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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/05/2025, n. 2786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2786 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6407/2024 R.G., avente ad oggetto: divorzio
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo RUFFINO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato,
giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ludovico DEL CAMPO, presso il cui C.F._2
studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha apposto il proprio visto, nulla opponendo.
1 Rimessa in decisione in esito all'udienza del 05/05/2025, fissata per la comparizione personale delle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 16/06/2024, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Randazzo (CT),
il 10/09/1994, con dalla cui unione sono nati, a Bronte, i figli, attualmente Controparte_1
tutti economicamente indipendenti: (nato il [...] e avente oggi il suo Persona_1
proprio nucleo familiare), (nata l'[...], oggi sposata e con prole) e Persona_2 CP_2
(nata l'[...], anch'essa oggi con proprio nucleo familiare).
[...]
Ha esposto il ricorrente che, con decreto n. 2032/2021 del 26/04/2021 reso dal Tribunale di Catania
del procedimento recante R.G. n. 3698/2020, era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi, che dura ininterrottamente dal 2021, senza possibilità di riconciliazione.
Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo altresì revocarsi l'obbligo, posto a suo carico in sede di separazione, di contribuire al mantenimento della figlia nonché l'assegnazione della casa CP_2
coniugale disposta in favore della senza alcun onere economico fra le parti, entrambe CP_1
dotate di proprie risorse.
Con comparsa di risposta del 03/10/2024 si è costituita che, senza opporsi Controparte_1
alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto il rigetto della domanda del IT
volta ad ottenere la revoca della disposta assegnazione in proprio favore della casa familiare.
All'udienza di comparizione del giorno 11/11/2024 il Giudice, preso atto della volontà delle parti,
personalmente comparse, di non riconciliarsi e ritenuta la causa matura per la decisione, non essendo state avanzate altre richieste, neppure istruttorie, ha dichiarato non più dovuto l'assegno posto a carico del ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento della figlia e, alla successiva CP_2
udienza di comparizione del 05/05/2025, all'esito della discussione orale, ha rimesso la causa indecisione sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti come in atti.
Tanto premesso, deve affermarsi nel merito la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n. 2
2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898, così come modificata dalla legge n. 55 del 6 maggio 2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo di sei mesi risulta, infatti,
dimostrato dalla prodotta copia del citato decreto di omologa n. 2032/2021 del 26/04/2021 emesso dal Tribunale di Catania nel procedimento recante R.G. n. 3698/2020, mentre l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame,
tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Come giù disposto all'esito dell'udienza dell'11/11/2024, deve dichiararsi cessato l'obbligo del di versare il mantenimento stabilito in sede di separazione per la figlia in quanto Pt_1 CP_2
pacifico ed incontestato tra le parti che la stessa abbia ormai raggiunto la maggiore età e l'indipendenza economica, essendo andata a convivere, dal mese di dicembre del 2022, con il compagno, da cui ha avuto una figlia.
Ne consegue anche il venir meno della disposta assegnazione in favore della della casa CP_1
familiare (con conseguente rigetto della relativa domanda - dovendosi in tal senso interpretare la richiesta di “rigettare l'avversa domanda del Sig. tendente ad ottenere la casa coniugale”), Pt_1
di cui le parti sono comproprietarie per pari quote indivise ed il cui regime di godimento non può
che essere regolato dal relativo titolo.
Com'è noto, l'istituto dell'assegnazione della casa coniugale è infatti strettamente collegato al concetto di "nucleo familiare", formato dall'assegnatario e dai suoi figli, siano essi minorenni ovvero maggiorenni non economicamente indipendenti, ed appare finalizzato eminentemente al mantenimento del loro habitat domestico, non rilevando la formazione di un nuovo aggregato familiare, consistente, nel caso di specie, nella famiglia formata a sua volta dalla figlia che CP_2
comporta di per sé l'affrancamento dall'originario nucleo (quand'anche la stessa abbia inizialmente continuato a vivere nella casa familiare).
3 Ricorrono giusti motivi, in considerazione della prevalenza della domanda sullo status (che non ammette soccombenza), per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6407/2024 R.G.:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Randazzo (CT) il 10/09/1994
tra , nato a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1
, nata a [...] il [...];
[...]
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Randazzo (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Randazzo n.
41, parte II, serie A, anno 1994);
dichiara cessato l'obbligo del di contribuire al mantenimento della figlia Pt_1 CP_2
rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare formulata da;
Controparte_1
compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 16/05/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Sonia Di Gesu
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