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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/09/2025, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 569 del 2024 - Pag. 1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 569 del 2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Occupazione senza titolo di immobile” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...], Parte_1 C.F._1 in data 30.01.1970, rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO MUNDO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE – E
, C.F. parte nata a [...], i data Controparte_1 C.F._2 18.12.1964, rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO ZACCARO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE –
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., depositato in Cancelleria in data 18.03.2024,
ha convenuto in giudizio , deducendo che: Parte_1 Controparte_1
- con decreto di omologa del 20.01.2022 (Proc. n° 2232/2021 RG), il Tribunale ha pronunciato la separazione personale delle parti alle condizioni concordate, disponendo in relazione alla casa di proprietà della ricorrente che “...al fine di non destabilizzare i figli della coppia, la stessa consentirà al sig. di abitare nella relativa casa CP_1 coniugale, oggi divisa in due parti con entrate indipendenti l'una dall'altra, in comodato d'uso gratuito”;
- il locale magazzino individuato catastalmente al foglio 27 p.lla 1131 è parte integrante della proprietà esclusiva della e, quindi, da ritenere pertinenza esclusiva della Parte_1 propria abitazione;
- , sebbene invitato più volte a rilasciare il predetto locale, ancora lo Controparte_1 detiene abusivamente senza alcun titolo;
- la titolarità del diritto reale di proprietà in capo alla ricorrente risulta per tabulas dai documenti in atti, oltre che dai provvedimenti del tribunale di Castrovillari, sia nella fase di separazione che di divorzio;
- deve ritenersi assolto l'onere probatorio ricadente sul titolare del diritto reale che assuma l'occupazione sine titulo, da parte di terzi dei propri beni, al fine di ottenere la restituzione;
- è, invece, onere del convenuto dimostrare la esistenza di un valido titolo legittimante l'occupazione e il godimento del bene, onere che, nel caso di specie, il convenuto non può assolvere;
R.G. n. 569 del 2024 - Pag. 2 di 4
- in mancanza di alcun titolo legittimante l'occupazione da parte del convenuto dell'unità immobiliare per cui è causa, al deve essere ordinato, con urgenza, il rilascio CP_1 immediato dell'immobile, sia se l'azione venga qualificata di rivendica o di restituzione;
- nel caso di specie sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi per proporre la domanda ex art. 281 decies c.p.c.;
- la ricorrente ha subito anche un ulteriore danno e pregiudizio, che deve essere risarcito, consistente nel mancato godimento dell'immobile durante il tempo in cui vi è stata l'occupazione sine titulo, sia della mancata percezione dei frutti che si sarebbero potuti percepire (come, ad esempio, i canoni di locazione persi);
- in caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario si presume esistente e tale presunzione è collegata alla normale fruttuosità del bene, pur ammettendosi la prova contraria;
- in tale contesto il danno da occupazione sine titulo di un immobile altrui patito dal proprietario è in re ipsa e si fonda sull'assunto che il diritto di proprietà ha insite in sé le facoltà di godimento di disponibilità del bene che ne forma oggetto, sicché, una volta soppresse tali facoltà per effetto dell'occupazione, l'esistenza di un danno risarcibile può ritenersi sussistente sulla base di una praesuntio hominis;
- la stima del danno può avvenire anche facendo riferimento al cosiddetto danno "figurativo", vale a dire al valore locativo dell'immobile occupato;
- pertanto, il credito maturato dalla ricorrente deve essere determinato a decorrere dalla data di omologa dei provvedimenti del Tribunale di Castrovillari di assegnazione della casa coniugale alla e, quindi, dal 20.01.2022; Parte_1
- pertanto, alla data del 28.2.2024 sommano mesi 25 con un canone-risarcimento di almeno € 100,00 al mese e/o da determinare in via equitativa secondo giustizia, oltre il maturato successivo fino al rilascio dell'immobile. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di: a. accertare la detenzione sine titulo del magazzino per cui è causa da parte di Controparte_1
e ordinare l'immediato rilascio dell'immobile per occupazione abusiva, con ordine immediato di rilasciarlo libero e sgombero da persone e cose;
b. per l'effetto, a seguito di occupazione sine titulo e, quindi, mancata restituzione del magazzino, condannarlo al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di € 100,00 al mese e/o da determinare in via equitativa secondo giustizia, oltre il maturato successivo fino al rilascio dell'immobile, più interessi e rivalutazione monetaria maturati e maturandi come per legge;
c. in ogni caso, condannare il al pagamento delle spese e competenze di lite Controparte_1 da distrarre ex art. 93 c.p.c. al costituito procuratore anticipatario. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03.02.2025, si è costituito
, deducendo che: Controparte_1
- è cessata materia del contendere, atteso che, con sentenza di divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio), pronunciata e depositata dal Tribunale di Castrovillari in data 07.11.2024, l'intera abitazione già ab origine di esclusiva proprietà dell'odierna ricorrente è stata interamente assegnata a quest'ultima;
- la richiamata sentenza ha concesso al resistente un termine di mesi quattro (07.11.2024 – 07.03.2025) per il rilascio dell'immobile, ivi compreso il locale magazzino per cui è causa, il quale verrà rilasciato entro il termine concordato;
- l'atto di citazione è nullo ai sensi degli artt. 163 comma 2 n. 4 e 164 c.p.c., atteso che l'attore nulla ha dedotto in ordine all'esposizione degli elementi di fatto e diritto costituenti le ragioni della domanda;
- il resistente ha già iniziato le operazioni di sgombero e ha quasi concluso;
- il sino alla data del 07.11.2024 (esteso dal Giudice sino alla data del CP_1 07.03.2025), ha posseduto - lecitamente - metà dell'intero immobile, a questi assegnato R.G. n. 569 del 2024 - Pag. 3 di 4
con decreto di omologa del 20.01.2022, senza limitazione e/o esclusione alcuna di parti e/o pertinenze dello stesso, come da separati accordi bonari, pertanto, le pretese della resistente erano e sono ancora oggi da ritenersi giuridicamente infondate. Ciò posto, la parte resistente ha chiesto a questo Tribunale di: a. dichiarare la cessata materia del contendere per i motivi esposti in premessa;
b. compensare interamente le spese di lite. Disposto, inizialmente, su richiesta delle parti, il rinvio della causa per il bonario componimento della lite, alla successiva udienza, atteso l'esito negativo delle trattative, la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c. e, all'udienza del 10.09.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale. All'esito della discussione orale, il Tribunale ha riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies comma 4 c.p.c.
2. Nel merito. 2.1. La materia del contendere deve dichiararsi cessata. Come è noto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione pacificamente riconosciuta dalle parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. Cass. civ. n. 1950 del 2003). Costituisce jus receptum in giurisprudenza il principio per il quale la cessazione della materia del contendere è, nel processo civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, rilevabile d'ufficio dal giudice, che si verifica qualora sopravvenga una situazione che fa venire meno l'interesse ad agire ed a contraddire ovvero l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (v., tra le tante Cass. civ. n. 12310 del 2007; Cass. civ. n. 4714 del 2006). Dal momento che la parte resistente ha, sin dall'atto di costituzione in giudizio, chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite, in quanto erano in corso le operazioni di sgombero dell'immobile e che, in corso di causa, entrambe le parti hanno dichiarato che l'immobile è stato rilasciato, è evidente che la parte ricorrente non abbia più alcun interesse ex art. 100 c.p.c. Entrambi i difensori, infatti, hanno discusso e concluso dando atto dell'intervenuto rilascio dell'immobile, permanendo soltanto una situazione di conflittualità in ordine alle spese di lite;
pertanto, essendo venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, ricorrono i presupposti per una pronuncia di avvenuta cessazione della materia del contendere, essendo noto che “in tema di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, i difensori delle parti, pur se non dotati di poteri specifici conferiti con procura speciale, sono legittimati a comunicare congiuntamente i fatti per i quali è sopravvenuta l'estinzione del processo, per effetto della fine d'ogni controversia tra le parti e di qualsiasi interesse alla pronuncia” (cfr. Cass. civ. n. 8822 del 2003). Alla luce di quanto esposto, è agevole concludere che né parte ricorrente né la parte resistente nutrono un interesse giuridicamente rilevante ad una decisione sul merito della lite, con estinzione del giudizio. Ciò posto, occorre adesso provvedere sulle spese, atteso che in tali casi le spese processuali vanno regolate secondo il principio della cosiddetta “soccombenza virtuale” (tra le tante cfr. Cass. Civ. n. 4442 del 2001). Bisogna, cioè, valutare il fondamento della domanda per verificare se questa avrebbe dovuto essere accolta o rigettata. E la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non è preclusa da contrasti tra le parti in ordine all'incidenza dell'onere delle spese processuali, dovendo al riguardo il giudice di R.G. n. 569 del 2024 - Pag. 4 di 4
merito solo decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari (cfr. Cass. civ. n. 4884 del 1996) e valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte (cfr. Cass. civ. n. 3075 del 1997). 2.2. Tenuto conto dell'intervenuto rilascio dell'immobile, del fatto che - per come risulta dal ricorso per separazione consensuale e dal decreto di omologa del 20.01.2022 allegati in atti - lo stesso è stato legittimamente occupato dal in virtù delle condizioni di separazione CP_1 concordate con la ricorrente, rimaste immutate fino alla sentenza di divorzio del 7.11.2024, che ha recepito l'accordo raggiunto dalle parti (all'udienza del 6.11.2024) in ordine alle condizioni di divorzio, in base al quale il si era impegnato al rilascio dell'immobile nel termine di quattro CP_1 mesi, nonché dell'insussistenza di qualunque pregiudizio della nel godimento Parte_1 dell'immobile, atteso che il rilascio è avvenuto nel termine concordato (v. verbale udienza 08.04.2025), si giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA la cessazione della materia del contendere B. COMPENSA integralmente le spese di lite, per le ragioni espresse in parte motiva;
C. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in data 19 settembre 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 569 del 2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Occupazione senza titolo di immobile” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...], Parte_1 C.F._1 in data 30.01.1970, rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO MUNDO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE – E
, C.F. parte nata a [...], i data Controparte_1 C.F._2 18.12.1964, rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO ZACCARO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE –
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., depositato in Cancelleria in data 18.03.2024,
ha convenuto in giudizio , deducendo che: Parte_1 Controparte_1
- con decreto di omologa del 20.01.2022 (Proc. n° 2232/2021 RG), il Tribunale ha pronunciato la separazione personale delle parti alle condizioni concordate, disponendo in relazione alla casa di proprietà della ricorrente che “...al fine di non destabilizzare i figli della coppia, la stessa consentirà al sig. di abitare nella relativa casa CP_1 coniugale, oggi divisa in due parti con entrate indipendenti l'una dall'altra, in comodato d'uso gratuito”;
- il locale magazzino individuato catastalmente al foglio 27 p.lla 1131 è parte integrante della proprietà esclusiva della e, quindi, da ritenere pertinenza esclusiva della Parte_1 propria abitazione;
- , sebbene invitato più volte a rilasciare il predetto locale, ancora lo Controparte_1 detiene abusivamente senza alcun titolo;
- la titolarità del diritto reale di proprietà in capo alla ricorrente risulta per tabulas dai documenti in atti, oltre che dai provvedimenti del tribunale di Castrovillari, sia nella fase di separazione che di divorzio;
- deve ritenersi assolto l'onere probatorio ricadente sul titolare del diritto reale che assuma l'occupazione sine titulo, da parte di terzi dei propri beni, al fine di ottenere la restituzione;
- è, invece, onere del convenuto dimostrare la esistenza di un valido titolo legittimante l'occupazione e il godimento del bene, onere che, nel caso di specie, il convenuto non può assolvere;
R.G. n. 569 del 2024 - Pag. 2 di 4
- in mancanza di alcun titolo legittimante l'occupazione da parte del convenuto dell'unità immobiliare per cui è causa, al deve essere ordinato, con urgenza, il rilascio CP_1 immediato dell'immobile, sia se l'azione venga qualificata di rivendica o di restituzione;
- nel caso di specie sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi per proporre la domanda ex art. 281 decies c.p.c.;
- la ricorrente ha subito anche un ulteriore danno e pregiudizio, che deve essere risarcito, consistente nel mancato godimento dell'immobile durante il tempo in cui vi è stata l'occupazione sine titulo, sia della mancata percezione dei frutti che si sarebbero potuti percepire (come, ad esempio, i canoni di locazione persi);
- in caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario si presume esistente e tale presunzione è collegata alla normale fruttuosità del bene, pur ammettendosi la prova contraria;
- in tale contesto il danno da occupazione sine titulo di un immobile altrui patito dal proprietario è in re ipsa e si fonda sull'assunto che il diritto di proprietà ha insite in sé le facoltà di godimento di disponibilità del bene che ne forma oggetto, sicché, una volta soppresse tali facoltà per effetto dell'occupazione, l'esistenza di un danno risarcibile può ritenersi sussistente sulla base di una praesuntio hominis;
- la stima del danno può avvenire anche facendo riferimento al cosiddetto danno "figurativo", vale a dire al valore locativo dell'immobile occupato;
- pertanto, il credito maturato dalla ricorrente deve essere determinato a decorrere dalla data di omologa dei provvedimenti del Tribunale di Castrovillari di assegnazione della casa coniugale alla e, quindi, dal 20.01.2022; Parte_1
- pertanto, alla data del 28.2.2024 sommano mesi 25 con un canone-risarcimento di almeno € 100,00 al mese e/o da determinare in via equitativa secondo giustizia, oltre il maturato successivo fino al rilascio dell'immobile. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di: a. accertare la detenzione sine titulo del magazzino per cui è causa da parte di Controparte_1
e ordinare l'immediato rilascio dell'immobile per occupazione abusiva, con ordine immediato di rilasciarlo libero e sgombero da persone e cose;
b. per l'effetto, a seguito di occupazione sine titulo e, quindi, mancata restituzione del magazzino, condannarlo al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di € 100,00 al mese e/o da determinare in via equitativa secondo giustizia, oltre il maturato successivo fino al rilascio dell'immobile, più interessi e rivalutazione monetaria maturati e maturandi come per legge;
c. in ogni caso, condannare il al pagamento delle spese e competenze di lite Controparte_1 da distrarre ex art. 93 c.p.c. al costituito procuratore anticipatario. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03.02.2025, si è costituito
, deducendo che: Controparte_1
- è cessata materia del contendere, atteso che, con sentenza di divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio), pronunciata e depositata dal Tribunale di Castrovillari in data 07.11.2024, l'intera abitazione già ab origine di esclusiva proprietà dell'odierna ricorrente è stata interamente assegnata a quest'ultima;
- la richiamata sentenza ha concesso al resistente un termine di mesi quattro (07.11.2024 – 07.03.2025) per il rilascio dell'immobile, ivi compreso il locale magazzino per cui è causa, il quale verrà rilasciato entro il termine concordato;
- l'atto di citazione è nullo ai sensi degli artt. 163 comma 2 n. 4 e 164 c.p.c., atteso che l'attore nulla ha dedotto in ordine all'esposizione degli elementi di fatto e diritto costituenti le ragioni della domanda;
- il resistente ha già iniziato le operazioni di sgombero e ha quasi concluso;
- il sino alla data del 07.11.2024 (esteso dal Giudice sino alla data del CP_1 07.03.2025), ha posseduto - lecitamente - metà dell'intero immobile, a questi assegnato R.G. n. 569 del 2024 - Pag. 3 di 4
con decreto di omologa del 20.01.2022, senza limitazione e/o esclusione alcuna di parti e/o pertinenze dello stesso, come da separati accordi bonari, pertanto, le pretese della resistente erano e sono ancora oggi da ritenersi giuridicamente infondate. Ciò posto, la parte resistente ha chiesto a questo Tribunale di: a. dichiarare la cessata materia del contendere per i motivi esposti in premessa;
b. compensare interamente le spese di lite. Disposto, inizialmente, su richiesta delle parti, il rinvio della causa per il bonario componimento della lite, alla successiva udienza, atteso l'esito negativo delle trattative, la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c. e, all'udienza del 10.09.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale. All'esito della discussione orale, il Tribunale ha riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies comma 4 c.p.c.
2. Nel merito. 2.1. La materia del contendere deve dichiararsi cessata. Come è noto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione pacificamente riconosciuta dalle parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. Cass. civ. n. 1950 del 2003). Costituisce jus receptum in giurisprudenza il principio per il quale la cessazione della materia del contendere è, nel processo civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, rilevabile d'ufficio dal giudice, che si verifica qualora sopravvenga una situazione che fa venire meno l'interesse ad agire ed a contraddire ovvero l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (v., tra le tante Cass. civ. n. 12310 del 2007; Cass. civ. n. 4714 del 2006). Dal momento che la parte resistente ha, sin dall'atto di costituzione in giudizio, chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite, in quanto erano in corso le operazioni di sgombero dell'immobile e che, in corso di causa, entrambe le parti hanno dichiarato che l'immobile è stato rilasciato, è evidente che la parte ricorrente non abbia più alcun interesse ex art. 100 c.p.c. Entrambi i difensori, infatti, hanno discusso e concluso dando atto dell'intervenuto rilascio dell'immobile, permanendo soltanto una situazione di conflittualità in ordine alle spese di lite;
pertanto, essendo venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, ricorrono i presupposti per una pronuncia di avvenuta cessazione della materia del contendere, essendo noto che “in tema di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, i difensori delle parti, pur se non dotati di poteri specifici conferiti con procura speciale, sono legittimati a comunicare congiuntamente i fatti per i quali è sopravvenuta l'estinzione del processo, per effetto della fine d'ogni controversia tra le parti e di qualsiasi interesse alla pronuncia” (cfr. Cass. civ. n. 8822 del 2003). Alla luce di quanto esposto, è agevole concludere che né parte ricorrente né la parte resistente nutrono un interesse giuridicamente rilevante ad una decisione sul merito della lite, con estinzione del giudizio. Ciò posto, occorre adesso provvedere sulle spese, atteso che in tali casi le spese processuali vanno regolate secondo il principio della cosiddetta “soccombenza virtuale” (tra le tante cfr. Cass. Civ. n. 4442 del 2001). Bisogna, cioè, valutare il fondamento della domanda per verificare se questa avrebbe dovuto essere accolta o rigettata. E la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non è preclusa da contrasti tra le parti in ordine all'incidenza dell'onere delle spese processuali, dovendo al riguardo il giudice di R.G. n. 569 del 2024 - Pag. 4 di 4
merito solo decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari (cfr. Cass. civ. n. 4884 del 1996) e valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte (cfr. Cass. civ. n. 3075 del 1997). 2.2. Tenuto conto dell'intervenuto rilascio dell'immobile, del fatto che - per come risulta dal ricorso per separazione consensuale e dal decreto di omologa del 20.01.2022 allegati in atti - lo stesso è stato legittimamente occupato dal in virtù delle condizioni di separazione CP_1 concordate con la ricorrente, rimaste immutate fino alla sentenza di divorzio del 7.11.2024, che ha recepito l'accordo raggiunto dalle parti (all'udienza del 6.11.2024) in ordine alle condizioni di divorzio, in base al quale il si era impegnato al rilascio dell'immobile nel termine di quattro CP_1 mesi, nonché dell'insussistenza di qualunque pregiudizio della nel godimento Parte_1 dell'immobile, atteso che il rilascio è avvenuto nel termine concordato (v. verbale udienza 08.04.2025), si giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA la cessazione della materia del contendere B. COMPENSA integralmente le spese di lite, per le ragioni espresse in parte motiva;
C. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in data 19 settembre 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia