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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 02/04/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 638/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Carmelo Mostaccio e Francesca La Rosa per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata Messina, corso Garibaldi n. 114 presso lo studio dell'Avv.
Diego Busacca che la rappresenta e difende per procura in atti, resistente,
Oggetto: retribuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29 marzo 2024 agiva in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, esponendo di aver lavorato alle dipendenze dell' Controparte_1 dal 3 luglio 2014 al 14 marzo 2022 in virtù di diversi contratti a
[...] tempo determinato con orario di lavoro full time e qualifica di addetta alla pulitura e sistemazione piante (Area 3 livello E CNNL Agricoltura
– Operai florovivaisti).
In particolare riferiva di aver lavorato: dal 3 luglio 2014 al 31 ottobre 2014;
dal 14 gennaio 2015 al 30 novembre 2015; dall'11 gennaio 2016 al 30 novembre 2016;
dal 12 gennaio 2017 al 30 novembre 2017; dall'8 gennaio 2018 al 30 novembre 2018;
dal 7 gennaio 2019 al 30 novembre 2019;
dal 2 gennaio 2020 al 18 dicembre 2020; dall'11 gennaio 2021 al 22 dicembre 2021;
dal 13 gennaio 2022 al 14 marzo 2022.
Rappresentava di aver osservato un orario di lavoro maggiore rispetto a quello contrattualmente previsto, avendo prestato ogni settimana circa 14 ore di lavoro straordinario non retribuite. In particolare, a fronte di un orario contrattuale di 40 ore settimanali, sosteneva di aver lavorato, anche nei giorni festivi, dal lunedì al sabato dalle ore
7,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 17,00.
Chiedeva, quindi, la condanna dell' resistente al pagamento CP_1 delle differenze retributive maturate in ragione del maggiore orario di lavoro prestato, da quantificarsi nella somma di € 129.549,42 o nella diversa misura accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione.
Nella resistenza dell' all'udienza Controparte_1 dell'1 aprile 2025 la causa veniva assunta in decisione.
La domanda proposta da non merita accoglimento. Parte_1
La ricorrente chiede il riconoscimento delle differenze retributive maturate a titolo di retribuzione ordinaria, lavoro straordinario feriale diurno, lavoro straordinario festivo, tredicesima e quattordicesima, lavoro festivo, TFR, in ragione del maggiore orario di lavoro svolto rispetto a quello indicato in contratto.
Al riguardo l' resistente ha prodotto le buste paga relative CP_1 all'intero periodo contrattuale, contenenti la sottoscrizione della ricorrente sotto la dicitura: “Ritiro copia del presente prospetto unitamente all'importo del netto pagato dopo aver riscontrato esatti le voci e i tempi di retribuzione”.
Orbene, se è vero, in linea di principio, che “non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita rispetto a quella risultante dai prospetti paga e che è sempre possibile l'accertamento in ordine all'insussistenza del carattere di quietanza nelle sottoscrizioni di buste paga” (Cass., 13150/2016;
Cass., 9588/2001; Cass. 6267/1998; Cass. 1150/1994), deve ad opinione di questo giudice, anche e proprio sulla scorta delle innumerevoli decisioni del Giudice di legittimità, operarsi un doveroso distinguo tra i casi in cui le buste paga non siano sottoscritte o siano semplicemente sottoscritte “per ricevuta”, dai casi in cui, invece, il lavoratore sottoscriva la busta paga indicando che firma “per ricevuta della somma sopra indicata”, o “per ricevuta e quietanza della somma sopra indicata”.
Nel primo caso, infatti, se il lavoratore si limita a firmare il prospetto paga, tale firma - quand'anche apposta di seguito alla dizione “per ricevuta” - dimostra soltanto la recezione del prospetto paga, cioè
l'assolvimento dell'onere gravante sul datore di lavoro di consegnare al dipendente il riepilogo del mese con l'indicazione delle ore lavorate e delle varie indennità percepite. In un caso del genere, qualora il lavoratore deduca di aver ricevuto meno di quanto indicato nei prospetti paga, graverà sul datore di lavoro la prova contraria di aver comunque pagato esattamente quanto risulti dalle buste paga.
Solo qualora alla busta paga sia apposta una rituale quietanza, del tipo di quelle appena menzionate, si è in presenza di un atto rientrante a pieno titolo nelle quietanze disciplinate dall'art. 1199 c.c., costituenti confessione stragiudiziale della correttezza dell'orario di lavoro ivi indicato e dell'avvenuto pagamento del credito, come tale revocabile solo per errore o violenza, ai sensi dell'art. 2732 c.c.
(Cass. n. 4196/2014; cfr. anche Cass. n. 26325/2008: “è evidente che l'efficacia probatoria della quietanza – data la sua natura di confessione stragiudiziale tra le parti – poteva essere impugnata ai sensi dell'art. 2732 c.c. solo per errore di fatto o per violenza”).
Nel caso di specie, la firma apposta in calce alla busta paga deve qualificarsi a tutti gli effetti come confessione stragiudiziale sull'esattezza dell'orario di lavoro ivi indicato e sul pagamento delle somme annotate, atteso che essa è apposta in calce alla dichiarazione con la quale il ricorrente ha riconosciuto la correttezza delle voci e dei tempi della retribuzione ed il fatto del ricevuto pagamento;
la dizione
“Ritiro copia del presente prospetto unitamente all'importo del netto pagato dopo aver riscontrato esatti le voci e i tempi di retribuzione”, infatti, ha l'inequivoco significato di attestare l'avvenuto pagamento della somma riportata nella busta paga, nonché, per quanto in questa sede maggiormente di rilievo, la correttezza dell'articolazione dell'orario di lavoro ivi indicata. Da ciò deriva che la prova orale richiesta è inammissibile, non risultando che la ricorrente abbia dedotto e chiesto di provare l'errore o la violenza nella sottoscrizione delle buste paga.
La domanda di riconoscimento delle differenze retributive avanzata dalla ricorrente deve essere, pertanto, rigettata.
Resta da esaminare la domanda riconvenzionale, con la quale l' resistente ha chiesto la condanna della ricorrente al CP_1 risarcimento del danno per l'abbandono immotivato ed ingiustificato del posto di lavoro dalla data dell'8 marzo 22 fino alla data delle dimissioni volontarie del 18 ottobre 2022.
Tale domanda non merita accoglimento in quanto parte resistente non ha fornito alcuna prova del danno asseritamente subito per effetto della condotta del lavoratore.
Nulla viene, infatti, dedotto su eventuali difficoltà nell'organizzazione aziendale causate dall'abbandono del posto di lavoro né sulle eventuali ripercussioni che tale abbandono ha prodotto sulla sfera patrimoniale dell'Azienda.
La domanda riconvenzionale deve essere, pertanto, rigettata. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: rigetta la domanda proposta da;
Parte_1 rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'
[...]
Controparte_1 compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 2 aprile 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino