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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/10/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N.1073/2024 R.G. V.G.
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
AN RR Presidente rel. est.
Lucio Marcantonio Consigliere
Federico Botta Consigliere
Lucia Marchesini Consigliere onorario
Lorenzo Salimbeni Consigliere onorario nel procedimento iscritto al numero di ruolo generale 1073/2024 v.g. promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], difeso dall'avv. Fabio Rizza (C.F.
) del Foro di Varese ed elettivamente domiciliato presso il suo CodiceFiscale_2
studio sito in Varese, via Cavallotti n. 3
APPELLANTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...] CP_1 C.F._3
APPELLATA NON COSTITUITA
e contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], e residente in CP_2 CodiceFiscale_4
Castelveccana (VA), via F. Cavallotti n. 24;
1 (C.F. ), nata a [...] il [...], e CP_3 CodiceFiscale_5
residente in [...];
(C.F. ), nato a [...] il [...], e CP_4 CodiceFiscale_6
residente in [...]; difesi dagli avv. Silvia Bianchi (C.F. ) del Foro di Varese e CodiceFiscale_7
ON Di OR (C.F. ) del Foro di Varese, con CodiceFiscale_8
elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Angera (VA), via Soldani n. 10
APPELLATI nonché
nata a [...] il [...], con il Curatore speciale, Avv. CP_5
RA Di AN
IS ed inoltre quale tutore provvisorio della minore Controparte_6 [...]
n. a Cittiglio i 21 agosto 2008 CP_5
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano avente ad
Oggetto: reclamo ex art.739 c.p.c. avverso il decreto definitivo ed immediatamente esecutivo n. 7768/2024 R.G., emesso il 23.10.2024, e notificato il 11.12. 2024, con cui il
Tribunale dei Minorenni di Milano, nel definire la causa n. 10002585/2021 R.Gen./E, ha, dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale di e Parte_1 CP_1
rispetto alla minore (N. A CITTIGLIO IL 21.8.2008)
[...] CP_5
ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art.330-333 c.c. depositato avanti il Tribunale per i Minorenni di Milano in data 15.10.2021 ed rispettivamente nonni CP_2 CP_3 CP_4
materni e zio materno della minore (21.07.2008), chiedevano di CP_5
pronunciare la decadenza dei genitori ed e di disporre Parte_1 CP_1
l'affido ai nonni della minore. Parti ricorrenti riferivano che la minore era collocata presso i nonni dall'inizio del 2019 e che da almeno tre anni non aveva rapporti con i
2 genitori (separati e in conflittualità tra loro) a causa del disinteresse manifestato da costoro nei confronti della figlia.
Ad esito delle indagini espletate dai servizi tutela minori (distretto di NO - Comune di
Castelveccana) emergeva il disinteresse dei genitori nei confronti della figlia;
in particolare nella relazione del 18.05.2022 emergeva la volontà di di restare a CP_5
vivere con i nonni ed i Servizi concludevano per un affido all'Ente in quanto garante di un potere decisorio utile e rapido;
chiedevano che la minore rimanesse collocata presso i nonni;
la nomina di un Curatore;
l'avvio di un percorso psicologico per l'invio CP_5
dei genitori al;
l'attivazione di incontri in Spazio Neutro. Pt_2
Nel corso del procedimento, il Tribunale procedeva all'ascolto della minore e delle parti ricorrenti;
non si presentava all' audizione programmata per il 20.06.2022; CP_1
si costituiva mediante difensore in data 11.02.2022 e veniva ascoltato Parte_1
all'udienza del 19.09.2022, nel corso della quale audizione lamentava di non riuscire ad avere contatti con la figlia.
In data 22.07.2022 il TM con Decreto provvisorio decideva “l'affido della minore all'Ente, comune di Castelveccana, con limitazione della responsabilità genitoriale in punto di scelte collocamento, educative, scolastiche e sanitarie. Dispone il collocamento della minore presso i nonni materni e Dispone che i genitori possano incontrare la minore solo in spazio CP_3 CP_2
neutro, con regolamentazione a cura dei servizi sociali, previa preparazione psicologica di minore e genitori e tenendo conto della volontà della minore. Dispone che i servizi sociali curino e monitorino iscrizione e andamento scolastico della minore (…) quale curatore speciale dei minori l'avv. Pt_3
RA di AN”.
Dalle relazioni depositate a dicembre 2022 emergeva che la madre mancava CP_1
a qualsivoglia incontro con il Comune, i Servizi, il Consultorio ed il;
aveva Pt_2 CP_5
intrapreso un percorso di supporto psicologico rispetto al quale dichiarava di percepirne i benefici;
seguitava a non avere contatti con il Servizio Tutela minori Parte_1
di Cuveglio.
Nel corso del 2023 nessuno dei genitori prendeva contatti con i Servizi al fine di iniziare un percorso di verifica delle capacità genitoriali e di ripresa di contatti con la figlia ed in data 31.05.2023 il Curatore Speciale della minore in persona dell'avv. RA Di
3 AN concludeva per una pronuncia di affido temporaneo intra-familiare ai nonni materni, con monitoraggio da parte dei Servizi.
Con Decreto definitivo ex art. 330 c.c. emesso in data 23.10.2024 e notificato
l'11.12.2024, il Tribunale per i Minorenni di Milano, in accoglimento del ricorso, decidendo in via definitiva immediatamente efficace, così statuiva: “Dichiara la decadenza di e dalla responsabilità genitoriale su . Prescrive ai Parte_1 CP_1 CP_5
genitori di assolvere all'obbligo di mantenimento della figlia. Dispone che i genitori, qualora intendano incontrare la minore, si rivolgano ai servizi sociali competenti che, nel programmare gli eventuali incontri, con le modalità più opportune, prepareranno psicologicamente genitori e minore. Nomina quale tutore provvisorio di il sindaco pro tempore di Castelveccana”. CP_5
Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso in ragione del disinteresse mostrato dai genitori nei confronti della figlia già in epoca anteriore al 2021; altresì, nessuna somma era mai stata corrisposta ai ricorrenti per il mantenimento di oltre alle CP_5
procreate difficoltà per la firma di documenti riguardanti la minore (delega del padre ai nonni materni per il ritiro della minore dalla scuola). Entrambi i genitori sarebbero dunque venuti meno agli obblighi di assistenza morale e materiale facenti capo a ognuno di loro, con ciò implicando la decadenza dalla relativa responsabilità.
In data 11.12.2024 il Giudice Tutelare di Varese nominava tutore della minore il sig. zio materno di tra l'altro invitandolo a chiedere CP_4 CP_5
formalmente ai genitori la contribuzione al mantenimento della giovane, in mancanza del quale il Giudice avrebbe valutato l'autorizzazione al tutore di adire l'A.G.
(Decr.cron.n.13993/2024 R.G.4504 VG).
Avverso il Decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di Milano ha proposto reclamo ex art.739 c.p.c. , depositato in data 23.12.2024, così Parte_1
concludendo: “Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare: NEL
MERITO
–Annullare integralmente, ai sensi di cui in narrativa, il reclamato decreto definitivo ed immediatamente esecutivo n. 6278/2024 R.G. relativo alla causa n. 10002585/2021 , emesso dal CP_7
Tribunale dei Minorenni di Milano il 23.10.2024, depositato il 30.10.2024 (e notificato in data
11.12.2024 al Sig. , revocandone tutte le statuizioni, in quanto ingiusto e gravatorio Parte_1
4 ai sensi di cui in premessa, e disponendo, l'effetto, la trasmissione degli atti al Tribunale dei Minorenni di Milano per gli incombenti di legge. IN VIA ISTRUTTORIA
–Disporre la comparizione personale del Sig. ai fini di cui in premessa;
Parte_1
–Disporre altresì l'audizione, con le forme ritenute opportune, della minore residente in [...]
Castelveccana (VA), via F. Cavallotti n. 24, in relazione ai suoi più recenti rapporti con la figura paterna;
–Acquisire al fascicolo processuale i seguenti documenti:
3) Messaggi SMS intercorsi fra il reclamante, sua figlia e il Sig. (zio della CP_5 CP_4
stessa) a decorrere dal luglio 2024; 6) Decreto di omologa di separazione consensuale n. 292/19 R.G. emesso dal Tribunale di Varese in data 01.07.2019;7) Ricorso per separazione consensuale dei coniugi del 20.03.2019; 8) Atto di nomina difensiva dell'Avv. Matteo Pelli (proc. pen. n. 909/19
R.G.N.R.; 9) Denuncia-querela del 21.02.2019 sporta dalla Sig. ra nei confronti del CP_1
Sig. 10) C.U. 2023 del Sig. 11) C.U. 2024 del Sig. Parte_1 Parte_1 Parte_1
12) Copia della raccomandata r.r. del 13.12.2024 inviata dall'Avv. ON Di OR al
[...]
Sig. 13) Missiva PEC inviata in data 23.12.2024 dallo scrivente difensore all'Avv. Parte_1
ON Di OR.
Salvis juribus. Con vittoria di giudizio in ordine alle spese e alle competenze di lite”.
Il reclamante ha fatto valere i seguenti motivi di gravame:
1) Vizio di travisamento dei fatti posti a fondamento del decreto de quo, con particolare riferimento alla mancata valutazione sia della ricostruzione delle vicende familiari, quali si sono effettivamente sviluppate in epoca successiva alla data (01.07.2019) di emissione del decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi e a seguito del totale inadempimento Parte_1 CP_1
delle prescrizioni ivi statuite e dell'atteggiamento totalmente oppositivo assunto nei confronti del reclamante sia dai suoi suoceri sia dalla sua ex moglie, ai sensi di quanto venne illustrato già con memoria difensiva del 12.02.2022;
– ulteriore viziodi travisamento dei fatti di causa determinato dalla omessa delibazione sia della volontà di ristabilire comunque un adeguato rapporto genitoriale con la figlia minore CP_5
(nonché', per quanto possibile, con i nonni materni della stessa, che è stata manifestata dal sig. in occasione della sua unica audizione, che ha avuto luogo in una data – 19.09.22 - Parte_1
successiva all'emissione del decreto provvisorio del Tribunale dei Minorenni di Milano del 22.07.2022
5 che aveva disposto l'affidamento della minore al comune di Castelveccana (Va) e il CP_5
collocamento della stessa presso i nonni materni sia dei successivi contatti del sig. e Parte_1
dello scrivente difensore con i competenti servizi minorili sia, soprattutto, dell'istanza di audizione dell'odierno reclamante del 27.09.2024, che era finalizzata a comprovare il recente ristabilimento di contatti fra il padre e la minore;
– nullità del decreto definitivo de quo derivante dalla palese inadeguatezza e carenza di attività istruttoria e di violazione dei diritti difensivi del sig. determinata dalla Parte_1
mancata previa indispensabile audizione dello stesso che è stata da lui espressamente richiesta con la succitata istanza del 27.09.24, e dalla mancata valutazione della positiva condotta genitoriale del reclamante che è stata tenuta nel corso del 2024.
Altresì, il reclamante ha censurato il decreto impugnato in quanto inficiato dai seguenti vizi sostanziali e procedurali:
1.Vizio di nullitàderivata del decreto de quo determinato dalla violazione dei diritti difensivi del Sig. in riferimento alla mancata indispensabile audizione personale dello stesso, Parte_1
che pure era stata espressamente richiesta con atto del 27.09.2024 – Correlati vizi di inadeguatezza dell'istruttoria dovuta al mancato espletamento di un atto assolutamente indispensabile ai fini del thema decidendum e di carenza assoluta di motivazione sul punto;
2. Vizio di travisamentodelle vicende familiari che sono state poste a fondamento del decreto de quo, anche sotto il profilo dell'obiettiva prolungata impossibilità di ricostituire, per fattori non imputabili all'odierno reclamante, un necessario clima di fiducia fra lo stesso e sua figlia CP_5
(nonché' con gli stessi nonni materni della ragazza), in rapporto tanto al periodo antecedente all'emissione del decreto provvisorio del 22.07.2022 quanto al successivo arco temporale – Correlato vizio di carenza di istruttoria e di illogicità motivazionale sul punto del decreto reclamato.
Il reclamante ha dedotto, in primo luogo, il vizio di nullità dell'impugnato decreto per violazione del diritto di difesa, essendo stata omessa la sua audizione personale richiesta con atto del 27.09.2024; ha chiarito che, sebbene la relativa richiesta fosse - per un errore materiale - contenuta all'interno un atto diretto ad ottenere la visibilità del fascicolo procedimentale, tuttavia il mancato ascolto del avrebbe causato il Pt_1
complessivo travisamento dei fatti di causa, poiché costui, da luglio 2024 avrebbe ricostituito uno stabile rapporto positivo con la figlia e pertanto il Tribunale “avrebbe
6 senz'altro emesso un provvedimento di contenuto completamente diverso da quello di cui al decreto impugnato”. Altresì, il reclamante ha sottolineato di essere stato costretto sin dal 2018 ad interrompere i rapporti con la figlia prima per via del suo allontanamento dalla casa familiare (ove permaneva la figlia minore) poi per via dei rifiuti frapposti dai nonni materni, divenuti nel frattempo collocatari di diritto della minore. Il Giudice di prime cure sarebbe dunque incorso nel travisamento dei fatti laddove non avrebbe tenuto conto del fatto che la mancata frequentazione della figlia fosse principalmente CP_5
dovuta alle accuse calunniose penali della moglie che avrebbe ingenerato CP_1
nei suoceri il predetto comportamento ostruzionistico;
invero, poco prima di sottoscrivere in data 20.03.2019 il ricorso per separazione consensuale, in CP_1
data 21.02.2019 sporgeva denuncia-querela ex art.572 c.p. per maltrattamenti a carico del marito. Quanto al mancato versamento del mantenimento per secondo il CP_5
reclamante, il decreto impugnato avrebbe omesso ogni accertamento al riguardo poiché
non avrebbe mai ricevuto alcuna richiesta né da parte dei nonni materni né da Pt_1
parte dell'Ente affidatario, giunta per la prima volta solo recentemente da parte di zio della minore. ha ribadito la volontà di ricostituire un CP_4 Parte_1
rapporto con la figlia previo percorso individuato dall'A.G., dichiarandosi disponibile a sottoporsi a controlli finalizzati ad escludere da parte sua l'uso di stupefacenti attribuitogli dalla Da ultimo ha insistito per la sua audizione personale. CP_1
Con provvedimento depositato in data 14 gennaio 2025 il Presidente di sezione ha fissato udienza, disponendo la comparizione personale delle parti, in data 10 aprile 2025.
Con memoria difensiva del 24.03.2025 si sono costituiti e CP_2 CP_3
così concludendo: “(…) che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, esperito ogni più CP_4
opportuno accertamento finalizzato alla tutela della minore Voglia CP_5
- rigettare il reclamo avversario;
per l'effetto, confermare il decreto impugnato;
- condannare parte reclamante al rimborso delle spese di lite”.
A sostegno i reclamati hanno dedotto, in sintesi:
- quanto alla lamentata nullità derivata del decreto, la difesa dei reclamati ha eccepito che era già stato ascoltato in data 22 giugno 2022 dal Giudice e che Pt_1
un'eventuale ulteriore audizione non fosse atto indispensabile a fini processuali, peraltro
7 richiesta in un'istanza di accesso al fascicolo;
della circostanza non vi sarebbe traccia di doglianze dinanzi al TM, e di conseguenza alcuna violazione dei diritti di difesa. Inoltre, nel corso del 2024, non avrebbe avuto alcun concreto riavvicinamento con la figlia, Pt_1
ma solo un incontro, sollecitato dallo zio, per la firma del patentino;
né esisterebbe nei suoi confronti alcun tipo di atteggiamento ostruzionistico da parte dei suoceri, con cui non ha contatti da anni.
Altresì, il Lago farebbe riferimento al decreto di omologa della separazione del 1.07.19, ove, ha ricordato la difesa, veniva pattuito il diritto di visita e il mantenimento di di € 250,00; al riguardo, costui non avrebbe mai né esercitato il diritto di visita CP_5
né versato l'assegno;
- quanto al travisamento delle vicende familiari a fondamento del decreto, la difesa dei reclamati ha osservato che, a prescindere dall'istanza formale depositata davanti il TM, veniva richiesto più volte a mezzo pec a parte avversa un contributo economico e ad oggi, nonostante siano state fornite le coordinate bancarie, nulla è mai stato versato. Di contro, il reclamante ha prodotto la CU 2023 (redditi 2022) da cui si evince un reddito annuo di circa € 20.000,00; di guisa che, sostengono i reclamati, se il padre volesse, ben potrebbe contribuire al mantenimento di CP_5
In data 3.04.2025 i Servizi di Castelveccana depositavano un aggiornamento ove si legge che: “La minore è rimasta collocata e lo è tuttora dai nonni materni che provvedono interamente al mantenimento della stessa e al soddisfacimento dei bisogni materiali ed emotivi, con il supporto degli zii. La scrivente ha richiesto all'Amministrazione Comunale, nell'ottobre scorso,
l'erogazione, di un contributo ai nonni per sostenere le spese legate all'acquisto dei libri e al trasporto scolastico. Per il resto hanno sempre provveduto in autonomia. frequenta ora l'Istituto CP_5
Alberghiero di Stresa, classe 3°. Il rendimento scolastico è buono.
Il percorso psicologico di , svolto a cura del servizio tutela minori è proseguito fino a maggio CP_5
2023. ha risposto positivamente ed ha instaurato una relazione di fiducia con l'operatrice, CP_5
tematizzando le dinamiche familiari e mostrandosi nel tempo più consapevole e più tranquilla.
Per quanto riguarda l'invio dei genitori al D e la valutazione delle competenze genitoriali, non si hanno esiti poiché non vi è stata collaborazione e continuità nel percorso proposto da parte di entrambi.
8 Successivamente il padre della minore ha presentato ricorso al decreto definitivo del Tribunale per i
Minorenni. Il padre non si è rivolto ai servizi sociali né di Castelveccana, né di Besozzo (Comune di residenza) né al servizio specialistico Tutela Minori. Da quanto emerso dai colloqui effettuati non risultano ad oggi tentativi di ripresa della relazione padre figlia”.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 10.04.2025 la Corte disponeva
l'integrazione del contraddittorio nei confronti della madre della minore, sig.ra
, e del curatore speciale Avv. RA Di AN, e invitava la difesa CP_1
di parte reclamata a depositare il provvedimento di nomina del tutore nella persona dello zio della minore, Sig. CP_4
Con aggiornamento del 10.06.2025 i servizi sociali hanno confermato l'attuale situazione di benessere della minore e hanno riferito che ad oggi non sono mai pervenute al
Servizio Tutela Minori richieste di informazioni, contatto o di incontro da parte dei genitori della minore.
In data 10.06.2025 si è costituito in giudizio il curatore speciale della minore chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma della regolamentazione degli incontri tra la minore e i genitori tramite il Servizio Tutela Minori, nelle modalità ritenute maggiormente tutelanti per la minore. Infine ha chiesto la condanna alle spese e competenze di lite in suo favore in quanto la minore, seppur ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, risulta inserita nello stato di famiglia dei nonni materni, che hanno reddito complessivo superiore al limite previsto per legge.
All'udienza del 12.06.2025 la difesa del reclamante ha esibito documentazione relativa alla notifica eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. alla sig.ra restituita CP_1
dall'Unep. La Corte ha rilevato che la documentazione esibita non è sufficiente ad attestare l'avvenuta notifica del ricorso introduttivo e del provvedimento adottato il
10.04.2025 alla sig.ra A quel punto, la difesa di parte appellante ha CP_1
dichiarato di rinunciare al presente reclamo a spese compensate, rimarcando l'intenzione del proprio assistito di ripristinare i rapporti con la figlia. Il Curatore ha fatto presente che essendo la minore entrata nel nucleo familiare dei nonni la soglia di reddito è aumentata e pertanto non può più essere liquidata ai sensi di legge sul
9 patrocinio a spese dello Stato e ha chiesto che questi compensi le vengano riconosciuti dal reclamante.
La Corte, rilevato quanto sopra, osservato che la documentazione prodotta dal difensore di parte reclamante non era sufficiente a comprovare l'avvenuta notifica
a ai sensi dell'art. 143 c.p.c. ha rinviato il procedimento al 14.10.2025 CP_1
disponendo la trattazione scritta e invitando le parti a trasmettere alla Corte note scritte contenenti gli accordi raggiunti sulla rinuncia da parte reclamante da depositare entro 5 giorni dalla data dell'udienza.
Con note di trattazione scritta depositate il 7.10.2025, la difesa di parte reclamata nel rappresentare l'impossibilità di raggiungere un accordo quanto al pagamento delle spese di lite, ha dichiarato di accettare la rinuncia chiedendo la condanna di
[...]
alla refusione delle spese di lite. Parte_1
Con note di trattazione scritta depositate il 7.10.2025 il curatore speciale della minore si
è riportato ai propri scritti difensivi, insistendo per il rigetto del reclamo, con conseguente condanna alle refusione delle spese di lite a carico del reclamante, non essendo raggiunto alcun accordo in ordine alla predetta rinuncia.
All'odierna udienza, tenutasi in modalità cartolare, la Corte, lette le note delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che parte reclamante, Sig. , ha rinunciato al gravame;
Parte_1
parte reclamata costituita ha aderito alla rinuncia. Conseguentemente, va disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
L'unica questione oggetto di controversia è afferente alla regolazione delle spese di lite.
Ritiene la Corte che le spese debbano essere regolate sulla base del principio della soccombenza virtuale.
In principalità, nei rapporti fra e le parti costituite Parte_1 Controparte_8
, , le spese vanno integralmente compensate in ragione
[...] CP_3 CP_4
della natura degli interessi in gioco.
Con riferimento alle spese in favore del curatore speciale della minore, si rileva la minore
è entrata nel nucleo familiare dei nonni e la relativa soglia di reddito è aumentata:
10 pertanto, sono venuto meno i presupposti di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato che viene qui revocato.
Ciò posto, l'odierno reclamante è soccombente con riferimento alla domanda di annullamento del provvedimento impugnato per omessa audizione di in CP_5
quanto risulta, come esplicitato nella parte in fatto, che è stata disposta ed effettuata l'audizione della minore: pertanto, la relativa doglianza è risultata priva di fondamento.
Inoltre, il reclamante è soccombente con riguardo alla lamentata ingiustizia del provvedimento impugnato atteso che, come risulta dalle relazioni del servizio sociale versate in atti, lo stesso non ha fatto richiesta alcuna di contatto o di incontro con la minore: “Da quanto emerso dai colloqui effettuati non risultano ad oggi tentativi di ripresa della relazione padre figlia” (cfr., da ultimo, la relazione datata 6 giugno 2025 in atti del servizio tutela minori).
Ne consegue che vanno poste a carico del reclamante -soccombente virtualmente- le spese afferenti il curatore speciale che vengono liquidate nei valori minimi, tenuto conto della sostanziale unicità della questione trattata, con esclusione della fase istruttoria e decisionale, non svolte. E, pertanto, si provvede come di seguito specificato:
LIQUIDAZIONE Competenza Corte d' Appello
Valore della Causa Indeterminabile
Complessità Minima
Fase di studio della controversia € 567,00
Fase introduttiva del giudizio € 461,00
//
//
Totale € 1.028,00
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando così provvede:
I. dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
11 II. dichiara compensate le spese di lite fra e , Parte_1 CP_2 CP_3
[...] CP_4
III. condanna al pagamento delle spese della Curatela liquidate in Parte_1
euro 1.028,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio in data 14.10.2025
Il Presidente est.
AN RR
12
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
AN RR Presidente rel. est.
Lucio Marcantonio Consigliere
Federico Botta Consigliere
Lucia Marchesini Consigliere onorario
Lorenzo Salimbeni Consigliere onorario nel procedimento iscritto al numero di ruolo generale 1073/2024 v.g. promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], difeso dall'avv. Fabio Rizza (C.F.
) del Foro di Varese ed elettivamente domiciliato presso il suo CodiceFiscale_2
studio sito in Varese, via Cavallotti n. 3
APPELLANTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...] CP_1 C.F._3
APPELLATA NON COSTITUITA
e contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], e residente in CP_2 CodiceFiscale_4
Castelveccana (VA), via F. Cavallotti n. 24;
1 (C.F. ), nata a [...] il [...], e CP_3 CodiceFiscale_5
residente in [...];
(C.F. ), nato a [...] il [...], e CP_4 CodiceFiscale_6
residente in [...]; difesi dagli avv. Silvia Bianchi (C.F. ) del Foro di Varese e CodiceFiscale_7
ON Di OR (C.F. ) del Foro di Varese, con CodiceFiscale_8
elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Angera (VA), via Soldani n. 10
APPELLATI nonché
nata a [...] il [...], con il Curatore speciale, Avv. CP_5
RA Di AN
IS ed inoltre quale tutore provvisorio della minore Controparte_6 [...]
n. a Cittiglio i 21 agosto 2008 CP_5
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano avente ad
Oggetto: reclamo ex art.739 c.p.c. avverso il decreto definitivo ed immediatamente esecutivo n. 7768/2024 R.G., emesso il 23.10.2024, e notificato il 11.12. 2024, con cui il
Tribunale dei Minorenni di Milano, nel definire la causa n. 10002585/2021 R.Gen./E, ha, dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale di e Parte_1 CP_1
rispetto alla minore (N. A CITTIGLIO IL 21.8.2008)
[...] CP_5
ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art.330-333 c.c. depositato avanti il Tribunale per i Minorenni di Milano in data 15.10.2021 ed rispettivamente nonni CP_2 CP_3 CP_4
materni e zio materno della minore (21.07.2008), chiedevano di CP_5
pronunciare la decadenza dei genitori ed e di disporre Parte_1 CP_1
l'affido ai nonni della minore. Parti ricorrenti riferivano che la minore era collocata presso i nonni dall'inizio del 2019 e che da almeno tre anni non aveva rapporti con i
2 genitori (separati e in conflittualità tra loro) a causa del disinteresse manifestato da costoro nei confronti della figlia.
Ad esito delle indagini espletate dai servizi tutela minori (distretto di NO - Comune di
Castelveccana) emergeva il disinteresse dei genitori nei confronti della figlia;
in particolare nella relazione del 18.05.2022 emergeva la volontà di di restare a CP_5
vivere con i nonni ed i Servizi concludevano per un affido all'Ente in quanto garante di un potere decisorio utile e rapido;
chiedevano che la minore rimanesse collocata presso i nonni;
la nomina di un Curatore;
l'avvio di un percorso psicologico per l'invio CP_5
dei genitori al;
l'attivazione di incontri in Spazio Neutro. Pt_2
Nel corso del procedimento, il Tribunale procedeva all'ascolto della minore e delle parti ricorrenti;
non si presentava all' audizione programmata per il 20.06.2022; CP_1
si costituiva mediante difensore in data 11.02.2022 e veniva ascoltato Parte_1
all'udienza del 19.09.2022, nel corso della quale audizione lamentava di non riuscire ad avere contatti con la figlia.
In data 22.07.2022 il TM con Decreto provvisorio decideva “l'affido della minore all'Ente, comune di Castelveccana, con limitazione della responsabilità genitoriale in punto di scelte collocamento, educative, scolastiche e sanitarie. Dispone il collocamento della minore presso i nonni materni e Dispone che i genitori possano incontrare la minore solo in spazio CP_3 CP_2
neutro, con regolamentazione a cura dei servizi sociali, previa preparazione psicologica di minore e genitori e tenendo conto della volontà della minore. Dispone che i servizi sociali curino e monitorino iscrizione e andamento scolastico della minore (…) quale curatore speciale dei minori l'avv. Pt_3
RA di AN”.
Dalle relazioni depositate a dicembre 2022 emergeva che la madre mancava CP_1
a qualsivoglia incontro con il Comune, i Servizi, il Consultorio ed il;
aveva Pt_2 CP_5
intrapreso un percorso di supporto psicologico rispetto al quale dichiarava di percepirne i benefici;
seguitava a non avere contatti con il Servizio Tutela minori Parte_1
di Cuveglio.
Nel corso del 2023 nessuno dei genitori prendeva contatti con i Servizi al fine di iniziare un percorso di verifica delle capacità genitoriali e di ripresa di contatti con la figlia ed in data 31.05.2023 il Curatore Speciale della minore in persona dell'avv. RA Di
3 AN concludeva per una pronuncia di affido temporaneo intra-familiare ai nonni materni, con monitoraggio da parte dei Servizi.
Con Decreto definitivo ex art. 330 c.c. emesso in data 23.10.2024 e notificato
l'11.12.2024, il Tribunale per i Minorenni di Milano, in accoglimento del ricorso, decidendo in via definitiva immediatamente efficace, così statuiva: “Dichiara la decadenza di e dalla responsabilità genitoriale su . Prescrive ai Parte_1 CP_1 CP_5
genitori di assolvere all'obbligo di mantenimento della figlia. Dispone che i genitori, qualora intendano incontrare la minore, si rivolgano ai servizi sociali competenti che, nel programmare gli eventuali incontri, con le modalità più opportune, prepareranno psicologicamente genitori e minore. Nomina quale tutore provvisorio di il sindaco pro tempore di Castelveccana”. CP_5
Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso in ragione del disinteresse mostrato dai genitori nei confronti della figlia già in epoca anteriore al 2021; altresì, nessuna somma era mai stata corrisposta ai ricorrenti per il mantenimento di oltre alle CP_5
procreate difficoltà per la firma di documenti riguardanti la minore (delega del padre ai nonni materni per il ritiro della minore dalla scuola). Entrambi i genitori sarebbero dunque venuti meno agli obblighi di assistenza morale e materiale facenti capo a ognuno di loro, con ciò implicando la decadenza dalla relativa responsabilità.
In data 11.12.2024 il Giudice Tutelare di Varese nominava tutore della minore il sig. zio materno di tra l'altro invitandolo a chiedere CP_4 CP_5
formalmente ai genitori la contribuzione al mantenimento della giovane, in mancanza del quale il Giudice avrebbe valutato l'autorizzazione al tutore di adire l'A.G.
(Decr.cron.n.13993/2024 R.G.4504 VG).
Avverso il Decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di Milano ha proposto reclamo ex art.739 c.p.c. , depositato in data 23.12.2024, così Parte_1
concludendo: “Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare: NEL
MERITO
–Annullare integralmente, ai sensi di cui in narrativa, il reclamato decreto definitivo ed immediatamente esecutivo n. 6278/2024 R.G. relativo alla causa n. 10002585/2021 , emesso dal CP_7
Tribunale dei Minorenni di Milano il 23.10.2024, depositato il 30.10.2024 (e notificato in data
11.12.2024 al Sig. , revocandone tutte le statuizioni, in quanto ingiusto e gravatorio Parte_1
4 ai sensi di cui in premessa, e disponendo, l'effetto, la trasmissione degli atti al Tribunale dei Minorenni di Milano per gli incombenti di legge. IN VIA ISTRUTTORIA
–Disporre la comparizione personale del Sig. ai fini di cui in premessa;
Parte_1
–Disporre altresì l'audizione, con le forme ritenute opportune, della minore residente in [...]
Castelveccana (VA), via F. Cavallotti n. 24, in relazione ai suoi più recenti rapporti con la figura paterna;
–Acquisire al fascicolo processuale i seguenti documenti:
3) Messaggi SMS intercorsi fra il reclamante, sua figlia e il Sig. (zio della CP_5 CP_4
stessa) a decorrere dal luglio 2024; 6) Decreto di omologa di separazione consensuale n. 292/19 R.G. emesso dal Tribunale di Varese in data 01.07.2019;7) Ricorso per separazione consensuale dei coniugi del 20.03.2019; 8) Atto di nomina difensiva dell'Avv. Matteo Pelli (proc. pen. n. 909/19
R.G.N.R.; 9) Denuncia-querela del 21.02.2019 sporta dalla Sig. ra nei confronti del CP_1
Sig. 10) C.U. 2023 del Sig. 11) C.U. 2024 del Sig. Parte_1 Parte_1 Parte_1
12) Copia della raccomandata r.r. del 13.12.2024 inviata dall'Avv. ON Di OR al
[...]
Sig. 13) Missiva PEC inviata in data 23.12.2024 dallo scrivente difensore all'Avv. Parte_1
ON Di OR.
Salvis juribus. Con vittoria di giudizio in ordine alle spese e alle competenze di lite”.
Il reclamante ha fatto valere i seguenti motivi di gravame:
1) Vizio di travisamento dei fatti posti a fondamento del decreto de quo, con particolare riferimento alla mancata valutazione sia della ricostruzione delle vicende familiari, quali si sono effettivamente sviluppate in epoca successiva alla data (01.07.2019) di emissione del decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi e a seguito del totale inadempimento Parte_1 CP_1
delle prescrizioni ivi statuite e dell'atteggiamento totalmente oppositivo assunto nei confronti del reclamante sia dai suoi suoceri sia dalla sua ex moglie, ai sensi di quanto venne illustrato già con memoria difensiva del 12.02.2022;
– ulteriore viziodi travisamento dei fatti di causa determinato dalla omessa delibazione sia della volontà di ristabilire comunque un adeguato rapporto genitoriale con la figlia minore CP_5
(nonché', per quanto possibile, con i nonni materni della stessa, che è stata manifestata dal sig. in occasione della sua unica audizione, che ha avuto luogo in una data – 19.09.22 - Parte_1
successiva all'emissione del decreto provvisorio del Tribunale dei Minorenni di Milano del 22.07.2022
5 che aveva disposto l'affidamento della minore al comune di Castelveccana (Va) e il CP_5
collocamento della stessa presso i nonni materni sia dei successivi contatti del sig. e Parte_1
dello scrivente difensore con i competenti servizi minorili sia, soprattutto, dell'istanza di audizione dell'odierno reclamante del 27.09.2024, che era finalizzata a comprovare il recente ristabilimento di contatti fra il padre e la minore;
– nullità del decreto definitivo de quo derivante dalla palese inadeguatezza e carenza di attività istruttoria e di violazione dei diritti difensivi del sig. determinata dalla Parte_1
mancata previa indispensabile audizione dello stesso che è stata da lui espressamente richiesta con la succitata istanza del 27.09.24, e dalla mancata valutazione della positiva condotta genitoriale del reclamante che è stata tenuta nel corso del 2024.
Altresì, il reclamante ha censurato il decreto impugnato in quanto inficiato dai seguenti vizi sostanziali e procedurali:
1.Vizio di nullitàderivata del decreto de quo determinato dalla violazione dei diritti difensivi del Sig. in riferimento alla mancata indispensabile audizione personale dello stesso, Parte_1
che pure era stata espressamente richiesta con atto del 27.09.2024 – Correlati vizi di inadeguatezza dell'istruttoria dovuta al mancato espletamento di un atto assolutamente indispensabile ai fini del thema decidendum e di carenza assoluta di motivazione sul punto;
2. Vizio di travisamentodelle vicende familiari che sono state poste a fondamento del decreto de quo, anche sotto il profilo dell'obiettiva prolungata impossibilità di ricostituire, per fattori non imputabili all'odierno reclamante, un necessario clima di fiducia fra lo stesso e sua figlia CP_5
(nonché' con gli stessi nonni materni della ragazza), in rapporto tanto al periodo antecedente all'emissione del decreto provvisorio del 22.07.2022 quanto al successivo arco temporale – Correlato vizio di carenza di istruttoria e di illogicità motivazionale sul punto del decreto reclamato.
Il reclamante ha dedotto, in primo luogo, il vizio di nullità dell'impugnato decreto per violazione del diritto di difesa, essendo stata omessa la sua audizione personale richiesta con atto del 27.09.2024; ha chiarito che, sebbene la relativa richiesta fosse - per un errore materiale - contenuta all'interno un atto diretto ad ottenere la visibilità del fascicolo procedimentale, tuttavia il mancato ascolto del avrebbe causato il Pt_1
complessivo travisamento dei fatti di causa, poiché costui, da luglio 2024 avrebbe ricostituito uno stabile rapporto positivo con la figlia e pertanto il Tribunale “avrebbe
6 senz'altro emesso un provvedimento di contenuto completamente diverso da quello di cui al decreto impugnato”. Altresì, il reclamante ha sottolineato di essere stato costretto sin dal 2018 ad interrompere i rapporti con la figlia prima per via del suo allontanamento dalla casa familiare (ove permaneva la figlia minore) poi per via dei rifiuti frapposti dai nonni materni, divenuti nel frattempo collocatari di diritto della minore. Il Giudice di prime cure sarebbe dunque incorso nel travisamento dei fatti laddove non avrebbe tenuto conto del fatto che la mancata frequentazione della figlia fosse principalmente CP_5
dovuta alle accuse calunniose penali della moglie che avrebbe ingenerato CP_1
nei suoceri il predetto comportamento ostruzionistico;
invero, poco prima di sottoscrivere in data 20.03.2019 il ricorso per separazione consensuale, in CP_1
data 21.02.2019 sporgeva denuncia-querela ex art.572 c.p. per maltrattamenti a carico del marito. Quanto al mancato versamento del mantenimento per secondo il CP_5
reclamante, il decreto impugnato avrebbe omesso ogni accertamento al riguardo poiché
non avrebbe mai ricevuto alcuna richiesta né da parte dei nonni materni né da Pt_1
parte dell'Ente affidatario, giunta per la prima volta solo recentemente da parte di zio della minore. ha ribadito la volontà di ricostituire un CP_4 Parte_1
rapporto con la figlia previo percorso individuato dall'A.G., dichiarandosi disponibile a sottoporsi a controlli finalizzati ad escludere da parte sua l'uso di stupefacenti attribuitogli dalla Da ultimo ha insistito per la sua audizione personale. CP_1
Con provvedimento depositato in data 14 gennaio 2025 il Presidente di sezione ha fissato udienza, disponendo la comparizione personale delle parti, in data 10 aprile 2025.
Con memoria difensiva del 24.03.2025 si sono costituiti e CP_2 CP_3
così concludendo: “(…) che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, esperito ogni più CP_4
opportuno accertamento finalizzato alla tutela della minore Voglia CP_5
- rigettare il reclamo avversario;
per l'effetto, confermare il decreto impugnato;
- condannare parte reclamante al rimborso delle spese di lite”.
A sostegno i reclamati hanno dedotto, in sintesi:
- quanto alla lamentata nullità derivata del decreto, la difesa dei reclamati ha eccepito che era già stato ascoltato in data 22 giugno 2022 dal Giudice e che Pt_1
un'eventuale ulteriore audizione non fosse atto indispensabile a fini processuali, peraltro
7 richiesta in un'istanza di accesso al fascicolo;
della circostanza non vi sarebbe traccia di doglianze dinanzi al TM, e di conseguenza alcuna violazione dei diritti di difesa. Inoltre, nel corso del 2024, non avrebbe avuto alcun concreto riavvicinamento con la figlia, Pt_1
ma solo un incontro, sollecitato dallo zio, per la firma del patentino;
né esisterebbe nei suoi confronti alcun tipo di atteggiamento ostruzionistico da parte dei suoceri, con cui non ha contatti da anni.
Altresì, il Lago farebbe riferimento al decreto di omologa della separazione del 1.07.19, ove, ha ricordato la difesa, veniva pattuito il diritto di visita e il mantenimento di di € 250,00; al riguardo, costui non avrebbe mai né esercitato il diritto di visita CP_5
né versato l'assegno;
- quanto al travisamento delle vicende familiari a fondamento del decreto, la difesa dei reclamati ha osservato che, a prescindere dall'istanza formale depositata davanti il TM, veniva richiesto più volte a mezzo pec a parte avversa un contributo economico e ad oggi, nonostante siano state fornite le coordinate bancarie, nulla è mai stato versato. Di contro, il reclamante ha prodotto la CU 2023 (redditi 2022) da cui si evince un reddito annuo di circa € 20.000,00; di guisa che, sostengono i reclamati, se il padre volesse, ben potrebbe contribuire al mantenimento di CP_5
In data 3.04.2025 i Servizi di Castelveccana depositavano un aggiornamento ove si legge che: “La minore è rimasta collocata e lo è tuttora dai nonni materni che provvedono interamente al mantenimento della stessa e al soddisfacimento dei bisogni materiali ed emotivi, con il supporto degli zii. La scrivente ha richiesto all'Amministrazione Comunale, nell'ottobre scorso,
l'erogazione, di un contributo ai nonni per sostenere le spese legate all'acquisto dei libri e al trasporto scolastico. Per il resto hanno sempre provveduto in autonomia. frequenta ora l'Istituto CP_5
Alberghiero di Stresa, classe 3°. Il rendimento scolastico è buono.
Il percorso psicologico di , svolto a cura del servizio tutela minori è proseguito fino a maggio CP_5
2023. ha risposto positivamente ed ha instaurato una relazione di fiducia con l'operatrice, CP_5
tematizzando le dinamiche familiari e mostrandosi nel tempo più consapevole e più tranquilla.
Per quanto riguarda l'invio dei genitori al D e la valutazione delle competenze genitoriali, non si hanno esiti poiché non vi è stata collaborazione e continuità nel percorso proposto da parte di entrambi.
8 Successivamente il padre della minore ha presentato ricorso al decreto definitivo del Tribunale per i
Minorenni. Il padre non si è rivolto ai servizi sociali né di Castelveccana, né di Besozzo (Comune di residenza) né al servizio specialistico Tutela Minori. Da quanto emerso dai colloqui effettuati non risultano ad oggi tentativi di ripresa della relazione padre figlia”.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 10.04.2025 la Corte disponeva
l'integrazione del contraddittorio nei confronti della madre della minore, sig.ra
, e del curatore speciale Avv. RA Di AN, e invitava la difesa CP_1
di parte reclamata a depositare il provvedimento di nomina del tutore nella persona dello zio della minore, Sig. CP_4
Con aggiornamento del 10.06.2025 i servizi sociali hanno confermato l'attuale situazione di benessere della minore e hanno riferito che ad oggi non sono mai pervenute al
Servizio Tutela Minori richieste di informazioni, contatto o di incontro da parte dei genitori della minore.
In data 10.06.2025 si è costituito in giudizio il curatore speciale della minore chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma della regolamentazione degli incontri tra la minore e i genitori tramite il Servizio Tutela Minori, nelle modalità ritenute maggiormente tutelanti per la minore. Infine ha chiesto la condanna alle spese e competenze di lite in suo favore in quanto la minore, seppur ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, risulta inserita nello stato di famiglia dei nonni materni, che hanno reddito complessivo superiore al limite previsto per legge.
All'udienza del 12.06.2025 la difesa del reclamante ha esibito documentazione relativa alla notifica eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. alla sig.ra restituita CP_1
dall'Unep. La Corte ha rilevato che la documentazione esibita non è sufficiente ad attestare l'avvenuta notifica del ricorso introduttivo e del provvedimento adottato il
10.04.2025 alla sig.ra A quel punto, la difesa di parte appellante ha CP_1
dichiarato di rinunciare al presente reclamo a spese compensate, rimarcando l'intenzione del proprio assistito di ripristinare i rapporti con la figlia. Il Curatore ha fatto presente che essendo la minore entrata nel nucleo familiare dei nonni la soglia di reddito è aumentata e pertanto non può più essere liquidata ai sensi di legge sul
9 patrocinio a spese dello Stato e ha chiesto che questi compensi le vengano riconosciuti dal reclamante.
La Corte, rilevato quanto sopra, osservato che la documentazione prodotta dal difensore di parte reclamante non era sufficiente a comprovare l'avvenuta notifica
a ai sensi dell'art. 143 c.p.c. ha rinviato il procedimento al 14.10.2025 CP_1
disponendo la trattazione scritta e invitando le parti a trasmettere alla Corte note scritte contenenti gli accordi raggiunti sulla rinuncia da parte reclamante da depositare entro 5 giorni dalla data dell'udienza.
Con note di trattazione scritta depositate il 7.10.2025, la difesa di parte reclamata nel rappresentare l'impossibilità di raggiungere un accordo quanto al pagamento delle spese di lite, ha dichiarato di accettare la rinuncia chiedendo la condanna di
[...]
alla refusione delle spese di lite. Parte_1
Con note di trattazione scritta depositate il 7.10.2025 il curatore speciale della minore si
è riportato ai propri scritti difensivi, insistendo per il rigetto del reclamo, con conseguente condanna alle refusione delle spese di lite a carico del reclamante, non essendo raggiunto alcun accordo in ordine alla predetta rinuncia.
All'odierna udienza, tenutasi in modalità cartolare, la Corte, lette le note delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che parte reclamante, Sig. , ha rinunciato al gravame;
Parte_1
parte reclamata costituita ha aderito alla rinuncia. Conseguentemente, va disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
L'unica questione oggetto di controversia è afferente alla regolazione delle spese di lite.
Ritiene la Corte che le spese debbano essere regolate sulla base del principio della soccombenza virtuale.
In principalità, nei rapporti fra e le parti costituite Parte_1 Controparte_8
, , le spese vanno integralmente compensate in ragione
[...] CP_3 CP_4
della natura degli interessi in gioco.
Con riferimento alle spese in favore del curatore speciale della minore, si rileva la minore
è entrata nel nucleo familiare dei nonni e la relativa soglia di reddito è aumentata:
10 pertanto, sono venuto meno i presupposti di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato che viene qui revocato.
Ciò posto, l'odierno reclamante è soccombente con riferimento alla domanda di annullamento del provvedimento impugnato per omessa audizione di in CP_5
quanto risulta, come esplicitato nella parte in fatto, che è stata disposta ed effettuata l'audizione della minore: pertanto, la relativa doglianza è risultata priva di fondamento.
Inoltre, il reclamante è soccombente con riguardo alla lamentata ingiustizia del provvedimento impugnato atteso che, come risulta dalle relazioni del servizio sociale versate in atti, lo stesso non ha fatto richiesta alcuna di contatto o di incontro con la minore: “Da quanto emerso dai colloqui effettuati non risultano ad oggi tentativi di ripresa della relazione padre figlia” (cfr., da ultimo, la relazione datata 6 giugno 2025 in atti del servizio tutela minori).
Ne consegue che vanno poste a carico del reclamante -soccombente virtualmente- le spese afferenti il curatore speciale che vengono liquidate nei valori minimi, tenuto conto della sostanziale unicità della questione trattata, con esclusione della fase istruttoria e decisionale, non svolte. E, pertanto, si provvede come di seguito specificato:
LIQUIDAZIONE Competenza Corte d' Appello
Valore della Causa Indeterminabile
Complessità Minima
Fase di studio della controversia € 567,00
Fase introduttiva del giudizio € 461,00
//
//
Totale € 1.028,00
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando così provvede:
I. dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
11 II. dichiara compensate le spese di lite fra e , Parte_1 CP_2 CP_3
[...] CP_4
III. condanna al pagamento delle spese della Curatela liquidate in Parte_1
euro 1.028,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio in data 14.10.2025
Il Presidente est.
AN RR
12