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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/03/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Biancamaria BIONDO Presidente rel.
Dott. Ludovico ROSSI Giudice
Dott.ssa Francesca GRASSI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4167 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c.
da
nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
), rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Parolin con studio in Bassano del Grappa C.F._1
(VI), Via Ognissanti n. 65, giusta procura allegata al ricorso;
nei confronti del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: rettificazione dell'attribuzione di sesso ai sensi della legge n. 164/1982.
1 CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE: come da ricorso.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. in data 8.10.2024 esponeva: - di essere di Parte_1
stato civile libero e di non avere figli;
- che, sin dall'età infantile, aveva avvertito di possedere una identità di genere femminile, contrapposta al proprio sesso biologico, senza tuttavia esternare quanto sentiva a causa della cultura in cui era cresciuto;
- che la presa di coscienza in ordine alla difformità delle proprie caratteristiche psichiche rispetto a quelle biologiche l'aveva indotto ad intraprendere il percorso di cambio di genere: egli iniziava a vivere quotidianamente nelle relazioni sociali secondo il suo genere di elezione femminile, sceglieva di farsi chiamare “ ” ed, inoltre, a partire da Persona_1
aprile 2021 iniziava un percorso psico-clinico con l'ausilio della dott.ssa psicologa Persona_2
esperta nell'affermazione di genere, sottoponendosi successivamente a trattamento ormonale sostitutivo per processo di transizione FtM (da maschio a femmina), sotto la supervisione dell'endocrinologo dott. presso l'azienda ospedaliera di Verona;
-che sia lo psicologo Persona_3
che l'endocrinologo avevano confermato nei suoi confronti la disforia di genere e l'assenza di patologie psichiatriche.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente chiedeva di essere autorizzata ad effettuare ogni trattamento medico-chirurgico che dovesse ritenersi necessario all'adeguamento dei propri caratteri sessuali da maschili a femminili;
chiedeva altresì che il Tribunale, contestualmente, disponesse la rettifica del sesso anagrafico da maschile a femminile, attribuendogli il prenome “ . Persona_1
***
La domanda di rettificazione ed attribuzione di sesso svolta dalla parte ricorrente è fondata e va accolta.
Ritiene infatti il Collegio che la transessualità irreversibile - intesa come situazione in cui un soggetto, pur presentando caratteristiche cromosomiche ed anatomiche di un certo sesso, avverte tuttavia di
2 appartenere al sesso opposto - legittimi la persona interessata a chiedere la rettificazione del proprio sesso anagrafico in modo da renderlo coerente alla personalità psico -sessuale effettiva.
La materia è stata regolamentata dapprima dalla legge 164 del 1982, dettante “norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso” e successivamente dall'art. 31 del decreto legislativo 1.9.2011 n.
150 che recita:
“1. Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale, in composizione collegiale, del luogo dove ha residenza l'attore.
3. L'atto di citazione è notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
4. Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3.
4-bis. Fino alla precisazione delle conclusioni la persona che ha proposto domanda di rettificazione di attribuzione di sesso ed il coniuge possono, con dichiarazione congiunta, resa personalmente in udienza, esprimere la volontà, in caso di accoglimento della domanda, di costituire l'unione civile, effettuando le eventuali dichiarazioni riguardanti la scelta del cognome ed il regime patrimoniale. Il tribunale, con la sentenza che accoglie la domanda, ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione se avvenuto all'estero, di iscrivere l'unione civile nel registro delle unioni civili e di annotare le eventuali dichiarazioni rese dalle parti relative alla scelta del cognome ed al regime patrimoniale.
5. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
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6. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898 “.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 161 del 1985, sottolineava come la legge 164/1982, allora da poco varata, si collocasse nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori di libertà e dignità della persona umana.
Affermava, in tale sede la Corte: "Nel transessuale (..) l'esigenza fondamentale da soddisfare è quella di far coincidere il soma con la psiche ed a questo effetto, di norma, è indispensabile il ricorso all'operazione chirurgica. (...) Ciò che conta (..) è che l'intervento chirurgico e la conseguente rettificazione anagrafica riescono nella grande maggioranza dei casi a ricomporre l'equilibrio tra soma
e psiche".
La Corte, dopo aver affermato che il legislatore ha accolto una concezione di identità sessuale che non conferisce più esclusivo rilievo agli organi sessuali, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale e che il transessuale, più che compiere una scelta, obbedisce al suo vero istinto, aggiungeva:
"...il legislatore ha preso atto di una simile situazione, nei termini prospettati dalla scienza medica, per dettare le norme idonee, quando necessario, a garantire gli accertamenti del caso ovvero a consentire
l'intervento chirurgico risolutore e dare, quindi, corso alla conseguente rettificazione anagrafica del sesso".
Dalla documentazione dimessa in atti risulta che si è sottoposto ad Parte_1
approfonditi esami medici e psicologici dai quali è emersa la diagnosi di disforia di genere, la necessità che l'interessato prosegua e completi il percorso di transizione da uomo a donna, eventualmente anche attraverso i necessari interventi chirurgici, la correttezza della terapia ormonale in atto e le oggettive mutazioni dei caratteri sessuali che da tale terapia sono derivate.
Nel corso del giudizio è stato inoltre assunto il libero interrogatorio della parte ricorrente che ha insistito per l'accoglimento della domanda, dichiarandosi consapevole delle conseguenze irreversibili
4 della transizione che chiede di essere autorizzata ad effettuare e confermando di agire da anni, in ogni contesto sociale, come persona di sesso femminile.
Non risultano dagli atti, a carico dell'interessato, patologie psichiatriche o alterazioni della sfera cognitiva, ideativa ed affettiva, tali da menomare o interferire con le capacità critiche, di giudizio e di scelta.
Alla luce di quanto emerge dalla documentazione medica e dalle dichiarazioni rese dall'interessato in sede di interrogatorio, ritiene il Collegio che possa essere disposta, come richiesto, la rettifica del sesso anagrafico di e che sia superfluo, in considerazione della completezza Parte_1
delle indagini effettuate e della durata del periodo di osservazione compiuto, procedere all'espletamento di apposita CTU.
Invero, sia la Corte di Cassazione che la Corte Costituzionale hanno chiarito che l'intervento chirurgico volto alla modificazione dei caratteri sessuali primari dell'individuo non è da ritenersi prodromico e dunque necessario, rispetto alla modificazione degli atti anagrafici.
In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15138/2015, ha stabilito che alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 legge 164 del 1982, nonché del successivo articolo 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31 comma 4 del decreto legislativo n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 221/2015 ha così stabilito: Il ricorso alla modificazione dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in
5 particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica.
La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza tra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione –come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico .
Da ultimo, sempre la Corte Costituzionale, con sentenza n.180/2017, ha ribadito la non obbligatorietà dell'intervento chirurgico al fine dell'acquisizione di una nuova identità di genere, dichiarando: “non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1,
l. 14 aprile 1982, n. 164, censurato, per violazione degli artt. 2, 3, 32 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui subordina la rettificazione di attribuzione di sesso alla intervenuta modificazione dei caratteri sessuali della persona istante. Infatti, è possibile un'interpretazione della disposizione censurata compatibile con i valori costituzionali di libertà e dignità della persona umana. Essa è stata individuata e valorizzata sia dalla giurisprudenza di legittimità, sia da quella costituzionale, le quali hanno riconosciuto che l'acquisizione di una nuova identità di genere possa essere il risultato di un processo individuale che non postula la necessità di un intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale siano oggetto di accertamento anche tecnico in sede giudiziale. In particolare, la sentenza n. 221 del 2015 ha riconosciuto che la disposizione censurata costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona
(art. 2 Cost. e art. 8 CEDU) (sentt. nn. 161 del 1985, 221 del 2015)”.
Va pertanto accolta la domanda di rettificazione dell'atto di nascita e di ogni altro atto dello stato civile, avanzata dalla parte ricorrente, a prescindere dalla effettuazione degli interventi chirurgici, che comunque non ha escluso di voler affrontare nel prossimo futuro. Parte_1
6 Anche la correlata domanda di variazione del prenome deve essere accolta.
Pur in assenza di una apposita previsione normativa nel corpus della legge che disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso, deve ritenersi che ciò sia ammissibile, in quanto normale conseguenza della nuova assegnazione, attesa l'importanza che il nome ha nella individuazione e qualificazione del soggetto come appartenente all'uno piuttosto che all'altro sesso, e che ciò possa operarsi con la sentenza di rettificazione.
Ciò è imposto, oltre che da ragioni logiche, anche da ragioni di carattere sistematico, ossia di non far permanere nell'unico atto di stato civile elementi che possano dar luogo ad un'equivoca e contraddittoria interpretazione del carattere sessuale della persona, come appunto un nome sicuramente maschile in soggetto femminile.
La rettificazione dell'atto di stato civile a seguito della riassegnazione del sesso deve consentire una completa ridefinizione dei dati anagrafici del soggetto conseguenti a quella modificazione e non limitarsi alla sola nuova attribuzione del carattere, pena, oltre alla già ricordata contraddittorietà dell'atto, una valenza di possibilità discriminatoria o denigratoria del soggetto, sicuramente contraria alla legge del 1982.
Un argomento letterale di conferma di tale interpretazione è offerto dalla menzione, nell'art. 5 della legge, al fatto che le attestazioni di stato civile debbono recare la sola indicazione del nuovo sesso e nome, con ciò facendo chiaramente intendere della possibilità di variazione di questo legata alla nuova attribuzione senza che si debba chiedere l'avvio di nuove procedure sicché, data l'assenza di indicazioni di potestà spettanti ad altri organi, tutti i nuovi dati debbano essere disposti dal Giudice che procede.
In definitiva, deve disporsi che a venga attribuito non solo il nuovo sesso, ma Parte_1
anche il nuovo prenome, dallo stesso indicato, di “ ”, con le conseguenti variazioni. Persona_1
La domanda di autorizzazione ad effettuare i trattamenti medici e chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali svolta dalla parte ricorrente va invece dichiarata inammissibile.
Si osserva infatti che la Corte Costituzionale, con recente pronuncia n. 143/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 D.Lgs 150/2011 nella parte in cui subordina la pronuncia di rettificazione all'autorizzazione al trattamento medico - chirurgico ogniqualvolta, come appunto nel caso di specie, le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo
7 stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Ne consegue, pur reputando il Collegio che nulla osti all'effettuazione di tali trattamenti, che è venuto meno l'interesse ad una pronuncia che dovrebbe fare applicazione di una norma dichiarata incostituzionale.
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, mancando ogni ragione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda di autorizzazione dei trattamenti medici e chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali svolta dalla parte ricorrente alla luce dei principi sanciti dalla Corte
Costituzionale n. 143/2024;
2) attribuisce a , nato a [...] il [...], il sesso femminile, nonché il Parte_1
prenome di e, per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Persona_1
Vicenza di rettificare l'atto di nascita di parte ricorrente, nel senso che, laddove è indicato il sesso maschile sia letto e inteso “sesso femminile” e che laddove è indicato il nome “ ” sia letto e Pt_1
inteso “ ; Persona_1
3) dispone che in ogni atto dello stato civile alla parte ricorrente sia assegnato il prenome “ Per_1
”;
[...]
4) nulla per le spese.
Vicenza, così deciso in camera di consiglio del 18.03.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
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