Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 5748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5748 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 7410/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di OL
12^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di OL, XII Sezione Civile, nella persona del sottoscritto Giudice
Unico dott.ssa Diana Rotondaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. 7410/2023 del Ruolo Generale avente ad ogget-
to:
fornitura servizi
TRA
– C.F. . IVA Parte_1 P.IVA_1
– con sede in Circumvallazione esterna 4 – Mugnano di OL P.IVA_2
(Na) in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante p.t. Dott.
nato a [...] il [...] – C.F. – rap- CP_1 C.F._1
presentata e difesa dall'avv. Francesco Maresca con il quale elettivamente do-
micilia in OL alla via G. Sanfelice 38
OPPONENTE
E
(P.I. ), in persona del rappresentan- Controparte_2 P.IVA_3
te legale p.t., Sig.ra , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3
1
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per d.i. deposito in data 16.12.2022 la Società CP_2
, premesso che nell'esercizio della sua attività aveva effettuato plurime
[...]
prestazioni in favore della società “C.r.c. Centro Radiodiffusione S.r.l.” , emet-
tendo regolari fatture (nn. 195/196 del 31.08.2020 e nn. 217/218/2020 del
30.09.2020) che non erano state pagate, esponeva che la resistente era debi-
trice della ricorrente della somma complessiva di € 26.026,00, oltre interessi dovuti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002. Chiedeva pertanto a questo Tribunale
emettersi decreto ingiuntivo nei confronti della Parte_1
per il pagamento della somma anzidetta, oltre interessi al
[...]
tasso di cui al D.Lgs. 231/2002 a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento e fino al soddisfo, nonché per il paga-
mento delle spese della procedura monitoria.
Con D.I. n. 1012/2023 del 2.2.2023 il Tribunale di OL ingiungeva alla di pagare al ricorrente la Parte_1
somma di Euro 26.026,00 per la causale di cui al ricorso, oltre interessi come richiesti, nonché le spese della procedura monitoria.
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. cpc depositato in data 10.3.2023, la
[...]
proponeva opposizione avverso Controparte_4
il predetto d.i., eccependone la nullità per incompetenza territoriale del Giudice
emittente, non sussistendo la competenza territoriale del Tribunale di OL al-
la stregua di alcuno dei criteri di collegamento di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.
anche in relazione all 'art. 1182 c.c.
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L'opponente deduceva difatti che ex art. 19 c.p.c. - “foro generale delle perso-
ne giuridiche e delle associazioni non riconosciute” - era competente territo-
rialmente il Tribunale di OL nord , considerando che la sede legale dell' op-
ponente era in Mugnano di OL , mentre la competenza del Tribunale di Na-
poli non sussisteva neppure alla stregua del secondo periodo del primo comma dell'art. 19 c.p.c. che fa riferimento al giudice del luogo ove si trovi “uno stabili-
mento e un rappresentante autorizzato”, atteso che non vi erano sedi seconda-
rie e rappresentanti autorizzati dell' opponente, che aveva solo una unità locale nel comune di Calvizzano (Na) che rientra comunque nel circondario del Tribu-
nale di OL nord. L'opponente aggiungeva che la competenza del Tribunale
di OL parimenti non sussisteva neanche in base all'art. 20 c.p.c. - Foro fa-
coltativo per le cause relative a diritti di obbligazione - secondo il quale: “Per le
cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in
cui è sorta, o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”, in combinato disposto con l'art. 1182 c.c. , atteso che con riferimento agli artt. 20 c.p.c. e
1182 c.c., e in particolare al 3° comma dell'art. 1182 c.c., la competenza era del Tribunale di Nocera Inferiore, considerando il domicilio del creditore indivi-
duabile nella sede della in Nocera Inferiore, mentre in base Controparte_2
al 4° comma del medesimo articolo la competenza era del Tribunale di OL
nord considerando il domicilio del debitore individuabile nella sua sede in Mu-
gnano di OL (Na).
L'opponente sollevava in subordine l'eccezione di pagamento del credito azio-
nato- affermando di aver pagato la somma richiesta, residuando solo la somma ancora dovuta di euro 478,00- nonché l'eccezione di carente allegazione e mancanza di prova della domanda monitoria proposta.
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Chiedeva pertanto preliminarmente dichiararsi l'incompetenza territoriale del
Tribunale di OL, per essere competente territorialmente il Tribunale di OL
Nord e/o il Tribunale di Nocera, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo in quanto nullo , nel merito accogliersi l'opposizione proposta e per l'effetto revo-
carsi il decreto ingiuntivo e comunque dichiarare infondata e non provata la sottostante pretesa creditoria, il tutto con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva la Società “ , in persona del rappresentante lega- Controparte_2
le p.t., che eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione in esame, perché propo-
sta con ricorso ex art. 281 decies e ss. cpc, ossia con un rito errato, atteso che con la Riforma Cartabia è stato previsto che l'opposizione a d.i. può proporsi solo con citazione e non con ricorso, tanto più che il ricorso per d.i. era stato depositato in data anteriore all'entrata in vigore della Riforma Cartabia, sicchè
per la controversia in esame avrebbe dovuto trovare applicazione la disciplina processuale previgente e dunque l'opposizione andava proposta con citazione e non con ricorso. In subordine l'opposta aderiva all'eccezione di incompeten-
za territoriale del giudice adito, sollevata dall'opponente, per essere competente il Tribunale di Nocera Inferiore, dinanzi al quale chiedeva che si disponesse la riassunzione del giudizio. Nel merito contestava l'opposizione avversa, di cui chiedeva il rigetto.
All' udienza del 10.4.25 le parti procedevano alla discussione orale, successi-
vamente il GU decide la causa ex art. 281 sexies c.p.c. , come da presente sentenza.
Ciò posto, preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità
dell'opposizione in esame, sollevata dall'opposta.
Ed invero, premesso che il d.i. opposto è stato notificato all'odierno opponente in data 3.2.2023, come da notifica in atti (cfr. in produzione opponente), si os-
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serva che l'opposizione è stata proposta con ricorso ex art. 281 decies e ss. cpc depositato in data 10.3.2023 e dunque tempestivamente, entro il termine di 40
giorni dalla notifica del d.i., come previsto dall'art. 641 cpc.
Al riguardo, pare appena il caso di evidenziare che, come è noto, in caso di opposizione proposta con ricorso, ai fini della tempestività dell'opposizione oc-
corre considerare la data del deposito del ricorso e non della notifica dello stesso, come invece accade per le opposizioni proposte con citazione.
Quanto poi all'inammissibilità dell'opposizione in esame perché proposta con ricorso, eccepita dall'opposta, rileva il Tribunale che l'eccezione anzidetta è in- fondata e pertanto va rigettata, essendo ammissibile l'opposizione a d.i. pro- posta con ricorso , anche alla stregua della disciplina processuale previgente alla Riforma Cartabia, come affermato in giurisprudenza.
Ed infatti, al riguardo giova premettere che il ricorso per d.i. in esame è stato depositato in data 16.12.2022 ; come è noto, in materia di opposizione a de-
creto ingiuntivo la pendenza della lite retroagisce al momento del deposito del ricorso (cfr. Cass. Civ. , Sezioni Unite, Ordinanza n. 20596 del 01/10/2007),
sicchè, tenuto conto che l'art. 35, 1^ comma del decreto legislativo 10 otto-
bre 2022, n. 149 prevede:
“ Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente dispo-
sto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai proce-
dimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti al-
la data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”,
al presente giudizio, pendente alla data del 28.2.23, va applicata la disciplina processuale previgente alla Riforma Cartabia.
Orbene, come affermato in giurisprudenza, “L'opposizio-
ne a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di com-
pensi maturati per la difesa in un processo penale, non essendo soggetta alla
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disciplina del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011,
perché applicabile alle sole controversie civili, può svolgersi nelle forme del pro-
cesso ordinario ex artt. 163 e ss. c.p.c. ovvero, in alternativa, del procedimento
sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizio-
ne monocratica, avendosi riguardo, ai fini della verifica del rispetto del termine
di cui all'art. 641 c.p.c., nel primo caso alla data della notificazione della citazio-
ne e nel secondo caso alla data del deposito del ricorso, sicché è in facoltà
dell'opponente optare per quest'ultimo procedimento, siccome applicabile in tut-
te le controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica”
(ord. Cass. n. 34501 del 23/11/2022).
Conseguentemente, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, già in pendenza della disciplina processuale previgente alla Riforma Cartabia
l'opposizione a d.i. poteva essere proposta sia con citazione che con ricorso ex art. 702 bis cpc, di guisa che l'opposizione in esame, proposta tempestivamente con ricorso ex art. 281 decies e ss. cpc, è certamente ammissibile.
A tal ultimo riguardo osserva il Tribunale che il ricorso in opposizione, proposto dall'opponente ex art. 281 decies e ss. cpc in data 10.3.2023, va sostanzial-
mente qualificato come ricorso ex art. 702 bis cpc, procedura previgente alla
Riforma Cartabia e dunque applicabile alla fattispecie in esame, ma tuttavia abrogata dalla Riforma Cartabia a decorrere dal 1.3.23 e dunque non più vigen-
te alla data del 10.3.23 di iscrizione a ruolo del ricorso in esame e sostituita dalla Riforma Cartabia con l'analogo procedimento semplificato di cognizione,
che pertanto l'opponente ha instaurato.
Quanto infine ai rilievi mossi dall'opposta alla notifica del ricorso ex art. 281 de-
cies cpc perché eseguita in prima battuta dall'opponente senza il decreto del
Tribunale di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti , con violazione
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dei diritti di difesa dell'opposta, va rilevato che in data 5.6.2023 (cfr. notifica allegata alle note di trattazione dell'opponente del 15.3.24) l'opponente ha ritualmente notificato all'opposta il ricorso ex art. 281 decies cpc ed il decreto del Tribunale del 19.5.23 di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti per la prima udienza del 21.3.24, con conseguente rituale instaurazione del contraddittorio tra le parti e nessuna violazione del diritto di difesa dell'opposta,
che difatti si è costituita in data 11.3.24, riconoscendo, all'udienza del 10.4.25,
tenutasi in presenza, l'integrità del contraddittorio come instaurato e precisando espressamente di non avere inteso lamentare una lesione del suo diritto di difesa e di non avere pertanto necessità di alcun ulteriore termine per formu-
lare le sue difese.
Tanto premesso , si osserva che l'opposizione proposta è fondata e pertanto va accolta.
Ed invero, va dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di OL ad emettere il decreto ingiuntivo opposto per essere competente territorialmente il
Tribunale di Nocera Inferiore, quale foro indicato dall'opponente ex art. 20
cpc, cui l'opposta ha dichiarato di aderire.
Ed infatti, osserva il Tribunale che nel caso in esame il foro del luogo in cui l'obbligazione de qua deve eseguirsi , ex art. 20 cpc ed ex art. 1182, 3^ com-
ma c.c., è il Tribunale di Nocera Inferiore, quale foro del domicilio dell'opposta -
creditrice, che ha sede in Nocera Inferiore, foro indicato dall'opponente al quale l'opposta ha aderito.
Sulla base delle considerazioni che precedono, quindi, va dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di OL ad emettere il decreto in-
giuntivo opposto per essere competente territorialmente il Tribunale di Nocera
Inferiore.
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Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, infine, vanno poste a carico dell'opposta per il principio della soccombenza.
Al riguardo giova richiamare la sentenza della Suprema Corte n. 9035/2019, la quale afferma in motivazione che “… posto che il decreto ingiuntivo, a seguito
dell'opposizione e per le ragioni fatte valere dall'opponente, quale che fossero,
di merito o di rito, è stato revocato, la parte vittoriosa risulta essere la parte op-
ponente. Come è stato già detto da questa Corte il procedimento che si apre
con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiun-
zione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'oppo-
sizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge
da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso
presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la
sentenza chiude il giudizio davanti a se' deve pronunciare sul diritto al rimborso
delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in consi-
derazione l'esito finale della lite (art. 91 c.p.c.). Per altro, ai fini della regolamen-
tazione delle spese processuali, non può attribuirsi rilevanza al comportamento
processuale della società convenuta che ha aderito all'eccezione di incompe-
tenza”. Tale pronuncia supera -ed è condivisa dalla scrivente, per le ragioni ivi indicate- le precedenti decisioni della Corte di Cassazione nn. 6106/2006 e
25180/2013, ove si statuiva che “l'adesione all'eccezione di incompetenza terri-
toriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., l'e-
sclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e con-
seguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi
davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa”.
P.Q.M.
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Il Tribunale, in persona del sottoscritto Giudice Unico, definitivamente pronun-
ciando sulla causa civile come innanzi promossa, così provvede:
A) in accoglimento dell'opposizione proposta, dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di OL ad emettere il decreto ingiuntivo opposto per essere competente territorialmente il Tribunale di Nocera Inferiore;
B) per l'effetto dichiara la nullità del decreto ingiuntivo del Tribunale di Na-
poli n. 1012/2023 del 2.2.2023 , che revoca;
C) fissa il termine perentorio di mesi tre per la riassunzione del giudizio di-
nanzi al Tribunale di Nocera Inferiore;
D) condanna la Società “ , in persona del rappresentante Controparte_2
legale p.t., al pagamento in favore della
[...]
delle spese di lite, che liquida in € Controparte_5
2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in OL il 7.6.2025
Il Giudice Unico
dott. Diana Rotondaro
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