata tempestiva opposizione nei termini previsti dall'ordinamento.
25. Conclusivamente, il ricorso va integralmente respinto.
26. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 10/3/2014, sul parametro del valore della causa compreso nello scaglione tra € 5.201,00 ed € 26.000,00. Le spese sono dunque liquidate, a favore di ciascuna delle parti resistenti, in complessivi € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
8 - rigetta il ricorso;
- condanna alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di e Parte_1 CP
, liquidate in complessivi € 4.000,00 a Controparte_2
beneficio di ciascuna delle parti, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e spese forfettarie, da distrarsi all'Avv. Giovanni Ledda, dichiaratosi antistatario, per quanto riguarda le spese dovute ad . _3
Sassari, 09/06/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
9
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Parte_1 C.F._1
Forte, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Galleria San
Babila n. 4/A;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Chiara Marras, CP P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
CONVENUTO
(C.F. ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2
difesa dall'Avv. Giovanni Ledda, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
Cagliari, Piazza Repubblica n. 10;
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 27 giugno 2022, ha convenuto in Parte_1
giudizio i soggetti riportati in epigrafe, proponendo opposizione all'intimazione di pagamento n. 102 2022 90019482 18/000, con cui l _3
ha richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 116.618,04.
[...]
2. Per quanto di interesse al presente giudizio, la ricorrente ha eccepito la mancata notifica degli otto avvisi di addebito indicati nella predetta intimazione di pagamento, nn. 40220180000962786000, 40220180001345912000, 40220180002925490000,
40220180003370981000, 40220190000477856000, 40220190001277858000,
40220190002273160000, 40220190002508488000, aventi un valore totale di € 20.465,68 per contributi e somme aggiuntive.
3. Parte ricorrente ha altresì contestato l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento, siccome promanava dall'indirizzo pec
t, non presente negli elenchi ufficiali. Email_1
4. Inoltre, la sig.ra ha lamentato l'illegittimità dell'intimazione di pagamento e Pt_1
degli avvisi di addebito per essere stata omessa la puntuale indicazione della base di calcolo degli interessi applicati.
5. Infine, la ricorrente ha dedotto la violazione da parte dell'agente dalla riscossione del disposto della legge n. 228/2012, avendo l'interessata trasmesso apposita istanza per la sospensione dell'attività di riscossione.
6. La ricorrente ha quindi chiesto l'accoglimento delle presenti conclusioni:
“
1. in via cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dei ruoli, delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito mai notificati stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere mai notificate e comunque prescritte e per la presenza dell'istanza di sospensione legale della riscossione ai sensi della legge 228/2012, l'esecutività dell'atto impugnato;
2. in via preliminare, nel merito: accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 102 2022 90019482 18/000 e l'illegittimità, la nullità, inesistenza e comunque la mancata notifica di tutti i seguenti titoli impugnati in premessa:
- n. 40220180000962786000, - n. 40220180001345912000,
- n. 40220180002925490000,
- n. 40220180003370981000,
- n. 40220190000477856000,
- n. 40220190001277858000,
- n. 40220190002273160000,
- n. 40220190002508488000, conseguentemente annullare il ruolo ed il debito sottostante;
2
3. accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica della notifica dell'intimazione di pagamento n. 102 2022 90019482 18/000;
4. accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 102 2022 90019482
18/000, per la mancanza del calcolo degli interessi;
5. in ogni caso, dichiarare vinte le spese del presente giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
7. Si sono ritualmente costituite in giudizio e CP _3
, eccependo quest'ultima il proprio difetto di legittimazione passiva con
[...]
riferimento alla notifica degli avvisi di addebito, e comunque l'infondatezza del ricorso, siccome i titoli sarebbero stati regolarmente notificati.
8. Mutata la persona del giudice e istruita la causa documentalmente, quest'ultima viene decisa all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
9. Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di nullità della costituzione in giudizio di
, per essersi parte convenuta difesa _3
ricorrendo ad avvocato del libero foro, come contestato dalla parte ricorrente.
10. La doglianza è infondata e va rigettata. Difatti, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l , impregiudicata la generale _3
facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla
Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma
4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.
3 11. È stato poi precisato dalle Sezioni Unite che quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l e CP_3
l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed CP_3
implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità (Cass. civ., n.
30008 del 2019).
12. Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla ricorrente.
13. Nel merito, il ricorso va integralmente respinto.
14. In ordine alla censura circa l'asserita invalidità della notifica di un atto trasmesso da un indirizzo non facente parte dei pubblici elenchi, si rileva che la Suprema Corte ha così affermato: “La sentenza impugnata si è conformata ai suddetti principi laddove ha ritenuto valida la notifica proveniente da un indirizzo PEC
( t) dal quale era chiaramente Email_2
evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri
( t), circostanza - questa della diversità degli Email_3
indirizzi PEC - peraltro neppure provata dalla parte contribuente. Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi
4 dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell , come presente nei pubblici registri CP_3
E ( ) ma da uno diverso Email_3
( t), relativamente al quale però è Email_2 evidente ictu oculi la provenienza dall ” (Cass. civ., n. 982 del _3
2023).
15. Principi che risultano poi ribaditi nella sentenza n. 18684 del 2023, nonché nella più recente sentenza n. 26682 del 2024, essendosi dunque affermato che in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione,
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia “ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.
16. Nel caso di specie risulta documentalmente che la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata effettuata dall'indirizzo pec t”; da parte ricorrente non è poi stata Email_1
posta in contestazione la riferibilità di tale indirizzo all _3
, di cui peraltro riporta chiaramente il dominio, né viene neanche dedotto
[...]
dalla stessa alcun ipotetico pregiudizio subito. Sicché non sussiste il vizio formale denunciato.
17. Per le medesime ragioni è infondata la doglianza con riferimento alla notifica degli avvisi di addebito, effettuata dall' dall'indirizzo “ t”, CP Email_5
all'indirizzo di posta elettronica certificata , la cui Email_6
riconducibilità alla persona della ricorrente non è mai stata posta in contestazione da quest'ultima (doc. 1 fasc. ); circostanza che peraltro emerge dal registro INI-Pec CP
(doc. 2 fasc. ). CP
18. L' , com'era suo onere, ha dato puntuale evidenza della notifica dei titoli esecutivi CP
impugnati nel presente giudizio, effettuata per il tramite della posta elettronica certificata, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta in atti e non disconosciuta dalla
5 ricorrente (doc. 1 fasc. ); a ciò consegue l'inammissibilità di tutte le censure CP
sollevate dalla sig.ra avverso gli avvisi di addebito, tanto quella della mancata Pt_1
notifica quanto quella della mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi, che avrebbero dovuto essere proposte entro il termine di venti giorni dalla notifica dei titoli, giusta il disposto dell'art. 617 c.p.c.
19. Né è meritevole di accoglimento la doglianza della mancata indicazione nell'intimazione di pagamento del criterio di calcolo degli interessi applicati. Sul punto si richiama il principio “secondo cui l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata. (Cass.
09/11/2018, n. 28698)” (Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 11843 del 2023), ciò risolvendo ogni diatriba circa la validità formale della stessa.
20. Si riporta altresì il rilevante passaggio motivazionale della ordinanza della Suprema Corte,
sez. 5, n. 21065 del 2022, secondo cui: “Dal contenuto di tale norma [art. 50 D.P.R. n.
602/1973] si evince chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione ,ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della I. 7 agosto 1990, n. 241,(norma applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi tra cui quelli tributari) in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Tale norma esclude che i soggetti interessati possano far valere vizi inerenti al contenuto di tali provvedimenti proprio perché non influenti sul diritto di difesa ed in genere inidonei ad incidere sulla causa del provvedimento (cfr. Cass. S.U. n. 14878 del
25/06/2009).
Una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, ed essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr. in tema di cartelle di pagamento Cass. n. 2373 del 31/01/2013 e Cass. n. 9778 del 18/04/2017), appare fuorviante parlare di mancanza
6 di motivazione. Il contenuto dell'atto era in grado di rendere edotto il contribuente delle ragioni della emissione dell'intimazione. La Ctr avrebbe dovuto considerare che per la validità della motivazione è sufficiente che il contribuente sia messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nell'an e nel quantum, cosa avvenuta con il riferimento alla cartella precedentemente notificata, ed esercitare il suo diritto di difesa contestando per esempio
l'avvenuta notifica dell'atto prodromico, o che tale atto era venuto meno vuoi per il pagamento o per prescrizione. Essendo il riferimento alla cartella già notificata specifico
e concreto, in grado di garantire la difesa del contribuente e la sua effettiva possibilità di contestazione, non si poteva assolutamente discutere sulla mancanza di motivazione dell'intimazione. Del resto in relazione ad un provvedimento vincolato nel suo contenuto da una norma o da provvedimento sovraordinato, quale l'intimazione di pagamento, all'Amministrazione non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto. Lo scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che per effetto della mancanza di pagamento della cartella già notificata, sarebbe iniziata l'esecuzione coattiva, assolvendo nel caso la funzione equivalente a quella del precetto sicché il suo contenuto, in relazione alle finalità sue proprie, può dirsi esaustivo ove non solo si dia atto del mancato pagamento del debito tributario ma anche contenga l'intimazione al contribuente di effettuare il versamento dovuto entro un termine ristretto, con
l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. Non vi è dubbio perciò che sia oggetto di erronea applicazione della disciplina qui descritta pretendere ulteriori contenuti, peraltro già noti al contribuente proprio in virtù della precedente cartella notificata. Pertanto conclusivamente va affermato, in conformità del costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (vedi cass sez. 5 n. 2227/2018) che l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagatv e precedentemente notificata, né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale già richiamato”.
21. Così, nel caso di specie l'intimazione di pagamento riporta puntualmente l'elenco degli avvisi di addebito, con la specifica indicazione degli importi dovuti a titolo di sorte capitale e interessi di mora, richiamandosi altresì nella nota n. 1 la previsione normativa relativa alla determinazione di questi ultimi.
7 22. È di conseguenza infondato il motivo di ricorso sollevato nell'atto introduttivo.
23. Si osserva infine che la procedura di sospensione introdotta dall'art. 1, commi 537-540, della l. n. 228 del 2012 rivendicata da parte ricorrente, secondo la Suprema Corte non può valere a rimettere in discussione crediti divenuti definitivi, per via giudiziale o per mancata opposizione, svolgendo motivi di censura che il contribuente avrebbe dovuto prospettare nelle sedi proprie del giudizio di accertamento negativo o delle opposizioni esecutive, trattandosi di procedura finalizzata, da un canto, a favorire l'adozione, da parte dell'ente creditore, di atti di sgravio totale o parziale in autotutela, al sopravvenire di fatti idonei ad incidere, totalmente o parzialmente, sulla misura del credito, evitando alle parti l'aggravio dell'introduzione di procedimenti giudiziari, e, dall'altro, a favorire l'adempimento spontaneo del credito una volta che l'ente creditore abbia rappresentato le ragioni per le quali ritiene non fondati i motivi avanzati dal debitore;
peraltro, la natura meramente confermativa dell'atto conclusivo di detta procedura ne rende inammissibile l'impugnazione, non trattandosi di atto incidente sull'esistenza di diritti soggettivi e ben potendo le ragioni oppositive alle ragioni di credito dell'ente previdenziale non accolte essere dal debitore palesate e fatte valere opponendosi successivamente all'esecuzione o agli atti esecutivi, coerentemente con quanto disposto dall'art. 24 Cost. (Cass. civ., Sez. lav., ordinanza n. 16249 del 08/06/2023).
24. Pertanto, l'istanza avanzata in tal senso da parte della sig.ra non era comunque Pt_1
idonea a rimettere in discussione il credito portato negli avvisi di addebito, oramai definitivamente cristallizzato a seguito della mancata tempestiva opposizione nei termini previsti dall'ordinamento.
25. Conclusivamente, il ricorso va integralmente respinto.
26. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 10/3/2014, sul parametro del valore della causa compreso nello scaglione tra € 5.201,00 ed € 26.000,00. Le spese sono dunque liquidate, a favore di ciascuna delle parti resistenti, in complessivi € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
8 - rigetta il ricorso;
- condanna alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di e Parte_1 CP
, liquidate in complessivi € 4.000,00 a Controparte_2
beneficio di ciascuna delle parti, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e spese forfettarie, da distrarsi all'Avv. Giovanni Ledda, dichiaratosi antistatario, per quanto riguarda le spese dovute ad . _3
Sassari, 09/06/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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