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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/01/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15490/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 15490/2023
R.G. instaurato da
con l'avv. CAZZOLETTI FRANCESCA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. CAZZOLETTI FRANCESCA CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo come modificate dalle dichiarazioni rese nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 21.11.2024.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “
1. La casa familiare, di proprietà del signor CP_1
rimarrà in godimento esclusivo allo stesso, dandosi atto che la signora si è già trasferita Parte_1
in altra abitazione in Manerbio (BS). La signora ha già prelevato dall'abitazione di Parte_1
Offlaga (BS) tutti i propri beni personali e altri beni che i coniugi hanno individuato di comune accordo.
2. Il signor , a doveroso riconoscimento del contributo economico corrisposto CP_1
dalla moglie per la ristrutturazione e l'arredo dell'abitazione già familiare, si è impegnato a versare alla signora la somma di euro 70.000,00 (settantamila euro) con le seguenti Parte_1
1 modalità: un primo acconto di euro 10.000,00, già versato a novembre 2023; la somma di euro
10.000,00 già versata entro il 31/12/2023; la somma di euro 10.000,00 già versata entro il
28/02/2024; la somma di euro 10.000,00 già versata entro il 31/03/2024; la residua somma di euro
30.000,00 mediante versamenti periodici mensili da effettuarsi entro l'ultimo giorno di ogni mese, cadauno di almeno euro 250,00, per un ammontare annuo complessivo minimo di euro 5.000,00, con saldo finale entro la data ultima del 31/12/2029. 3. Allo stesso titolo ha già intestato a CP_1
proprie spese alla moglie in via esclusiva la proprietà dell'autovettura Mercedes tg. EX 471 MY, in precedenza intestata a già nella disponibilità del nucleo familiare.
4. I Controparte_2 coniugi rinunciano espressamente a richiedere l'uno all'altro alcun contributo per il proprio sostentamento, dichiarando di essere economicamente autosufficienti.
5.. Gli stessi dichiarano altresì di aver definitivamente regolato i rapporti patrimoniali tra di loro e di null'altro pretendere l'uno dall'altro in ragione dello scioglimento della comunione legale, anche relativamente all'immobile già adibito a casa familiare.
6. Le spese legali sono sostenute dalle parti al 50% per ciascuna”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 02.07.2011, trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Verolanuova (BS) (atto n. 4, parte II, serie A, anno 2011).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Le parti risultano separate dal 18.4.2024 con sentenza di omologazione della separazione consensuale emessa dal Tribunale Ordinario di Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
2 Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 16/1/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 15490/2023
R.G. instaurato da
con l'avv. CAZZOLETTI FRANCESCA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. CAZZOLETTI FRANCESCA CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo come modificate dalle dichiarazioni rese nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 21.11.2024.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “
1. La casa familiare, di proprietà del signor CP_1
rimarrà in godimento esclusivo allo stesso, dandosi atto che la signora si è già trasferita Parte_1
in altra abitazione in Manerbio (BS). La signora ha già prelevato dall'abitazione di Parte_1
Offlaga (BS) tutti i propri beni personali e altri beni che i coniugi hanno individuato di comune accordo.
2. Il signor , a doveroso riconoscimento del contributo economico corrisposto CP_1
dalla moglie per la ristrutturazione e l'arredo dell'abitazione già familiare, si è impegnato a versare alla signora la somma di euro 70.000,00 (settantamila euro) con le seguenti Parte_1
1 modalità: un primo acconto di euro 10.000,00, già versato a novembre 2023; la somma di euro
10.000,00 già versata entro il 31/12/2023; la somma di euro 10.000,00 già versata entro il
28/02/2024; la somma di euro 10.000,00 già versata entro il 31/03/2024; la residua somma di euro
30.000,00 mediante versamenti periodici mensili da effettuarsi entro l'ultimo giorno di ogni mese, cadauno di almeno euro 250,00, per un ammontare annuo complessivo minimo di euro 5.000,00, con saldo finale entro la data ultima del 31/12/2029. 3. Allo stesso titolo ha già intestato a CP_1
proprie spese alla moglie in via esclusiva la proprietà dell'autovettura Mercedes tg. EX 471 MY, in precedenza intestata a già nella disponibilità del nucleo familiare.
4. I Controparte_2 coniugi rinunciano espressamente a richiedere l'uno all'altro alcun contributo per il proprio sostentamento, dichiarando di essere economicamente autosufficienti.
5.. Gli stessi dichiarano altresì di aver definitivamente regolato i rapporti patrimoniali tra di loro e di null'altro pretendere l'uno dall'altro in ragione dello scioglimento della comunione legale, anche relativamente all'immobile già adibito a casa familiare.
6. Le spese legali sono sostenute dalle parti al 50% per ciascuna”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 02.07.2011, trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Verolanuova (BS) (atto n. 4, parte II, serie A, anno 2011).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Le parti risultano separate dal 18.4.2024 con sentenza di omologazione della separazione consensuale emessa dal Tribunale Ordinario di Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
2 Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 16/1/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
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