Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli
ottava sezione civile in composizione monocratica,
in persona della dott.ssa Claudia Colicchio
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N.R.G. 18120/2017
TRA
, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale sul figlio minore in proprio e nella qualità di eredi della Persona_1
minore rapp.ti e difesi dall'Avv. Pasquale De Rosa presso il cui studio Persona_2
elett.te domiciliano in Napoli, in Arzano (NA) alla Via A. Tammaro n. 2, giusta procura a margine alla citazione
ATTRICE
E
in persona del Direttore Generale p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Caramiello, presso il cui studio domicilia sito in Napoli alla Via Posillipo, 239 giusta procura a margine della costituzione
CONVENUTA
NONCHE'
Dulvi Corcione Maria, e domiciliataria presso la sede della Controparte_3
corrente in Frattamaggiore (NA) - alla via Mario Lupoli, n. 27 –, giusta
[...]
procura a margine della costituzione
CP_4
NONCHE'
in proprio e nella qualità di erede quale nonna paterna della Controparte_5
minore rappresentata e difesa dall'avv. Avv. Terzo Nicola Malerba Persona_2
presso il cui studio domicilia in Marano, Napoli, alla Via Corree di Sopra n. 112, giusta procura a margine dell'atto di intervento in proprio e nella qualità di erede quale nonno materno della Controparte_6
minore rappresentato e difeso dall'avv. Avv. Pasquale De Rosa presso Persona_2
il cui studio domicilia in Napoli, in Arzano (NA) alla Via A. Tammaro n. 2, giusta procura a margine dell'atto di intervento
in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità Controparte_7
genitoriale sul figlio minore , nella qualità di eredi della minore Persona_3
rappresentato e difeso dall'avv. Avv. Terzo Nicola Malerba presso il Persona_2
cui studio domicilia in Marano, Napoli, alla Via Corree di Sopra n. 112, giusta procura a margine dell'atto di intervento
, nella qualità di genitore del minore Parte_1 Controparte_7 CP_8
in proprio e nella qualità di erede della minore rappresentata e difesa Persona_2
dall'avv. Avv. Pasquale De Rosa presso il cui studio domicilia in Napoli, in Arzano (NA) alla Via A. Tammaro n. 2, giusta procura a margine dell'atto di intervento
INTERVENTORI VOLONTARI
Oggetto: responsabilità professionale per attività medico- chirurgica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice sopra epigrafata esponeva principalmente quanto segue:
1. che in data 23.11.2012 dall' unione di fatto con il sig. Controparte_7
nasceva la piccola;
Per_2
2. che la piccola , sin dalla nascita, era affetta da miocardite, motivo Per_2
per il quale in data 20.05.2015 veniva sottoposta a trapianto ortotopico di cuore presso l'Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli, Reparto di
Cardiochirurgia Pediatrica, dopo il quale veniva dimessa con terapia farmacologica;
3. che a causa di sintomi influenzali persistenti, in data 24.10.2015 la piccola veniva accompagnata alla U.O.C. di Cardiochirurgia Pediatrica sita Per_2
nel P.O. Monaldi, ove fu sottoposta a visita medica ed esami strumentali
(ECG ed ecocardiogramma), ove veniva dimessa malgrado il suo stato di salute;
4. che in data 30.10.2015, a causa dell'aggravamento del malessere Per_2
veniva accompagnata all'Ospedale San Giuliano in Giugliano in
Campania ove decedeva per un processo broncopneumonico in atto in concomitanza con il rigetto acuto del cuore trapiantato.
Sulla scorta di quanto allegato, previo accertamento della responsabilità esclusiva della struttura convenuta per aver i sanitari del nosocomio, all'accesso della piccola in data 24.10.15, posto in essere un controllo a dir poco negligente e per non Per_2
averla ricoverata per ulteriori accertamenti, ne chiedeva la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti in proprio e nella qualità di genitore della piccola e nella Per_2
qualità di genitore del fratello Persona_1
Si costituiva l' la quale preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto di CP_9
citazione, nel merito contestava quanto dichiarato dall'attrice evidenziando la correttezza dell'operato del Dott. medico che visitò , il quale pose in CP_10 Per_2
essere tutti gli accertamenti per verificare i sintomi lamentati dalla piccola paziente, i quali non risultarono evidenziare un rigetto del trapianto, bensì unicamente un'infiammazione delle vie respiratorie. Rilevava, in particolare, come l'operatore non avrebbero potuto, anche in caso di necessità, ricoverare la paziente per assenza nella struttura di pronto soccorso. Chiedeva di chiamare in causa l' Controparte_2
essendo il decesso della piccola verificatosi presso l' Ospedale San
[...] Per_2
Giuliano.
Si costituiva l' , la quale preliminarmente eccepiva l'improcedibilità CP_11
della chiamata del terzo per mancanza del tentativo di mediazione, nel merito evidenziava la mancata responsabilità per la morte di . Persona_2
Si costituivano quali interventori volontari Controparte_5 CP_6
in proprio e nella qualità di genitore del minore
[...] Controparte_7 [...]
, e in qualità di genitore del minore Persona_3 Parte_1 [...]
i quali chiedevano il risarcimento di tutti i danni non Persona_4
patrimoniali subiti.
Disposta ed espletata la CTU, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del
03.10.2024 con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Risulta dal verbale del 21.02.2019 che parte attrice, a seguito di invito del Tribunale aveva notificato istanza di mediazione non andata a buon fine osservando come il termine di giorni 15 non è previsto dalla norma quale termine perentorio.
Nel merito del giudizio si osserva quanto segue.
È evidente che deve essere qualificata la natura di responsabilità invocata, definita nei suoi esatti contorni avendo gli attori fatto ricorso ad una sua prospettazione in termini di responsabilità contrattuale. All'uopo si osserva che il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un tipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal S.s.n. o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche di fiducia dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto” (Cass. civ., Sez. III, 28/11/2008, n. 24742 ed inoltre Cass.
23917/06, 1698/06, 571/05, 13066/04). Sul punto si osserva che anche in tal caso trattasi di responsabilità contrattuale con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di onere della prova, che grava, per l'effetto, sull'istituto stesso e non sul paziente. In caso di mancata o inesatta realizzazione di tale intervento il medico e la struttura sono conseguentemente tenuti a dare la prova che il risultato "anomalo" o anormale rispetto al convenuto esito dell'intervento o della cura, e quindi dello scostamento da una legge di regolarità causale fondata sull'esperienza, dipende da fatto a sé non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza dovuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto. Risultato "anomalo" che deve in realtà ravvisarsi non solo allorquando alla prestazione medica consegua l'aggravamento dello stato morboso o l'insorgenza di nuova patologia, ma anche quando l'esito risulti come nella specie caratterizzato da inalterazione rispetto alla situazione che l'intervento medico-chirurgico ha appunto reso necessario. Lo stato di inalterazione si sostanzia nel mancato miglioramento costituente oggetto della prestazione cui il medico-specialista è tenuto, e che il paziente può legittimamente attendersi quale normale esito della diligente esecuzione della prestazione convenuta professionale. In ordine alle eccezioni formulate di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi si deve osservare che la citazione
è nulla quando sono omessi o assolutamente incerti la determinazione della cosa oggetto della domanda o l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui la stessa è fondata. In ordine al primo elemento identificatore della domanda, ossia il petitum va distinto il mediato da quello immediato ossia da un lato la concreta utilità, il bene della vita che la parte vuole ottenere in giudizio, dall'altra il tipo di provvedimento richiesto al giudice per conseguire tale risultato. Entrambi questi elementi possono essere oggetto di vizio. La giurisprudenza ritiene che la parte non debba necessariamente seguire una formula fissa o una terminologia specifica, ma che sia sufficiente che l'oggetto della domanda risulti, anche implicitamente, dalla descrizione contenuta nell'atto, in modo che il giudice possa individuarlo e decidere in base al suo contenuto effettivo, secondo il principio di iura novit curia. In ordine al secondo elemento proprio della domanda giudiziale, causa petendi ovvero il titolo o ragione della domanda, si è soliti operare una distinzione tra diritti auto- determinati e diritti etero-determinati. Mentre per i primi, individuati principalmente nei diritti assoluti, non è necessario allegare i fatti costitutivi degli stessi per i secondi, i diritti relativi, invece, è indispensabile portare a conoscenza del giudice i titoli da cui tali diritti derivano poiché solo in tal modo la domanda sarà sufficientemente determinata e il giudice sarà in grado di identificarli con esattezza. Sulla base di quanto sinteticamente esposto va osservato che, nel caso di specie, la domanda risulta completa in tutti i suoi elementi necessari per giungere ad una decisione.
Nel merito del giudizio si osserva quanto segue.
Nel caso di specie va di certo posta l'accento sulla espletata ctu nella quale si ritiene che “Il decesso della piccola paziente è concausalmente ricollegabile (all'incirca per il 50% …) alle condotte colpose riscontrate”, dal momento che “devono ritenersi sussistenti altri fattori concausali (l'incertezza etiologica del processo broncopneumonico, la concomitanza delle condizioni di patologia polmonare e cardiaca, l'intervallo di tempo relativamente breve (6 giorni)intercorso tra l'osservazione ospedaliera ed il decesso e l'assenza di dati documentali inerenti detto intervallo di tempo), correlati alle condizioni di base ed alla progressione della vicenda, nella produzione della morte (incidenti per la restante quota parte del
50%)”.
Il collegio evidenziava, pertanto, come il comportamento tecnico-professionale dei sanitari dell' di Napoli non potesse essere ritenuto conforme a Controparte_12
quanto previsto dalle linee guida e dalle buone pratiche clinico-assistenziali per un bambino trapiantato con febbre o, comunque, con disturbi compatibili con un rigetto acuto del trapianto cardiaco;
in particolare precisavano come non fosse rinvenibile nella documentazione un dettagliato esame anamnestico-clinico, né un sufficiente inquadramento laboratoristico e strumentale, bensì unicamente le risultanze evidenze dell'esame ecocardiografico FAST, protocollo eco(cardio)grafici rapidi, indagini che non prevedevano la verifica completa dei parametri previsti dalle linee guida per la valutazione precoce del rigetto di trapianto.
Pertanto, i CCTTUU ritenevano che “per effetto di tale difettosa condotta dei sanitari dell' di Napoli si incorse probabilmente… in una omessa Controparte_12
precoce diagnosi del processo broncopneumonico in atto in concomitanza con il rigetto acuto del cuore trapiantato”.
Precisavano, infine, come nulla potesse essere addebitato ai sanitari dell'Ospedale
San Giuliano di Giugliano in Campania (NA), intervenuti successivamente, la cui condotta fu di fatto circoscritta alla sola assistenza rianimatoria nei confronti dello stato di incoercibile arresto cardio-circolatorio in cui ormai versava la piccola.
Inoltre, del tutto esaustiva è la relazione peritale anche con riguardo alla risposta alle controdeduzioni formulate dai CCTT dell' ritenute non Controparte_12
condivisibili. I consulenti osservavano invero che “… i sanitari ospedalieri avrebbero dovuto valutare il ricovero in base allo stato clinico ed alla caratterizzazione della presunta infezione (nel nostro caso respiratoria), anche con il supporto di un infettivologo. Per converso, in quel frangente l'esame anamnestico- clinico fu del tutto insufficiente (mancando un'anamnesi utile ad indagare, anche per finalità di diagnosi differenziale, il malessere, la febbre e la tosse presentata dalla bambina e difettando un esame obiettivo, degno di questo nome, almeno dell'apparato cardio-respiratorio), non venne per nulla predisposto un minimo inquadramento laboratoristico e l'esame ecocardiografico fu ingiustificabilmente poco approfondito…”; inoltre sulla possibilità di ricondurre i sintomi lamentati all'infezione respiratoria diagnosticata dal pediatra curante, i ctu precisavano come
“…nel caso di specie il focolaio di infezione non era stato affatto definito(né era stata formulata una qualche diagnosi di malattia infettiva respiratoria), tanto che era stato proprio il pediatra curante ad inviare la bambina in quell'ospedale per tutti gli accertamenti del caso e, comunque, una bambina trapiantata con quei sintomi, uno su tutti la febbre, avrebbe meritato, come si è riferito, tutt'altra attenzione diagnostica in quella struttura ospedaliera specializzata in trapianti”.
Orbene, per quanto sin ora detto si rileva come la condotta dei sanitari costituisce alla luce delle valutazioni del collegio peritale, una concausa determinante che ha condotto, al decesso della piccola , insieme alle condizioni Persona_2
patologiche preesistenti, le quali tuttavia, secondo insegnamento da tempo acquisito, sono irrilevanti agli effetti della determinazione e commisurazione della responsabilità. Pertanto, in base al principio dell'equivalenza causale l'autore del comportamento imputabile risponderà, infatti, per intero delle conseguenze derivanti dall'evento lesivo, ancorchè a quest'ultimo abbia concorso, sia pure con rilievo preponderante, la causa naturale preesistente (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.
08/11/2023, n. 31058).
Né vale obiettare che l' non fosse dotato di PS dal momento Controparte_12
che, come si legge anche nella relazione disposta per conto del PM, la struttura di cui si discute in “Regione Campani è l'unica struttura di riferimento per i trapiantati di cuore e per l'assistenza post-trapianto…”
I danni patiti in proprio dai genitori e Parte_1 CP_7 [...]
Si osserva che in conseguenza di un evento mortale, oltre a prodursi delle conseguenze risarcitorie direttamente nel patrimonio della vittima, destinate a trasmettersi in favore degli eredi, secondo le ordinarie regole della successione mortis causa, esistono anche i cc.dd. danni riflessi, i quali pur trovando la loro origine in un evento che colpisce la vittima principale, si producono nella sfera perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela ex art. 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2
Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto l'interesse fatto valere
è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.".
Trattandosi tuttavia di pregiudizio che si proietta nel futuro dovendosi aver riguardo ai periodi di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicato il godimento del congiunto che l'illecito ha invece reso impossibile, sarà consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base degli elementi obiettivi che sarà onere del danneggiato fornire. La sua liquidazione, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, non potrà che avvenire in base a valutazione equitativa (artt. 1226 e
2056 c.c.), tenuto conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza, e di ogni ulteriore utile istanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti.
Ora se è pur possibile ritenere provata per presunzioni il danno subito dai per la perdita del congiunto, situazione di tristezza e disagio tipica e sintomatica della sofferenza che normalmente accompagna le persone più vicine alla vittima nell'immediatezza del decesso e nel suo futuro, va detto che gli attori e gli interventori hanno fornito prova in ordine alla concreta lesione subita.
In ordine al parametro valutativo applicato è necessario richiamare la sentenza n.
10579/21 della SC “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.”
Orbene, considerando le voci di cui alla tabella elaborata dal Tribunale di Milano integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del figlio
(età della vittima primaria, età della vittima secondaria, convivenza, sopravvivenza di altro/i congiunti del danneggiato, qualità ed intensità della relazione affettiva); considerando l'età della piccola al momento del decesso (2 anni), Persona_2
l'età della madre (20 anni) e dell'interventore Parte_1 CP_7
padre della piccola (20 anni), posta la convivenza per la sola madre
[...] Per_2
dal momento che il padre allegava Parte_1 Controparte_7
all'intervento una residenza diversa da e nulla si deduce dagli atti Parte_1
di causa in ordine alla sua residenza al momento della morte della figlia, posto che il valore di ogni punto è pari ad € 3.911,00, posta la sopravvivenza di un congiunto per ogni genitore al momento della morte della figlia e posto un intenso legame affettivo e di dipendenza tra la vittima di soli 2 anni e i genitori;
si potrà giungere alla seguente liquidazione aggiornata con gli importi 2024:
- In favore di € 445.854,00 corrispondente a 28+26+16+14 Parte_1 +30 punti (114 punti totali),
- In favore di € 383.278,00 corrispondente a Controparte_7
28+26+0+14+30 punti (98 punti totali).
Rileva la scrivente, tuttavia, come sia possibile, secondo l'ultimo aggiornamento delle tabelle Milanesi, applicare agli importi finali dei correttivi in ragione di alcune particolari situazioni emerse durante il giudizio. Pertanto, pur considerando che al momento della morte di , la bambina fosse l'unica figlia di Per_2 Parte_1
e , è possibile rilevare come attualmente la famiglia sia formata Controparte_7
da cinque componenti (i due genitori e tre figli nati dopo il decesso della sorella) motivo per il quale si ritiene di ridurre gli importi su stimati (individuati con l'assegnazione del punteggio per la sopravvivenza di un solo congiunto) e liquidare in favore di la somma di € 390.000,00 e in favore di Parte_1 CP_7
la somma di € 330.00,00.
[...]
Sulle somme come liquidate, trattandosi di debiti di valore e dunque già stimati all'attualità, decorrono gli interessi sulla somma devalutata alla data del fatto
(30.10.15) ed annualmente rivalutata oltre interessi legali dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
I danni patiti iure hereditatis da e Parte_1 Controparte_7
In ordine alle ulteriori voci di danno richieste dai sig.ri e Parte_1 [...]
ossia quali eredi della piccola per il danno patito dalla stessa CP_7 Per_5
in vita, sul punto si osserva che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità perché possa ravvisarsi un risarcimento del danno biologico iure hereditario in favore degli eredi del soggetto deceduto, è necessario che tra la data del fatto e quella del decesso, sia decorso un lasso di tempo sufficiente a permettere un consolidamento dal danno in oggetto. “In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo. (Cass. SU 15350/15). In relazione al caso di specie tenendo conto dell'insegnamento delle Sezioni Unite (sentenze gemelle SS.UU. nn. 26972/3/4/5 dell'11.11.2008, oltre alla citata n. 15350/2015) si ritiene di proporre una definizione onnicomprensiva del “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente;
onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale deve intendersi dunque comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale.
Ebbene, se pur vero che del DI a causa di sintomatologia influenzale Per_2
veniva visitata in data 24.10.15 dai sanitari dell' e decedeva sei Controparte_12
giorni dopo in data 30.10.15 per un processo broncopneumonico in atto in concomitanza con il rigetto acuto del cuore trapiantato, è possibile rilevare dalla lettura degli atti di causa e della consulenza tecnica come la piccola , Per_2
provvidenzialmente grazie alla sua tenera età, non percepiva le insorte condizioni generali e la consapevolezza dell'approssimarsi della morte sino al suo decesso, motivo per il quale non si ritiene provato il danno terminale connesso alla percezione della fine imminente. Si rileva inoltre come gli stessi ctu abbiamo indicato come “intervallo di tempo relativamente breve (6 giorni)” (pag. 26 consulenza tecnica), il lasso di tempo intercorso tra l'osservazione ospedaliera ed il decesso, inidoneo a generare la percezione della morte imminente ed il conseguente danno morale patito medio tempore.
Sui danni patiti da Persona_1
In ordine alla domanda avanzata da in qualità di genitore di Parte_1
, si rileva come il minore, fratello nato successivamente al Persona_1 decesso della piccola , non fosse titolare della capacità giuridica al momento Per_2
della morte della sorella, pertanto, non idoneo ad essere titolare di diritti e doveri giuridici acquisibili unicamente al momento della nascita ( salvo casi specifici previsti dalla norme civilistiche di tutela della posizione del nasciuturo ad esempio in materia successoria) . Pertanto, per quanto detto è possibile ritenere che, sebbene al tempo concepito, alcun danno possa essersi generato in capo al minore
[...]
Persona_1
Si precisa, inoltre, come dalla documentazione versata in atti non vi sia alcuna allegazione specifica (né alcuna prova testimoniale è stata articolata in merito), comprovante le particolari circostanze di disperazione e tristezza che avrebbero reso invivibile per il minore l'ambiente familiare dal momento Persona_1
della sua nascita per lo strazio e la disperazione che naturalmente vivevano i genitori, che avrebbero permesso alla scrivente di comprendere le reali e concrete conseguenze del decesso della sorella sulla vita e la crescita del piccolo Per_1
Sulle domande avanzate da Controparte_5 Controparte_6
in qualità di genitore di e Parte_1 Persona_4
in qualità di genitore di Controparte_7 Persona_3
In ordine alle domande di risarcimento avanzate dagli interventori volontari, sig.ra
(intervenuta in data 04.02.22), sig. Controparte_5 Controparte_6
(intervenuto in data 04.02.22), in qualità di genitore Del DI Parte_1
(intervenuto in data 11.03.22) e , in qualità di Persona_4 Controparte_7
genitore di (intervenuto in data 11.03.22); si rileva come Persona_3
questi, pur se correttamente intervenuti nel termine previsto dall'art. 105 cpc ossia prima del limite temporale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, soggiacciono alla preclusione per il terzo interveniente operante sul piano istruttorio (relativamente sia alle prove costituente che a quelle documentali), di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, c.p.c. A norma dell'art. 268 c.p.c., l'intervento può avere luogo fino a che non vengano precisate le conclusioni: lo stesso intervento volontario in causa, poi, si qualifica come principale quando si faccia valere nei confronti di tutte le parti, o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto del processo o dipendente dal titolo in questo dedotto come nel caso di specie, mentre è da ritenersi adesivo dipendente ove sia dedotto solo un interesse giuridicamente rilevante a sostenere le ragioni di una o di alcune delle parti. La qualità di fratelli e nonni della minore non è l'oggetto diretto del decidere, ma solo uno degli elementi costitutivi della legittimatio ad causam E la legittimazione scaturente dalla titolarità di un credito- come tutte le questioni patrimoniali - ben può darsi per ammessa per effetto di non contestazione, ex art. 115 c.p.c. La struttura convenuta non ha, mai, a seguito della costituzione in giudizio degli interventori contestato la qualità allegata dagli stessi ( e ciò indipendentemente dalla facoltà per i parenti di provare la loro qualità attraverso i certificati in atti) . Sul punto è stato osservato come la preclusione per il terzo interveniente di compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna parte, ai sensi dell'art. 268 c.p.c., comma 2, opera esclusivamente sul piano istruttorio, e non anche su quello assertivo, attesa la facoltà di intervento, attribuita dal primo comma della stessa disposizione, sino a che non vengano precisate le conclusioni: ne consegue che è ammissibile la formulazione da parte del terzo di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, in quanto attività coessenziale all'intervento stesso.
Nella fattispecie in esame che questo pregiudizio integri un danno-conseguenza
(ovverosia, una conseguenza - non patrimoniale - risarcibile dell'evento lesivo) non intacca (quanto meno limitatamente alla componente interiore di tale conseguenza risarcibile, costituita dalla sofferenza morale) la presunzione, sia pure iuris tantum, della sua sussistenza, in base alla quale gravava sul danneggiante l'onere di fornire la prova contraria. Va tuttavia detto che gli unici paramenti offerti riguardano il grado di parentela e l'età dei nonni indicata nella stessa costituzione, come visto non contestato, avendo agli atti l'eta della minore . Orbene, considerando le voci di cui alla tabella integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del nipote (età della vittima primaria, età della vittima secondaria, convivenza, sopravvivenza di altro/i congiunti del danneggiato, qualità ed intensità della relazione affettiva); considerando l'età della piccola al momento del decesso (2 anni), l'età dell'interventrice Persona_2
nonna paterna (45 anni) e dell'interventore nonno materno Controparte_5
(50 anni); posta la mancanza di elemento di prova in ordine Controparte_6
alla convivenza, alla sopravvivenza di altri congiunti ed al legame affettivo con la nipote, posto che il valore di ogni punto è pari ad € 1.698,00; si potrà giungere alla seguente liquidazione aggiornata con gli importi 2024:
- In favore di € 57.732,00 corrispondente a Controparte_5
20+14+0+0+0 punti (34 punti totali)
- In favore di € 57.732,00 corrispondente a Controparte_6
20+14+0+0+0 punti (34 punti totali).
È evidente che, quando l'interventore agisce allegando il Controparte_6
diritto ad ottenere il risarcimento del danno jure hereditatis allegando che
“Sussistendo un ampio spatium vivendi tra il fatto lesivo e la morte della piccola ed a parere di questa difesa, essendosi maturato un danno Persona_2
biologico e morale gli stessi devono ritenersi trasmissibili jure hereditatis al Nonno materno della piccola ” compie un errore di fondo dal momento che in Per_2
presenza di genitori al momento del decesso ex art. 568 cc l'eredità era loro esclusivamente devoluta. Analogo errore è compiuto anche dall'interventrice
[...]
che del pari chiede, tra gli altri danni, quello vantato a titolo di Controparte_5
erede della defunta nipote. Va detto che tali domanda non risultano reiterate in sede di memorie ex art. 190 cpc ma nemmeno espressamente rinunciate.
Per gli interventori e , possano ritenersi Per_3 Persona_4
valide le considerazioni già illustrate per , perché fratelli della Persona_1
piccola nati dopo il suo decesso rispettivamente nell'anno 2017 e nell'anno Per_2 2018.
Le spese di lite tra , Parte_1 Controparte_7 Controparte_5
e la convenuta seguono la soccombenza e si Controparte_6 CP_9
liquidano ex DM 55/14 in base al decisum al valore medio dello scaglione di riferimento in ragione delle questioni affrontate aumentate per la difesa di più parti ex art 4 comma 2 DM 55/14
Le spese di lite tra , in qualità di genitore di Persona_1 Parte_1
e in qualità di genitore di Persona_4 Controparte_7 [...]
e seguono la soccombenza e si liquidano in Persona_3 CP_13
favore della convenuta ex DM 55/14 in base al decisum al valore minimo dello scaglione di riferimento in ragione delle questioni affrontate
Le spese tra la terza chiamata e l' seguono la CP_11 CP_13
soccombenza e si liquidano in favore di ex DM 55/14 in base al CP_11
decisum al valore minimo dello scaglione di riferimento in ragione delle questioni affrontate
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) Accoglie la domanda formulata da per l'effetto Parte_1
condanna l' al pagamento in suo favore Controparte_1
della somma di € 390.000,00 oltre interessi al saggio legale sull'importo devalutato all'epoca del fatto ed annualmente rivalutato oltre interessi legali dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
B) Accoglie la domanda formulata da per l'effetto Controparte_7
condanna l' al pagamento in suo favore Controparte_1
della somma di € 330.000,00 oltre interessi al saggio legale sull'importo devalutato all'epoca del fatto ed annualmente rivalutato oltre interessi legali dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
C) Accoglie la domanda formulata da Controparte_5 CP_6 per l'effetto condanna l' al
[...] Controparte_1
pagamento in loro favore della somma di € 57.732,00 ciascuno oltre interessi al saggio legale sull'importo devalutato all'epoca del fatto ed annualmente rivalutato oltre interessi legali dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo
D) Rigetta la domanda formulata da nella qualità di Controparte_7
genitore di e di nella qualità Persona_3 Parte_1
di genitore di e Persona_1 Persona_4
E) Condanna l' al pagamento delle spese di Controparte_1
lite in favore di e che si liquidano in € Pt_1 Controparte_6
700,00 per spese ed in € 24. 702,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario;
F) Condanna l' al pagamento delle spese di Controparte_1
lite in favore di e che si liquidano in € Controparte_7 CP_5
24. 702,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario;
G) Condanna in qualità di genitore di Parte_1 [...]
e di al pagamento delle spese di lite Persona_4 Persona_1
in favore dell' che si liquidano in € Controparte_1
11.229,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge;
H) Condanna in qualità di genitore di Controparte_7 Persona_3
al pagamento delle spese di lite in favore dell'
[...] [...]
che si liquidano in € 11.229,00 per compensi Controparte_1
oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge;
I) Condanna l' al pagamento delle spese di Controparte_1
lite in favore di che si liquidano in € 11.229,00 per compensi CP_11
oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge;
J) pone a carico dell' le spese di ctu come Controparte_1
già liquidate. Napoli,13/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio