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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/12/2025, n. 2280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2280 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2762 /2019 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA FERRARA, 99 C.F._1
BROLO presso lo studio dell'Avv. RIFICI STEFANIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE, 100 MESSINA presso lo studio dell'Avv. CAMMAROTO MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 2.8.2019, esponeva Parte_1 di avere svolto, nell'anno 2014, attività di bracciante agricola alle dipendenze della ditta ”, con mansioni di custodia di animali e cura Parte_2 delle stalle, per un numero di giornate corrispondente a quello denunciato all' e utilizzato per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione CP_2 agricola per l'anno 2014.
Deduceva che, a seguito di accertamento ispettivo, l' aveva disposto CP_2 la cancellazione del suo nominativo dagli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno
2014, con successiva richiesta di restituzione delle somme erogate a titolo di disoccupazione agricola, pari ad euro 6.587,81, come da riepilogo pagamenti prodotto in atti.
Con il ricorso la lavoratrice chiedeva: accertarsi e dichiararsi l'illegittimità del provvedimento di cancellazione e della conseguente richiesta di indebito, per violazione della legge n. 241/1990 (in particolare degli obblighi di comunicazione di avvio del procedimento), della normativa speciale in materia di elenchi agricoli e dei principi di buona fede e correttezza dell'azione amministrativa;
in via consequenziale, dichiararsi insussistente l'indebito richiesto, con riconoscimento del diritto a trattenere l'indennità già percepita, nonché a conseguire quanto eventualmente trattenuto in compensazione;
in via subordinata, accertarsi la sussistenza di un valido rapporto di lavoro subordinato agricolo alle dipendenze della ditta , con ordine Parte_2 di reiscrizione negli elenchi nominativi per l'anno 2014; con vittoria di spese.
Si costituiva l' , eccependo in via preliminare la decadenza CP_2 dall'azione giudiziaria, ai sensi dell'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, conv. in l. 11 marzo 1970 n. 83, assumendo che la cancellazione della ricorrente dagli elenchi
OTD del Comune di Maniace era stata resa nota mediante pubblicazione del 2° elenco di variazione 2018 sul sito istituzionale dell'Istituto nel periodo 15-
30.9.2018, sicché il ricorso, depositato in data 2.8.2019, risultava proposto ben oltre il termine decadenziale di 120 giorni.
L'ente resistente deduceva, inoltre: la genericità del ricorso ex art. 414 c.p.c.;
l'inesistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato agricolo, in ragione degli esiti dell'accertamento ispettivo, dei rapporti di parentela tra ricorrente e datore di lavoro, nonché della incongruità del fabbisogno di manodopera aziendale rispetto alle giornate denunciate;
l'onere della prova in capo alla ricorrente sia quanto alla sussistenza del rapporto di lavoro sia quanto al diritto alla prestazione previdenziale, richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema di disconoscimento delle giornate agricole e di indebito previdenziale;
l'inammissibilità della domanda di computo di eventuali contributi indebitamente versati e della domanda di accertamento del rapporto, già oggetto di distinto giudizio iscritto al n. RG 1666/2019.
All'udienza del 12.11.2020 la causa veniva discussa e decisa come da separato verbale.
DIRITTO
L'eccezione di decadenza sollevata dall' è fondata e assorbente. CP_2
L'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella l. 11 marzo 1970, n.
83, stabilisce che «contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria […] nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza».
In materia di elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, il sistema è stato innovato dall'art. 38, commi 6 e 7, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con mod. in l.
15 luglio 2011, n. 111, che ha introdotto, mediante l'art. 12-bis del r.d. 24 settembre 1940, n. 1949, la pubblicazione telematica degli elenchi annuali e delle variazioni trimestrali sul sito dell' , attribuendo a tale pubblicazione valore di CP_2 notifica ad ogni effetto di legge nei confronti dei lavoratori interessati.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 45 del 23 marzo 2021, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22 d.l. n.
7/1970, come integrato dalle modifiche del d.l. n. 98/2011, affermando la compatibilità del termine decadenziale di 120 giorni – avente natura sostanziale – con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e tutela giurisdizionale, in considerazione dell'esigenza di assicurare certezza ai rapporti previdenziali e rapidità nell'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi agricoli.
La giurisprudenza di legittimità, in linea con tale pronuncia, ha ripetutamente chiarito che:
l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 d.l. n.
7/1970 per l'impugnazione dei provvedimenti di mancata iscrizione o di cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli determina una decadenza di natura sostanziale, che preclude in via definitiva il riconoscimento giudiziale delle prestazioni previdenziali fondate su tali elenchi;
la pubblicazione telematica degli elenchi e delle variazioni sul portale istituzionale dell' costituisce modalità di notifica idonea a far decorrere il CP_2 termine in parola;
la decadenza opera non solo rispetto alla domanda di reiscrizione negli elenchi, ma altresì rispetto a tutte le pretese previdenziali che postulano la rimozione o il superamento del provvedimento di cancellazione.
Nel caso di specie è pacifico in atti che la cancellazione della ricorrente dagli elenchi OTD relativi all'anno 2014 è stata disposta con 2° elenco di variazione 2018, pubblicato sul sito dell'Istituto nel periodo compreso tra il 15 e il
30 settembre 2018.
Il termine decadenziale di 120 giorni decorre, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, dalla cessazione del periodo di pubblicazione dell'elenco di variazione, vale a dire, nel caso in esame, dal 30.9.2018.(Doctrine)
Ne consegue che il termine per proporre azione giudiziaria scadeva il
28.1.2019, mentre il ricorso è stato depositato soltanto in data 2.8.2019, ben oltre il termine previsto.
La ricorrente non ha allegato, né tantomeno provato, una diversa e successiva data di conoscenza del provvedimento idonea a spostare il dies a quo della decadenza, mentre grava su chi agisce l'onere di dimostrare la tempestività dell'azione rispetto al termine perentorio fissato dalla legge.
L'eccezione di decadenza va pertanto accolta, con conseguente inammissibilità delle domande tutte, atteso che il thema decidendum investe, comunque, la legittimità del provvedimento di cancellazione e la persistenza del diritto alle prestazioni correlate.
Le censure con cui la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 7 e ss. l. n.
241/1990, nonché delle disposizioni speciali in materia di elenchi agricoli, non sono idonee a superare la rilevata decadenza.
È ormai ius receptum che la pubblicazione telematica degli elenchi e delle variazioni, prevista dall'art. 12-bis r.d. n. 1949/1940 come introdotto dall'art. 38
d.l. n. 98/2011, costituisce modalità legale di comunicazione dei provvedimenti in materia di iscrizione e cancellazione, ritenuta dalla Corte costituzionale non irragionevole né lesiva del diritto di difesa. Eventuali vizi del procedimento amministrativo a monte (mancata comunicazione di avvio del procedimento, carenze motivazionali, ecc.) avrebbero dovuto essere fatti valere entro il termine di centoventi giorni decorrente dalla pubblicazione dell'elenco di variazione;
una volta decorso tale termine, la posizione soggettiva si estingue, in forza di una decadenza sostanziale che incide sul diritto stesso e non soltanto sull'azione.
Pertanto, le doglianze in ordine alla violazione della legge sul procedimento amministrativo non possono essere prese in considerazione oltre il termine decadenziale, risultando ormai precluso ogni sindacato sul provvedimento di cancellazione.
La ricorrente ha formalmente proposto un'azione di accertamento negativo del credito vantato dall' a titolo di ripetizione dell'indennità di CP_2 disoccupazione agricola erogata per l'anno 2014.
Tuttavia, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prestazioni previdenziali agrarie l'indennità di disoccupazione è strettamente condizionata alla valida iscrizione negli elenchi nominativi;
in difetto di tempestiva impugnazione del provvedimento di esclusione o cancellazione nel termine dell'art. 22 d.l. n. 7/1970, la prestazione non può essere riconosciuta né mantenuta, a prescindere dalla concreta esecuzione del rapporto di lavoro.
Ne consegue che, essendo divenuto definitivo il provvedimento di cancellazione per decorso del termine decadenziale, la ricorrente non può più far valere la sussistenza del diritto alle prestazioni correlate né, per via indiretta, contestare l'indebito richiesto dall' , poiché ciò implicherebbe comunque la CP_2 rimessione in discussione di un atto ormai consolidato.
Peraltro, la domanda di accertamento negativo dell'indebito presuppone, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, che l'accipiens alleghi e provi il titolo giustificativo della prestazione già percepita;
grava dunque sul ricorrente l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto alla prestazione previdenziale.
Tale onere, nella specie, è insuperabilmente vanificato dalla intervenuta decadenza dall'azione di impugnazione del provvedimento presupposto, il che rende la domanda, oltre che tardiva, anche infondata nel merito in quanto contrastante con il quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato.
Le domande subordinate di accertamento del rapporto di lavoro e di reiscrizione negli elenchi agricoli restano anch'esse precluse dalla medesima decadenza, avendo ad oggetto diritti il cui esercizio è condizionato – in modo indefettibile – al rispetto del termine previsto dall'art. 22 d.l. n. 7/1970.
Pur a fronte della decadenza sostanziale ex art. 22 d.l. 7/1970, il Collegio ritiene che ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c., per compensare integralmente le spese.
Tali ragioni consistono in: la particolare complessità normativa in materia di elenchi anagrafici agricoli, profondamente modificata dal d.l. 98/2011 e oggetto di successivi interventi interpretativi della giurisprudenza (anche costituzionale); la natura tecnica dell'accertamento ispettivo e delle verifiche sul fabbisogno di manodopera agricola, che ha reso l'assetto del rapporto controverso non immediatamente percepibile dalla lavoratrice;
l'obiettiva incertezza interpretativa sul dies a quo della pubblicazione telematica degli elenchi di variazione nel periodo precedente alla sentenza della
Corte costituzionale n. 45/2021, che ha definitivamente chiarito la natura della decadenza;
la situazione personale e la buona fede della ricorrente, che ha agito per tutelare prestazioni già percepite sulla base di un rapporto formalmente registrato.
Tali elementi, nell'insieme, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite, evitando una conseguenza eccessivamente gravosa a fronte della peculiarità della vicenda.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti – Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
Parte_1 contro
, Controparte_3 ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, DICHIARA
1. che è incorsa in decadenza dall'azione Parte_1 giudiziaria ai sensi dell'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, conv. in l. 11 marzo 1970, n. 83, per tardiva proposizione del ricorso avverso il provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli;
2. per l'effetto, DICHIARA INAMMISSIBILI le domande volte all'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di cancellazione, all'accertamento negativo dell'indebito, al riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2014 ed alla reiscrizione negli elenchi nominativi;
3. RIGETTA, in ogni caso, le domande tutte proposte da
[...]
nei confronti dell' . Parte_1 CP_2
4. Spese compensate
Così deciso in Patti 12/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo