Trib. Sassari, sentenza 09/06/2025, n. 329
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Sentenza 9 giugno 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice Dott. Matteo Girolametti del Tribunale Ordinario di Sassari, riguarda un'opposizione a un'intimazione di pagamento avanzata da una parte ricorrente. Quest'ultima ha contestato la validità della notifica di otto avvisi di addebito, sostenendo la loro mancata notifica e l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per l'assenza di indicazioni sui criteri di calcolo degli interessi. Inoltre, ha invocato la sospensione della riscossione in virtù di una richiesta di sospensione legale ai sensi della legge n. 228/2012.

Il Giudice ha respinto integralmente il ricorso, argomentando che la notifica effettuata tramite PEC, sebbene proveniente da un indirizzo non registrato, era valida poiché il mittente era chiaramente identificabile. Ha inoltre sottolineato che la ricorrente non ha dimostrato alcun pregiudizio concreto al proprio diritto di difesa. Riguardo alla contestazione sulla mancanza di motivazione dell'intimazione di pagamento, il Giudice ha richiamato la giurisprudenza consolidata, affermando che l'intimazione, essendo un atto vincolato, non necessitava di ulteriori dettagli oltre a quelli già forniti nella cartella di pagamento. Infine, ha evidenziato che la procedura di sospensione non poteva rimettere in discussione crediti già definitivi, confermando così la legittimità delle pretese creditorie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Sassari, sentenza 09/06/2025, n. 329
    Giurisdizione : Trib. Sassari
    Numero : 329
    Data del deposito : 9 giugno 2025

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