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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 23/12/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N.V.G. 4167/2025
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa AU Di ER Presidente rel. dr.ssa Alessandra Tolettini Giudice dr. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, (C.F. ) nato a [...] il [...] e residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in NAGO- TORBOLE (TN), Via Strada Granda, 69 – BO (TN)
e
, (C.F. ) nata Bressanone il 28.7.1976 e Parte_2 CodiceFiscale_2 residente in [...] (TN)
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Zanoni (C.F. - CodiceFiscale_3
del Foro di Trento e presso il suo studio in Trento, via Email_1 del Travai n. 80 elettivamente domiciliati, giusta procura alle liti allegata al ricorso con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 17 dicembre 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I ricorrenti in epigrafe, premesso di essersi sposati, in data 4.9.1998, a Chiusa (BZ), come da estratto di matrimonio trascritto nei registri di stato civile del Comune di Chiusa, atto n. 7, P. I, anno 1998; che, dalla loro unione, erano nate le figlie , in data 23.12.1998 e , in Per_1 Per_2 data 22.06.2004; che la loro separazione consensuale era stata omologata dal Tribunale di Trento con sentenza n. 444/2024 del 18.12.2024 e che la convivenza non era più ripresa, hanno adito questo tribunale con ricorso congiunto chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: “1)I coniugi vivono separati in ragione della sentenza di omologa della separazione consensuale. 2) Le figlie nata il [...] e Persona_3
nata il [...] sono maggiorenni;
è già economicamente Persona_4 Per_1 autosufficiente e vive e lavora a Zurigo (Svizzera), mentre , che frequenta il secondo
Per_2 anno del corso universitario triennale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali presso l'Università di Padova, non è ancora economicamente autosufficiente e manterrà la residenza con la madre presso l'abitazione di Costasavina di Pergine;
3) Eventuali benefici pubblici (statali, provinciali o INPS) per la madre e per la figlia non ancora autosufficiente spetteranno alla madre finchè la figlia sarà residente presso la stessa. 4) I genitori si
Per_2 impegnano al mantenimento di secondo le disposizioni di legge finchè la stessa non
Per_2 raggiungerà l'indipendenza economica, in ragione dei tempi necessari per la conclusione degli Studi universitari intrapresi e il successivo inserimento nel mondo del lavoro;
e convengono che pur mantenendo la residenza nella casa familiare di
Per_2 [...]
unitamente alla madre, quando da Padova farà ritorno a casa, potrà trascorrere Persona_5 il fine settimana o i tempi di suo gradimento, a sua scelta, presso l'abitazione materna o paterna. 5) I genitori concordano la ripartizione delle spese extra-ordinarie per in Per_2 ragione delle proprie capacità economiche e pertanto convengono la suddivisione delle stesse secondo la quota del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre e ciò con riferimento alle spese universitarie (per locazione e utenze, iscrizioni universitarie annue e corsi collegati, libri e materiale di studio connesso, trasporti in loco e da e per l'Università dalla casa familiare), spese mediche, dentistiche e ausili necessari e prescritti;
in ogni caso i genitori comunque richiamano le indicazioni del protocollo del CNF per l'individuazione delle spese ulteriori e per le modalità di accordo. Per le spese di rilevante entità vi dovrà essere l'accordo fra le parti e la figlia. Le spese saranno rimborsate pro quota entro 15 giorni direttamente al soggetto che le avrà anticipate e verranno portate in detrazione pro quota nella dichiarazione dei redditi del soggetto che le avrà sostenute. 6) Per il concorso nel mantenimento ordinario di i genitori si impegnano al versamento mensile nei Per_2 confronti della stessa della somma di € 180,00.= a carico del padre ed € 120,00.= a carico della madre, somme da rivalutarsi in base all'ISTAT a decorrere dal settembre 2025. 7) Le parti richiamano l'avvenuta cessione da parte del sig. a Parte_1 Controparte_1 del credito di imposta legittimamente maturato dal cedente ai sensidella Normativa Incentivante con riferimento ai lavori effettuati sull'immobile in comproprietà dei coniugi sito nel Comune di Nago-BO, via Strada Granda n. 69; nonché la detrazione d'imposta a favore di del credito di imposta relativo all'acquisto della tenda da sole per Parte_1
l'immobile di . 8) Il sig. , in conseguenza di questa ultima Persona_5 Parte_1 detrazione d'imposta, si obbliga a rimborsare alla sig.ra la somma annua Parte_2 di € 240,00.= fino all'estinzione del suddetto credito d'imposta : e così verserà alla stessa l'importo di € 240,00.= nel mese di giugno 2025 (adempiuto), giugno 2026, giugno 2027, giugno 2028”.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Il procedimento di separazione è stato definito nel 2024, con sentenza di omologa degli accordi di separazione consensuale n. 444/2024, del 17.12.2024, pubblicata in data 18.12.2024, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 16.09.2025, quindi dopo l'integrale decorrenza del termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70.
È pacifico che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i ricorrenti.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 16 settembre 2025, così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Chiusa (TN) in data 4.9.1998 (matrimonio trascritto nel Comune di Chiusa, atto n. 7, P. I, anno 1998) da , Parte_1 nato a [...] il [...] e , nata Bressanone il 28.7.1976, alle condizioni Parte_2 concordate dalle parti e riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025
Il Presidente relatore
AU Di ER