Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 12/06/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Nr. 1496/2021 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della camera di consiglio, visto l'art. 429
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “Obbligo contributivo del datore di lavoro”, promossa da:
, (CL), 10/01/1986 (C.F. ) con il Parte_1 Parte_2 C.F._1 patrocinio dell'avv. GIARDINA GIUSEPPE, , giusta Parte_3 C.F._2 procura in atti, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. DOLCE STEFANO e dell'Avv. RUSSO CP_1 P.IVA_1 ELO R procura in atti, elettivamente domiciliato in VIA VAL D'AOSTA 14/D CALTANISSETTA resistente
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni della decisione
, con ricorso depositato in data 28/12/2021, ha impugnato l'avviso di Parte_1 addebito n. 592 2021 00001212 06 000, formato il 09/10/2021 e ricevuto in data 09/12/2021, con cui l di Caltanissetta ha accertato per l'anno 2014 contributi relativi al modello CP_1
DM/10 dell'importo di € 473,72.
L'opponente ha eccepito l'illegittimità della procedura di riscossione per vizi della notifica, per difetto di motivazione ed infine l'estinzione per prescrizione.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito l che ha CP_1 resistito eccependo la legittimità della procedura di riscossione e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dovendosi applicare la sospensione del suo decorso ai sensi dell'art. 37, D.L.
18/20, conv. con L. 27/20 dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e poi ai sensi dell'art. 11, comma 9, DL 183/20, conv. con L 21/21, ha disposto l'ulteriore sospensione dei termini di prescrizione dei contributi ex art. 3, comma 9, L 335/95 dall'1-1-2021 al 30-6-2021. Inoltre ha affermato di aver interrotto il termine di prescrizione mediante la “comunicazione bidirezionale” del “Cassetto previdenziale del cittadino” del 22.11.2018, che si produce (doc.
1), che alla data di notifica dell'avviso di addebito non era maturata prescrizione alcuna.
1
Il Giudice all'esito della camera di consiglio definisce il giudizio dando pubblica lettura della sentenza.
Preliminarmente deve rilevarsi l'infondatezza delle eccezioni sulla legittimità della procedura di riscossione atteso il raggiungimento dello scopo ovvero della conoscenza dell'avviso di addebito impugnato nel presente procedimento, oltre che la sussumibilità dell'atto al modello normativo. Ma soprattutto non ha rilievo il riferimento a questioni o istituti tipicamente tributari che non sono applicabili ai contributi, la cui causa ha fonte nelle rettifiche dei contributi dovuti in base ai flussi Uniemes. Si tratta di rettifiche che dipendono dalle informazioni rese dallo CP_ stesso datore di lavoro all In ogni caso sull'an debeatur non è stata posta questione alcuna dal ricorrente, che ha avuto la possibilità di conoscere le ragioni delle differenze contributive specificate per tipologia e causali, mensilità ed anno.
Pertanto sono infondate le deduzioni difensive sulla carenza della motivazione dell'atto.
Quanto alla prescrizione deve rilevarsi quanto segue.
Le differenze per contributi e sanzioni si riferiscono al settembre 2014, per cui la prescrizione è stata interrotta mediante la “comunicazione bidirezionale” del “Cassetto previdenziale del cittadino” del 22.11.2018 (doc. 1).
Il cassetto previdenziale è lo strumento con cui si svolgono le comunicazioni afferenti i flussi di CP_ dati tra datore di lavoro e (sull'idoneità delle comunicazioni dell'ente tramite cassetto previdenziale ad interrompere la prescrizione si veda C. App. Venezia n. 17 del 22.1.2024). CP_ È uno spazio seppur virtuale a cui accedono le parti, nel caso di specie l' , che è il gestore di tale spazio e l'azienda, che si avvale dello stesso per eseguire le comunicazioni strumentali alla gestione della propria posizione previdenziale. Attraverso la consultazione del cd cassetto previdenziale l'azienda o il cittadino ha modo di verificare le voci di dare o avere. Tra le diverse comunicazione non c'è contestazione che siano stati inclusi i contributi oggetto della presente controversia.
Se la prescrizione è interrotta da atto che costituisce esercizio del credito da portare a conoscenza del debitore, ad avviso di questo giudicante l'invio di una nota e l'iscrizione di una voce di dare in termini di contributi in un luogo (seppur virtuale o digitale) di pertinenza del debitore, costituisce atto di esercizio del credito presso un luogo riferibile al debitore. Per tale ragione tale invio è idoneo ad interrompere la prescrizione. Del resto non vi sono state contestazioni sull'accesso da parte del ricorrente al proprio cassetto previdenziale.
Considerato che il successivo atto interruttivo della prescrizione è costituito dall'avviso di addebito notificato in data 9.10.2021, l'eccezione di prescrizione è comunque infondata, a prescindere delle sospensioni del decorso dei termini di prescrizione in materia contributiva disposte dagli artt.. 37, co. 2, d.l. n. 18/2020, conv. con modif. in l. n. 27/20 («I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo») e 11, co. 9, d.l. 183/2020 «I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza
e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo».
In conclusione l'opposizione non è fondata e l'avviso di addebito deve essere confermato.
La novità della questione sulla valenza interruttiva della prescrizione delle comunicazioni sul cassetto previdenziale motiva la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Rigetta l'opposizione e conferma l'avviso di addebito impugnato.
Compensa le spese.
Caltanissetta, 12 giugno 2025
Il Giudice Angela Latorre
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