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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 29/11/2025, n. 2499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2499 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di AT
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di AT, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Adele
Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3652/2022 R.G.A.C. avente ad oggetto: bancari vertente
TRA
(c.f. rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
CO OT ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in AT, Via F. Acri n.37 giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
- Opponente -
E
(P.I. ) e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(P.I. ), rappresentata e difesa Avv. Antonio Christian Faggella Controparte_2 P.IVA_2
Pellegrino giusta procura allegata con domicilio eletto in Reggio Calabria, Via T. Campanella n. 46, presso e nello studio dell'Avv. Elettra Cortese
-Opposta-
Conclusioni: come da note in sostituzione dell'udienza del 28.11.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. in data 19.09.2022 ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 609 del 12.06.2022 emesso dal Tribunale di
AT e notificato in data 08.07.2022 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di di € 31.369,40 oltre interessi e competenze della procedura Controparte_1 monitoria, quale corrispettivo dovuto a saldo del contratto di finanziamento per prestito personale n.
35249357 concessogli da da questa ceduto a con atto di Controparte_3 Controparte_1 cessione del 18.03.2019.
Preliminarmente, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di Controparte_1
1 stante la mancata indicazione del rapporto ceduto nel contratto di cessione, nonché la mancata notifica dell'avvenuta cessione del credito rilevando, altresì, che ove anche fosse ritenuta la validità della raccomandata prodotta in atti, questa non avrebbe potuto comunque essere ritenuta prova di titolarità del credito in capo alla cessionaria.
Sempre in via preliminare, ha opposto l'adempimento per l'intero del finanziamento oltre che il decorso del termine prescrizionale decennale.
Anche in ordine alla richiesta di interessi moratori, ha eccepito la genericità e quindi la nullità della relativa clausola contrattuale, rilevando, altresì, che ad ogni buon fine gli interessi pretesi sarebbero comunque superiori al tasso di soglia, non rilevando la presenza di una clausola di stile volta a contenerli nei limiti.
Per tali ragioni ha quindi concluso chiedendo preliminarmente volersi dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'opposta ovvero la prescrizione del credito ingiunto e nel merito, ha chiesto CP_ volersi dichiarare l'insussistenza della posizione creditoria di per mancanza di prova;
la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la riduzione del quantum preteso, escludendo dalla pretesa gli interessi moratori.
1.2 Si è costituita in giudizio che, nel contestare le avverse Controparte_1 deduzioni, ha rilevato in via preliminare la tardività dell'opposizione avversaria notificata oltre il termine di legge. Sempre in via preliminare ha rilevato l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria nonché la mancata contestazione sia del contratto di finanziamento sottoscritto con , e sia delle allegazioni Controparte_3 contabili di cui alla documentazione depositata nel fascicolo monitorio.
In ordine alla presunta carenza di legittimazione attiva, ha rilevato l'efficacia della notifica della cessione di credito nei confronti del debitore, allegando a supporto la copia dell'elenco dei crediti ceduti (estratto Annex), evidenziando quello intestato all'opponente.
Nel merito ha osservato la validità probatoria della documentazione posta a supporto della propria pretesa, eccependo di contro l'onere probatorio dell'adempimento in capo al debitore.
Sulla prescrizione ha eccepito la pretestuosità dell'eccezione alla luce delle allegazioni documentali e in ragione del termine decennale applicabile al caso di specie.
Anche in ordine all'asserita indeterminatezza degli interessi moratori e sull'usurarietà dei tassi ha rilevato l'assoluta genericità delle deduzioni avversarie nonchè l'infondatezza delle stesse .
Per tali ragioni ha concluso nell'accoglimento delle eccezioni preliminari e nel merito il rigetto dell'opposizione e la condanna dall'opponente al pagamento dell'importo richiesto.
Espletato in corso di causa il tentativo di mediazione con esito negativo, il giudizio è stato istruito documentalmente e all'udienza del 15 febbraio 2025 la causa è stata rinviata al per la
2 discussione al 28 novembre 2025, udienza sostituita da note di trattazione scritta;
all'esito della riserva a seguito del deposito delle note, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
u.c., con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in prima battuta dare atto che su impulso della società opposta è stato espletato il tentativo di mediazione obbligatorio così come risulta da verbale del 04.07.2023 depositato in atti;
pertanto, essendosi avverata la condizione di procedibilità della domanda, l'eccezione sul punto deve essere respinta.
2. Ciò posto, in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di Controparte_1
in ordine alla tardività dell'opposizione in quanto la stessa è avvenuta in data 19.09.2022
[...] ossia nel termine previsto ex art. 615 e 641 c.p.c.
Ed invero risulta che tale termine è stato rispettato dall'opponente ove si tenga in considerazione che lo scadere del termine di quaranta giorni ex art. 641 c.p.c. ricadeva nella giornata di sabato 17.09.2022 con conseguente proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo ossia il lunedì 19.09.2022 ex art 155 co 5 c.p.c. ; di fatti la disciplina del computo dei termini di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo o di sabato, si applica, per il suo carattere generale,
a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito (Cass. Civ. 23375/2016).
3. Anche le eccezioni mosse in via preliminare da devono essere rigettate in Parte_1 quanto infondate.
In ordine al dedotto difetto di legittimazione attiva deve premettersi in punto di diritto che come più volte affermato dalla giurisprudenza, in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. (Cassazione civile sez. III,
22/06/2023, n.17944); nel caso di specie è allegata in atti la missiva raccomandata n 66580075935-
3, ricevuta dal debitore in data 09.04.2019, con cui si dava comunicazione dell'intervenuta cessione CP del credito da OS a .
Quanto al contratto di cessione, l'opponente -che non contesta l'effettiva stipulazione di un contratto di cessione di crediti in blocco tra la cedente e la cessionaria- pone la questione della
3 prova dell'inclusione dello specifico rapporto creditorio tra quelli oggetto della cessione. CP_ A riguardo, ritiene il Tribunale, tenuto conto del principio sopra richiamato, che abbia fornito prova presuntiva di quanto richiesto in base ai seguenti elementi valutati nel loro complesso;
ed in particolare la banca ha allegato nel fascicolo monitorio:
1) il contratto di cessione di crediti del 18 marzo 2019 tra e CP_3 Controparte_1 che al punto 7 “caratteristiche dei crediti ed aggiustamenti conseguenti” individua le
[...] caratteristiche e criteri comuni di individuazione dei crediti ceduti e nello specifico al punto 7.1.1. questi sono quelli che “traggono origine dai rapporti di credito al consumo denominati in euro e regolati dalla legge italiana, i cui crediti del Cedente siano liberamente cedibili, finalizzati all'acquisto di determinati beni e/o servizi oppure rapporti di credito personale ….in ciascun caso sottoscritti da (anche sotto la precedente denominazione sociale di ) Controparte_4 CP_4 oppure antecedentemente alla fusione per incorporazione in nel periodo CP_4 CP_4 compreso tra il 4 aprile 1989 e l 11 giungo 2014 e successivamente ceduto dal predetto finanziatore ad )”; Controparte_4
2) il contratto di finanziamento personale n. 5249357 del 17.12.2008 tra e CP_4
. Parte_1
La valutazione complessiva della documentazione fornita consente di individuare la posizione di tra quelle oggetto del contratto di cessione tra e Parte_1 CP_4 [...]
avuto riguardo in particolare al fatto che : il contratto n. 5249357 ha ad oggetto un prestito CP_1 personale, concesso da ed è stato sottoscritto 17.12.2008; pertanto l'elencazione dei CP_4 criteri identificativi dei crediti, contenuta nel contratto di cessione, consentono di individuare, in base a quanto allegato dall'opposto, che il credito controverso rientri effettivamente tra quelli ceduti.
Per tali ragioni deve quindi ritenersi sussistere la legittimazione attiva da parte di CP_1 con consequenziale rigetto dell'eccezione di parte opponente sul punto.
4. Anche l'eccezione di prescrizione del credito è infondata
Deve premettersi che nel caso di specie trattandosi di finanziamento personale con rimborso rateale la fattispecie a cui fare riferimento è quella della prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c. in quanto il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unitaria.
Tanto rileva altresì anche con riferimento all' individuazione del dies a quo della prescrizione;
in quanto il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata. (Cass. Civ. sez. III, 10/02/2023, n.4232).
4 Ciò premesso nel caso di specie il dies a quo va individuato nella data in cui è stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine prevista nel contratto ovvero il 28.03.2013, di cui però non vi è prova della comunicazione al debitore;
tuttavia il termine prescrizione risulta comunque interrotto dalla raccomandata in atti n 66580075935-3, ricevuta dal debitore in data
09.04.2019, relativa alla notifica della cessione del credito con invito al pagamento ed idonea quindi ad interrompere il termine decennale di prescrizione facendolo ripartire il detto termine ex novo.
Pertanto, alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo il credito non risultava essere prescritto e conseguentemente l'eccezione sul punto deve essere rigettata.
5. Nel merito, l'opponente ha eccepito l'insussistenza del credito in quanto interamente pagato.
In punto di diritto, giova rammentare in ordine alla sussistenza delle condizioni che legittimano l'emissione del decreto ingiuntivo fondato su prova scritta, che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (v. ex plurimis Cass. 17371 del 17 novembre 2003; conf. Cass. n. 5915 dell'11 marzo
2011), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza.
La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass.
n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni. (Cass. Civ.
Ord. Sez. 2 n. 13240 del 2019).
Vertendosi dunque in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, sul piano sostanziale la qualità di attore è propria del creditore che ha chiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre, spetta all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
In tale prospettiva, valga l'insegnamento della Corte secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo
5 termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ. Sez. II, 19 aprile 2007 n. 9351;
Cass. Civ. S.U. 20 ottobre 2001 n. 13533).
Parte opposta ha ottenuto l'ingiunzione di pagamento allegando in atti il contratto di finanziamento n. 5249357 del 17.12.2008 intercorso tra il debitore e cedente e di cui CP_4 chiede il pagamento del residuo;
dal conto suo l'opponente si è limitato ad eccepire l'avvenuto adempimento dell'obbligazione; peraltro, non può che rilevarsi come le contestazioni mosse dall'odierno opponente sono del tutto generiche e carenti, non avendo questi né allegato e né dimostrato, come era suo onere, la sussistenza di fatti estintivi dell'obbligazione.
6. In ultimo devono rigettarsi anche l'eccezione relativa nullità della clausola sugli interessi moratori e sulla presunta applicazione di interessi superiori al tasso soglia.
In ordine alla dedotta nullità della clausola relativa agli interessi moratori per indeterminatezza del tasso percentuale e della base di calcolo l'infondatezza dell'eccezione può essere dichiarata alla luce del dettato contrattuale il quale riporta esplicitamente il tasso di mora applicato.
In particolare l'art.
1.3 delle condizioni generali del contratto statuisce che “in caso di mancato pagamento alle scadenze stabilite sulle somme dovute, potrà addebitare gli CP_4 interessi di mora qui convenuti nella misura massima del 10% annuo”; altresì all'art. 4.7 è previsto che “Il Cliente/Titolare si impegna sin da ora a rifondere alla in caso di ritardato CP_4 pagamento i seguenti oneri e spese: - interessi di mora fino a un massimo del 10% annuo” (cfr. contratto in atti).
Risulta inoltre allegato da parte dell'opposta un prospetto di calcolo degli importi dovuti a titolo di interessi, il quale ancorché non specificatamente contestato dall'opponente, riporta in dettaglio l'importo degli interessi maturati sul capitale.
Con riguardo, infine, all'eccezione di usurarietà dei tassi, la stessa deve ritenersi inammissibile in quanto l'opponente ha soltanto allegato la presunta usurarietà dei tassi senza tuttavia offrire o essersi offerta di offrire elementi a sostegno della propria eccezione.
Deve tenersi a mente, infatti, che la parte che eccepisce l'applicazione di tassi debitori oltre soglia è gravata dell'onere della prova circa i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia mediante contestazioni circostanziate in merito alla misura dello sforamento e ai criteri adottati per calcolarlo. Pertanto nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e già prima l'onere di allegazione, si atteggia nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a
6 dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto. (Cassazione civile sez. un., 18/09/2020,
n.19597). La generica doglianza proposta dalla parte opponente non consente di ritenere utilmente spesa la difesa e deve, anche nel merito, rigettarsi la spiegata opposizione.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 tenuto conto dello scaglione di riferimento o, individuato in quello per le controversie di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 in base ai valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di AT, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 609 del Parte_1
12.06.2022 emesso dal Tribunale di AT;
- condanna , alla refusione delle spese legali in favore di Parte_1 [...] in persona del l.r.p.t. che si liquidano in euro 2538,50 per compensi Controparte_1 professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge;
AT, 29.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adele Ferraro
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