Sentenza 15 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 15/03/2023, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/03/2023
N. 00566/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00173/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 173 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da Azienda Agricola Zoccoli Francesco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Brescia Morra e Alfonso Forlenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Beatrice Dell'Isola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Santa Lucia, 81;
nei confronti
Azienda Agricola Valiante Pasquale, Azienda Agricola Sansone Carmelo, Azienda Agricola Stoppiello Sandro, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento,
quanto al ricorso introduttivo:
- dei decreti Dirigenziali Regione Campania n. 112 del 05/07/2019, n. 130 del 30/09/2019, n. 196 del 19/11/2019, n. 221 del 24/09/2019 (di approvazione delle graduatorie provinciali provvisorie) e segnatamente del Decreto Dirigenziale Regione Campania, Dir. Gen. Uff./ Strutt. N.7 UOD/STAFF N. 14, N. 498 del 28.11.19, avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria provinciale provvisoria STP ER UOD 500714, tipologia d’intervento 6.1.1 e tipologia d’intervento 4.1.2;
- della Circolare 0289436 del 09.05.19, a firma del Direttore Generale Politiche Agricole, Alimentari e forestali presso la Giunta Regionale della Campania di modifica della lex specialis contenuta nel Decreto Dirigenziale Giunta Regione Campania n. 239 del 13.10.17 Dir. Gen. Uff./ Strutt. N.7 UOD/STAFF N. 0 avente ad oggetto l’approvazione bando attuativo PSR Campania 2014-2020. Misure non connesse alle superfici e/o animali: progetto integrato giovani (tipologia intervento 4.1.2. e tipologia intervento 6.1.1;
- ove occorra della Circolare 0205281 del 28.03.18 a firma del Direttore Generale Dipartimento Salute e Risorse Naturali – Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali presso la Giunta Regionale della Campania;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale anche di estremo ignoto comunque ostativo all’accoglimento del presente ricorso;
quanto ai motivi aggiunti depositati in data 17 giugno 2020:
- del D.D.R. n. 80 del 09.04.2020 recante “Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014-2020. Misure non connesse alla superficie e o animali. Pro-getto integrato giovani; Tipologia di intervento 4.1.2 e 6.1.1 - bando adottato con DRD n. 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii - pubblicato nel BURC n. 75 del 16.10.2017. Definizione punteggio soglia, nulla osta al finanziamento ed approvazione dell’elenco delle istanze immediatamente finanziabili;
- del DRD n. 28 del 03.02.2020;
- della nota prot. n. 0170408 del 23.03.2020 dell’Autorità di Gestione;
- della circolare prot. n. 0674530 del 08.11.2019;
- di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali;
quanto ai motivi aggiunti depositati in data 27 ottobre 2020:
- del D.D.R. n. 157 del 03.08.2020 recante “Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014-2020. Misure non connesse alla superficie e o animali. Approvazione graduatoria regionale progetto integrato giovani - Tipologia di intervento 4.1.2 e 6.1.1 - bando adottato con DRD n. 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii - pubblicato nel BURC n. 75 del 16.10.2017” e della relativa proposta di adozione;
-di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2023 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e tempestivamente depositato nei termini di legge, successivamente integrato da motivi aggiunti, depositati in data 22 giugno 2020 e 19 novembre 2020, la ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe – tutti inerenti tutti la medesima procedura relativa alla formazione di una graduatoria per l’ammissione al finanziamento di cui al bando di attuazione del progetto integrato giovani del PSR Campania 2014/2020 (Decreto Dirigenziale Regionale n. 239 del 13 ottobre 2017) – lamentandone l’illegittimità ed esponendo che la propria domanda di sostegno economico è risultata (tanto nella graduatoria provvisoria, oggetto del ricorso principale, quanto in quella definitiva, oggetto dei motivi aggiunti da ultimo depositati) tra quelle ammissibili ma non finanziabili per insufficienza di risorse, premettendo in fatto quanto segue:
- con Decreto Dirigenziale n. 239 del 13 ottobre 2017, veniva approvato il bando di attuazione del progetto integrato giovani del PSR Campania 2014/2020, con previsione di una dotazione finanziaria complessiva di €140.000.000 (€90.000.000 per la tipologia 4.1.2 ed €50.000.000,00 per la tipologia 6.1.1), con fissazione del termine per la compilazione ed il rilascio delle domande in forma telematica sul portale dedicato al 28 febbraio 2018;
- secondo le previsioni del bando, il finanziamento delle domande risultate ammissibili sarebbe stato effettuato in base alla dotazione finanziaria prevista a livello regionale, a seguito di apposita istruttoria tecnico-amministrativa e formazione della relativa graduatoria;
- quest’ultima sarebbe stata compilata in ordine decrescente in funzione dei punteggi attribuiti ai singoli progetti di investimento, sulla scorta della griglia dei criteri di valutazione fissati nel bando;
- il punteggio totale massimo attribuibile per domanda di aiuto economico sarebbe stato pari a 100, con ammissione al finanziamento dei progetti che avrebbero ottenuto una valutazione complessiva uguale o superiore a 40 punti;
- con i Decreti Dirigenziali n. 244 del 20 ottobre 2017, n. 14 del 12 gennaio 2018, n. 91 del 28 marzo 2018, n. 161 del 19 giugno 2018, n. 171 del 29 giugno 2018 e n. 172 del 29 giugno 2018, la Regione Campania prorogava i termini per la compilazione ed il rilascio delle domande, da ultimo fino al 9 luglio 2018;
- in ogni caso, la documentazione da allegare alla domanda di sostegno avrebbe dovuto avere data anteriore al 2 luglio 2018;
- con i Decreti Dirigenziali n. 112 del 5 luglio 2019, n. 130 del 30 settembre 2019, n. 196 del 19 novembre 2019, n. 221 del 24 settembre 2019 e n. 498 del 28 novembre 2019, venivano approvate e pubblicate le graduatorie provinciali provvisorie delle domande di sostegno presentate;
- la ricorrente presentava apposita domanda di partecipazione (estremi identificativi: AGEA n. 84250130949 del 26 giugno 2018), la quale veniva inserita tra quelle ammissibili ma non finanziabili, venendo l’impresa collocata alla posizione 622 della graduatoria provvisoria;
- ad avviso della ricorrente, tale risultato si è determinato in conseguenza dell’illegittima adozione, da parte della regione, di successive circolari, modificative delle previsioni del bando e quindi della lex specialis, le quali avrebbero consentito l’inserimento in graduatoria, in posizione più favorevole rispetto alla ricorrente, di altri partecipanti.
2. Tanto premesso in fatto, con il ricorso introduttivo la parte ha dedotto un unico motivo concernente: Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.A. Violazione e falsa applicazione della Lex Specialis e delle disposizioni operative per la presentazione delle domande contenute nel decreto dirigenziale giunta Regione Campania direz. gen./uff./strutt. 7 staff 0, n. 31 del 14/07/17. Violazione di precedenti circolari; Violazione del principio della par condicio durante l’espletamento di selezioni pubbliche. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 241/90. Eccesso di potere: contraddittorietà ed illogicità manifesta.
La ricorrente lamenta che, a fronte della previsione del bando secondo la quale l’operatore abilitato al caricamento sul portale della domanda per conto degli interessati (Centro di Assistenza Agricola – CAA – accreditato dall’OP AgEA) deve attestare che la domanda “contiene gli allegati sopra elencati”, con la circolare n. 0289436 del 9 maggio 2019 la regione ha successivamente consentito, attraverso il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio, l’acquisizione di “documenti digitali allegati alla domanda di sostegno risultati non leggibili o contenenti fogli bianchi o relativi ad altre persone”, in tal modo favorendo l’immissione in graduatoria di domande che altrimenti avrebbero dovuto essere escluse, in violazione del principio secondo il quale, in presenza di profili di incompletezza o di lacunosità della documentazione, non è ammessa l'integrazione documentale mediante l'introduzione di atti non prodotti entro i termini perentori fissati in precedenza e l'integrazione non può costituire un vulnus del principio di parità di trattamento. Inoltre, nelle procedure comparative e di massa, il ricorso al soccorso istruttorio non si giustificherebbe nei casi in cui esso confligge con il principio generale dell'autoresponsabilità dei partecipanti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione.
Ancora, la summenzionata circolare e l’atto di approvazione della graduatoria che ne ha fatto applicazione sarebbero illegittimi in quanto è stata prevista, diversamente da quanto in origine stabilito dal bando e dalla circolare prot. n. 0205281/2018 e dunque a parziale modifica della lex specialis, la possibilità, in alternativa all’impiego della firma digitale, di sottoscrivere e presentare, unitamente copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, gli allegati alla domanda.
Da ultimo, l’operato dell’amministrazione sarebbe censurabile anche in quanto la circolare del 9 maggio 2019, in contraddizione con le previsioni del bando, ha escluso i tempi di consegna dei beni oggetto di fornitura e le modalità di pagamento degli stessi dai requisiti di validità dei preventivi, specificando che tali elementi attengono esclusivamente alla valutazione della loro convenienza e consentendo anche in questo caso l’esercizio del soccorso istruttorio.
3. Con motivi aggiunti depositati in data 22 giugno 2020, la ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, con particolare riguardo al Decreto Dirigenziale n. 80 del 9 aprile 2020 il quale ha disposto una rettifica della graduatoria provvisoria, quale risultato di un’attività di autotutela attivata d’ufficio, nella quale il progetto presentato dalla ricorrente è risultato nuovamente tra quelli ammissibili ma non finanziabili, articolando le seguenti censure:
3.1 Violazione della lex specialis D.R.D. n.239 del 13/10/2017; Violazione degli artt. 1, 2 bis e 3 della l. n. 241/90 e 97 Cost - Eccesso di potere: difetto assoluto del presupposto - di istruttoria - erroneità manifesta – sviamento – arbitrarietà - violazione del giusto procedimento.
Lamenta la ricorrente che, con la successiva circolare n. 0674530 dell’8 novembre 2019, la regione avrebbe nuovamente modificato le condizioni di ammissibilità delle domande di sostegno.
In particolare, il bando, al punto 7, richiedeva, quale condizione di ammissibilità della domanda, che il richiedente fosse in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, ai sensi dell’art. 1, comma 553 della Legge n. 266 del 23/12/2005, laddove la suddetta circolare ha invece previsto, nei casi di irregolarità del D.U.R.C., il potere per l’amministrazione di invitare l’interessato all’eventuale regolarizzazione, a pena di esclusione, nel termine perentorio di 15 giorni, non già in fase istruttoria bensì dopo l’approvazione della graduatoria definitiva.
3.2 Violazione dell’art. 12 del d.p.r. n. 487/1994 e artt.1, 2 bis e 3 della l. n. 241/1990 e 97; Eccesso di potere: difetto assoluto del presupposto - di istruttoria - erroneità manifesta – sviamento – arbitrarietà - violazione del giusto procedimento - violazione del principio della par condicio.
Ad avviso della ricorrente, le modifiche della lex specialis intervenute nel corso del procedimento renderebbero illegittime le graduatorie approvate anche sotto il profilo del principio di predeterminazione delle condizioni per la concessione di contributi economici alla stregua delle disposizioni indicate in rubrica.
3.3 Illegittimità derivata, alla luce dell’unico motivo svolto con il ricorso introduttivo.
4. Con motivi aggiunti depositati in data 19 novembre 2020 la ricorrente ha impugnato l’atto di approvazione della graduatoria definitiva, ribadendo le censure già svolte nei precedenti atti.
5. Si è costituita in giudizio la Regione Campania concludendo per l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.
6. All’udienza pubblica del 9 gennaio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Ad avviso del Collegio, il ricorso, unitamente ai motivi aggiunti, è inammissibile per due ragioni.
In primo luogo, la ricorrente non individua in alcun modo quali siano i soggetti che avrebbero beneficiato dell’applicazione delle contestate disposizioni, asseritamente modificative della lex specialis , né la loro posizione in graduatoria, omettendo, in definitiva, di allegare quali effetti tale applicazione avrebbe in concreto determinato sull’esito della selezione, con riferimento alla posizione sia della ricorrente che degli altri partecipanti, ciò che si risolve in una ragione di inammissibilità dei motivi proposti per difetto di specificità.
Inoltre, il ricorso è inammissibile per mancata dimostrazione di un interesse ad agire in capo alla ricorrente, alla stregua dei consolidati principi che sovrintendono alla tutela giurisdizionale in materia di procedure comparative. Anche di recente, è stato precisato – ancorché in tema di appalti, ma con considerazioni che ben possono essere estese, per identità di ratio, alla materia delle procedure selettive per la concessione di contributi pubblici – che per comprovare la sussistenza dell'interesse al ricorso è necessario dare adeguata dimostrazione della cd. prova di resistenza che, come è noto, costituisce condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., rilevabile anche d'ufficio. In linea generale, la verifica della sussistenza dell'interesse all'impugnativa deve manifestare la sua concretezza, nel senso che l'annullamento degli atti gravati deve risultare idoneo ad arrecare al ricorrente un'effettiva utilità, con la conseguenza che - in disparte per i profili volti ad ottenere la rinnovazione della gara - dev'essere sorretto, per essere ritenuto ammissibile, dalla c.d. prova di resistenza e, cioè, dalla dimostrazione a priori che, se le operazioni si fossero svolte correttamente, la ricorrente sarebbe risultata con certezza utilmente graduata (Consiglio di Stato, sez. VI, 25 febbraio 2022, n. 1340).
Orbene, nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito alcun principio di prova in ordine all’eventualità che la disapplicazione, da parte dell’amministrazione, delle previsioni delle contestate circolari le avrebbe consentito una collocazione in graduatoria tale da ottenere il bene della vita cui aspira, limitandosi a censurare, sul piano astratto, la legittimità della procedura. Ne consegue l’inammissibilità del gravame per mancato soddisfacimento della c.d. prova di resistenza.
9. Le spese di giudizio possono essere compensate in considerazione della natura e dell’esito della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di ER (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Michele Di Martino, Referendario
Valerio Bello, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Bello | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO