Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/06/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Francesco S. Filocamo Presidente
Dr. Silvia R. Fabrizio Consigliere Dr. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N° 157 del Ruolo generale dell'anno 2025, riservata a decisione il 28.5.2025 e promossa da:
in persona del suo legale rappresentate pro tempore, Sig. Controparte_1
, elettivamente domiciliata alla Via Galileo Galilei n. 118/A -, San Nicolò a Controparte_2
Tordino, presso e nello Studio Legale dell'Avv. Giannicola Scarciolla che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al reclamo;
- reclamante –
contro
, in Controparte_3 persona del curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Gimminiani come da procura allegata nel fascicolo telematico, nonché in forza di provvedimento del Giudice Delegato, emesso in data 09/05/25, di autorizzazione alla costituzione nel giudizio di reclamo ex art. 51 l. fall. con contestuale attestazione ex art. 144 TUSG, elettivamente domiciliata presso lo studio in
Teramo, via Vico della luna n.5;
, in persona del suo procuratore speciale pro- Controparte_4 tempore, in qualita' di Responsabile Contenzioso Abruzzo, a cio' autorizzato per CP_5 procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 181515 Persona_1 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Tolomei ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Ancona, Via Marsala n. 13, giusta procura apposta in calce a memoria di costituzione;
- reclamati –
OGGETTO: reclamo ai sensi dell'art. 51 d.lgs. 14/2019 (CCII) avverso sentenza di apertura di liquidazione giudiziale n. 7/2025 del Tribunale di Teramo, pubblicata il 24.1.2025.
CONCLUSIONI
Per la reclamante:
“a) Dichiarare nulla e/o revocare la sentenza del Tribunale di Teramo – Ufficio Procedure Concorsuali - n. 7/2025 del 24.01.2025 – Rep. N. 13/2025 emessa nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale e rubricato al n. 105-1/2024 P.U., depositata in cancelleria in pari data,
a mezzo della quale veniva dichiarata aperta la liquidazione giudiziale della Controparte_1
[...] P.IVA_1 [...]
, corrente in Montorio al Vomano (TE), Viale Risorgimento n. 7; CP_2
b) condannare il creditore ricorrente al pagamento di tutte le spese, diritti e onorari di entrambe le fasi processuali, oltre maggiorazione spese generali, CPA ed IVA come per legge.”
Per la Liquidazione Giudiziale:
” Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, respinta ogni contraria eccezione e deduzione avversaria, poiché infondata in fatto ed in diritto, ed essendo dimostrata la correttezza della Sentenza N° 7/2025
Liquid. Giudiz. Tribunale di Teramo, pubblicata in data 24/01/2025, rigettare il reclamo proposto dal Sig. quale amministratore unico della Controparte_2 Controparte_1 con vittoria di spese e competenze di lite.”
[...]
Per l'Agenzia : CP_4
“Che l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, Voglia nel merito rigettare il reclamo proposto dalla , e per l'effetto confermare la Parte_1 sentenza di apertura della liquidazione giudiziale resa dal Tribunale Civile di Teramo in quanto infondato e pretestuoso per le motivazioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1.La sentenza reclamata ha disposto l'apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
in accoglimento di ricorso depositato il 20.5.2024 dalla Controparte_1 CO
, creditrice della complessiva somma di € 1.409.896,04, dopo avere constatato:
[...]
a) la competenza territoriale del Tribunale adito, avendo la debitrice sede legale nel circondario di
Teramo;
b) la legittimazione a proporre la domanda di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 37, co. 2 CCII in forza dell'art. 87, co. 1 d.P.R. n. 602/1973, da ritenersi riferito anche all'art. 37, co. 2 CCII, che a sua volta riproduce l'art. 6 l.f., avendo la ricorrente documentato il proprio credito nei confronti della resistente, credito che questa, nel costituirsi, non ha contestato in modo specifico, di euro 1.409.896,04, somma determinata da “iscrizioni a ruolo a carico della società, come risulta dagli estratti di ruolo” allegati al ricorso, “tutti esigibili”; c) l'ammontare dei debiti esigibili superante la soglia di cui all'art. 49, co.5 CCII avendo riguardo al credito fatto valere dalla ricorrente, attestato come pari ad euro 1.583.545,54, al netto dell'importo sospeso di euro 6.992,11, alla data del 18/06/2024; d) che la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII in quanto imprenditore commerciale avente quale oggetto sociale “l'attività di: produzione di porte e finestre in legno, rivestimenti in legno per porte blindate e relativa loro commercializzazione. la società può assumere e concedere agenzie, commissioni”; e) il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1, lett. d) CCII avendo del tutto genericamente la resistente contestato, nel costituirsi, la sussistenza dei “requisiti/presupposti che possano giustificare il grave provvedimento richiesto”; f) che la resistente, che risulta inattiva dalla visura camerale storica in atti, versi effettivamente in stato di insolvenza rilevante ai fini degli artt. 121 e 2, co. 1 lett. b) CCII, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, circostanza espressamente ammessa dalla resistente, la quale ha dichiarato di avere cessato “definitivamente ogni attività” a far data dal 12/09/2013 e di non potere che “ribadire la propria totale irreversibile incapienza”.
2. La sentenza è stata reclamata dalla ditta individuale sottoposta a liquidazione giudiziale e dal suo titolare, con un ricorso mediante il quale l'ha reputata illegittima laddove ha ritenuto la sussistenza dei presupposti ex lege previsti e, segnatamente, la legittimazione ad causam e l'interesse ad agire dell' . Controparte_4
3. Fissata con decreto presidenziale, per la comparizione delle parti, l'udienza, sostituita a norma dell'art. 127-ter c.p.c. da deposito di note scritte e notificati a cura della cancelleria reclamo e decreto al curatore della liquidazione giudiziale ed alla creditrice che ne ha chiesto l'apertura, questi ultimi si sono costituiti chiedendo il rigetto del reclamo.
4. Depositate dalle difese le note scritte in sostituzione di udienza, non essendovi necessità (né possibilità, invero) di alcuna attività istruttoria, la causa viene decisa con la presente sentenza.
5.Ritiene la Corte che il reclamo debba essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
6.Il Tribunale, questa la motivazione contestata, ha ritenuto quanto segue.
“ritenuti inconferenti ai fini del decidere, alla luce dei superiori rilievi, i riferimenti operati dalla resistente al principio generale dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., alla relazione ministeriale illustrativa della riforma delle procedure concorsuali del 2006 nella parte in cui, in relazione all'art. 15 l.f. è precisato che la relativa innovazione normativa “persegue la finalità, prospettata incidentalmente dalla Corte costituzionale nelle pronunce nn. 302/1985, 488/1993 e
368/1994, tesa ad evitare l'apertura di procedure fallimentari nei casi in cui si possa ragionevolmente presumere che i loro costi superino i ricavi distribuibili ai creditori” ed alla liquidazione controllata, per la quale è prevista una specifica norma, l'art. 268, co. 3 e co. CCII, che ne impedisce l'apertura, nel caso di ricorso proposto da o nei confronti di un debitore persona fisica, laddove sia attestata dall'OCC la insussistenza di attivo;
ritenuto, infatti, che tali riferimenti siano assorbiti dalla prevalente necessità di presidiare l'interesse pubblico sopra richiamato, di eliminare dal sistema economico – nel caso, quale è quello in esame, in cui vi sia la domanda di un creditore – le imprese in stato di insolvenza che non siano in possesso dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII;
ritenuto altrettanto inconferente alla luce dei rilievi che precedono il richiamo pure operato dalla resistente all'attuale impianto normativo contenuto nel CCII ed alla connotazione di extrema ratio che in esso ha la procedura di liquidazione giudiziale;
ritenuto, alla luce dei rilievi che precedono, che debbano essere disattese le eccezioni articolate dalla resistente;
”. Ciò, rileva questa Corte, dopo avere premesso “ritenuto che non osti alla apertura della procedura la insussistenza di attivo liquidabile atteso che la presenza di attivo liquidabile non costituisce presupposto ex lege richiesto per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto che
a tale conclusione debba giungersi alla luce dell'art. 209 CCII, disciplinante la dichiarazione di non farsi luogo all'accertamento del passivo “se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura”, e dall'art. 233, co. 1, lett. d) CCII che prevede la possibilità di chiudere la liquidazione giudiziale “quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura”; ritenuto che dalle predette norme debba desumersi, in ogni caso, che la reale consistenza dell'attivo deve essere accertata unicamente, dopo l'apertura della procedura, da parte del curatore sotto la vigilanza del Giudice Delegato e del comitato dei creditori;
ritenuto che
venga altresì in rilievo, sotto il profilo in esame, il costante insegnamento affermato dalla Suprema Corte in tema di fallimento ma valido anche dopo la riforma della legge fallimentare del 2006, che ha eliminato il potere officioso del Tribunale di dichiarare il fallimento, ed altrettanto valido per la liquidazione giudiziale, stante la sostanziale identità tra le procedure, secondo il quale “La disciplina della concorsualità sistematizzata, in quanto integrante il c.d. statuto dell'impresa, costituisce salvaguardia del sistema imprenditoriale ed è quindi attuazione della disciplina dell'art. 41 Cost. cui dà esecuzione eliminando dal circuito della normale operatività imprenditoriale i soggetti che abbiano violato il presupposto fondamentale del sistema delle imprese, ponendosi in situazione di insolvenza (e finché l'impresa si trovi in situazione di insolvenza, con riferimento all'amministrazione controllata). Posto che la libertà di impresa, quale espressione dell'iniziativa economica, è libertà di operare conseguendo i vantaggi della propria attività, nel rispetto delle regole fondamentali del sistema di impresa (non già libertà di non soddisfare le obbligazioni assunte a seguito di insolvenza), l'eliminazione dal circuito di normale operatività economica delle imprese insolventi costituisce una funzione di salvaguardia del sistema e la riaffermazione della libertà dell'iniziativa economica per chi le regola del sistema abbia rispettato ed intende rispettare. Da ciò l'interesse pubblico connesso al sistema della concorsualità sistematizzata.” (Cass. n. 11216/1995”.
7.Assume parte reclamante, per contrastare dette ragioni, la violazione del principio generale dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., in quanto il Tribunale di Teramo avrebbe illegittimamente accolto la domanda di apertura della ritenendo Parte_2 sussistente l'interesse e la legittimazione della ricorrente . CO
Tanto perché la legittimazione ad causam e l'interesse ad agire non sarebbero ravvisabili in caso di conclamata incapienza del debitore, tale da rendere impossibile il soddisfacimento del ceto creditorio nell'ambito della sollecitata liquidazione giudiziale, il che era emerso già nel ricorso introduttivo, avendo lo stesso creditore, , evidenziato l'esito CO negativo delle proprie iniziative esecutive e precisato di non disporre di idonei elementi per l'utile esercizio di azioni di carattere recuperatorio e/o risarcitorio nei confronti della società debitrice.
La reclamante, quindi, ha orgogliosamente vantato la propria totale ed irreversibile incapienza quale ragione idonea ad impedire la liquidazione, precisando che nell'anno 2015 veniva sottoposto ad esecuzione forzata anche l'unico bene immobile di proprietà, costituito da opificio industriale, che nell'anno 2022 è stato aggiudicato ad altra società, la Controparte_7 Nell'ambito della predetta procedura esecutiva immobiliare erano intervenuti tutti i creditori della per un totale complessivo di crediti insinuati pari ad € 2.200.000,00 circa, che Controparte_1 rimanevano quasi totalmente insoddisfatti.
Da allora la non solo non risulta essere proprietaria di beni mobili e/o immobili, Controparte_1 ma neppure risulta essere titolare di componenti positivi di reddito (materiali o immateriali, crediti, titoli, ecc.) da assoggettare alla liquidazione giudiziale: di qui la tesi per cui la procedura non doveva essere aperta.
8.La censura è del tutto priva di fondamento: assumere che sarebbe difficile comprendere quale possa essere l'utilità generale di una dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di società che ormai versa in uno stato di totale ed irreversibile incapienza equivale a sostenere che nessuno sarebbe legittimato a intraprendere qualsivoglia iniziativa giudiziale nei confronti di chi non abbia risorse.
La ricorrente era legittimata ad agire in quanto incontestata creditrice di oltre 1.400.000,00 euro, né si può esaltare la propria insolvenza per affermare che essa costituisce condizione impeditiva della liquidazione giudiziale, sicchè basterebbe rendersi del tutto privi di attivo liquidabile per andarne bellamente esenti.
La sentenza reclamata, comunque, aveva già ampiamente motivato al riguardo e il reclamo nulla di nuovo adduce: l'assenza di attivo liquidabile non può costituire di certo impedimento all'apertura della liquidazione giudiziale;
consente, per vero, di ottenere la chiusura anticipata della procedura, senza procedere all'accertamento del passivo quando non risulta attivo da distribuire, ma ciò, evidentemente, dopo l'apertura della procedura e dopo le necessarie verifiche da parte del curatore, tra le quali quelle volte ad accertare i presupposti di possibili azioni di responsabilità o revocatorie.
9.Il reclamo deve dunque essere integralmente rigettato. A tale rigetto consegue la condanna del legale rappresentante della reclamante, in solido con essa, a rimborsare in favore dello Stato, stante l'ammissione della reclamata Liquidazione Giudiziale al gratuito patrocinio ed in favore della , le spese del presente CO giudizio (liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della causa e delle attività svolte, in base ai parametri medi di cui al d.m. 55/2014). Ricorre, infatti, la fattispecie prevista dall'art. 51 comma 15 CCII, tale norma prevedendo la condanna alle spese in favore dell'avversario vincitore, in solido con la parte, del soggetto che la rappresenti, condanna che si giustifica con il fatto che il predetto, pur non assumendo la veste di parte nel processo, esplica purtuttavia, anche se in nome altrui, un'attività processuale in maniera autonoma. Siffatta condanna postula la ricorrenza di gravi motivi, quali la trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., ovvero la mancanza della normale prudenza tipica della responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. (Cass. ord. 9203/2020), in concreto la mala fede.
Nella specie, appare evidente la imprudenza insita nella proposizione di un reclamo basato essenzialmente sulla singolare teoria per la quale il creditore di ingenti somme non avrebbe interesse a far pronunciare sentenza di liquidazione giudiziale perché non ne otterrebbe nulla, il che evidenzia la palese e non comune inconsistenza delle prospettazioni difensive
Pertanto, si osserva come la condotta processuale concretamente tenuta dalla parte reclamante sia caratterizzata, quanto all'elemento soggettivo sotteso alle iniziative processuali intraprese, da evidenti profili di malafede ovvero colpa grave palesemente volti a fini dilatori. Ne deriva che il quale ha proposto il reclamo in nome e per conto della società Controparte_2 della quale è legale rappresentante, va condannato, in solido con essa, al rimborso delle spese processuali in favore dello Stato, stante l'ammissione della reclamata Liquidazione Giudiziale al gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 144 D.P.R. 115/2002, nonché in favore di CO
.
[...] A norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della reclamante, in solido col predetto dell'ulteriore importo a CP_2 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo interamente rigettato.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo:
1. rigetta il reclamo;
2. condanna il legale rappresentante della società reclamante, in solido con la Controparte_2 [...]
a rimborsare allo Stato e alla le Controparte_1 CO spese del presente giudizio, liquidate per ciascuno in complessivi € 6.946,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed I.V.A. e C.A.P. come per legge se dovuti;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante in solido col dell'ulteriore importo a titolo di CP_2 contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio del 3.6.2025.
Il Consigliere estensore
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Francesco Filocamo