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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato, ai sensi degli artt. 436 – bis e 348 – bis c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello n. 542/2024 R.g.l.; avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 687 del 22.7.2024, notificata il 25.7.2024; avente ad oggetto: licenziamento promossa da: rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Pighi Parte_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modena - appellante nei confronti di:
– appellata CP_1 trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 27.3.2025, sentita la parte appellante e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte, udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. Luca Mascini, esaminati gli atti e i documenti di causa, rilevato:
1 che la parte appellata non è costituita né è comparsa alla prima udienza o all'udienza odierna;
che non vi è prova della compiuta notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione di udienza, atto comunicato all'appellante il 16.9.2024; che, come recentemente rammentato da Cass., 2.2.2024, n. 3145, nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se è omessa la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e che non è consentita al giudice, in base ad una presunta
“interpretazione costituzionalmente orientata”, l'assegnazione all'appellante di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica relativa ad un'altra udienza di discussione (né sull'inerzia della parte può influire, come possibile sanatoria, la precedente esecuzione di una regolare notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c., trattandosi di attività che ha esaurito la propria valenza propulsiva nell'ambito della fase cautelare); ritenuto che l'appello debba pertanto essere dichiarato improcedibile con sentenza ai sensi dell'art. 436 – bis c.p.c., nulla disponendosi sulle spese di lite, in assenza di attività difensiva svolta dall'appellata;
P.Q.M.
visti gli art. 436 – bis c.p.c. e 348, comma 3, c.p.c., dichiara improcedibile l'appello; nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna il 27.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
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