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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 24/04/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n.2102/2022
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2021, al numero
2297, promossa con domanda depositata in data 15.7.2021
da
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Salvatore Giordano e Parte_1
Alfonso Tagliamonte, in forza di mandato in calce al ricorso, e presso gli stessi elettivamente domiciliato
ricorrente contro
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di Controparte_1
procura allegata alla memoria di costituzione ed in virtù della deliberazione della Giunta Comunale di n.20 del 10 febbraio 2022, dall'Avv. Marco Marani ed elettivamente domiciliato presso il CP_1
suo studio in Passeggiata San Giuseppe n. 27 CP_1
resistente
Oggetto del giudizio: differenze retributive
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.414 c.p.c. ha convenuto in giudizio, dinanzi Parte_1
al Giudice del Lavoro del Tribunale di Frosinone, il chiedendo che venisse Controparte_1
accertato che con il convenuto si era costituito dal 15.12.2003 un rapporto di lavoro CP_1
subordinato, in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la qualifica di Comandante dei vigili urbani, livello D/3, e che successivamente, il 15.10.2014, era stato incardinato nella posizione di responsabile del servizio della Avvocatura comunale, al livello D3, posizione economica D5, tramite il superamento di una procedura di mobilità interna indetta dallo stesso CP_1 resistente. L'attore ha poi chiesto l'accertamento del suo diritto a percepire dal convenuto la CP_1 somma di €.63.459,02, a titolo di parte di retribuzione spettante in funzione di onorario prevista dall'art.9 del D.L. n. 90/2014, così come modificato e convertito dalla L. n.114/2014, somma determinata in base ai parametri di calcolo di cui al regolamento dell'Avvocatura Comunale del
Comune di del 17.12.2020 con riferimento a tutte le sentenze favorevoli ottenute dall'Ufficio CP_1
Avvocatura del Comune di dinanzi alle Autorità Giudiziarie, nonché alle transazioni anche CP_1
stragiudiziali predisposte dal ricorrente in favore dell'Ente, nel periodo dal 6.10.2014 al 31.12.2020.
Regolarmente notificato il ricorso, il si è costituito chiedendo il rigetto delle Controparte_1 domande attoree, perché la pretesa economica dell'attore si basava unicamente su un prospetto predisposto e proveniente dalla parte stessa, che non provava l'avvenuto conferimento, in favore del ricorrente e per ciascuna singola causa, dei necessari poteri di rappresentanza dell'ente, né l'attività asseritamente svolta per ognuna di esse (in effetti non vi era traccia di un atto difensivo, di un verbale d'udienza o di una sentenza). Nel merito delle controversie per le quali la parte opposta aveva richiesto il compenso, il convenuto ha poi specificamente negato la spettanza del compenso CP_1 professionale richiesto per quelle indicate con il n.36 dell'anno 2016 e con il n.1 dell'anno 2019. Il resistente ha poi rilevato che l'iniziativa di controparte muoveva dall'inammissibile CP_1 richiamo al Regolamento dell'Avvocatura civica, adottato dall'Ente oggi convenuto con delibera di
Giunta n. 166 del 17 dicembre 2020 (pubblicata il successivo 22 dicembre - doc. 10) e, pertanto, in epoca successiva rispetto al periodo di riferimento dei procedimenti per i quali è causa. Da ultimo, il ha osservato che non era dato sapere se l'importo reclamato era rispettoso dei precisi limiti, CP_1 pure retributivi, fissati dall'art.9 della Legge n. 114/2014, richiamati in ricorso.
Nel corso del giudizio è stato esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, è stata acquisita documentazione ed è stata disposta C.T.U. contabile.
All'udienza del 13.2.2025la causa è stata discussa dai procuratori delle parti ed è stata quindi decisa dal Giudice adito con il dispositivo di sentenza riportato in calce, di cui si è data pubblica lettura.
Il ricorso merita accoglimento, nei limiti e per i motivi appresso indicati.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto del ricorrente – che è responsabile del servizio della Avvocatura del Comune di dal 15.10.2014, inquadrato nella categoria D5 del CP_1
CCNL del Comparto Funzioni Locali - al pagamento del compenso professionale aggiuntivo, c.d. propine, per l'attività svolta quale difensore dell'Ente per le controversie espressamente indicate in ricorso, conclusesi con sentenze favorevoli per l'ente comunale o con transazioni anche stragiudiziali predisposte dall'attore in favore dell'ente, nel periodo dal 6.10.2014 al 31.12.2020. Osserva il Giudicante che l'art.9 del D.L. 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n.114, ha dettato i criteri per la riforma dei compensi professionali degli
Avvocati degli Enti pubblici (oltre che dell'Avvocatura dello Stato), prevedendo il loro riconoscimento, entro i limiti dello stanziamento di spesa e del tetto retributivo individuale specifico, unicamente nelle ipotesi di sentenze favorevoli, sia con condanna delle controparti alla rifusione delle spese legali, sia con compensazione delle stesse, comprendendo, in tale ultimo caso, anche le transazioni concluse a seguito di provvedimenti giudiziali sempre favorevoli alle amministrazioni pubbliche.
Il trattamento economico degli Avvocati dipendenti, dunque, è costituito da una prima voce fissa, rappresentata dallo stipendio tabellare e dalla retribuzione di posizione, e da un'altra componente
(quella contemplata dalla suindicata norma), relativa ai compensi maturati per l'attività svolta, di natura variabile, in quanto collegata all'esito del contenzioso.
In particolare, l'art 9 cit. prevede che:
“3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.
4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 75 per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. Il rimanente 25 per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e successive modificazioni.
5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo princìpi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.
6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941,
n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.
7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.
8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1°gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato”.
La normativa richiamata ha dunque previsto che per le sentenze favorevoli agli Enti, con compensazioni delle spese legali, e in caso di transazioni a seguito di sentenze favorevoli, spetta il trattamento aggiuntivo per le sentenze depositate successivamente all'entrata in vigore del Decreto citato.
Per le sentenze favorevoli con recupero delle spese legali, il compenso aggiuntivo spetta invece a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti comunali, da adottarsi in ogni caso entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.
Ciò premesso, è pacifico tra le parti che il Comune di non essendone ancora dotato, ha CP_1
approvato il proprio Regolamento mediante deliberazione n.166 del 17 dicembre 2020 (doc. 10 del fascicolo di parte convenuta). E' altresì pacifico tra le parti che l'attore ha richiesto la retribuzione spettante in funzione di onorario prevista dall'art.9 del D.L. n. 90/2014, così come modificato e convertito dalla L. n.114/2014, con riferimento alle sentenze favorevoli ottenute dall'Ufficio
Avvocatura del Comune di dinanzi alle Autorità Giudiziarie, nonché alle transazioni anche CP_1 stragiudiziali predisposte dal ricorrente in favore dell'ente, relative ad un periodo precedente all'approvazione del predetto regolamento (dal 6.10.2014 al 31.12.2020), calcolando il dovuto in base ai parametri di calcolo di cui al regolamento medesimo.
La pretesa dell'attore è fondata.
Invero il ai sensi dell'art. 9 cit. avrebbe dovuto approvare il regolamento entro la data CP_1
di tre mesi dalla entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2014, n.90. In realtà, il convenuto ha CP_1
adottato il regolamento soltanto sette anni dopo, senza che siano stati addotti motivi che giustificassero il decorso di un così ampio lasso temporale. Così l'ente ha illegittimamente pregiudicato il diritto dell'attore a conseguire la quota di retribuzione riconosciutagli dalla legge citata. L'inadempimento da parte dell'ente comunale all'obbligo normativo che aveva di dotarsi del richiamato regolamento ha cagionato all'attore un danno che può essere determinato proprio facendo riferimento ai parametri forniti dal regolamento del 2021. Ciò al fine di conteggiare la quota parte dello stipendio spettante all'attore per l'attività svolta nel periodo dal 2014 al 2021, prima dell'approvazione del regolamento.
Sotto un concorrente profilo, va evidenziato, da un lato, che il regolamento in questione si rende necessario per la fissazione dei criteri in assenza dei quali non vi sarebbero dei validi riferimenti aggiornati per il riparto dei compensi. D'altro lato, va comunque rilevato che la mancata adozione (o aggiornamento) del regolamento in discorso da parte dell'ente locale costituisce un chiaro inadempimento del preciso precetto legislativo contenuto nel richiamato D.L. n. 90/2014, che determina un danno per gli avvocati dipendenti, i quali, da un punto di vista contrattuale, hanno pieno diritto a percepire quella parte di retribuzione correlata alla vittoria nelle controversie per cui prestano attività di assistenza e rappresentanza. Ciò consente di affermare che, una volta adottato il regolamento, rimediando così alla protratta inerzia dell'Amministrazione, l'ente possa procedere alla liquidazione di tutte le somme già maturate nelle more della sua adozione (cfr., in termini, Corte dei
Conti, Sez. Reg. di Controllo Piemonte, n.164/2015”.
Con riferimento al quantum debeatur, va osservato che l'attore ha depositato un analitico elenco di tutte le cause per le quali ha richiesto il pagamento delle spettanze oggetto di causa (doc. n.10), nonché
i provvedimenti dell'Ufficio dell'Avvocatura comunale con cui sono state evidenziate e conteggiate le spettanze retributive dell'attore, inviate al Segretario comunale e al Responsabile dell'Ufficio finanziario, organi destinatari dell'atto conclusivo del procedimento amministrativo e deputati alla verifica e al pagamento delle somme per cui è causa
(doc. 4; doc. 4bis; doc. 4ter; doc. 4quater; doc. 4quinquies). Con produzione documentale ammessa all'udienza del 21.7.2022, giustificata dalla contestazione operata dalla difesa del in ordine CP_1 alle controversie per le quali era effettivamente maturato il diritto dell'attore a percepire i compensi richiesti, l'attore ha poi depositato in data 2.8.2022 le sentenze rese nei procedimenti posti a base delle sue rivendicazioni attoree
A fronte della specifica contestazione operata da parte convenuta in ordine alla spettanza, in particolare, del compenso professionale richiesto per le controversie indicate nell'elenco depositato come allegato n.10 con il n.36 dell'anno 2016 e con il n.1 dell'anno 2019, la difesa attorea ha poi dettagliatamente chiarito che: 1) il procedimento contrassegnato al n.36 dell'anno 2016 (doc.n. 10), è un procedimento diverso rispetto a quello indicato dal Comune. Infatti, il procedimento di cui parla il resistente era iscritto al R.G. con il n.331/2019, mentre quello patrocinato dall'attore in difesa del Comune era stato iscritto presso la Corte d'Appello di Roma al RG con il n.8064/2012, con sentenza rubricata al n.2454/2016, come chiaramente indicato sia nei conteggi, sia negli atti amministrativi del 2) relativamente alla controversia indicata CP_1 al doc. 10 con il n.1 dell'anno 2019, la stessa è stata riportata per mero errore materiale con RG
n.5143/2019, invece che con R.G. n.5143/2018. Infatti, come chiaramente visibile nel documento allegato dallo stesso (doc. 6 di parte resistente), non vi è corrispondenza neppure delle iniziali CP_1
delle parti (nonché degli avvocati) rispetto a quelle indicate nello stesso allegato e, pertanto, la richiesta creditoria è fondata.
Al fine di calcolare le somme spettanti all'attore a titolo di parte di retribuzione spettante in funzione di onorario prevista dall'art.9 del D.L. n. 90/2014, così come modificato e convertito dalla
L. n.114/2014, è stata disposta C.T.U. contabile al fine di determinare l'esatto quantum debeatur, tenendo conto dei seguenti elementi: 1) uso dei parametri di calcolo di cui al richiamato regolamento dell'Avvocatura Comunale del Comune di del 17.12.2020 (doc. n.7 della produzione attorea); 2) CP_1 riferimento a tutte le sentenze favorevoli ottenute dall'Ufficio avvocatura del Controparte_1
dinanzi alle A.G., nonché alle transazioni anche stragiudiziali predisposte in favore dell'Ente, nel periodo dal 6.10.2014 al 31.12.2020, come si evincono dalla documentazione in atti, in particolare dalla richiamata produzione attorea del 1°.8.2022.
L'espletata C.T.U., sulla base dei richiamati parametri, ha concluso nel senso che spetta all'attore la complessiva somma di €.34.267,70 a titolo di compensi professionali integrativi della retribuzione, per le sentenze favorevoli ottenute e per le transazioni concluse quale Responsabile dell'Avvocatura del Comune di nel periodo dal 2014 al 2020 (cfr. perizia depositata in data 31.1.2025). CP_1
Le conclusioni peritali sono state parzialmente contestate dall'attore, con rilievi che, almeno in parte, meritano accoglimento.
In particolare, il C.T.U., rispetto alla sentenza n.60, dopo aver sottratto dal computo la somma prevista per la fase di trattazione destinata al legale del Comune di come richiesto dai quesiti CP_1
(€.11.730,00 per la trattazione), non ha riconosciuto la “maggiorazione” del 25% della fase decisionale e quindi €.4.960,00 per la fase decisionale più €.1.240,00 quale maggiorazione del 25%, per un totale di €.6.200,00, ma solo il 25% della stessa fase, ovvero €.1.240,00. Si osservi che l'art.4, comma 6, del DM n.55/2014 espressamente prevede: “Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta”.
Lo stesso errore è presente anche nel calcolo della causa n.150. Infatti, il Consulente d'ufficio ha assegnato €.506,25 per la fase transattiva, che equivale al 25% dell'importo per la fase decisionale nello scaglione di riferimento. Usando invece i parametri dettati dalla norma di riferimento del DM
n.55/2014, il conteggio riferito alla causa n.150 deve essere il seguente: €.
1.215 per la fase di studio, più €.775 la fase di introduzione, più €.
3.780 per la fase di trattazione, più €.2.531,25, di cui
€.2.025,00 per la fase decisionale ed €.506,25 quale maggiorazione del 25%, per un totale di
€.8.301,25. Tale ultima somma, secondo quanto previsto dal regolamento comunale, va ridotta del 50%, per un importo da riconoscere al dipendente professionista pari ad €.4.150,62.
Con riguardo poi alla causa n.15, il C.T.U. ha assegnato al ricorrente €.1.080,00, applicando la riduzione del 50% dell'importo tabellare, riduzione però non prevista dal regolamento comunale per l'attività transattiva stragiudiziale. Pertanto, l'importo da riconoscere è di €.2.160,00.
In accoglimento dei rilievi svolti da parte ricorrente emerge dunque una differenza di €.8.080,00 tra quanto conteggiato dal consulente e quanto risulta dovuto all'attore in base alle svolte considerazioni, differenza che porta il totale spettante al ricorrente ad €.42.337,70.
In definitiva, va allora dichiarato il diritto del ricorrente, quale responsabile del servizio della
Avvocatura del Comune di dal 15.10.2014, inquadrato nella categoria D5 del CCNL del CP_1
Comparto Funzioni Locali, a percepire dal convenuto la somma di €.42.337,70, al lordo CP_1
delle ritenute IRPEF e al netto di tutte le voci previdenziali (CPDL 23,8%), assistenziali ( ) e CP_2
Irap (8,50%) a carico dell'ente, oltre interessi legali dalle scadenze dei singoli ratei del credito e sino al saldo, a titolo di parte di retribuzione spettante in funzione di onorario prevista dall'art.9 del D.L.
n. 90/2014, così come modificato e convertito dalla L. n.114/2014, somma determinata in base ai parametri di calcolo di cui al regolamento dell'Avvocatura Comunale del Comune di del CP_1
17.12.2020 con riferimento a tutte le sentenze favorevoli ottenute dall'Ufficio Avvocatura del
Comune di dinanzi alle Autorità Giudiziarie, nonché alle transazioni anche stragiudiziali CP_1 predisposte dal ricorrente in favore dell'ente, nel periodo dal 6.10.2014 al 31.12.2020. Per l'effetto, il convenuto va condannato al pagamento in favore dell'attore della somma di €.42.337,70, CP_1
al lordo delle ritenute IRPEF – e, si ripete, al netto di tutte le voci previdenziali (CPDL 23,8%), assistenziali ( ) e Irap (8,50%) a carico dell'ente - oltre interessi legali dalle scadenze dei singoli CP_2
ratei del credito e sino al saldo.
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza del convenuto e si liquidano come CP_1
da dispositivo.
Definitivamente a carico del resistente vanno poi poste anche le spese di C.T.U., liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente , responsabile del servizio Parte_1
della Avvocatura del dal 15.10.2014, inquadrato nella categoria D5 del Controparte_1
CCNL del Comparto Funzioni Locali, a percepire dal la somma di Controparte_1
€.42.337,70, al lordo delle ritenute IRPEF, oltre interessi legali dalle scadenze dei singoli ratei del credito e sino al saldo, a titolo di parte di retribuzione spettante in funzione di onorario prevista dall'art.9 del D.L. n. 90/2014, così come modificato e convertito dalla L. n.114/2014, somma determinata in base ai parametri di calcolo di cui al regolamento dell'Avvocatura Comunale del
Comune di del 17.12.2020 con riferimento a tutte le sentenze favorevoli ottenute dall'Ufficio CP_1
Avvocatura del Comune di dinanzi alle Autorità Giudiziarie, nonché alle transazioni anche CP_1 stragiudiziali predisposte dal ricorrente in favore dell'Ente, nel periodo dal 6.10.2014 al 31.12.2020;
2) per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di CP_1
€.42.337,70, al lordo delle ritenute IRPEF, oltre interessi legali dalle scadenze dei singoli ratei del credito e sino al saldo;
3) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore del CP_1 ricorrente in misura di €.4.629,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali e in €.379,50, per spese di contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori dell'attore, dichiaratisi antistatari;
4) pone definitivamente a carico del convenuto le spese di C.T.U., liquidate in favore del CP_1
Dott. in €.1.000,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P. Parte_2
5) fissa il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Frosinone, 13.2.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2021, al numero
2297, promossa con domanda depositata in data 15.7.2021
da
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Salvatore Giordano e Parte_1
Alfonso Tagliamonte, in forza di mandato in calce al ricorso, e presso gli stessi elettivamente domiciliato
ricorrente contro
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di Controparte_1
procura allegata alla memoria di costituzione ed in virtù della deliberazione della Giunta Comunale di n.20 del 10 febbraio 2022, dall'Avv. Marco Marani ed elettivamente domiciliato presso il CP_1
suo studio in Passeggiata San Giuseppe n. 27 CP_1
resistente
Oggetto del giudizio: differenze retributive
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.414 c.p.c. ha convenuto in giudizio, dinanzi Parte_1
al Giudice del Lavoro del Tribunale di Frosinone, il chiedendo che venisse Controparte_1
accertato che con il convenuto si era costituito dal 15.12.2003 un rapporto di lavoro CP_1
subordinato, in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la qualifica di Comandante dei vigili urbani, livello D/3, e che successivamente, il 15.10.2014, era stato incardinato nella posizione di responsabile del servizio della Avvocatura comunale, al livello D3, posizione economica D5, tramite il superamento di una procedura di mobilità interna indetta dallo stesso CP_1 resistente. L'attore ha poi chiesto l'accertamento del suo diritto a percepire dal convenuto la CP_1 somma di €.63.459,02, a titolo di parte di retribuzione spettante in funzione di onorario prevista dall'art.9 del D.L. n. 90/2014, così come modificato e convertito dalla L. n.114/2014, somma determinata in base ai parametri di calcolo di cui al regolamento dell'Avvocatura Comunale del
Comune di del 17.12.2020 con riferimento a tutte le sentenze favorevoli ottenute dall'Ufficio CP_1
Avvocatura del Comune di dinanzi alle Autorità Giudiziarie, nonché alle transazioni anche CP_1
stragiudiziali predisposte dal ricorrente in favore dell'Ente, nel periodo dal 6.10.2014 al 31.12.2020.
Regolarmente notificato il ricorso, il si è costituito chiedendo il rigetto delle Controparte_1 domande attoree, perché la pretesa economica dell'attore si basava unicamente su un prospetto predisposto e proveniente dalla parte stessa, che non provava l'avvenuto conferimento, in favore del ricorrente e per ciascuna singola causa, dei necessari poteri di rappresentanza dell'ente, né l'attività asseritamente svolta per ognuna di esse (in effetti non vi era traccia di un atto difensivo, di un verbale d'udienza o di una sentenza). Nel merito delle controversie per le quali la parte opposta aveva richiesto il compenso, il convenuto ha poi specificamente negato la spettanza del compenso CP_1 professionale richiesto per quelle indicate con il n.36 dell'anno 2016 e con il n.1 dell'anno 2019. Il resistente ha poi rilevato che l'iniziativa di controparte muoveva dall'inammissibile CP_1 richiamo al Regolamento dell'Avvocatura civica, adottato dall'Ente oggi convenuto con delibera di
Giunta n. 166 del 17 dicembre 2020 (pubblicata il successivo 22 dicembre - doc. 10) e, pertanto, in epoca successiva rispetto al periodo di riferimento dei procedimenti per i quali è causa. Da ultimo, il ha osservato che non era dato sapere se l'importo reclamato era rispettoso dei precisi limiti, CP_1 pure retributivi, fissati dall'art.9 della Legge n. 114/2014, richiamati in ricorso.
Nel corso del giudizio è stato esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, è stata acquisita documentazione ed è stata disposta C.T.U. contabile.
All'udienza del 13.2.2025la causa è stata discussa dai procuratori delle parti ed è stata quindi decisa dal Giudice adito con il dispositivo di sentenza riportato in calce, di cui si è data pubblica lettura.
Il ricorso merita accoglimento, nei limiti e per i motivi appresso indicati.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto del ricorrente – che è responsabile del servizio della Avvocatura del Comune di dal 15.10.2014, inquadrato nella categoria D5 del CP_1
CCNL del Comparto Funzioni Locali - al pagamento del compenso professionale aggiuntivo, c.d. propine, per l'attività svolta quale difensore dell'Ente per le controversie espressamente indicate in ricorso, conclusesi con sentenze favorevoli per l'ente comunale o con transazioni anche stragiudiziali predisposte dall'attore in favore dell'ente, nel periodo dal 6.10.2014 al 31.12.2020. Osserva il Giudicante che l'art.9 del D.L. 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n.114, ha dettato i criteri per la riforma dei compensi professionali degli
Avvocati degli Enti pubblici (oltre che dell'Avvocatura dello Stato), prevedendo il loro riconoscimento, entro i limiti dello stanziamento di spesa e del tetto retributivo individuale specifico, unicamente nelle ipotesi di sentenze favorevoli, sia con condanna delle controparti alla rifusione delle spese legali, sia con compensazione delle stesse, comprendendo, in tale ultimo caso, anche le transazioni concluse a seguito di provvedimenti giudiziali sempre favorevoli alle amministrazioni pubbliche.
Il trattamento economico degli Avvocati dipendenti, dunque, è costituito da una prima voce fissa, rappresentata dallo stipendio tabellare e dalla retribuzione di posizione, e da un'altra componente
(quella contemplata dalla suindicata norma), relativa ai compensi maturati per l'attività svolta, di natura variabile, in quanto collegata all'esito del contenzioso.
In particolare, l'art 9 cit. prevede che:
“3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.
4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 75 per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. Il rimanente 25 per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e successive modificazioni.
5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo princìpi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.
6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941,
n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.
7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.
8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1°gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato”.
La normativa richiamata ha dunque previsto che per le sentenze favorevoli agli Enti, con compensazioni delle spese legali, e in caso di transazioni a seguito di sentenze favorevoli, spetta il trattamento aggiuntivo per le sentenze depositate successivamente all'entrata in vigore del Decreto citato.
Per le sentenze favorevoli con recupero delle spese legali, il compenso aggiuntivo spetta invece a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti comunali, da adottarsi in ogni caso entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.
Ciò premesso, è pacifico tra le parti che il Comune di non essendone ancora dotato, ha CP_1
approvato il proprio Regolamento mediante deliberazione n.166 del 17 dicembre 2020 (doc. 10 del fascicolo di parte convenuta). E' altresì pacifico tra le parti che l'attore ha richiesto la retribuzione spettante in funzione di onorario prevista dall'art.9 del D.L. n. 90/2014, così come modificato e convertito dalla L. n.114/2014, con riferimento alle sentenze favorevoli ottenute dall'Ufficio
Avvocatura del Comune di dinanzi alle Autorità Giudiziarie, nonché alle transazioni anche CP_1 stragiudiziali predisposte dal ricorrente in favore dell'ente, relative ad un periodo precedente all'approvazione del predetto regolamento (dal 6.10.2014 al 31.12.2020), calcolando il dovuto in base ai parametri di calcolo di cui al regolamento medesimo.
La pretesa dell'attore è fondata.
Invero il ai sensi dell'art. 9 cit. avrebbe dovuto approvare il regolamento entro la data CP_1
di tre mesi dalla entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2014, n.90. In realtà, il convenuto ha CP_1
adottato il regolamento soltanto sette anni dopo, senza che siano stati addotti motivi che giustificassero il decorso di un così ampio lasso temporale. Così l'ente ha illegittimamente pregiudicato il diritto dell'attore a conseguire la quota di retribuzione riconosciutagli dalla legge citata. L'inadempimento da parte dell'ente comunale all'obbligo normativo che aveva di dotarsi del richiamato regolamento ha cagionato all'attore un danno che può essere determinato proprio facendo riferimento ai parametri forniti dal regolamento del 2021. Ciò al fine di conteggiare la quota parte dello stipendio spettante all'attore per l'attività svolta nel periodo dal 2014 al 2021, prima dell'approvazione del regolamento.
Sotto un concorrente profilo, va evidenziato, da un lato, che il regolamento in questione si rende necessario per la fissazione dei criteri in assenza dei quali non vi sarebbero dei validi riferimenti aggiornati per il riparto dei compensi. D'altro lato, va comunque rilevato che la mancata adozione (o aggiornamento) del regolamento in discorso da parte dell'ente locale costituisce un chiaro inadempimento del preciso precetto legislativo contenuto nel richiamato D.L. n. 90/2014, che determina un danno per gli avvocati dipendenti, i quali, da un punto di vista contrattuale, hanno pieno diritto a percepire quella parte di retribuzione correlata alla vittoria nelle controversie per cui prestano attività di assistenza e rappresentanza. Ciò consente di affermare che, una volta adottato il regolamento, rimediando così alla protratta inerzia dell'Amministrazione, l'ente possa procedere alla liquidazione di tutte le somme già maturate nelle more della sua adozione (cfr., in termini, Corte dei
Conti, Sez. Reg. di Controllo Piemonte, n.164/2015”.
Con riferimento al quantum debeatur, va osservato che l'attore ha depositato un analitico elenco di tutte le cause per le quali ha richiesto il pagamento delle spettanze oggetto di causa (doc. n.10), nonché
i provvedimenti dell'Ufficio dell'Avvocatura comunale con cui sono state evidenziate e conteggiate le spettanze retributive dell'attore, inviate al Segretario comunale e al Responsabile dell'Ufficio finanziario, organi destinatari dell'atto conclusivo del procedimento amministrativo e deputati alla verifica e al pagamento delle somme per cui è causa
(doc. 4; doc. 4bis; doc. 4ter; doc. 4quater; doc. 4quinquies). Con produzione documentale ammessa all'udienza del 21.7.2022, giustificata dalla contestazione operata dalla difesa del in ordine CP_1 alle controversie per le quali era effettivamente maturato il diritto dell'attore a percepire i compensi richiesti, l'attore ha poi depositato in data 2.8.2022 le sentenze rese nei procedimenti posti a base delle sue rivendicazioni attoree
A fronte della specifica contestazione operata da parte convenuta in ordine alla spettanza, in particolare, del compenso professionale richiesto per le controversie indicate nell'elenco depositato come allegato n.10 con il n.36 dell'anno 2016 e con il n.1 dell'anno 2019, la difesa attorea ha poi dettagliatamente chiarito che: 1) il procedimento contrassegnato al n.36 dell'anno 2016 (doc.n. 10), è un procedimento diverso rispetto a quello indicato dal Comune. Infatti, il procedimento di cui parla il resistente era iscritto al R.G. con il n.331/2019, mentre quello patrocinato dall'attore in difesa del Comune era stato iscritto presso la Corte d'Appello di Roma al RG con il n.8064/2012, con sentenza rubricata al n.2454/2016, come chiaramente indicato sia nei conteggi, sia negli atti amministrativi del 2) relativamente alla controversia indicata CP_1 al doc. 10 con il n.1 dell'anno 2019, la stessa è stata riportata per mero errore materiale con RG
n.5143/2019, invece che con R.G. n.5143/2018. Infatti, come chiaramente visibile nel documento allegato dallo stesso (doc. 6 di parte resistente), non vi è corrispondenza neppure delle iniziali CP_1
delle parti (nonché degli avvocati) rispetto a quelle indicate nello stesso allegato e, pertanto, la richiesta creditoria è fondata.
Al fine di calcolare le somme spettanti all'attore a titolo di parte di retribuzione spettante in funzione di onorario prevista dall'art.9 del D.L. n. 90/2014, così come modificato e convertito dalla
L. n.114/2014, è stata disposta C.T.U. contabile al fine di determinare l'esatto quantum debeatur, tenendo conto dei seguenti elementi: 1) uso dei parametri di calcolo di cui al richiamato regolamento dell'Avvocatura Comunale del Comune di del 17.12.2020 (doc. n.7 della produzione attorea); 2) CP_1 riferimento a tutte le sentenze favorevoli ottenute dall'Ufficio avvocatura del Controparte_1
dinanzi alle A.G., nonché alle transazioni anche stragiudiziali predisposte in favore dell'Ente, nel periodo dal 6.10.2014 al 31.12.2020, come si evincono dalla documentazione in atti, in particolare dalla richiamata produzione attorea del 1°.8.2022.
L'espletata C.T.U., sulla base dei richiamati parametri, ha concluso nel senso che spetta all'attore la complessiva somma di €.34.267,70 a titolo di compensi professionali integrativi della retribuzione, per le sentenze favorevoli ottenute e per le transazioni concluse quale Responsabile dell'Avvocatura del Comune di nel periodo dal 2014 al 2020 (cfr. perizia depositata in data 31.1.2025). CP_1
Le conclusioni peritali sono state parzialmente contestate dall'attore, con rilievi che, almeno in parte, meritano accoglimento.
In particolare, il C.T.U., rispetto alla sentenza n.60, dopo aver sottratto dal computo la somma prevista per la fase di trattazione destinata al legale del Comune di come richiesto dai quesiti CP_1
(€.11.730,00 per la trattazione), non ha riconosciuto la “maggiorazione” del 25% della fase decisionale e quindi €.4.960,00 per la fase decisionale più €.1.240,00 quale maggiorazione del 25%, per un totale di €.6.200,00, ma solo il 25% della stessa fase, ovvero €.1.240,00. Si osservi che l'art.4, comma 6, del DM n.55/2014 espressamente prevede: “Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta”.
Lo stesso errore è presente anche nel calcolo della causa n.150. Infatti, il Consulente d'ufficio ha assegnato €.506,25 per la fase transattiva, che equivale al 25% dell'importo per la fase decisionale nello scaglione di riferimento. Usando invece i parametri dettati dalla norma di riferimento del DM
n.55/2014, il conteggio riferito alla causa n.150 deve essere il seguente: €.
1.215 per la fase di studio, più €.775 la fase di introduzione, più €.
3.780 per la fase di trattazione, più €.2.531,25, di cui
€.2.025,00 per la fase decisionale ed €.506,25 quale maggiorazione del 25%, per un totale di
€.8.301,25. Tale ultima somma, secondo quanto previsto dal regolamento comunale, va ridotta del 50%, per un importo da riconoscere al dipendente professionista pari ad €.4.150,62.
Con riguardo poi alla causa n.15, il C.T.U. ha assegnato al ricorrente €.1.080,00, applicando la riduzione del 50% dell'importo tabellare, riduzione però non prevista dal regolamento comunale per l'attività transattiva stragiudiziale. Pertanto, l'importo da riconoscere è di €.2.160,00.
In accoglimento dei rilievi svolti da parte ricorrente emerge dunque una differenza di €.8.080,00 tra quanto conteggiato dal consulente e quanto risulta dovuto all'attore in base alle svolte considerazioni, differenza che porta il totale spettante al ricorrente ad €.42.337,70.
In definitiva, va allora dichiarato il diritto del ricorrente, quale responsabile del servizio della
Avvocatura del Comune di dal 15.10.2014, inquadrato nella categoria D5 del CCNL del CP_1
Comparto Funzioni Locali, a percepire dal convenuto la somma di €.42.337,70, al lordo CP_1
delle ritenute IRPEF e al netto di tutte le voci previdenziali (CPDL 23,8%), assistenziali ( ) e CP_2
Irap (8,50%) a carico dell'ente, oltre interessi legali dalle scadenze dei singoli ratei del credito e sino al saldo, a titolo di parte di retribuzione spettante in funzione di onorario prevista dall'art.9 del D.L.
n. 90/2014, così come modificato e convertito dalla L. n.114/2014, somma determinata in base ai parametri di calcolo di cui al regolamento dell'Avvocatura Comunale del Comune di del CP_1
17.12.2020 con riferimento a tutte le sentenze favorevoli ottenute dall'Ufficio Avvocatura del
Comune di dinanzi alle Autorità Giudiziarie, nonché alle transazioni anche stragiudiziali CP_1 predisposte dal ricorrente in favore dell'ente, nel periodo dal 6.10.2014 al 31.12.2020. Per l'effetto, il convenuto va condannato al pagamento in favore dell'attore della somma di €.42.337,70, CP_1
al lordo delle ritenute IRPEF – e, si ripete, al netto di tutte le voci previdenziali (CPDL 23,8%), assistenziali ( ) e Irap (8,50%) a carico dell'ente - oltre interessi legali dalle scadenze dei singoli CP_2
ratei del credito e sino al saldo.
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza del convenuto e si liquidano come CP_1
da dispositivo.
Definitivamente a carico del resistente vanno poi poste anche le spese di C.T.U., liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente , responsabile del servizio Parte_1
della Avvocatura del dal 15.10.2014, inquadrato nella categoria D5 del Controparte_1
CCNL del Comparto Funzioni Locali, a percepire dal la somma di Controparte_1
€.42.337,70, al lordo delle ritenute IRPEF, oltre interessi legali dalle scadenze dei singoli ratei del credito e sino al saldo, a titolo di parte di retribuzione spettante in funzione di onorario prevista dall'art.9 del D.L. n. 90/2014, così come modificato e convertito dalla L. n.114/2014, somma determinata in base ai parametri di calcolo di cui al regolamento dell'Avvocatura Comunale del
Comune di del 17.12.2020 con riferimento a tutte le sentenze favorevoli ottenute dall'Ufficio CP_1
Avvocatura del Comune di dinanzi alle Autorità Giudiziarie, nonché alle transazioni anche CP_1 stragiudiziali predisposte dal ricorrente in favore dell'Ente, nel periodo dal 6.10.2014 al 31.12.2020;
2) per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di CP_1
€.42.337,70, al lordo delle ritenute IRPEF, oltre interessi legali dalle scadenze dei singoli ratei del credito e sino al saldo;
3) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore del CP_1 ricorrente in misura di €.4.629,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali e in €.379,50, per spese di contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori dell'attore, dichiaratisi antistatari;
4) pone definitivamente a carico del convenuto le spese di C.T.U., liquidate in favore del CP_1
Dott. in €.1.000,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P. Parte_2
5) fissa il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Frosinone, 13.2.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi