CASS
Sentenza 4 novembre 2022
Sentenza 4 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/11/2022, n. 41589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41589 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DO UE nato a [...] il [...] , avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 41589 Anno 2022 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 22/06/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza resa, all'esito di giudizio abbreviato, dal locale Tribunale per avere escluso l'aggravante di cui all'articolo 625, comma 1, n. 4 cod. pen. in relazione al capo a) - e conseguentemente rideterminato la pena in anni 1, giorni 20 di reclusione ed euro 600,00 di multa-, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di NI Samuele per il reato di cui agli artt. 81 e 624 cod. pen., perché, al fine di trarne profitto, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, si impossessava di una borsa contenente tre portafogli con all'interno denaro contante, assegni, carta postepay, bancomat, bancoposta, documenti ed altri oggetti, lasciata da GI NI in un furgone in sosta presso un'azienda agricola sita in Fraz. Marischio di FA (capo a); e del reato di cui all'art. 55, comma 9, d.lgs. 231/2007, perché, al fine di trarne profitto, indebitamente utilizzava, non essendone titolare, la carta bancoposta nr. 36572809, effettuando due prelievi presso distinti istituti di credito, del valore complessivo di euro 600,00 (capo b). 2. I Giudici di merito hanno fondato la pronuncia di colpevolezza dell'imputato, in particolare, sulle immagini dei video delle telecamere di sorveglianza acquisiti agli atti e sulla deposizione del teste NI ST, Carabiniere in servizio a FA, il quale aveva riferito delle indagini svolte e dell'identificazione dell'imputato quale autore dei prelievi. 3. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato che solleva quattro motivi. 3.1. Con il primo motivo, deduce mancanza di motivazione e violazione dell'articolo 192 cod. proc. pen. con riferimento alla valutazione, da parte della Corte di appello, dei motivi di appello 2) e 4); travisamento della prova. Nei motivi di appello non sono state sollevate questioni sulla identificazione del soggetto in questione con l'odierno ricorrente, facendosi invece riferimento ad un travisamento della prova, posto in essere dal Giudice di primo grado, nell'attribuire la responsabilità alla persona ritratta nei fotogrammi, chiunque essa fosse. Nell'atto di appello, infatti, si evidenziava una discrepanza di orari tra quelli dell'effettivo prelievo e quelli dei fotogrammi dove era ripresa la persona che è stata riconosciuta nell'imputato. 3.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, essendo stato attribuito al NI anche il prelievo presso la Unicredit di FA alle ore 18.08 e il furto del bancomat avvenuto dopo le 17.30 2 in frazione Marischio di FA, basandosi solo sulla contiguità temporale, in assenza di altre prove. 3.3. Con il terzo motivo, lamenta vizio di motivazione e violazione di legge per ciò che concerne il superamento, da parte della Corte territoriale, della prova dell'indisponibilità del pin, nonché travisamento della prova. Nella integrazione della propria denuncia, acquisita agli atti con il consenso del difensore, la persona offesa aveva precisato che il pin della carta era memorizzato solo sul suo telefono cellulare che era sempre in suo possesso. Si tratta di un dato probatorio che avrebbe richiesto una specifica attività di indagine, dovendosi, in difetto, pervenire ad una sentenza assolutoria ai sensi dell'articolo 530, comma 2, cod. proc. pen. 3.4. Con il quarto motivo, deduce contraddittorietà e carenza di motivazione, nonché violazione dell'articolo 597, comma 4, cod. proc. pen. e del divieto di reformatio in peius. Nella sentenza di primo grado, il Giudice individuava il reato più grave, ai fini della continuazione, nel reato di furto aggravato e, sulla base della pena stabilita da tale reato - anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 600 di multa -, aumentava la pena di mesi 1, ai sensi dell'articolo 81 cod. pen. per i due reati di cui all'art. 55, comma 9, d.lgs. 231/2007. Esclusa l'aggravante di cui all'articolo 625, comma 1, n. 4 cod. pen., il reato più grave era individuato in quello di cui al predetto art. 55 con cui si pongono in continuazione l'altro, analogo, episodio di cui all'art. 55, comma 9, d.lgs. 231/2007 e il furto semplice di cui all'articolo 624 cod. pen. Il Giudice di primo grado aveva applicato 1 mese di reclusione per la continuazione riferita ai due episodi di cui all'articolo 55, comma 9, d.lgs. 231/2007 (15 giorni, quindi, per ciascun reato), mentre la Corte di appello ha applicato, complessivamente, un aumento per la continuazione di mesi 2 e giorni 20 di reclusione (mesi 2, giorni 5 per il reato di furto semplice e giorni 15 per il reato di cui all'art. 55). Rispetto al primo grado, dunque, è stato applicato un aumento della pena inflitta per la continuazione di mesi 1 e giorni 20 di reclusione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, articolato sul piano del fatto (mediante la prospettazione di una diversa e più favorevole interpretazione delle acquisizioni probatorie) e reiterativo di doglianze cui la Corte di appello ha fornito congrue risposte. 2. Va premesso che, nella specie, ricorre l'ipotesi di una "doppia conforme" pronuncia di responsabilità, in cui le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado si saldano per formare un unico apparato logico-argomentativo a cui il giudice di legittimità deve riferirsi per valutare la congruità e la completezza della 3 motivazione che sorregge la decisione assunta. Come è noto, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cessazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (ex multis, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina e altro, Rv. 269217), ipotesi che non ricorre nel caso di specie. Va, inoltre, ribadito il divieto di deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006, Lobriglio, Rv. 234559). 3. Nella specie, l'affermazione di responsabilità - a cui afferiscono i primi tre motivi di ricorso - è supportata da un congruo apparato motivazionale. La Corte territoriale ha, infatti, evidenziato la certa identificazione del ricorrente come colui che effettuò i prelievi con il bancomat della persona offesa, e, quindi, come colui che sottrasse la borsa e il suo contenuto dal furgone posteggiato, alla luce del quadro probatorio di univoca interpretazione e nella inesistenza di spiegazioni alternative. Quanto al prelievo di euro 100, effettuato presso lo sportello bancomat della Banca di Credito cooperativo di Ostra Vetere- filiale di Serra San Quirico, con la carta bancomat sottratta a GI NIa, la Corte del merito afferma che non vi è alcun dubbio che questo sia stato effettuato dal NI, attesa l'evidenza delle riprese video della telecamera di sorveglianza della ATM delle 18:31. Le immagini, si legge in sentenza, sono assolutamente nitide e chiare, apparendo palese la corrispondenza tra l'autore del prelievo e l'odierno imputato, anche in considerazione della presenza di tatuaggi sui due avanbracci. Dalla fotografia n. 3 si evince poi che il NI, prima di procedere al prelievo, consultava un foglietto su cui era presumibilmente annotato il pin: stante che l'imputato aveva potuto effettuare il prelievo, il fatto che il pin fosse trascritto o meno su un foglietto o fosse unicamente custodito nella memoria del cellulare della persona offesa rappresenta una circostanza irrilevante. Per il Giudice di appello, inoltre, nessun dubbio sussisterebbe sull'ascrivibilità al NI anche del primo prelievo, di euro 500,00, avvenuto - con l'utilizzo della stessa carta bancomat - presso la Unicredit di via Dante in FA (di cui mancano le immagini per essere privo l'ATM di un sistema di videosorveglianza) alle precedenti ore 18.08 e conseguente al furto 4 Il Presidente/ realizzato alle 17:30 dello stesso giorno, in prossimità dell'abitato della Frazione Maríschio di FA, in considerazione « della stretta contiguità spazio- temporale del furto e dei prelievi avvenuti in rapida successione, tenuto conto dei tempi necessari per gli spostamenti tra i luoghi del furto e dei successivi prelievi». Si tratta, all'evidenza, dì argomentazioni non manifestamente illogiche di cui le generiche e reiterate critiche non minano la tenuta. 4. Il quarto motivo - con cui si sostiene che la Corte di merito avrebbe errato nella determinazione della pena perché, ritenuto più grave il reato di cui all'art. 55, comma 9, d. Igs. 231/2007 (a seguito dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen.), avrebbe dovuto operare l'aumento per la continuazione in coerenza con il primo giudice - non ha pregio. La Corte territoriale, una volta esclusa la configurabilità del furto aggravato, correttamente ha ritenuto più grave il reato di utilizzo indebito della carta bancoposta, sicché ha rideterminato la pena per i reati satellite senza superare, peraltro, nel complesso, la pena comminata dal primo giudice, ridotta invece di 10 giorni. Invero, non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez. 1 , n. 26645 del 10/04/2019, Jerevija Nikoll, Rv. 276196). Alcun profilo di reformatio in peius è, pertanto, nella specie riscontrabile, costituendo il calcolo della pena esercizio di legittimo potere discrezionale, non sindacabile nella presente sede. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 41589 Anno 2022 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 22/06/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza resa, all'esito di giudizio abbreviato, dal locale Tribunale per avere escluso l'aggravante di cui all'articolo 625, comma 1, n. 4 cod. pen. in relazione al capo a) - e conseguentemente rideterminato la pena in anni 1, giorni 20 di reclusione ed euro 600,00 di multa-, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di NI Samuele per il reato di cui agli artt. 81 e 624 cod. pen., perché, al fine di trarne profitto, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, si impossessava di una borsa contenente tre portafogli con all'interno denaro contante, assegni, carta postepay, bancomat, bancoposta, documenti ed altri oggetti, lasciata da GI NI in un furgone in sosta presso un'azienda agricola sita in Fraz. Marischio di FA (capo a); e del reato di cui all'art. 55, comma 9, d.lgs. 231/2007, perché, al fine di trarne profitto, indebitamente utilizzava, non essendone titolare, la carta bancoposta nr. 36572809, effettuando due prelievi presso distinti istituti di credito, del valore complessivo di euro 600,00 (capo b). 2. I Giudici di merito hanno fondato la pronuncia di colpevolezza dell'imputato, in particolare, sulle immagini dei video delle telecamere di sorveglianza acquisiti agli atti e sulla deposizione del teste NI ST, Carabiniere in servizio a FA, il quale aveva riferito delle indagini svolte e dell'identificazione dell'imputato quale autore dei prelievi. 3. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato che solleva quattro motivi. 3.1. Con il primo motivo, deduce mancanza di motivazione e violazione dell'articolo 192 cod. proc. pen. con riferimento alla valutazione, da parte della Corte di appello, dei motivi di appello 2) e 4); travisamento della prova. Nei motivi di appello non sono state sollevate questioni sulla identificazione del soggetto in questione con l'odierno ricorrente, facendosi invece riferimento ad un travisamento della prova, posto in essere dal Giudice di primo grado, nell'attribuire la responsabilità alla persona ritratta nei fotogrammi, chiunque essa fosse. Nell'atto di appello, infatti, si evidenziava una discrepanza di orari tra quelli dell'effettivo prelievo e quelli dei fotogrammi dove era ripresa la persona che è stata riconosciuta nell'imputato. 3.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, essendo stato attribuito al NI anche il prelievo presso la Unicredit di FA alle ore 18.08 e il furto del bancomat avvenuto dopo le 17.30 2 in frazione Marischio di FA, basandosi solo sulla contiguità temporale, in assenza di altre prove. 3.3. Con il terzo motivo, lamenta vizio di motivazione e violazione di legge per ciò che concerne il superamento, da parte della Corte territoriale, della prova dell'indisponibilità del pin, nonché travisamento della prova. Nella integrazione della propria denuncia, acquisita agli atti con il consenso del difensore, la persona offesa aveva precisato che il pin della carta era memorizzato solo sul suo telefono cellulare che era sempre in suo possesso. Si tratta di un dato probatorio che avrebbe richiesto una specifica attività di indagine, dovendosi, in difetto, pervenire ad una sentenza assolutoria ai sensi dell'articolo 530, comma 2, cod. proc. pen. 3.4. Con il quarto motivo, deduce contraddittorietà e carenza di motivazione, nonché violazione dell'articolo 597, comma 4, cod. proc. pen. e del divieto di reformatio in peius. Nella sentenza di primo grado, il Giudice individuava il reato più grave, ai fini della continuazione, nel reato di furto aggravato e, sulla base della pena stabilita da tale reato - anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 600 di multa -, aumentava la pena di mesi 1, ai sensi dell'articolo 81 cod. pen. per i due reati di cui all'art. 55, comma 9, d.lgs. 231/2007. Esclusa l'aggravante di cui all'articolo 625, comma 1, n. 4 cod. pen., il reato più grave era individuato in quello di cui al predetto art. 55 con cui si pongono in continuazione l'altro, analogo, episodio di cui all'art. 55, comma 9, d.lgs. 231/2007 e il furto semplice di cui all'articolo 624 cod. pen. Il Giudice di primo grado aveva applicato 1 mese di reclusione per la continuazione riferita ai due episodi di cui all'articolo 55, comma 9, d.lgs. 231/2007 (15 giorni, quindi, per ciascun reato), mentre la Corte di appello ha applicato, complessivamente, un aumento per la continuazione di mesi 2 e giorni 20 di reclusione (mesi 2, giorni 5 per il reato di furto semplice e giorni 15 per il reato di cui all'art. 55). Rispetto al primo grado, dunque, è stato applicato un aumento della pena inflitta per la continuazione di mesi 1 e giorni 20 di reclusione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, articolato sul piano del fatto (mediante la prospettazione di una diversa e più favorevole interpretazione delle acquisizioni probatorie) e reiterativo di doglianze cui la Corte di appello ha fornito congrue risposte. 2. Va premesso che, nella specie, ricorre l'ipotesi di una "doppia conforme" pronuncia di responsabilità, in cui le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado si saldano per formare un unico apparato logico-argomentativo a cui il giudice di legittimità deve riferirsi per valutare la congruità e la completezza della 3 motivazione che sorregge la decisione assunta. Come è noto, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cessazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (ex multis, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina e altro, Rv. 269217), ipotesi che non ricorre nel caso di specie. Va, inoltre, ribadito il divieto di deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006, Lobriglio, Rv. 234559). 3. Nella specie, l'affermazione di responsabilità - a cui afferiscono i primi tre motivi di ricorso - è supportata da un congruo apparato motivazionale. La Corte territoriale ha, infatti, evidenziato la certa identificazione del ricorrente come colui che effettuò i prelievi con il bancomat della persona offesa, e, quindi, come colui che sottrasse la borsa e il suo contenuto dal furgone posteggiato, alla luce del quadro probatorio di univoca interpretazione e nella inesistenza di spiegazioni alternative. Quanto al prelievo di euro 100, effettuato presso lo sportello bancomat della Banca di Credito cooperativo di Ostra Vetere- filiale di Serra San Quirico, con la carta bancomat sottratta a GI NIa, la Corte del merito afferma che non vi è alcun dubbio che questo sia stato effettuato dal NI, attesa l'evidenza delle riprese video della telecamera di sorveglianza della ATM delle 18:31. Le immagini, si legge in sentenza, sono assolutamente nitide e chiare, apparendo palese la corrispondenza tra l'autore del prelievo e l'odierno imputato, anche in considerazione della presenza di tatuaggi sui due avanbracci. Dalla fotografia n. 3 si evince poi che il NI, prima di procedere al prelievo, consultava un foglietto su cui era presumibilmente annotato il pin: stante che l'imputato aveva potuto effettuare il prelievo, il fatto che il pin fosse trascritto o meno su un foglietto o fosse unicamente custodito nella memoria del cellulare della persona offesa rappresenta una circostanza irrilevante. Per il Giudice di appello, inoltre, nessun dubbio sussisterebbe sull'ascrivibilità al NI anche del primo prelievo, di euro 500,00, avvenuto - con l'utilizzo della stessa carta bancomat - presso la Unicredit di via Dante in FA (di cui mancano le immagini per essere privo l'ATM di un sistema di videosorveglianza) alle precedenti ore 18.08 e conseguente al furto 4 Il Presidente/ realizzato alle 17:30 dello stesso giorno, in prossimità dell'abitato della Frazione Maríschio di FA, in considerazione « della stretta contiguità spazio- temporale del furto e dei prelievi avvenuti in rapida successione, tenuto conto dei tempi necessari per gli spostamenti tra i luoghi del furto e dei successivi prelievi». Si tratta, all'evidenza, dì argomentazioni non manifestamente illogiche di cui le generiche e reiterate critiche non minano la tenuta. 4. Il quarto motivo - con cui si sostiene che la Corte di merito avrebbe errato nella determinazione della pena perché, ritenuto più grave il reato di cui all'art. 55, comma 9, d. Igs. 231/2007 (a seguito dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen.), avrebbe dovuto operare l'aumento per la continuazione in coerenza con il primo giudice - non ha pregio. La Corte territoriale, una volta esclusa la configurabilità del furto aggravato, correttamente ha ritenuto più grave il reato di utilizzo indebito della carta bancoposta, sicché ha rideterminato la pena per i reati satellite senza superare, peraltro, nel complesso, la pena comminata dal primo giudice, ridotta invece di 10 giorni. Invero, non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez. 1 , n. 26645 del 10/04/2019, Jerevija Nikoll, Rv. 276196). Alcun profilo di reformatio in peius è, pertanto, nella specie riscontrabile, costituendo il calcolo della pena esercizio di legittimo potere discrezionale, non sindacabile nella presente sede. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore