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Sentenza 29 agosto 2024
Sentenza 29 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/08/2024, n. 2331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2331 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2024 |
Testo completo
n. R.G. 1406/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Carla Romana RAINERI Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. Rossella MILONE Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1406/2022 R.G. promossa in grado d'appello da
Parte_1
C.F. P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE EVARISTO STEFINI, 3 MILANO presso lo studio dell'avv. PARDO ROSARIA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MAGANUCO EMANUELE APPELLANTE contro
CON SEDE LEGALE PRESSO Controparte_1 CP_2
, N
[...] CP_3 CP_4 Controparte_5
PERSONA DELL'AMMINSTRATORE DELEGATO DAVID Per_1 iscritta presso l'Ufficio delle Imprese in con il numero 58098 CP_5 elettivamente domiciliato in C.SO VINZAGLIO, 2, TORINO presso lo studio dell'avv. FALETTI GIANCARLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. FALETTI MARIA NOVELLA PIERA APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 2635/2022 del Tribunale di Milano
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
per “VOGLIA LA ECC.MA CORTE DI APPELLO DI MILANO Parte_1
- SEZIONE CIVILE – 1) In riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del primo motivo d'appello, alla luce della documentazione in atti e delle argomentazioni sopra dedotte, ritenere e dichiarare che unico titolo idoneo ad agire esecutivamente nei confronti dell'odierna appellata sarà esclusivamente la sentenza n. 1084/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Milano, depositata in data 12 Marzo 2019; 2) Senza recesso alcuno dal superiore motivo d'appello, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del secondo motivo d'appello, alla luce delle argomentazioni dedotte nel profilo argomentativo, ritenere e dichiarare che unico titolo idoneo ad agire esecutivamente nei confronti dell'odierna appellata sarà esclusivamente la sentenza n. 1084/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Milano, depositata in data 12 Marzo 2019; 3) In riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del terzo motivo d'appello, in ragione del principio della soccombenza e per le ragioni indicate in parte argomentativa, porre le spese del giudizio di primo grado liquidate in € 5.000,00, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, integralmente a carico dell'odierna appellata;
4) Con vittoria di spese e compensi di causa.”
per “Voglia la Corte di Appello adita, contrariis Controparte_1 rejectis In via preliminare e/o pregiudiziale Accertare e dichiarare l'inammissibilità ex art. 348 bis cpc dell'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. Parte_1
2635/22 del Tribunale di Milano per le ragioni esposte nella comparsa di risposta in appello Nel merito Rigettare l'appello proposto da in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, stante l'infondatezza in fatto ed in diritto dei motivi di appello proposti dall'appellante per tutte le ragioni esposte nella comparsa di risposta in appello e per l'effetto confermare la sentenza n. 2635/22 pubblicata in data 24.03.22 del Tribunale di Milano, sez. III, dr Puricelli. In considerazione degli ulteriori motivi di opposizione all'esecuzione proposti in primo grado dall'esponente, accertare e dichiarare in ogni caso che non ha titolo per procedere ad esecuzione Parte_1 forzata ai danni dell'esponente per tutte le ragioni esposte nella comparsa di risposta in appello e, per l'effetto, dichiarare la nullità, annullare o dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto opposto. Condannare parte appellante al risarcimento del danno ex art. 96 cpc. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre ad IVA e CPA e rimborso spese generali 15% ex DM 147/22. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove inammissibili domande di controparte. Si chiede, dunque, che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali note di replica. Si allega la sentenza del 10.02.2023 del Tribunale Penale di Ragusa relativa al procedimento RGNR 2800/14. Fatto salvo ogni ulteriore diritto.” pagina 2 di 7
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva Parte_2 opposizione avverso l'atto di precetto, notificato in data 1/9/2020, con il quale le intimava di pagare la somma di € 1.020.000,00, oltre spese di notifica Parte_1
e interessi sino al soddisfo, somma che era stata ingiunta con il D.I. n. 37698/2014. Il provvedimento monitorio era stato emesso dal Tribunale di Milano in data 12/11/2014, su richiesta di nei confronti di Zurich spa Gruppo Zurich Parte_1
Life Assicurance PLC, con C.F. . P.IVA_2
nell'atto di precetto, aveva dichiarato di volersi avvalere come titolo Parte_1 esecutivo della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Milano n. 1084/2019. Con tale decisione, pronunciata nel giudizio pendente tra e Parte_1 [...]
C.F. , la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile CP_6 P.IVA_3
l'opposizione al decreto sopramenzionato.
La Corte, per una miglior comprensione, ritiene utile ripercorrere l'iter dei precedenti giudizi di merito. aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Milano il provvedimento Parte_1 monitorio nei confronti di C.F. Controparte_7
– per il credito vantato nei confronti dell'ingiunta a fronte di polizze P.IVA_2 fideiussorie sottoscritte da Agenzia Commerci Internazionali e da Persona_2 debitori della società appellante per fatture non onorate. Le quattro polizze indicavano come garante la società Zurich Financial Services Group, con C.F. 06707460967. Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione ex art. 645 cpc la Controparte_6
, con C.F. , allegando la falsità delle polizze fideiussorie.
[...] P.IVA_3
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 10296/2017, riteneva ammissibile l'opposizione, accertava la falsità delle polizze assicurative e revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando al pagamento delle spese di lite. Parte_1 proponeva appello, insistendo preliminarmente sulla carenza di Parte_1 legittimazione di , con C.F. . Controparte_6 P.IVA_3
Concludendo per la conferma del provvedimento monitorio ottenuto. Con sentenza n. 1084/2019, la Corte d'Appello di Milano, per quello che in questa sede rileva, dichiarava inammissibile l'opposizione ex art. 645 cpc proposta da
[...]
avverso il decreto ingiuntivo, in quanto promossa da un soggetto avente CP_6 denominazione e codice fiscale (C.F. ) non corrispondenti al soggetto P.IVA_3 ingiunto ( C.F. ). CP_6 Parte_3 P.IVA_4
pagina 3 di 7 ha conseguentemente proposto ricorso per Cassazione Controparte_1 avverso la sentenza della Corte territoriale, ricorso dichiarato inammissibile dal Giudice di legittimità. otteneva l'apposizione della formula esecutiva su copia del decreto Parte_1 ingiuntivo e notificava, in base a tale atto, due precetti a Zurich Life Assurance PLC – Rappresentanza generale per l'Italia. Entrambi i precetti erano opposti da Controparte_8
, che eccepiva la carenza di valido titolo, in capo ad
[...] Parte_1 per procedere ad esecuzione. In tesi, il provvedimento monitorio era stato revocato con la sentenza del Tribunale di
Milano n. 10296/2017 e la pronuncia di inammissibilità della Corte d'Appello non poteva costituire titolo esecutivo. I due giudizi di opposizione al precetto (iscritte rispettivamente al R.G. n. 41558/2019 del Tribunale di Milano e R.G. n. 61446/2019 del Tribunale di Milano) venivano riunite e definite con la sentenza del Tribunale di Milano n. 3270/2020. Con la sentenza, il Tribunale di Milano accoglieva l'opposizione proposta da Zurich Life Assurance PLC – Rappresentanza Generale per l'Italia e, per l'effetto, dichiarava che parte opposta non aveva titolo per procedere esecutivamente in Parte_1 forza del decreto ingiuntivo n. 37698/2014.
Sulla pronuncia, non resa oggetto di impugnazione da parte dell'opposta, si formava giudicato. In relazione alle polizze fideiussorie, che avevano costituito la fonte negoziale del credito azionato in sede monitoria, erano state avviate indagini da parte della Guardia di Finanza, sfociate in un procedimento penale avanti all'A.G. di Ragusa nei confronti di legale rappresentante della società appellante. Persona_2
con una terza iniziativa, chiedeva ed otteneva l'apposizione della Parte_1 formula esecutiva su una copia della sentenza di inammissibilità della Corte d'Appello di Milano n. 1084/2019 e notificava il precetto a . Controparte_1
proponeva nuova opposizione ex artt. 615 e 617 cpc, Controparte_1 concludendo per l'annullamento ovvero la dichiarazione di inefficacia dell'atto di precetto opposto. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. Parte_1
Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata, accoglieva l'opposizione al precetto. Il Giudice di primo grado, rilevava che la sentenza della Corte d'Appello di Milano non costituiva titolo esecutivo a favore di avendo definito in mero rito il Parte_1 giudizio di opposizione e non contenendo statuizioni di condanna in merito al diritto di credito azionato.
pagina 4 di 7 Alla stregua di tali considerazioni, il Tribunale, dunque, dichiarava che Parte_1 non aveva il diritto di agire esecutivamente nei confronti di in forza della CP_6 sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Milano n. 1084/2019.
La sentenza del Tribunale di Milano è stata impugnata da Parte_1
Si è costituita . Controparte_1
La società appellata ha contestato quanto ex adverso dedotto e ha chiesto il rigetto dell'appello, ritenendolo inammissibile e infondato. Precisate le conclusioni, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle rispettive repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc, sulla quale parte appellata ha insistito anche in sede di precisazione delle conclusioni, deve intendersi superata sin dal momento in cui la Corte ha dato corso ordinario al presente giudizio, fissando l'udienza per l'espletamento di detto incombente.
Con il primo motivo, ha contestato la sentenza impugnata nella parte in Parte_1 cui il Tribunale di Milano, ritenendo fondata la tesi argomentativa dell'opponente, ha escluso che la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1084/2019 potesse costituire valido titolo esecutivo. Con il secondo motivo, ha invocato la regola della successione dei titoli, Parte_1 sostenuto che la sentenza della Corte territoriale aveva sostituito la precedente sentenza n. 10296/2017 del Tribunale di Milano impugnata, di revoca del decreto ingiuntivo opposto, diventando, per l'effetto, titolo esecutivo ex art. 474 cpc.
I motivi, tra loro connessi, sono infondati. La sentenza n. 1084/2019 della Corte d'Appello, dichiarando l'inammissibilità dell'opposizione proposta da ha ben chiarito che “il CP_6 Controparte_1 giudizio di opposizione è stato promosso da ), Controparte_6 P.IVA_3 soggetto con denominazione e codice fiscale non corrispondenti al soggetto ingiunto sotto nessun profilo (in quando diverso da Zurich spa – inesistente – e da
[...]
– esistente – e titolare del codice fiscale indicato nel decreto). Trattasi, CP_1 dunque, di soggetto non legittimato a svolgere detta opposizione”. La Corte territoriale, dunque, non si è pronunciata sui motivi di merito ex art. 645 cpc avverso il decreto ingiuntivo opposto, alcuna valutazione ha espresso sull'esistenza del diritto di credito e sulla debenza delle somme ingiunte, in forza del provvedimento monitorio.
pagina 5 di 7 La natura di titolo esecutivo del decreto ingiuntivo n. 37698/2014 è rimasta tale sino alla pronuncia di revoca da parte del Tribunale di Milano con sentenza n. 10296/2017, senza che sia intervenuta, da parte del Giudice dell'opposizione ex art. 645 cpc, una statuizione condannatoria sostitutiva, conseguente a siffatta revoca1.
Alcuna analoga statuizione condannatoria sostitutiva, come in premessa riportato, è intervenuta con la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1084/2019. Ne consegue che la sentenza della Corte territoriale non può costituire titolo esecutivo ex art. 474 cpc, come l'appellante vorrebbe sentire dichiarare. Le statuizioni che possono costituire titolo esecutivo, ai fini della successiva esecuzione, sono esclusivamente le sentenze di condanna ovvero quelle che statuiscono sull' obbligo di porre in essere una prestazione. Con la sentenza n. 1084/2019, si ribadisce, la Corte d'Appello di Milano si è limitata a dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta dall'attuale appellata avverso il revocato decreto ingiuntivo n. 37968/2014 del Tribunale di Milano. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la Corte non rileva alcuna contraddizione tra la sentenza del Tribunale di Milano n. 2635/2022, nel presente giudizio appellata, e la sentenza, passata in giudicato, del Tribunale di Milano n. 3270/2020, con cui era stato escluso che avesse titolo per procedere Parte_1 esecutivamente nei confronti di , in forza del decreto Controparte_1 ingiuntivo revocato. Per mera completezza, la Corte osserva che il Tribunale di Milano, con la pronuncia n. 3270/2020, ha aderito alla giurisprudenza di legittimità che esclude la riviviscenza del decreto ingiuntivo già revocato: “…la sentenza di accoglimento dell'opposizione sostituisce il decreto ingiuntivo … e l'eventuale riforma della sentenza di I grado da parte del Giudice d'appello non determina alcuna riviviscenza del decreto ingiuntivo già revocato…la riforma in appello di tale sentenza determina il venir meno del titolo esecutivo, atteso che l'appello ha carattere sostitutivo e, pertanto, la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto della sentenza di primo grado”2. Nel caso oggetto di esame, la sentenza di inammissibilità n. 1084/2019 dalla Corte d'appello di Milano ha sostituito la sentenza impugnata, senza tuttavia far rivivere il decreto ingiuntivo revocato e senza poter divenire titolo esecutivo, in assenza di una statuizione condannatoria sostitutiva.
Il terzo motivo, relativo alla regolamentazione delle spese di lite, non è stato proposto in via autonoma e deve ritenersi assorbito nel rigetto dei motivi che precedono. Il Tribunale di Milano ha posto le spese di lite, sulla base del principio di soccombenza, a carico di che dovrà corrispondere all'appellata ex art. Parte_1
91 cpc anche quelle del presente grado di giudizio. Le spese di lite del grado vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (indicato in € 1.020.000,00), applicati i parametri medi dello scaglione di riferimento ex DM 55/2004 e ss.mm. e considerata la natura delle questioni trattate. La Corte, infine, ritiene di disporre a carico dell'appellante soccombente la condanna prevista dall'art. 96, comma III, cpc. Il contegno processuale di assunto nell'odierna vicenda processuale, in Parte_1 una con la manifesta inconsistenza giuridica e palese infondatezza delle censure svolte con l'appello, sono sufficienti a giustificare la suddetta condanna, in linea con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità3.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, DPR n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1 sentenza n. 2635/2022 resa dal Tribunale di Milano;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in CP_1
€ 24.064,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge;
3. condanna ex art. 96, comma III, cpc al pagamento in Parte_1 favore di dell'importo di € 24.064,00; Controparte_1
4. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 L. 228/2012.
In Milano, il 21/12/2023. Il Consigliere est. Serena Baccolini Il Presidente Carla Romana Raineri
3 Cass. ss. uu. n. 22405/2018. pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. sez. III civ. n. 4277/2023. 2 Cass. Civ., Sez. III, ord., n. 20868 del 06.07.2017 – conforme ss.uu. . n. 4071/2010 e ss.uu. n. 11844/2016. pagina 6 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Carla Romana RAINERI Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. Rossella MILONE Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1406/2022 R.G. promossa in grado d'appello da
Parte_1
C.F. P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE EVARISTO STEFINI, 3 MILANO presso lo studio dell'avv. PARDO ROSARIA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MAGANUCO EMANUELE APPELLANTE contro
CON SEDE LEGALE PRESSO Controparte_1 CP_2
, N
[...] CP_3 CP_4 Controparte_5
PERSONA DELL'AMMINSTRATORE DELEGATO DAVID Per_1 iscritta presso l'Ufficio delle Imprese in con il numero 58098 CP_5 elettivamente domiciliato in C.SO VINZAGLIO, 2, TORINO presso lo studio dell'avv. FALETTI GIANCARLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. FALETTI MARIA NOVELLA PIERA APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 2635/2022 del Tribunale di Milano
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
per “VOGLIA LA ECC.MA CORTE DI APPELLO DI MILANO Parte_1
- SEZIONE CIVILE – 1) In riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del primo motivo d'appello, alla luce della documentazione in atti e delle argomentazioni sopra dedotte, ritenere e dichiarare che unico titolo idoneo ad agire esecutivamente nei confronti dell'odierna appellata sarà esclusivamente la sentenza n. 1084/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Milano, depositata in data 12 Marzo 2019; 2) Senza recesso alcuno dal superiore motivo d'appello, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del secondo motivo d'appello, alla luce delle argomentazioni dedotte nel profilo argomentativo, ritenere e dichiarare che unico titolo idoneo ad agire esecutivamente nei confronti dell'odierna appellata sarà esclusivamente la sentenza n. 1084/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Milano, depositata in data 12 Marzo 2019; 3) In riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del terzo motivo d'appello, in ragione del principio della soccombenza e per le ragioni indicate in parte argomentativa, porre le spese del giudizio di primo grado liquidate in € 5.000,00, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, integralmente a carico dell'odierna appellata;
4) Con vittoria di spese e compensi di causa.”
per “Voglia la Corte di Appello adita, contrariis Controparte_1 rejectis In via preliminare e/o pregiudiziale Accertare e dichiarare l'inammissibilità ex art. 348 bis cpc dell'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. Parte_1
2635/22 del Tribunale di Milano per le ragioni esposte nella comparsa di risposta in appello Nel merito Rigettare l'appello proposto da in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, stante l'infondatezza in fatto ed in diritto dei motivi di appello proposti dall'appellante per tutte le ragioni esposte nella comparsa di risposta in appello e per l'effetto confermare la sentenza n. 2635/22 pubblicata in data 24.03.22 del Tribunale di Milano, sez. III, dr Puricelli. In considerazione degli ulteriori motivi di opposizione all'esecuzione proposti in primo grado dall'esponente, accertare e dichiarare in ogni caso che non ha titolo per procedere ad esecuzione Parte_1 forzata ai danni dell'esponente per tutte le ragioni esposte nella comparsa di risposta in appello e, per l'effetto, dichiarare la nullità, annullare o dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto opposto. Condannare parte appellante al risarcimento del danno ex art. 96 cpc. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre ad IVA e CPA e rimborso spese generali 15% ex DM 147/22. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove inammissibili domande di controparte. Si chiede, dunque, che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali note di replica. Si allega la sentenza del 10.02.2023 del Tribunale Penale di Ragusa relativa al procedimento RGNR 2800/14. Fatto salvo ogni ulteriore diritto.” pagina 2 di 7
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva Parte_2 opposizione avverso l'atto di precetto, notificato in data 1/9/2020, con il quale le intimava di pagare la somma di € 1.020.000,00, oltre spese di notifica Parte_1
e interessi sino al soddisfo, somma che era stata ingiunta con il D.I. n. 37698/2014. Il provvedimento monitorio era stato emesso dal Tribunale di Milano in data 12/11/2014, su richiesta di nei confronti di Zurich spa Gruppo Zurich Parte_1
Life Assicurance PLC, con C.F. . P.IVA_2
nell'atto di precetto, aveva dichiarato di volersi avvalere come titolo Parte_1 esecutivo della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Milano n. 1084/2019. Con tale decisione, pronunciata nel giudizio pendente tra e Parte_1 [...]
C.F. , la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile CP_6 P.IVA_3
l'opposizione al decreto sopramenzionato.
La Corte, per una miglior comprensione, ritiene utile ripercorrere l'iter dei precedenti giudizi di merito. aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Milano il provvedimento Parte_1 monitorio nei confronti di C.F. Controparte_7
– per il credito vantato nei confronti dell'ingiunta a fronte di polizze P.IVA_2 fideiussorie sottoscritte da Agenzia Commerci Internazionali e da Persona_2 debitori della società appellante per fatture non onorate. Le quattro polizze indicavano come garante la società Zurich Financial Services Group, con C.F. 06707460967. Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione ex art. 645 cpc la Controparte_6
, con C.F. , allegando la falsità delle polizze fideiussorie.
[...] P.IVA_3
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 10296/2017, riteneva ammissibile l'opposizione, accertava la falsità delle polizze assicurative e revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando al pagamento delle spese di lite. Parte_1 proponeva appello, insistendo preliminarmente sulla carenza di Parte_1 legittimazione di , con C.F. . Controparte_6 P.IVA_3
Concludendo per la conferma del provvedimento monitorio ottenuto. Con sentenza n. 1084/2019, la Corte d'Appello di Milano, per quello che in questa sede rileva, dichiarava inammissibile l'opposizione ex art. 645 cpc proposta da
[...]
avverso il decreto ingiuntivo, in quanto promossa da un soggetto avente CP_6 denominazione e codice fiscale (C.F. ) non corrispondenti al soggetto P.IVA_3 ingiunto ( C.F. ). CP_6 Parte_3 P.IVA_4
pagina 3 di 7 ha conseguentemente proposto ricorso per Cassazione Controparte_1 avverso la sentenza della Corte territoriale, ricorso dichiarato inammissibile dal Giudice di legittimità. otteneva l'apposizione della formula esecutiva su copia del decreto Parte_1 ingiuntivo e notificava, in base a tale atto, due precetti a Zurich Life Assurance PLC – Rappresentanza generale per l'Italia. Entrambi i precetti erano opposti da Controparte_8
, che eccepiva la carenza di valido titolo, in capo ad
[...] Parte_1 per procedere ad esecuzione. In tesi, il provvedimento monitorio era stato revocato con la sentenza del Tribunale di
Milano n. 10296/2017 e la pronuncia di inammissibilità della Corte d'Appello non poteva costituire titolo esecutivo. I due giudizi di opposizione al precetto (iscritte rispettivamente al R.G. n. 41558/2019 del Tribunale di Milano e R.G. n. 61446/2019 del Tribunale di Milano) venivano riunite e definite con la sentenza del Tribunale di Milano n. 3270/2020. Con la sentenza, il Tribunale di Milano accoglieva l'opposizione proposta da Zurich Life Assurance PLC – Rappresentanza Generale per l'Italia e, per l'effetto, dichiarava che parte opposta non aveva titolo per procedere esecutivamente in Parte_1 forza del decreto ingiuntivo n. 37698/2014.
Sulla pronuncia, non resa oggetto di impugnazione da parte dell'opposta, si formava giudicato. In relazione alle polizze fideiussorie, che avevano costituito la fonte negoziale del credito azionato in sede monitoria, erano state avviate indagini da parte della Guardia di Finanza, sfociate in un procedimento penale avanti all'A.G. di Ragusa nei confronti di legale rappresentante della società appellante. Persona_2
con una terza iniziativa, chiedeva ed otteneva l'apposizione della Parte_1 formula esecutiva su una copia della sentenza di inammissibilità della Corte d'Appello di Milano n. 1084/2019 e notificava il precetto a . Controparte_1
proponeva nuova opposizione ex artt. 615 e 617 cpc, Controparte_1 concludendo per l'annullamento ovvero la dichiarazione di inefficacia dell'atto di precetto opposto. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. Parte_1
Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata, accoglieva l'opposizione al precetto. Il Giudice di primo grado, rilevava che la sentenza della Corte d'Appello di Milano non costituiva titolo esecutivo a favore di avendo definito in mero rito il Parte_1 giudizio di opposizione e non contenendo statuizioni di condanna in merito al diritto di credito azionato.
pagina 4 di 7 Alla stregua di tali considerazioni, il Tribunale, dunque, dichiarava che Parte_1 non aveva il diritto di agire esecutivamente nei confronti di in forza della CP_6 sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Milano n. 1084/2019.
La sentenza del Tribunale di Milano è stata impugnata da Parte_1
Si è costituita . Controparte_1
La società appellata ha contestato quanto ex adverso dedotto e ha chiesto il rigetto dell'appello, ritenendolo inammissibile e infondato. Precisate le conclusioni, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle rispettive repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc, sulla quale parte appellata ha insistito anche in sede di precisazione delle conclusioni, deve intendersi superata sin dal momento in cui la Corte ha dato corso ordinario al presente giudizio, fissando l'udienza per l'espletamento di detto incombente.
Con il primo motivo, ha contestato la sentenza impugnata nella parte in Parte_1 cui il Tribunale di Milano, ritenendo fondata la tesi argomentativa dell'opponente, ha escluso che la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1084/2019 potesse costituire valido titolo esecutivo. Con il secondo motivo, ha invocato la regola della successione dei titoli, Parte_1 sostenuto che la sentenza della Corte territoriale aveva sostituito la precedente sentenza n. 10296/2017 del Tribunale di Milano impugnata, di revoca del decreto ingiuntivo opposto, diventando, per l'effetto, titolo esecutivo ex art. 474 cpc.
I motivi, tra loro connessi, sono infondati. La sentenza n. 1084/2019 della Corte d'Appello, dichiarando l'inammissibilità dell'opposizione proposta da ha ben chiarito che “il CP_6 Controparte_1 giudizio di opposizione è stato promosso da ), Controparte_6 P.IVA_3 soggetto con denominazione e codice fiscale non corrispondenti al soggetto ingiunto sotto nessun profilo (in quando diverso da Zurich spa – inesistente – e da
[...]
– esistente – e titolare del codice fiscale indicato nel decreto). Trattasi, CP_1 dunque, di soggetto non legittimato a svolgere detta opposizione”. La Corte territoriale, dunque, non si è pronunciata sui motivi di merito ex art. 645 cpc avverso il decreto ingiuntivo opposto, alcuna valutazione ha espresso sull'esistenza del diritto di credito e sulla debenza delle somme ingiunte, in forza del provvedimento monitorio.
pagina 5 di 7 La natura di titolo esecutivo del decreto ingiuntivo n. 37698/2014 è rimasta tale sino alla pronuncia di revoca da parte del Tribunale di Milano con sentenza n. 10296/2017, senza che sia intervenuta, da parte del Giudice dell'opposizione ex art. 645 cpc, una statuizione condannatoria sostitutiva, conseguente a siffatta revoca1.
Alcuna analoga statuizione condannatoria sostitutiva, come in premessa riportato, è intervenuta con la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1084/2019. Ne consegue che la sentenza della Corte territoriale non può costituire titolo esecutivo ex art. 474 cpc, come l'appellante vorrebbe sentire dichiarare. Le statuizioni che possono costituire titolo esecutivo, ai fini della successiva esecuzione, sono esclusivamente le sentenze di condanna ovvero quelle che statuiscono sull' obbligo di porre in essere una prestazione. Con la sentenza n. 1084/2019, si ribadisce, la Corte d'Appello di Milano si è limitata a dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta dall'attuale appellata avverso il revocato decreto ingiuntivo n. 37968/2014 del Tribunale di Milano. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la Corte non rileva alcuna contraddizione tra la sentenza del Tribunale di Milano n. 2635/2022, nel presente giudizio appellata, e la sentenza, passata in giudicato, del Tribunale di Milano n. 3270/2020, con cui era stato escluso che avesse titolo per procedere Parte_1 esecutivamente nei confronti di , in forza del decreto Controparte_1 ingiuntivo revocato. Per mera completezza, la Corte osserva che il Tribunale di Milano, con la pronuncia n. 3270/2020, ha aderito alla giurisprudenza di legittimità che esclude la riviviscenza del decreto ingiuntivo già revocato: “…la sentenza di accoglimento dell'opposizione sostituisce il decreto ingiuntivo … e l'eventuale riforma della sentenza di I grado da parte del Giudice d'appello non determina alcuna riviviscenza del decreto ingiuntivo già revocato…la riforma in appello di tale sentenza determina il venir meno del titolo esecutivo, atteso che l'appello ha carattere sostitutivo e, pertanto, la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto della sentenza di primo grado”2. Nel caso oggetto di esame, la sentenza di inammissibilità n. 1084/2019 dalla Corte d'appello di Milano ha sostituito la sentenza impugnata, senza tuttavia far rivivere il decreto ingiuntivo revocato e senza poter divenire titolo esecutivo, in assenza di una statuizione condannatoria sostitutiva.
Il terzo motivo, relativo alla regolamentazione delle spese di lite, non è stato proposto in via autonoma e deve ritenersi assorbito nel rigetto dei motivi che precedono. Il Tribunale di Milano ha posto le spese di lite, sulla base del principio di soccombenza, a carico di che dovrà corrispondere all'appellata ex art. Parte_1
91 cpc anche quelle del presente grado di giudizio. Le spese di lite del grado vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (indicato in € 1.020.000,00), applicati i parametri medi dello scaglione di riferimento ex DM 55/2004 e ss.mm. e considerata la natura delle questioni trattate. La Corte, infine, ritiene di disporre a carico dell'appellante soccombente la condanna prevista dall'art. 96, comma III, cpc. Il contegno processuale di assunto nell'odierna vicenda processuale, in Parte_1 una con la manifesta inconsistenza giuridica e palese infondatezza delle censure svolte con l'appello, sono sufficienti a giustificare la suddetta condanna, in linea con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità3.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, DPR n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1 sentenza n. 2635/2022 resa dal Tribunale di Milano;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in CP_1
€ 24.064,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge;
3. condanna ex art. 96, comma III, cpc al pagamento in Parte_1 favore di dell'importo di € 24.064,00; Controparte_1
4. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 L. 228/2012.
In Milano, il 21/12/2023. Il Consigliere est. Serena Baccolini Il Presidente Carla Romana Raineri
3 Cass. ss. uu. n. 22405/2018. pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. sez. III civ. n. 4277/2023. 2 Cass. Civ., Sez. III, ord., n. 20868 del 06.07.2017 – conforme ss.uu. . n. 4071/2010 e ss.uu. n. 11844/2016. pagina 6 di 7