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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 4344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4344 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2079/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2079 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Lorenzo Confessore
- appellante -
E
CP_1
non costituita
- appellata -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 10 giugno 2024, l' (d'ora in Parte_1
avanti, ) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1297/2024 emesso dal Giudice del Pt_1
Lavoro del Tribunale di Roma su istanza di il 4.3.2024 e notificato in data 2.5.2024. CP_1
2. La opponente esponeva:
che il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso per la somma di €.2.412,74 al fine di conseguire l'indennità
di mensa (buono pasto) e comunque a titolo di risarcimento, per non avere l'azienda corrisposto tale emolumento retributivo in mancanza di un servizio mensa in relazione ai turni pomeridiani e notturni;
che il ricorrente aveva affermato: di essere suo dipendente e di svolgere mansioni di collaboratore sanitario professionale quale infermiere e di svolgere la propria attività secondo turni di lavoro h24, precisamente,
dalle ore 6,40 alle ore 14,15, dalle ore 13,40 alle ore 21,15 e dalle ore 20,40 alle ore 7,15, ripartiti su orario settimanale;
di non aver usufruito del servizio mensa dopo le sei ore di lavoro per i turni pomeridiani e notturni e di vantare pertanto nei confronti dell'Azienda, ai sensi dell'art. 29 CCNL, un credito certo, liquido ed esigibile corrispondente ai turni di lavoro oltre le sei ore svolti, dimostrati dalle timbrature allegate al ricorso per decreto ingiuntivo;
L'opponente affermava che le circostanze che avevano dato origine al presente giudizio erano sostanzialmente pacifiche, trattandosi di richiesta tesa ad ottenere il riconoscimento del diritto di fruire del servizio mensa o di quello ad essa sostitutivo per tutti i turni di lavoro superiori alle sei ore giornaliere e pertanto il pagamento dei buoni pasto relativi a tutti i turni non riconosciuti ai fini della predetta fruizione;
che, però, il diritto fatto valere era insussistente;
che, invero, era stato istituito il servizio di mensa aziendale con orario di apertura dalle 12:00 alle 15:00 per tutti i giorni della settimana dal lunedì alla domenica, festivi compresi,
che con ordinanza n. 27/DG emessa dal Direttore Generale il 17 novembre 2011 l' aveva uniformato Pt_1
la gestione del servizio mensa alle linee guida regionali all'epoca vigenti e, in particolare, dettate dalla nota prot. n. 181761 del 14 ottobre 2011, con cui la Regione Lazio aveva invitato tutte le Controparte_2 le , i e gli a istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio Controparte_3 CP_4 Pt_2
del diritto di mensa con modalità sostitutive;
che il buono pasto per il personale turnista non può essere riconosciuto sia perché detto personale già
percepisce indennità specifiche legate al disagio nello svolgimento dei turni e perché detto personale non può per definizione fruire di pause perché essere determinerebbero l'interruzione del servizio, non concepibile specie in caso di emergenze;
che aveva comunque consentito l'accesso alla mensa al predetto personale nel caso di inizio del turno in orario antimeridiano e a fine turno;
che, pertanto, ogni volta che la ricorrente avesse iniziato il proprio turno la mattina per poi prolungarlo sino alle prima ore del pomeriggio, le veniva consentito l'accesso alla mensa;
che, inoltre, la stessa contrattazione collettiva disponeva che il perfezionamento del diritto alla fruizione della mensa era subordinato:
- alla presenza in servizio eccedente le sei ore;
- al fatto che il dipendente svolga la prestazione lavorativa in modo non turnante;
- alla circostanza che la pausa sia fruita tra due intervalli di tempo significativi di lavoro svolto.
Resisteva l'opposta.
3. Con sentenza n. 1896/2025 del 12 febbraio 2025 il Tribunale di Roma così statuiva:
<
medesima per i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere nel periodo ottobre 2016 – dicembre 2018;
revoca il decreto ingiuntivo n. 1297/24 del 4.3.2024 e condanna l' Parte_1
a pagare a parte opposta la somma di euro 1.296,87, oltre alla maggior somma
[...] CP_1 tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, come per legge>>.
4. Affermava il primo giudice:
<
ha espressamente escluso dall'applicazione della disciplina relativa alla pausa durante l'orario di lavoro,
funzionale al recupero delle energie e alla fruizione del pasto, il personale operante con distribuzione oraria del lavoro su turni, in quanto lo svolgimento della prestazione in turno comporta, per definizione e per correlazione con l'esigenza di garanzia della continuità della prestazione del servizio, che:
- il segmento orario in cui è allocato il turno non è suscettibile di frazionamento con interruzione del corso dell'orario di lavoro;
- per l'intero orario di durata del turno, il personale in servizio deve permanere nel luogo di svolgimento della prestazione;
- conseguentemente, in caso di durata del turno superiore alle sei ore, la pausa per il recupero delle energie si svolge all'interno dell'orario di lavoro;
- la pausa è allocata, nell'ambito del periodo di durata del turno, in modo elastico, anche in relazione alle evenienze specifiche di ciascuna giornata di lavoro, e la relativa fruizione deve essere postergata nel caso di esigenze contingenti e, a fortiori, di emergenze;
- la pausa è dunque fruita all'interno del reparto di svolgimento della prestazione o nelle immediate adiacenze;
- la pausa è computata, sia pure quale intervallo non lavorato, nell'orario di lavoro ai fini retributivi e non si svolge, invece, mediante l'interposizione di una cesura nel corso dell'orario di lavoro;
- per ovvio corollario, non è concepibile l'utilizzo della pausa per lo spostamento in mensa o in punto di ristoro, sia perché ciò comporterebbe l'allontanamento del lavoratore in turno dal reparto in cui opera, sia perché la consumazione del pasto in mensa o in punto di ristoro esterno ha luogo necessariamente fuori dall'orario di lavoro, mentre la pausa del turnista è computata nell'orario di lavoro;
- per ulteriore conseguenza, l'eventuale utilizzazione della pausa per la consumazione del pasto ha luogo non in mensa, ma nel reparto o nelle sue immediate adiacenze, mentre al turnista non è consentito di spostarsi in mensa (né tantomeno in punto di ristoro esterno) per l'intera durata del turno.
L'interpretazione sostenuta dal datore di lavoro non è condivisibile.
Al fine di dissipare i dubbi interpretativi nascenti dalla disciplina contrattuale della pausa mensa/modalità
sostitutiva di tutto il personale dipendente del comparto sanità e della diversa pausa per il recupero delle energie psico-fisiche del solo personale non turnista, l ha ritenuto recentemente di fornire le seguenti CP_5
precisazioni:
“La pausa mensa/modalità sostitutiva è esclusivamente regolamentata dall'art 29 del CCNL integrativo del
20/9/2001, modificato dall'art 4 del CCNL del 31/07/2009 del Comparto Sanità, il quale stabilisce che tale
pausa possa essere prevista, per tutto il personale dipendente sia esso turnante e non, "nei giorni di effettiva
presenza al lavoro in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro" (comma 2) e che "il pasto
va consumato fuori dall'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali
mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti" (comma 3). Lo stesso articolo prevede
espressamente che “Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse
disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con
modalità sostitutive...” (comma 1) e che "In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi,
rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende..." (comma 1).
Il riconoscimento della pausa pasto, fruibile presso la mensa di servizio o attraverso modalità sostitutive, è
dunque rimesso all'autonomia gestionale dell'Azienda. E qualora si opti per il relativo riconoscimento, esso si
estrinseca solitamente in un regolamento che di solito è quello più generale sull'orario di lavoro da adottarsi
nel rispetto della sopra citata normativa contrattuale, della legislazione vigente - ivi incluso il D.Lgs 66/2003
-, delle linee di indirizzo emanate dalla regione e delle relazioni sindacali delineate dal nuovo CCNL. Dalla suddetta pausa pasto si distingue la pausa per il recupero delle energie psico-fisiche di cui all'art. 43
comma 4 del CCNL 2019-2021 che, come ivi espressamente previsto, è un diritto riconosciuto negozialmente
al solo personale “non in turno” la cui “prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore”. Tale pausa deve
avere la durata di almeno 30 minuti e può eventualmente coincidere, per il personale non turnante, con la
pausa pasto. A tal proposito si evidenzia che mentre la pausa pasto, come sopra illustrato, può essere
collocata prima o dopo le sei ore di servizio, la pausa per il recupero delle energie psico-fisiche riconosciuta al
personale non turnante può essere collocata solo dopo un servizio eccedente le sei ore (si tenga anche
presente, per inciso che la durata di questa pausa è di almeno 30 minuti mentre quella della pausa pasto è al
massimo di 30 minuti)”.
In altri termini, secondo la stessa Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni la previsione invocata dall'azienda resistente non attiene e non disciplina la pausa pranzo, sicché essa non assume alcuna rilevanza in ordine alla questione in trattazione.
Ne consegue che anche per il personale turnista il diritto alla pausa pasto non può essere posto in dubbio,
perché stabilito e garantito, per tutto il personale che abbia svolto prestazioni eccedenti le sei ore di lavoro,
dall'art. 29 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, come modificato dall'art 4 del CCNL del 31 luglio
2009, sicché ove le esigenze di servizio non abbiano consentito di fruire della relativa pausa, permane il diritto al buono pasto sostitutivo.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, pertanto, la domanda svolta da parte opponente in relazione al disconoscimento del diritto al buono sostitutivo del pasto e al risarcimento del danno per la mancata fruizione della pausa pasto da parte del lavoratore opposto non merita accoglimento…
Vengono ritenuti pienamente condivisibili i conteggi prodotti da parte opponente in allegato al ricorso, in quanto maggiormente aderenti alle disposizioni di settore vigenti oltre che alla domanda svolta dalla CP_1
con il ricorso per decreto ingiuntivo e predisposti sulla scorta dei dati fattuali della effettiva attività lavorativa prestata fondata sulle risultanze dei cartellini delle presenze>>.
5. Con ricorso del 4 agosto 2025 l' interponeva appello. Pt_1 La NE non si costituiva.
6. Poiché nessuna delle parti è comparsa né all'udienza del 3 dicembre 2025 né a quella del 17 gennaio 2025,
fissata ex art. 181 c.p.c., va dichiarata con sentenza (Cass. 12537/2003; 11434/2007) l'estinzione del giudizio e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.
Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato in data 4 agosto 2025, dall'
[...]
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma Parte_1 CP_1
in data 12 febbraio 2025, così provvede:
dichiara estinto il giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2079 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Lorenzo Confessore
- appellante -
E
CP_1
non costituita
- appellata -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 10 giugno 2024, l' (d'ora in Parte_1
avanti, ) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1297/2024 emesso dal Giudice del Pt_1
Lavoro del Tribunale di Roma su istanza di il 4.3.2024 e notificato in data 2.5.2024. CP_1
2. La opponente esponeva:
che il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso per la somma di €.2.412,74 al fine di conseguire l'indennità
di mensa (buono pasto) e comunque a titolo di risarcimento, per non avere l'azienda corrisposto tale emolumento retributivo in mancanza di un servizio mensa in relazione ai turni pomeridiani e notturni;
che il ricorrente aveva affermato: di essere suo dipendente e di svolgere mansioni di collaboratore sanitario professionale quale infermiere e di svolgere la propria attività secondo turni di lavoro h24, precisamente,
dalle ore 6,40 alle ore 14,15, dalle ore 13,40 alle ore 21,15 e dalle ore 20,40 alle ore 7,15, ripartiti su orario settimanale;
di non aver usufruito del servizio mensa dopo le sei ore di lavoro per i turni pomeridiani e notturni e di vantare pertanto nei confronti dell'Azienda, ai sensi dell'art. 29 CCNL, un credito certo, liquido ed esigibile corrispondente ai turni di lavoro oltre le sei ore svolti, dimostrati dalle timbrature allegate al ricorso per decreto ingiuntivo;
L'opponente affermava che le circostanze che avevano dato origine al presente giudizio erano sostanzialmente pacifiche, trattandosi di richiesta tesa ad ottenere il riconoscimento del diritto di fruire del servizio mensa o di quello ad essa sostitutivo per tutti i turni di lavoro superiori alle sei ore giornaliere e pertanto il pagamento dei buoni pasto relativi a tutti i turni non riconosciuti ai fini della predetta fruizione;
che, però, il diritto fatto valere era insussistente;
che, invero, era stato istituito il servizio di mensa aziendale con orario di apertura dalle 12:00 alle 15:00 per tutti i giorni della settimana dal lunedì alla domenica, festivi compresi,
che con ordinanza n. 27/DG emessa dal Direttore Generale il 17 novembre 2011 l' aveva uniformato Pt_1
la gestione del servizio mensa alle linee guida regionali all'epoca vigenti e, in particolare, dettate dalla nota prot. n. 181761 del 14 ottobre 2011, con cui la Regione Lazio aveva invitato tutte le Controparte_2 le , i e gli a istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio Controparte_3 CP_4 Pt_2
del diritto di mensa con modalità sostitutive;
che il buono pasto per il personale turnista non può essere riconosciuto sia perché detto personale già
percepisce indennità specifiche legate al disagio nello svolgimento dei turni e perché detto personale non può per definizione fruire di pause perché essere determinerebbero l'interruzione del servizio, non concepibile specie in caso di emergenze;
che aveva comunque consentito l'accesso alla mensa al predetto personale nel caso di inizio del turno in orario antimeridiano e a fine turno;
che, pertanto, ogni volta che la ricorrente avesse iniziato il proprio turno la mattina per poi prolungarlo sino alle prima ore del pomeriggio, le veniva consentito l'accesso alla mensa;
che, inoltre, la stessa contrattazione collettiva disponeva che il perfezionamento del diritto alla fruizione della mensa era subordinato:
- alla presenza in servizio eccedente le sei ore;
- al fatto che il dipendente svolga la prestazione lavorativa in modo non turnante;
- alla circostanza che la pausa sia fruita tra due intervalli di tempo significativi di lavoro svolto.
Resisteva l'opposta.
3. Con sentenza n. 1896/2025 del 12 febbraio 2025 il Tribunale di Roma così statuiva:
<
medesima per i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere nel periodo ottobre 2016 – dicembre 2018;
revoca il decreto ingiuntivo n. 1297/24 del 4.3.2024 e condanna l' Parte_1
a pagare a parte opposta la somma di euro 1.296,87, oltre alla maggior somma
[...] CP_1 tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, come per legge>>.
4. Affermava il primo giudice:
<
ha espressamente escluso dall'applicazione della disciplina relativa alla pausa durante l'orario di lavoro,
funzionale al recupero delle energie e alla fruizione del pasto, il personale operante con distribuzione oraria del lavoro su turni, in quanto lo svolgimento della prestazione in turno comporta, per definizione e per correlazione con l'esigenza di garanzia della continuità della prestazione del servizio, che:
- il segmento orario in cui è allocato il turno non è suscettibile di frazionamento con interruzione del corso dell'orario di lavoro;
- per l'intero orario di durata del turno, il personale in servizio deve permanere nel luogo di svolgimento della prestazione;
- conseguentemente, in caso di durata del turno superiore alle sei ore, la pausa per il recupero delle energie si svolge all'interno dell'orario di lavoro;
- la pausa è allocata, nell'ambito del periodo di durata del turno, in modo elastico, anche in relazione alle evenienze specifiche di ciascuna giornata di lavoro, e la relativa fruizione deve essere postergata nel caso di esigenze contingenti e, a fortiori, di emergenze;
- la pausa è dunque fruita all'interno del reparto di svolgimento della prestazione o nelle immediate adiacenze;
- la pausa è computata, sia pure quale intervallo non lavorato, nell'orario di lavoro ai fini retributivi e non si svolge, invece, mediante l'interposizione di una cesura nel corso dell'orario di lavoro;
- per ovvio corollario, non è concepibile l'utilizzo della pausa per lo spostamento in mensa o in punto di ristoro, sia perché ciò comporterebbe l'allontanamento del lavoratore in turno dal reparto in cui opera, sia perché la consumazione del pasto in mensa o in punto di ristoro esterno ha luogo necessariamente fuori dall'orario di lavoro, mentre la pausa del turnista è computata nell'orario di lavoro;
- per ulteriore conseguenza, l'eventuale utilizzazione della pausa per la consumazione del pasto ha luogo non in mensa, ma nel reparto o nelle sue immediate adiacenze, mentre al turnista non è consentito di spostarsi in mensa (né tantomeno in punto di ristoro esterno) per l'intera durata del turno.
L'interpretazione sostenuta dal datore di lavoro non è condivisibile.
Al fine di dissipare i dubbi interpretativi nascenti dalla disciplina contrattuale della pausa mensa/modalità
sostitutiva di tutto il personale dipendente del comparto sanità e della diversa pausa per il recupero delle energie psico-fisiche del solo personale non turnista, l ha ritenuto recentemente di fornire le seguenti CP_5
precisazioni:
“La pausa mensa/modalità sostitutiva è esclusivamente regolamentata dall'art 29 del CCNL integrativo del
20/9/2001, modificato dall'art 4 del CCNL del 31/07/2009 del Comparto Sanità, il quale stabilisce che tale
pausa possa essere prevista, per tutto il personale dipendente sia esso turnante e non, "nei giorni di effettiva
presenza al lavoro in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro" (comma 2) e che "il pasto
va consumato fuori dall'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali
mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti" (comma 3). Lo stesso articolo prevede
espressamente che “Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse
disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con
modalità sostitutive...” (comma 1) e che "In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi,
rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende..." (comma 1).
Il riconoscimento della pausa pasto, fruibile presso la mensa di servizio o attraverso modalità sostitutive, è
dunque rimesso all'autonomia gestionale dell'Azienda. E qualora si opti per il relativo riconoscimento, esso si
estrinseca solitamente in un regolamento che di solito è quello più generale sull'orario di lavoro da adottarsi
nel rispetto della sopra citata normativa contrattuale, della legislazione vigente - ivi incluso il D.Lgs 66/2003
-, delle linee di indirizzo emanate dalla regione e delle relazioni sindacali delineate dal nuovo CCNL. Dalla suddetta pausa pasto si distingue la pausa per il recupero delle energie psico-fisiche di cui all'art. 43
comma 4 del CCNL 2019-2021 che, come ivi espressamente previsto, è un diritto riconosciuto negozialmente
al solo personale “non in turno” la cui “prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore”. Tale pausa deve
avere la durata di almeno 30 minuti e può eventualmente coincidere, per il personale non turnante, con la
pausa pasto. A tal proposito si evidenzia che mentre la pausa pasto, come sopra illustrato, può essere
collocata prima o dopo le sei ore di servizio, la pausa per il recupero delle energie psico-fisiche riconosciuta al
personale non turnante può essere collocata solo dopo un servizio eccedente le sei ore (si tenga anche
presente, per inciso che la durata di questa pausa è di almeno 30 minuti mentre quella della pausa pasto è al
massimo di 30 minuti)”.
In altri termini, secondo la stessa Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni la previsione invocata dall'azienda resistente non attiene e non disciplina la pausa pranzo, sicché essa non assume alcuna rilevanza in ordine alla questione in trattazione.
Ne consegue che anche per il personale turnista il diritto alla pausa pasto non può essere posto in dubbio,
perché stabilito e garantito, per tutto il personale che abbia svolto prestazioni eccedenti le sei ore di lavoro,
dall'art. 29 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, come modificato dall'art 4 del CCNL del 31 luglio
2009, sicché ove le esigenze di servizio non abbiano consentito di fruire della relativa pausa, permane il diritto al buono pasto sostitutivo.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, pertanto, la domanda svolta da parte opponente in relazione al disconoscimento del diritto al buono sostitutivo del pasto e al risarcimento del danno per la mancata fruizione della pausa pasto da parte del lavoratore opposto non merita accoglimento…
Vengono ritenuti pienamente condivisibili i conteggi prodotti da parte opponente in allegato al ricorso, in quanto maggiormente aderenti alle disposizioni di settore vigenti oltre che alla domanda svolta dalla CP_1
con il ricorso per decreto ingiuntivo e predisposti sulla scorta dei dati fattuali della effettiva attività lavorativa prestata fondata sulle risultanze dei cartellini delle presenze>>.
5. Con ricorso del 4 agosto 2025 l' interponeva appello. Pt_1 La NE non si costituiva.
6. Poiché nessuna delle parti è comparsa né all'udienza del 3 dicembre 2025 né a quella del 17 gennaio 2025,
fissata ex art. 181 c.p.c., va dichiarata con sentenza (Cass. 12537/2003; 11434/2007) l'estinzione del giudizio e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.
Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato in data 4 agosto 2025, dall'
[...]
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma Parte_1 CP_1
in data 12 febbraio 2025, così provvede:
dichiara estinto il giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis